{"id":152,"date":"2026-07-04T10:35:32","date_gmt":"2026-07-04T10:35:32","guid":{"rendered":"https:\/\/hoge.gg\/it\/tassazione-crypto-2026-aliquota-33-franchigia\/"},"modified":"2026-07-04T10:35:32","modified_gmt":"2026-07-04T10:35:32","slug":"tassazione-crypto-2026-aliquota-33-franchigia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hoge.gg\/it\/tassazione-crypto-2026-aliquota-33-franchigia\/","title":{"rendered":"Tassazione crypto 2026: aliquota al 33% e addio alla franchigia"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 2026 \u00e8 il primo anno in cui chi investe in Bitcoin ed Ethereum dall&#8217;Italia fa i conti con un fisco pi\u00f9 esigente. Dal 1\u00b0 gennaio l&#8217;aliquota sulle plusvalenze in cripto-attivit\u00e0 \u00e8 salita dal 26% al 33%, mentre la soglia di esenzione da 2.000 euro che proteggeva i portafogli pi\u00f9 piccoli \u00e8 stata cancellata gi\u00e0 dal 2025. Con Bitcoin scambiato <a href=\"https:\/\/www.coingecko.com\/en\/coins\/bitcoin\">in area 54.500 euro<\/a>, con lo scambio automatico dei dati fiscali entrato in funzione e con la finestra transitoria di MiCA chiusa proprio il 1\u00b0 luglio, la fotografia fiscale del comparto in Italia non \u00e8 mai stata cos\u00ec definita.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa cambia dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La misura arriva da lontano. La Legge di Bilancio 2025 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207\">Legge 30 dicembre 2024, n. 207<\/a>) aveva programmato l&#8217;aumento, che la Legge di Bilancio 2026 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-30;199\">Legge 30 dicembre 2025, n. 199<\/a>) ha poi confermato. Le plusvalenze realizzate su cripto-attivit\u00e0 restano un reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell&#8217;articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, ma l&#8217;imposta sostitutiva che le colpisce passa dal 26% al 33% per le operazioni effettuate dal 1\u00b0 gennaio 2026. In pratica, su una plusvalenza di 10.000 euro il prelievo sale da 2.600 a 3.300 euro.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">C&#8217;\u00e8 per\u00f2 un&#8217;eccezione che conviene conoscere. La stessa Legge di Bilancio 2026 ha mantenuto l&#8217;aliquota del 26% per i proventi legati ai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCA. La logica \u00e8 che uno strumento ancorato all&#8217;euro e coperto da riserve somiglia pi\u00f9 a un mezzo di pagamento stabile che a un asset speculativo. Per Bitcoin, Ethereum e la generalit\u00e0 dei token, invece, si applica il 33% pieno.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Dal 26% al 33%, come ci siamo arrivati<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Fino al 2022 le cripto-attivit\u00e0 vivevano in una zona grigia: l&#8217;Agenzia delle Entrate le assimilava alle valute estere, con tassazione delle plusvalenze solo se la giacenza complessiva superava i 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. La Legge di Bilancio 2023 ha chiuso quella stagione, introducendo un&#8217;imposta del 26% con una franchigia annua di 2.000 euro.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Nell&#8217;autunno 2024 il governo aveva alzato molto la posta. Il vice ministro dell&#8217;Economia Maurizio Leo annunci\u00f2 un balzo dell&#8217;aliquota <a href=\"https:\/\/www.coindesk.com\/policy\/2024\/10\/16\/italy-to-raise-capital-gains-tax-on-crypto-to-42-from-26-reports\">fino al 42%<\/a>, inserito nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre. La proposta incontr\u00f2 resistenze in Parlamento e nella stessa maggioranza e fu <a href=\"https:\/\/www.coindesk.com\/policy\/2024\/12\/11\/italy-set-to-scale-back-planned-tax-hike-on-crypto-capital-gains-reuters\">ridimensionata<\/a> gi\u00e0 a dicembre, fino ad approdare al 33% con decorrenza 2026. Ecco la sintesi dell&#8217;evoluzione.<\/p><figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Periodo<\/th><th>Aliquota sulle plusvalenze<\/th><th>Soglia di esenzione<\/th><th>Riferimento<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Fino al 31\/12\/2022<\/td><td>26% solo oltre la soglia di giacenza<\/td><td>51.645,69 euro (giacenza)<\/td><td>Regime valute estere<\/td><\/tr><tr><td>2023 e 2024<\/td><td>26%<\/td><td>2.000 euro<\/td><td>Legge di Bilancio 2023<\/td><\/tr><tr><td>2025<\/td><td>26%<\/td><td>nessuna<\/td><td>Legge 207\/2024<\/td><\/tr><tr><td>Dal 1\/1\/2026<\/td><td>33% (26% per gli EMT in euro)<\/td><td>nessuna<\/td><td>Legge 199\/2025<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\">La franchigia da 2.000 euro non c&#8217;\u00e8 pi\u00f9<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Il colpo pi\u00f9 sensibile per il piccolo risparmiatore non \u00e8 tanto l&#8217;aliquota quanto la scomparsa della soglia di esenzione. Fino al 2024 le plusvalenze complessive fino a 2.000 euro nell&#8217;anno non concorrevano a formare reddito imponibile; dal 2025 anche un guadagno di poche centinaia di euro va dichiarato e tassato. Chi vendeva saltuariamente qualche frazione di Bitcoin per importi contenuti, e prima restava sotto la soglia, oggi rientra a pieno titolo tra i contribuenti tenuti alla dichiarazione.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">C&#8217;\u00e8 poi un effetto meno noto ma concreto: le cripto-attivit\u00e0 entrano nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, l&#8217;indicatore che regola l&#8217;accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il possesso di un portafoglio digitale, insomma, non pesa pi\u00f9 solo sulle imposte dirette, ma pu\u00f2 incidere anche sulla posizione del contribuente rispetto al welfare.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Quali operazioni fanno scattare l&#8217;imposta<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Non tutte le operazioni generano materia imponibile. Secondo la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/\">circolare n. 30\/E del 27 ottobre 2023 dell&#8217;Agenzia delle Entrate<\/a>, la permuta tra cripto-attivit\u00e0 aventi eguali caratteristiche e funzioni \u00e8 fiscalmente irrilevante: scambiare un token con un altro della medesima natura non fa emergere una plusvalenza. L&#8217;imposta scatta invece quando la cripto viene convertita in euro o altra valuta fiat, oppure utilizzata per acquistare beni, servizi o un NFT.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La plusvalenza \u00e8 la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale del bene ricevuto) e il costo di acquisto documentato. In assenza di documentazione, il costo si considera pari a zero e l&#8217;intero incasso viene tassato. Per stabilire quali quote si considerano cedute quando si \u00e8 comprato a prezzi diversi, la prassi richiama il criterio LIFO, con le partite pi\u00f9 recenti vendute per prime.<\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Operazioni tassabili<\/strong>: vendita di cripto contro euro o altra valuta fiat, pagamento di beni o servizi in cripto, acquisto di un NFT con cripto.<\/li><li><strong>Operazioni non tassabili<\/strong>: permuta tra cripto con eguali caratteristiche e funzioni, trasferimento tra due wallet dello stesso titolare.<\/li><li><strong>Zona grigia<\/strong>: la conversione in stablecoin, che per alcuni ha funzioni diverse da un token nativo e potrebbe quindi configurare un evento realizzativo.<\/li><\/ul><h2 class=\"wp-block-heading\">Rideterminazione al 18%, la finestra che si \u00e8 chiusa<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La riforma aveva previsto una via d&#8217;uscita per chi si trovava con forti plusvalenze latenti: la rideterminazione del costo di carico delle cripto possedute al 1\u00b0 gennaio 2025, pagando un&#8217;imposta sostitutiva del 18% sul valore di mercato a quella data. L&#8217;operazione consentiva di azzerare le plusvalenze maturate fino ad allora, fissando un nuovo costo fiscale pi\u00f9 alto in cambio del pagamento anticipato.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La finestra si \u00e8 per\u00f2 chiusa il 30 novembre 2025, termine ultimo per il versamento (in un&#8217;unica soluzione o in tre rate annuali). Chi ha aderito parte oggi con un costo di carico rivalutato e, a parit\u00e0 di prezzo di vendita, sconter\u00e0 una plusvalenza inferiore nonostante l&#8217;aliquota pi\u00f9 alta. Chi non lo ha fatto conserva il costo storico e applicher\u00e0 il 33% pieno sull&#8217;intero guadagno. \u00c8 un precedente utile: davanti a eventuali nuove finestre di affrancamento, il calcolo di convenienza andr\u00e0 rifatto sul prezzo di mercato del momento.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Bollo, IVAFE e monitoraggio nel quadro RW<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre all&#8217;imposta sulle plusvalenze, le cripto-attivit\u00e0 scontano un prelievo patrimoniale dello 0,2% annuo sul controvalore. Si applica come imposta di bollo quando gli asset sono detenuti presso intermediari italiani che inviano una rendicontazione periodica, e come IVAFE (imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all&#8217;estero) quando sono affidati a operatori esteri. Per i wallet in autocustodia, privi di un intermediario, non \u00e8 dovuta l&#8217;imposta patrimoniale, ma resta l&#8217;obbligo di indicare le consistenze nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il modello Redditi Persone Fisiche raccoglie quindi due adempimenti distinti: il quadro RT per il calcolo delle plusvalenze e dell&#8217;imposta sostitutiva, e il quadro RW (ridenominato quadro W nei modelli pi\u00f9 recenti) per il monitoraggio dei valori detenuti, in Italia e all&#8217;estero. Sottovalutare quest&#8217;ultimo \u00e8 rischioso, perch\u00e9 l&#8217;omessa compilazione espone a sanzioni proporzionali agli importi non dichiarati.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">DAC8 e CARF, lo scambio automatico parte adesso<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Il vero cambio di paradigma non \u00e8 l&#8217;aliquota, ma la trasparenza. La direttiva europea DAC8 (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32023L2226\">direttiva UE 2023\/2226<\/a>), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 194 del 2025 ed efficace dal 1\u00b0 gennaio 2026, obbliga i prestatori di servizi in cripto-attivit\u00e0 a comunicare alle amministrazioni fiscali i dati delle operazioni dei clienti. La norma si innesta sul <a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/tax\/exchange-of-tax-information\/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm\">Crypto-Asset Reporting Framework<\/a> elaborato dall&#8217;OCSE, lo standard globale che replica per le cripto quanto il Common Reporting Standard ha fatto per i conti bancari.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La raccolta riguarda i dati a partire dal 2026, con il primo scambio informativo tra Stati atteso a inizio 2027 e un&#8217;estensione progressiva del CARF fino al 2029, verso decine di giurisdizioni. Per il contribuente il messaggio \u00e8 netto: l&#8217;idea che le operazioni su exchange restino invisibili al fisco appartiene al passato. Chi opera tramite piattaforme registrate vedr\u00e0 i propri movimenti confluire, in forma strutturata, nelle banche dati dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">MiCA, Consob e la fine del periodo transitorio<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Sul fronte della vigilanza, l&#8217;Italia ha recepito il regolamento MiCA con il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129\">decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129<\/a>, che affida la supervisione a <a href=\"https:\/\/www.consob.it\/web\/area-pubblica\/sezione-micar\">Consob<\/a>, per la tutela degli investitori e la correttezza dei mercati, e a <a href=\"https:\/\/www.bancaditalia.it\/\">Banca d&#8217;Italia<\/a>, per i profili prudenziali e le stablecoin (token di moneta elettronica e token collegati ad attivit\u00e0). Il periodo transitorio riservato agli operatori gi\u00e0 attivi si \u00e8 concluso il 1\u00b0 luglio 2026: da quella data possono offrire servizi in cripto-attivit\u00e0 solo i soggetti autorizzati come CASP ai sensi di MiCA.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Alla scadenza, secondo Consob, in Italia risultavano autorizzati otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig e CryptoSmart), oltre alla notifica di un intermediario bancario, Banca Sella. L&#8217;ESMA ha chiesto agli operatori non autorizzati piani di dismissione ordinata e ha invitato gli investitori a verificare l&#8217;abilitazione nel registro pubblico MiCA. Un punto va tenuto fermo: MiCA e Consob governano l&#8217;autorizzazione e la condotta di mercato, mentre la tassazione resta materia della Legge di Bilancio e dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Un exchange in regola con MiCA non solleva l&#8217;utente da alcun obbligo dichiarativo.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Le scadenze da segnare e cosa fare ora<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Il 2026 \u00e8 un anno a doppio binario. Le plusvalenze realizzate nel 2025 vanno dichiarate quest&#8217;anno, ancora con l&#8217;aliquota del 26% ma senza pi\u00f9 la franchigia: il versamento del saldo cade al 30 giugno 2026 tramite modello F24, il modello 730 si presenta entro il 30 settembre e il modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre. I guadagni maturati dal 1\u00b0 gennaio 2026, invece, sconteranno il 33% e finiranno nella dichiarazione del prossimo anno. Chi si affida a un exchange che opera da sostituto d&#8217;imposta pu\u00f2 delegare gran parte di questi adempimenti, ma resta responsabile della correttezza dei dati.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">In vista di questi appuntamenti, alcune buone pratiche riducono il rischio di errori e sanzioni.<\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li>Esportare lo storico completo delle operazioni da ogni exchange e wallet, con date, importi e controvalore in euro.<\/li><li>Conservare le prove del costo di acquisto: senza documentazione il costo si azzera e la tassazione colpisce l&#8217;intero incasso.<\/li><li>Compilare sia il quadro RT (plusvalenze) sia il quadro RW (monitoraggio), anche per le giacenze in autocustodia.<\/li><li>Verificare che la piattaforma utilizzata sia autorizzata come CASP dopo il 1\u00b0 luglio 2026.<\/li><li>Valutare con un professionista i casi dubbi, come i proventi da staking e lending o le conversioni in stablecoin.<\/li><\/ul><p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro che emerge \u00e8 quello di un settore ormai dentro il perimetro fiscale ordinario. L&#8217;aliquota al 33%, la fine della franchigia e l&#8217;arrivo dello scambio automatico dei dati spostano il baricentro dalla speranza dell&#8217;anonimato alla necessit\u00e0 di una gestione documentale ordinata. Per l&#8217;investitore italiano il messaggio del 2026 \u00e8 chiaro: la pianificazione fiscale delle cripto non \u00e8 pi\u00f9 un&#8217;opzione, ma parte integrante della strategia di portafoglio.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\"><em>A cura della redazione Regolamentazione di HOGE Wire.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2026 le plusvalenze in cripto-attivit\u00e0 scontano il 33% e la franchigia da 2.000 euro non esiste pi\u00f9. 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