{"id":543,"date":"2026-09-10T10:39:30","date_gmt":"2026-09-10T10:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/hoge.gg\/it\/crypto-dichiarazione-2026-quadro-t-scadenza-30-settembre\/"},"modified":"2026-09-10T10:39:30","modified_gmt":"2026-09-10T10:39:30","slug":"crypto-dichiarazione-2026-quadro-t-scadenza-30-settembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hoge.gg\/it\/crypto-dichiarazione-2026-quadro-t-scadenza-30-settembre\/","title":{"rendered":"Dichiarazione crypto 2026: il quadro T e la corsa al 30 settembre"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La stagione dichiarativa italiana entra nella sua fase decisiva e, per chi possiede criptovalute, il 2026 non \u00e8 un anno come gli altri. Il 30 settembre scade il modello 730, il 2 novembre il modello Redditi Persone Fisiche: due date che arrivano mentre Bitcoin viaggia intorno ai 66.990 euro e Ethereum sopra i 2.100 euro (dati <a href='https:\/\/www.coingecko.com\/en\/coins\/bitcoin'>CoinGecko<\/a>, rilevazione del 10 settembre 2026), con quotazioni che rendono tutt&#8217;altro che teorica la plusvalenza da riportare in dichiarazione. Chi ha venduto, convertito o speso cripto-attivit\u00e0 nel 2025 deve fare i conti con regole che sono cambiate su almeno tre fronti: l&#8217;aliquota, la modulistica e i controlli.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La buona notizia, spesso fraintesa, \u00e8 che sui guadagni realizzati nel 2025 si paga ancora il 26% e non il 33% di cui tutti parlano. La novit\u00e0 operativa pi\u00f9 rilevante \u00e8 che le criptovalute entrano nel 730 grazie al nuovo quadro T, aprendo la dichiarazione semplificata anche a lavoratori dipendenti e pensionati. Lo sfondo, infine, \u00e8 quello di un Fisco che da quest&#8217;anno si prepara a incrociare i dati in modo sistematico. Questa guida mette in fila scadenze, quadri, calcoli ed errori da evitare, con un occhio alle fonti ufficiali.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Le due scadenze che contano: 30 settembre e 2 novembre<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La prima cosa da chiarire \u00e8 quale modello si usa e quando va presentato. Il modello 730\/2026 va trasmesso entro il 30 settembre 2026: \u00e8 la via dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e pi\u00f9 in generale di chi non ha partita IVA. Il modello Redditi Persone Fisiche 2026 ha invece una finestra pi\u00f9 ampia, dal 15 aprile al 2 novembre 2026 per l&#8217;invio telematico; la data non \u00e8 il consueto 31 ottobre perch\u00e9 quest&#8217;anno cade di sabato, quindi slitta al primo giorno lavorativo utile, come conferma la stessa <a href='https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/modello-redditi-persone-fisiche-2026\/quando-e-come-presentare-il-modello-redditi-persone-fisiche'>Agenzia delle Entrate<\/a>. Chi opta per la presentazione cartacea in posta, possibilit\u00e0 residuale, ha tempo fino al 30 giugno 2026.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Attenzione a non confondere queste date con quelle di versamento. La dichiarazione \u00e8 il momento in cui si comunicano i redditi; il pagamento del saldo e del primo acconto avviene con modello F24 gi\u00e0 il 30 giugno (prorogabile al 30 luglio con una piccola maggiorazione), mentre la seconda rata di acconto scade il 30 novembre. In altre parole, un investitore ordinario che ha chiuso posizioni nel 2025 ha in teoria gi\u00e0 versato a giugno o luglio; la dichiarazione di settembre o novembre serve a formalizzare il calcolo. Chi invece non ha ancora fatto nulla deve muoversi su entrambi i binari, dichiarazione e versamento, come vedremo parlando di ravvedimento. Per chi tiene d&#8217;occhio anche il mercato, il contesto di prezzo di queste settimane \u00e8 ricostruito nella nostra analisi su <a href='https:\/\/hoge.gg\/it\/bitcoin-67000-euro-settimana-decisiva-tesoro-fed-2026\/'>Bitcoin intorno ai 67.000 euro<\/a>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Per fissare le idee, conviene tenere a mente l&#8217;intero calendario dell&#8217;anno, distinguendo i momenti di versamento da quelli di presentazione della dichiarazione.<\/p><figure class='wp-block-table'><table><thead><tr><th>Scadenza<\/th><th>Adempimento<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>30 giugno 2026<\/td><td>Versamento saldo e primo acconto con F24 (imposta sostitutiva e imposta sul valore)<\/td><\/tr><tr><td>30 luglio 2026<\/td><td>Versamento con maggiorazione dello 0,40%<\/td><\/tr><tr><td>30 settembre 2026<\/td><td>Presentazione del modello 730\/2026<\/td><\/tr><tr><td>2 novembre 2026<\/td><td>Presentazione telematica del modello Redditi PF 2026<\/td><\/tr><tr><td>30 novembre 2026<\/td><td>Versamento del secondo acconto<\/td><\/tr><tr><td>30 giugno 2027<\/td><td>Prima trasmissione dei dati DAC8 da parte dei fornitori di servizi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><h2 class='wp-block-heading'>La novit\u00e0 del 2026: le crypto entrano nel 730 con il quadro T<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Fino a poche stagioni fa, chi deteneva criptovalute era di fatto costretto a usare il modello Redditi PF, perch\u00e9 il 730 non prevedeva le sezioni necessarie. Dalla dichiarazione 2025, e ora con il 730\/2026, il modello semplificato \u00e8 stato ampliato con nuovi quadri che includono i redditi di natura finanziaria. Il risultato \u00e8 che un contribuente senza partita IVA pu\u00f2 dichiarare cripto-attivit\u00e0, azioni, ETF e derivati direttamente nel 730, appoggiandosi ai quadri T, W, M e D, senza dover migrare al modello ordinario.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il cuore della dichiarazione crypto nel 730 \u00e8 il quadro T, dedicato alle plusvalenze e ai proventi finanziari. Come spiega <a href='https:\/\/tg24.sky.it\/economia\/2026\/05\/26\/criptovalute-730-2026-dichiarazione-redditi-regole'>Sky TG24<\/a>, il quadro si articola in righi specifici: il rigo T41 per le plusvalenze realizzate senza rideterminazione del costo, il rigo T42 per i casi di affrancamento e il rigo T43 per le minusvalenze che riducono l&#8217;imponibile. Il monitoraggio del patrimonio resta invece competenza del quadro W, erede diretto del vecchio quadro RW. Un punto pratico da ricordare: la dichiarazione precompilata \u00e8 disponibile dal 30 aprile, ma i dati sulle cripto-attivit\u00e0 non arrivano precompilati, perch\u00e9 l&#8217;Agenzia non li conosce ancora in automatico. Vanno inseriti a mano, riga per riga, partendo dalla propria documentazione di exchange e wallet.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Perch\u00e9 sui guadagni del 2025 si paga il 26% e non il 33%<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 l&#8217;equivoco pi\u00f9 diffuso di questa stagione. Il 33% di cui si discute da mesi non riguarda i redditi che si dichiarano adesso. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l&#8217;aumento dell&#8217;imposta sostitutiva al 33% solo per le plusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2026, che finiranno quindi nella dichiarazione del 2027. Per i guadagni maturati nel 2025, oggetto della dichiarazione 2026, l&#8217;aliquota resta il 26%, la stessa delle altre attivit\u00e0 finanziarie come azioni e obbligazioni. Lo conferma la <a href='https:\/\/www.fondazionenazionalecommercialisti.it\/node\/1816'>Fondazione Nazionale dei Commercialisti<\/a>, secondo cui la sostitutiva \u00e8 stata fissata al 26% per il 2025 e al 33% dal 2026 in poi.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Attenzione anche a un secondo mito: la franchigia di 2.000 euro non esiste pi\u00f9. Valeva per i redditi 2023 e 2024, ma la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) l&#8217;ha cancellata con decorrenza dal 1 gennaio 2025. Significa che sui guadagni del 2025 si paga dal primo euro, senza soglie di esenzione. C&#8217;\u00e8 infine una differenziazione che molti ignorano: per i token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA, gli EMT usati come strumento di pagamento, l&#8217;aliquota resta al 26% anche dal 2026, perch\u00e9 non sono considerati asset speculativi. \u00c8 la stessa logica che anima il progetto di <a href='https:\/\/hoge.gg\/it\/qivalis-stablecoin-euro-banche-ethereum-2026\/'>stablecoin in euro delle banche europee<\/a>. La tabella seguente riassume il quadro.<\/p><figure class='wp-block-table'><table><thead><tr><th>Anno di realizzo<\/th><th>Dichiarazione<\/th><th>Aliquota cripto generiche<\/th><th>Aliquota EMT euro MiCA<\/th><th>Franchigia<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>2023<\/td><td>nel 2024<\/td><td>26%<\/td><td>26%<\/td><td>2.000 euro<\/td><\/tr><tr><td>2024<\/td><td>nel 2025<\/td><td>26%<\/td><td>26%<\/td><td>2.000 euro<\/td><\/tr><tr><td>2025<\/td><td>nel 2026<\/td><td>26%<\/td><td>26%<\/td><td>nessuna<\/td><\/tr><tr><td>2026<\/td><td>nel 2027<\/td><td>33%<\/td><td>26%<\/td><td>nessuna<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><h2 class='wp-block-heading'>La via del modello Redditi PF: quadro RT e quadro RW<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Non tutti possono o vogliono usare il 730. Chi ha una partita IVA, chi produce redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, chi ha situazioni particolari resta vincolato al modello Redditi Persone Fisiche. Qui la logica dei quadri \u00e8 diversa nel nome ma analoga nella sostanza. Le plusvalenze da cripto-attivit\u00e0 vanno nel quadro RT, sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria, con il calcolo dell&#8217;imposta sostitutiva del 26% per il 2025. Il monitoraggio e l&#8217;imposta patrimoniale finiscono invece nel quadro RW.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro RW merita una precisazione importante, perch\u00e9 \u00e8 quello che pi\u00f9 spesso viene dimenticato. A differenza dei conti correnti esteri, esenti dal monitoraggio sotto i 15.000 euro, le cripto-attivit\u00e0 non godono di alcuna soglia minima: vanno indicate sempre, qualunque sia il valore. Il codice di individuazione del bene \u00e8 il 21, riservato proprio alle cripto-attivit\u00e0, e l&#8217;obbligo scatta a prescindere dal fatto che siano custodite su un exchange estero, su un wallet o in autocustodia. Le istruzioni ufficiali dell&#8217;Agenzia delle Entrate sul quadro RW sono esplicite nel ricomprendere le cripto-attivit\u00e0 detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Come si calcola la plusvalenza: metodo LIFO e costo di carico<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La plusvalenza \u00e8 la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di carico, cio\u00e8 quanto si \u00e8 speso per acquisire la cripto ceduta. Il punto critico \u00e8 la documentazione. La <a href='https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/5589638\/Circolare+criptoattivita+del+27+ottobre+2023.pdf'>circolare 30\/E del 27 ottobre 2023<\/a> indica il metodo LIFO (last in, first out) per individuare quali unit\u00e0 si considerano vendute, e stabilisce un principio severo: in assenza di documentazione idonea sul costo di acquisto, il costo si considera pari a zero, con la conseguenza che l&#8217;intero corrispettivo diventa imponibile. Conservare estratti conto, ricevute di acquisto e cronologia delle transazioni non \u00e8 un dettaglio burocratico, \u00e8 ci\u00f2 che separa una tassazione corretta da una punitiva.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Un caso particolare riguarda chi ha sfruttato l&#8217;affrancamento. La normativa consentiva di rideterminare il valore fiscale delle cripto possedute al 1 gennaio 2025, assumendo il valore normale a quella data al posto del costo storico e versando un&#8217;imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025. La finestra \u00e8 ormai chiusa, ma chi l&#8217;ha usata applica adesso il valore rideterminato come nuovo costo di carico, utilizzando il rigo dedicato del quadro T o del quadro RT. Vediamo un esempio numerico, con importi puramente illustrativi.<\/p><figure class='wp-block-table'><table><thead><tr><th>Operazione<\/th><th>Data<\/th><th>Quantit\u00e0<\/th><th>Importo<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Acquisto BTC<\/td><td>marzo 2024<\/td><td>0,50 BTC<\/td><td>20.000 euro (costo di carico)<\/td><\/tr><tr><td>Vendita BTC in euro<\/td><td>novembre 2025<\/td><td>0,50 BTC<\/td><td>30.000 euro (corrispettivo)<\/td><\/tr><tr><td>Plusvalenza imponibile<\/td><td>2025<\/td><td>&#8211;<\/td><td>10.000 euro<\/td><\/tr><tr><td>Imposta sostitutiva (26%)<\/td><td>dichiarazione 2026<\/td><td>&#8211;<\/td><td>2.600 euro<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Nell&#8217;esempio, la stessa quantit\u00e0 di Bitcoin valutata ai prezzi attuali, intorno ai 66.990 euro per unit\u00e0 intera, varrebbe molto di pi\u00f9: \u00e8 il motivo per cui il momento della vendita, e quindi l&#8217;anno di realizzo, pesa enormemente sull&#8217;aliquota applicabile (26% se la cessione \u00e8 avvenuta nel 2025, 33% se avviene nel 2026). Le minusvalenze, cio\u00e8 le perdite, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria e riportate nei quattro anni successivi, un meccanismo utile a chi ha chiuso posizioni in rosso.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Documentare le operazioni e scegliere il metodo di costo<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La qualit\u00e0 della dichiarazione dipende dalla qualit\u00e0 dei dati di partenza. Il primo passo pratico \u00e8 esportare i report delle transazioni da ogni exchange e wallet usato nell&#8217;anno, riconciliando i saldi al 31 dicembre e ricostruendo la cronologia completa di acquisti, vendite, permute, commissioni e proventi. Chi ha operato su pi\u00f9 piattaforme deve unificare lo storico, perch\u00e9 il calcolo della plusvalenza guarda al singolo contribuente e non al singolo conto. I trasferimenti tra portafogli dello stesso titolare non sono operazioni tassabili, ma vanno documentati per non essere scambiati per cessioni: la prova della medesima titolarit\u00e0 \u00e8 ci\u00f2 che li rende fiscalmente neutri.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Sul metodo di determinazione del costo, la circolare 30\/E indica il criterio LIFO, ma la prassi successiva dell&#8217;Agenzia, con la risposta a interpello n. 135 del 2025, ha riconosciuto anche il costo medio ponderato come metodo alternativo accettabile, purch\u00e9 applicato in modo coerente. La scelta non \u00e8 neutra: con prezzi molto variabili nel corso degli anni, LIFO e costo medio possono produrre plusvalenze imponibili diverse a parit\u00e0 di operazioni. Resta in ogni caso valido il principio della circolare, secondo cui senza documentazione idonea il costo si considera pari a zero. Per chi ha movimentato molte transazioni, un software di tax reporting o l&#8217;assistenza di un commercialista riducono il rischio di errori e di doppie contabilizzazioni.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Cosa \u00e8 tassabile e cosa no: permute, stablecoin, staking e airdrop<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Non ogni movimento genera tassazione. Secondo la circolare 30\/E, la permuta tra cripto-attivit\u00e0 aventi \u00abeguali caratteristiche e funzioni\u00bb \u00e8 fiscalmente irrilevante: scambiare un token con un altro simile non fa emergere plusvalenza. Il problema \u00e8 che la definizione di eguali caratteristiche e funzioni non \u00e8 precisata in modo rigoroso, e questo lascia spazio a interpretazioni. Sono invece sicuramente tassabili la conversione da cripto a euro o altra valuta fiat, l&#8217;uso di cripto per pagare beni o servizi e l&#8217;acquisto di un NFT pagandolo in cripto.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La conversione in stablecoin resta una zona grigia: se si ritiene che una stablecoin abbia caratteristiche diverse rispetto alla cripto ceduta, la permuta potrebbe configurare un evento tassabile, e l&#8217;orientamento prudente tende a trattarla come tale. Per lo staking e gli airdrop vale una regola a due tempi spesso sottovalutata: i proventi sono tassati al momento della percezione, al valore di mercato in euro, e poi l&#8217;eventuale ulteriore guadagno sulla successiva cessione \u00e8 tassato di nuovo come plusvalenza. Questi proventi trovano spazio, a seconda del modello, nel quadro T o nel quadro RT. Dimenticare il primo dei due momenti \u00e8 uno degli errori pi\u00f9 frequenti nelle dichiarazioni fai-da-te.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>L&#8217;imposta sul valore delle cripto-attivit\u00e0: il 2 per mille<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre alla tassazione sui guadagni, esiste una componente patrimoniale. L&#8217;imposta sul valore delle cripto-attivit\u00e0 \u00e8 pari allo 0,2% annuo (2 per mille) calcolato sul controvalore al 31 dicembre. Nasce dall&#8217;articolo 19, comma 18, del decreto legge 201\/2011 come modificato dalla legge 197\/2022, e tecnicamente non coincide con l&#8217;IVAFE che grava su altri prodotti finanziari esteri: \u00e8 un tributo dedicato, applicato in luogo dell&#8217;imposta di bollo. Alcune guide la chiamano informalmente IVACA, ma non \u00e8 la denominazione ufficiale.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La modalit\u00e0 di pagamento cambia in base alla custodia. Se le cripto sono detenute tramite un intermediario italiano che applica l&#8217;imposta di bollo, il tributo viene trattenuto automaticamente. Se invece si usano exchange esteri o l&#8217;autocustodia, il contribuente deve autoliquidarlo e versarlo con F24, indicandolo nel quadro W del 730 o nel quadro RW del modello Redditi. Vale la pena ricordare che questa patrimoniale \u00e8 dovuta anche se non si \u00e8 venduto nulla nel corso dell&#8217;anno: basta possedere cripto al 31 dicembre. Chi preferisce un&#8217;esposizione indiretta, per esempio tramite i <a href='https:\/\/hoge.gg\/it\/unicredit-cripto-certificati-bitcoin-2026\/'>certificati su Bitcoin offerti da alcune banche<\/a>, ricade invece in un regime fiscale diverso, quello degli strumenti finanziari ordinari, con logiche di dossier titoli e di tassazione al 26%.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Il monitoraggio fiscale: perch\u00e9 il quadro W\/RW non si salta<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Molti investitori compilano diligentemente la parte sui guadagni e poi trascurano il monitoraggio, convinti che l&#8217;autocustodia li renda invisibili. \u00c8 un errore potenzialmente costoso. L&#8217;obbligo di indicare le cripto-attivit\u00e0 nel quadro RW (modello Redditi) o nel quadro W (730) prescinde dal fatto che ci siano stati guadagni, dalla modalit\u00e0 di custodia e persino dal fatto che i fondi siano in un protocollo DeFi o su un exchange centralizzato. Le sanzioni per l&#8217;omesso monitoraggio vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno, percentuali che raddoppiano, dal 6% al 30%, per le attivit\u00e0 detenute in Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il concetto lo sintetizza bene l&#8217;avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli, intervistato da <a href='https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/fiscalita-nel-trading-dalle-crypto-ai-broker-esteri-intervista-con-lesperto-carlo-alberto-micheli'>Unger Academy<\/a>: \u00abil fatto che non si vedano non significa che non siano tuoi\u00bb, e ancora, \u00abla dichiarazione delle monete virtuali non \u00e8 un&#8217;opzione\u00bb. \u00c8 un principio che diventa tanto pi\u00f9 rilevante quanto pi\u00f9 il Fisco affina gli strumenti di incrocio dei dati, come vedremo. La distinzione chiave da tenere a mente \u00e8 che il monitoraggio riguarda il possesso, mentre la tassazione sui guadagni riguarda il realizzo: sono due obblighi distinti, e assolvere al primo non esonera dal secondo.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Vale la pena ricordare chi \u00e8 tenuto a tutto questo. In Italia vige il principio della tassazione mondiale: un residente fiscale dichiara i redditi ovunque prodotti, comprese le plusvalenze su cripto detenute su exchange esteri o in wallet personali. Non esiste una soglia di irrilevanza legata alla dimensione del portafoglio, perch\u00e9 il monitoraggio non prevede la franchigia che invece esonera i piccoli conti correnti esteri: anche poche centinaia di euro di controvalore vanno indicate.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Da qui nascono due convinzioni sbagliate molto diffuse. La prima \u00e8 che, non avendo mai venduto, non ci sia nulla da dichiarare: \u00e8 falso, perch\u00e9 il monitoraggio e l&#8217;imposta patrimoniale prescindono dalla vendita. La seconda \u00e8 che gli importi modesti siano esenti, mentre non lo sono ai fini del monitoraggio. Discorso a parte per chi opera in modo abituale e organizzato, perch\u00e9 un&#8217;attivit\u00e0 sistematica di trading o di mining pu\u00f2 essere riqualificata da reddito diverso a reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, con tassazione progressiva e obblighi IVA; \u00e8 una soglia qualitativa, non numerica, da valutare caso per caso con un professionista.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>DAC8 e lettere di compliance: perch\u00e9 quest&#8217;anno conviene dichiarare<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Il 2026 segna l&#8217;inizio di una nuova fase di trasparenza. La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023\/2226, consultabile su <a href='https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32023L2226'>EUR-Lex<\/a>) \u00e8 stata recepita in Italia con il decreto legislativo 194\/2025 ed \u00e8 efficace dal 1 gennaio 2026. Impone agli exchange e ai prestatori di servizi di comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati dei clienti; il primo scambio automatico di informazioni, relativo ai dati 2026, \u00e8 fissato entro il 30 giugno 2027. Le regole tecniche per i fornitori, tra cui la trasmissione in formato XML e la registrazione presso un centro operativo dedicato, sono state fissate dal provvedimento dell&#8217;Agenzia del 22 giugno 2026, illustrato sul portale <a href='https:\/\/www.fiscooggi.it\/portale\/-\/dac8-e-cripto-attivit%C3%A0-le-regole-per-i-fornitori-di-servizi'>Fisco Oggi<\/a>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Nel frattempo, le prime lettere di compliance recapitate ai contribuenti nel 2026 per gli anni 2023 e 2024 si basano ancora sui vecchi dati dei registri OAM e sugli incroci con i bonifici bancari, non su DAC8. La logica, per\u00f2, \u00e8 chiara: l&#8217;emersione delle posizioni non dichiarate diventer\u00e0 progressivamente automatica. Chi pensasse di poter contare su presunti vuoti normativi farebbe bene a leggere le parole dell&#8217;avvocato Fulvio Sarzana, che commentando la recente giurisprudenza ha scritto su <a href='https:\/\/fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com\/2026\/06\/28\/bitcoin-e-tasse-il-miracolo-della-cassazione-non-si-e-compiuto\/'>Il Sole 24 Ore<\/a>: \u00abniente vuoto normativo, l&#8217;obbligo tributario c&#8217;era gi\u00e0\u00bb. Un&#8217;avvertenza pratica: l&#8217;Agenzia ha diffuso avvisi ufficiali contro email di phishing che simulano comunicazioni sulla dichiarazione cripto, quindi \u00e8 bene verificare sempre i canali prima di rispondere a presunte richieste. Sul piano istituzionale, va ricordato che la vigilanza di condotta sui servizi cripto spetta a Consob e quella prudenziale a Banca d&#8217;Italia, mentre la tassazione segue binari distinti, quelli della Legge di Bilancio e dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Delegare il calcolo: il regime amministrato e le alternative<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Esistono due strade per adempiere agli obblighi sulle plusvalenze. La prima \u00e8 il regime dichiarativo, quello descritto finora: il contribuente calcola e dichiara tutto da s\u00e9, con l&#8217;aiuto eventuale di un commercialista. La seconda \u00e8 il regime amministrato, in cui l&#8217;intermediario agisce da sostituto d&#8217;imposta, calcola la plusvalenza, trattiene e versa l&#8217;imposta al posto del cliente, che si trova gran parte del lavoro gi\u00e0 fatto. Solo gli intermediari italiani abilitati possono offrirlo: chi usa un exchange estero resta per definizione nel regime dichiarativo.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo operatore italiano a integrare il regime amministrato \u00e8 stato Cryptosmart, attivo su questa funzione dal 15 aprile 2026. Il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni ha spiegato ad <a href='https:\/\/arenadigitale.it\/2026\/05\/04\/cryptosmart-diventa-primo-exchange-italiano-con-integrato-regime-amministrato\/'>Arena Digitale<\/a> che con questo modello \u00abl&#8217;utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un&#8217;unica soluzione sicurezza, operativit\u00e0 e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana\u00bb. La possibilit\u00e0 di offrire servizi ai clienti italiani passa per\u00f2 dall&#8217;autorizzazione come CASP sotto MiCA, un percorso che abbiamo ricostruito nella guida su <a href='https:\/\/hoge.gg\/it\/licenza-casp-2026-autorizzazione-mica-italia-consob\/'>come si ottiene l&#8217;autorizzazione MiCA in Italia<\/a>. Per chi detiene cifre rilevanti su pi\u00f9 piattaforme, valutare il passaggio a un intermediario in regime amministrato pu\u00f2 semplificare sensibilmente le dichiarazioni future.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Se hai saltato la scadenza: il ravvedimento operoso<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Chi si accorge in ritardo di non aver dichiarato o versato non \u00e8 senza rimedio. Il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 472\/1997) consente di regolarizzare spontaneamente pagando una sanzione ridotta in misura tanto minore quanto pi\u00f9 rapida \u00e8 la correzione. La sanzione base per l&#8217;omesso versamento \u00e8 del 25% per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, a seguito della riforma delle sanzioni; su questa base si applicano le frazioni del ravvedimento, che partono da 1\/9 entro 90 giorni e crescono col passare del tempo. Vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale, fissato per il 2026 all&#8217;1,60% annuo.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">La dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza \u00e8 considerata valida, seppur con una sanzione; oltre quel termine si parla di dichiarazione omessa, con conseguenze pi\u00f9 gravi. Il modo pi\u00f9 semplice per capire le frazioni applicabili e i codici tributo \u00e8 consultare la scheda ufficiale dell&#8217;Agenzia delle Entrate dedicata al ravvedimento operoso. Il messaggio di fondo \u00e8 che regolarizzare prima di ricevere una contestazione costa una frazione di quanto costerebbe un accertamento, soprattutto nell&#8217;era di DAC8.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Come si dichiarano le crypto altrove: un confronto europeo<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">Confrontare il regime italiano con quello di altri Paesi aiuta a capire dove si colloca l&#8217;Italia. Il tratto distintivo nazionale \u00e8 che si tassa a prescindere dal periodo di detenzione: che si vendano cripto dopo un giorno o dopo dieci anni, l&#8217;aliquota \u00e8 la stessa. In Germania, al contrario, vale la cosiddetta Spekulationsfrist, che esenta del tutto le plusvalenze se l&#8217;asset \u00e8 detenuto per pi\u00f9 di un anno. Il Portogallo applica il 28% sulle cessioni entro 365 giorni ed esenta quelle oltre tale soglia. La Francia applica dal 2026 un prelievo forfettario unico del 31,4%, con una piccola esenzione annua, come illustrato dal portale <a href='https:\/\/www.impots.gouv.fr\/particulier\/questions\/comment-declarer-les-plus-ou-moins-values-sur-cessions-dactifs-numeriques'>impots.gouv.fr<\/a>.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Gli Stati Uniti trattano le cripto come property: guadagni a breve termine tassati alle aliquote ordinarie, anche elevate, e a lungo termine con aliquote agevolate (0, 15 o 20%); dal 2025 \u00e8 entrato in scena il nuovo <a href='https:\/\/www.irs.gov\/forms-pubs\/about-form-1099-da'>Form 1099-DA<\/a>, l&#8217;equivalente statunitense della comunicazione automatica che in Europa arriva con DAC8. La tabella mette a confronto i regimi principali.<\/p><figure class='wp-block-table'><table><thead><tr><th>Paese<\/th><th>Aliquota sulle plusvalenze<\/th><th>Periodo di detenzione<\/th><th>Esenzione<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Italia<\/td><td>26% (2025), 33% (dal 2026)<\/td><td>irrilevante<\/td><td>nessuna dal 2025<\/td><\/tr><tr><td>Francia<\/td><td>31,4% (PFU)<\/td><td>irrilevante<\/td><td>305 euro\/anno<\/td><\/tr><tr><td>Germania<\/td><td>aliquota ordinaria<\/td><td>esente oltre 1 anno<\/td><td>1.000 euro\/anno sotto l&#8217;anno<\/td><\/tr><tr><td>Portogallo<\/td><td>28%<\/td><td>esente oltre 365 giorni<\/td><td>legata alla detenzione<\/td><\/tr><tr><td>Stati Uniti<\/td><td>ordinaria o 0\/15\/20%<\/td><td>soglia 1 anno<\/td><td>varia<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><h2 class='wp-block-heading'>Cinque errori da evitare nella dichiarazione 2026<\/h2><p class=\"wp-block-paragraph\">La maggior parte dei problemi nasce da pochi fraintendimenti ricorrenti. Vale la pena elencarli, perch\u00e9 sono facili da prevenire e costosi da ignorare.<\/p><ul class='wp-block-list'><li>Credere che esista ancora la franchigia di 2.000 euro: \u00e8 stata rimossa dal 1 gennaio 2025, quindi sui guadagni 2025 si tassa dal primo euro.<\/li><li>Confondere 26% e 33%: sui redditi 2025 l&#8217;aliquota \u00e8 il 26%; il 33% riguarda i guadagni dal 2026, in dichiarazione nel 2027.<\/li><li>Saltare il quadro RW o W perch\u00e9 si usa l&#8217;autocustodia: il monitoraggio \u00e8 obbligatorio a prescindere dalla custodia e non ha soglie minime.<\/li><li>Indicare costo di carico pari a zero per pigrizia documentale: senza prove si paga sull&#8217;intero incasso, ma con una buona documentazione si tassa solo il guadagno reale.<\/li><li>Dare per scontato che la precompilata contenga le cripto: i dati vanno inseriti a mano, la precompilata non li conosce ancora.<\/li><li>Dimenticare staking e airdrop: i proventi sono tassati alla percezione, non solo alla successiva vendita.<\/li><\/ul><p class=\"wp-block-paragraph\">Un ultimo consiglio trasversale: ricostruire lo storico delle operazioni prima di sedersi a compilare. Esportare i report da ogni exchange e wallet usato nell&#8217;anno, riconciliare i saldi al 31 dicembre e conservare tutto almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento evita la gran parte delle contestazioni. Con un Fisco che da quest&#8217;anno dispone di dati sempre pi\u00f9 granulari, la tracciabilit\u00e0 operativa non equivale a un condono dell&#8217;anonimato fiscale: gli indirizzi sono quasi sempre collegabili a un&#8217;identit\u00e0 tramite le rampe di ingresso e uscita con KYC.<\/p><h2 class='wp-block-heading'>Domande frequenti<\/h2><h3 class='wp-block-heading'>Entro quando si dichiarano le criptovalute nel 2026?<\/h3><p class=\"wp-block-paragraph\">Il modello 730\/2026 va presentato entro il 30 settembre 2026, mentre il modello Redditi Persone Fisiche 2026 ha come termine per l&#8217;invio telematico il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). In entrambi i casi si dichiarano i redditi prodotti nel 2025.<\/p><h3 class='wp-block-heading'>Le plusvalenze crypto del 2025 si tassano al 26% o al 33%?<\/h3><p class=\"wp-block-paragraph\">Al 26%. L&#8217;aliquota del 33% si applica soltanto alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2026, che andranno in dichiarazione nel 2027. I token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA restano tassati al 26% anche dal 2026.<\/p><h3 class='wp-block-heading'>Dove si dichiarano le criptovalute nel modello 730?<\/h3><p class=\"wp-block-paragraph\">Nel quadro T vanno le plusvalenze e i proventi come staking e airdrop, mentre il quadro W \u00e8 riservato al monitoraggio e all&#8217;imposta sul valore. Chi usa il modello Redditi Persone Fisiche utilizza invece il quadro RT per i guadagni e il quadro RW per il monitoraggio.<\/p><h3 class='wp-block-heading'>Devo dichiarare le crypto anche se non ho venduto e uso l&#8217;autocustodia?<\/h3><p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec. L&#8217;obbligo di monitoraggio nel quadro RW o W vale a prescindere dalla custodia e dalla vendita, senza soglie minime, e l&#8217;imposta sul valore dello 0,2% \u00e8 dovuta sul controvalore al 31 dicembre. Le plusvalenze, invece, si tassano solo quando si realizza un guadagno con una cessione.<\/p><h3 class='wp-block-heading'>Cosa rischio se non dichiaro le criptovalute?<\/h3><p class=\"wp-block-paragraph\">Si rischiano sanzioni per omesso monitoraggio (dal 3% al 15% del valore, fino al 30% per i Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata) e per omesso versamento (25%), oltre al recupero dell&#8217;imposta con interessi. Il ravvedimento operoso consente di ridurle, e con DAC8 dal 2027 l&#8217;incrocio dei dati tra exchange e Agenzia delle Entrate sar\u00e0 automatico.<\/p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Entro quando si dichiarano le criptovalute nel 2026?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Il modello 730\/2026 va presentato entro il 30 settembre 2026, mentre il modello Redditi Persone Fisiche 2026 ha come termine per l'invio telematico il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). In entrambi i casi si dichiarano i redditi prodotti nel 2025.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Le plusvalenze crypto del 2025 si tassano al 26% o al 33%?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Al 26%. L'aliquota del 33% si applica soltanto alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2026, che andranno in dichiarazione nel 2027. 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