Crypto tax: le nuove regole OIC per le crypto in bilancio
Dal 6 luglio 2026 Agenzia delle Entrate e OIC chiariscono come le imprese iscrivono le criptovalute in bilancio: immobilizzazioni o rimanenze, con effetti diversi su tasse e bilancio.
Il 6 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che, per la prima volta in modo organico, dice alle imprese italiane come devono iscrivere le criptovalute nel proprio bilancio. Fino a quel giorno, chi doveva chiudere i conti di una società con Bitcoin o Ethereum in tesoreria si affidava a prassi non uniformi, comunicazioni generiche e analogie internazionali. Il nuovo provvedimento, frutto del lavoro congiunto tra l’Agenzia e l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), chiude gran parte di quella incertezza e introduce una regola precisa: tutto dipende dalla destinazione che l’azienda decide di dare alle cripto-attività che detiene.
Il provvedimento del 6 luglio 2026 e le Linee guida sul rischio fiscale
Il provvedimento del 6 luglio 2026 non nasce dal nulla. Aggiorna le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese aderenti al regime dell’adempimento collaborativo, un documento che era già stato rivisto a gennaio 2025, agosto 2025 e gennaio 2026. La versione di luglio aggiunge due allegati tecnici del tutto nuovi.
- Allegato 1: trattamento contabile delle criptovalute
- Allegato 2: trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura
L’Organismo Italiano di Contabilità lo ha annunciato il giorno successivo, definendolo il risultato di un tavolo tecnico congiunto tra l’Agenzia e lo stesso OIC, secondo quanto riportato da BusinessWeekly. Per orientarsi nella sequenza degli aggiornamenti, ecco una sintesi.
| Data | Aggiornamento delle Linee guida sul rischio fiscale |
|---|---|
| Gennaio 2025 | Prima versione delle Linee guida per le imprese in regime di adempimento collaborativo |
| Agosto 2025 | Primo aggiornamento del documento |
| Gennaio 2026 | Secondo aggiornamento del documento |
| 6 luglio 2026 | Terzo aggiornamento: due nuovi allegati su criptovalute e diritto d’uso esclusivo di infrastrutture |
Per un settore che negli ultimi anni ha visto crescere sia le società crypto native sia le aziende tradizionali che tengono Bitcoin o altri token come riserva di liquidità, avere finalmente un riferimento tecnico ufficiale non è un dettaglio da addetti ai lavori: incide su come si legge un bilancio, su quanto può pesare una svalutazione a conto economico e, come vedremo, su un piano fiscale che resta comunque distinto da quello contabile.
Perché fino a ieri regnava l’incertezza
Fino al 2023 la questione non aveva nemmeno una risposta di massima. Come scriveva l’analista Francesco Paolo Fabbri su EC News, «non vi siano indicazioni in proposito né a livello codicistico», una fotografia impietosa di un vuoto che i professionisti dovevano colmare da soli, caso per caso. Una prima Comunicazione OIC del 14 giugno 2023 aveva indicato in via generale il criterio del costo, ma senza specificare quando una criptovaluta dovesse finire tra le immobilizzazioni piuttosto che tra le rimanenze, né come trattare un’eventuale perdita di valore.
Nel frattempo la dottrina professionale aveva costruito impalcature via via più complesse. Un’analisi pubblicata a febbraio 2026 su Coinlex distingueva addirittura tra crypto custodite su un wallet non custodial, da iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali secondo l’OIC 24, e crypto detenute su un exchange con custodia di terzi, da trattare come crediti secondo l’OIC 15: un dettaglio che moltiplicava le combinazioni possibili e, di fatto, lasciava a ogni studio la propria interpretazione. Il provvedimento del 6 luglio 2026 non fa questa distinzione, conta solo la destinazione economica, non il luogo di custodia.
Il test della destinazione: immobilizzazioni o rimanenze?
Il punto di partenza delle nuove istruzioni operative è la qualificazione delle criptovalute come bene immateriale ai sensi dell’OIC 24: non hanno consistenza fisica, non sono monetarie e sono identificabili singolarmente, gli stessi requisiti che l’IFRS Interpretations Committee aveva usato nel 2019 per arrivare a una conclusione simile in ambito internazionale, come vedremo più avanti. Da questa premessa discende un bivio che dipende da una sola domanda: l’impresa intende tenere quella criptovaluta stabilmente nel proprio patrimonio, oppure l’ha acquistata per rivenderla nell’ambito della sua attività ordinaria?
Se la risposta è la prima, le cripto-attività finiscono tra le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo di acquisto. Non sono soggette ad ammortamento: la logica è la stessa che si applica a un terreno o a un’opera d’arte, beni la cui utilità non si consuma con il tempo. L’unico movimento di valore ammesso è verso il basso, attraverso un test di impairment secondo l’OIC 9, se il fair value di mercato scende in modo duraturo sotto il costo di carico.
Se invece la criptovaluta è acquistata per essere rivenduta nel normale ciclo operativo, tipicamente il caso di un exchange, di un market maker o di una trading firm, finisce tra le rimanenze secondo l’OIC 13, valutata al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. In pratica, chi tratta le crypto come merce le valuta più o meno come farebbe un rivenditore di materie prime.
| Criterio | Immobilizzazioni immateriali (OIC 24) | Rimanenze (OIC 13) |
|---|---|---|
| Quando si applica | Cripto-attività destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale | Cripto-attività detenute per la vendita nel normale ciclo operativo |
| Valutazione iniziale | Costo di acquisto | Costo di acquisto |
| Valutazione successiva | Nessuna rivalutazione al rialzo; solo svalutazione se il fair value scende in modo duraturo sotto il costo | Minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato |
| Ammortamento | Escluso, assimilate a beni a vita utile indefinita come terreni o opere d’arte | Non applicabile |
| Test di svalutazione | Impairment test secondo l’OIC 9 | Confronto a ogni chiusura tra costo e valore di mercato |
| Esempio tipico | Bitcoin acquistato come riserva di tesoreria da un’azienda non crypto native | Token acquistati da un exchange o un market maker per la rivendita |
La classificazione non è un dettaglio tecnico: determina se il bilancio di un’azienda mostra un asset stabile e silenzioso oppure una voce che oscilla a ogni chiusura contabile. Ed è una scelta che spetta al management, non un automatismo, il che significa che la stessa criptovaluta può finire su due righe diverse in due bilanci diversi, a seconda di come l’azienda dichiara di volerla usare.
Valutazione, costo e impairment: cosa succede quando il prezzo cambia
Un punto che sorprende chi viene dal mondo azionario tradizionale è l’assenza quasi totale del fair value nella sua accezione più comune, quella che rileva sia i guadagni sia le perdite non realizzati direttamente a conto economico. Le nuove istruzioni restano fedeli al principio di prudenza tipico della contabilità civilistica italiana: il costo storico resta il punto di riferimento, e le variazioni rilevanti sono solo quelle verso il basso.
In pratica, se un’azienda acquista Bitcoin a un determinato prezzo e il mercato scende, a fine esercizio deve verificare se la perdita di valore è duratura; se lo è, rileva una svalutazione a conto economico secondo l’OIC 9. Se il prezzo risale l’anno successivo, il ripristino di valore è ammesso solo fino a concorrenza del costo originario, mai oltre: un’azienda non potrà mai mostrare a bilancio un guadagno non realizzato sulle sue riserve in criptovalute, per quanto il mercato sia salito. Questa asimmetria, guadagni mai contabilizzati finché non realizzati ma perdite sì se durature, è la stessa logica che si applica da decenni a partecipazioni e altri beni immateriali, semplicemente estesa alle crypto.
Resta un problema pratico non piccolo: determinare un fair value affidabile per un asset senza un mercato regolamentato nel senso tecnico del termine. Nella prassi, chi deve stimare il valore di mercato a fine esercizio si affida ai prezzi quotati sulle principali piattaforme di riferimento del settore, con tutte le cautele del caso in una fase di volatilità marcata come quella che le criptovalute continuano ad attraversare anche nel 2026.
La seconda novità: il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura
Il secondo allegato del provvedimento riguarda un tema meno pubblicizzato ma potenzialmente rilevante per chi opera nel settore crypto: il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura, fisica o digitale. Le imprese che gestiscono data center, farm di mining, nodi di validazione o server dedicati a servizi Web3 spesso non possiedono l’infrastruttura in senso stretto, ma ne acquisiscono un diritto di utilizzo esclusivo tramite contratti di lungo periodo, e la domanda contabile è se e come questo diritto vada iscritto come bene immateriale a sé stante.
Le fonti disponibili al momento non entrano nel dettaglio applicativo di questo secondo allegato quanto lo fanno per le criptovalute, ma la sua presenza nello stesso provvedimento segnala che l’Agenzia delle Entrate considera i due temi collegati: entrambi riguardano asset atipici che le imprese del settore digitale si trovano a gestire sempre più spesso senza una casella pronta nei principi contabili tradizionali.
Perché il bilancio non decide le tasse: il doppio binario civilistico-fiscale
Una svalutazione, o più raramente un ripristino di valore, rilevati in bilancio non producono automaticamente un effetto sulle imposte dovute. L’articolo 110 del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2023, stabilisce che le variazioni di valore delle cripto-attività rilevate a chiusura di esercizio sono fiscalmente irrilevanti ai fini IRES e IRAP, indipendentemente dal criterio contabile adottato e da come sono state imputate a conto economico. In altre parole, il bilancio può mostrare una minusvalenza, ma quella minusvalenza da sola non riduce le imposte: va ripresa a tassazione con un’apposita variazione in aumento nel modello Redditi.
Per le imprese in regime di adempimento collaborativo, le nuove istruzioni chiedono qualcosa in più: dotarsi di controlli interni capaci di intercettare questi fenomeni valutativi e applicare correttamente le variazioni fiscali in dichiarazione, in coerenza con l’OIC 24 e l’OIC 12. È lo stesso principio del doppio binario che regola da sempre il rapporto tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi in Italia, qui applicato per la prima volta in modo esplicito alle criptovalute aziendali. Vale la pena non confonderlo con l’altro doppio binario di cui si parla spesso in questo periodo, quello che nel 2026 fa convivere il 26% sulle plusvalenze 2025 e il 33% su quelle 2026 per le persone fisiche: sono due meccanismi distinti, uno riguarda il passaggio da un’aliquota all’altra nel tempo, l’altro la differenza strutturale tra valore di bilancio e valore fiscalmente rilevante. Il tema di quando un’attività genera reddito d’impresa anziché reddito diverso, con tutte le conseguenze su IVA e IRAP, resta comunque il primo bivio da sciogliere, come abbiamo approfondito nel nostro pezzo su quando trading e mining diventano reddito d’impresa.
A chi si applica oggi: il regime dell’adempimento collaborativo
Le nuove regole contabili non sono, in senso stretto, obbligatorie per tutte le imprese italiane che detengono criptovalute. Sono parte delle Linee guida sul rischio fiscale pensate per chi aderisce, su base volontaria, al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il regime richiede requisiti soggettivi e oggettivi legati alle dimensioni dell’impresa e, soprattutto, il possesso di un Tax Control Framework, un sistema certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale integrato nella governance aziendale. In cambio di questa trasparenza rafforzata, le imprese ottengono un dialogo preventivo con il Fisco, con interpelli abbreviati e una riduzione delle sanzioni in caso di violazioni relative a rischi comunicati in anticipo.
Per un’azienda che aderisce al regime e detiene criptovalute, capire come classificarle e valutarle non è più un esercizio facoltativo: è parte di quel sistema di controllo che deve dimostrare all’Agenzia. Ma l’effetto pratico va oltre la platea, per ora relativamente ristretta, delle imprese effettivamente ammesse al regime: in assenza di altre indicazioni ufficiali più generali, gli stessi criteri stanno già diventando il riferimento di fatto anche per commercialisti e revisori che assistono società non aderenti, semplicemente perché è la guida più autorevole e più recente disponibile sul tema.
Un ripasso essenziale: come sono tassate le persone fisiche nel 2026
Prima di tornare alle imprese vale la pena ricordare, in breve, il quadro che si applica alle persone fisiche, perché il contrasto con quanto appena descritto è istruttivo. Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da cripto-attività realizzate da un privato, redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, sono tassate con un’imposta sostitutiva del 33%, salita dal 26% grazie alla legge di bilancio 2025 e confermata da quella per il 2026. La franchigia di 2.000 euro che un tempo esentava le plusvalenze minime è stata abolita dal 2025: oggi si tassa dal primo euro. Resta un’eccezione per le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCA, i cosiddetti token di moneta elettronica, che mantengono l’aliquota al 26%.
Sul fronte della vigilanza, dal 1° luglio 2026 si è chiuso anche il periodo transitorio del regolamento MiCA per gli operatori italiani: secondo il comunicato congiunto di Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026, solo nove soggetti risultavano abilitati a operare in Italia a quella data, otto CASP autorizzati più un intermediario già vigilato. A partire dal 2027 si aggiungerà lo scambio automatico dei dati fra piattaforme ed erario previsto dalla direttiva DAC8, recepita con il decreto legislativo 194/2025: gli exchange comunicheranno all’Agenzia delle Entrate le posizioni dei clienti europei, chiudendo gradualmente lo spazio per la mancata dichiarazione. Con un carico fiscale e di compliance in aumento su più fronti, non stupisce che sempre più investitori italiani si chiedano se convenga ancora restare fiscalmente residenti in Italia, un tema che abbiamo affrontato nel dettaglio nel nostro approfondimento su trasferirsi all’estero nel 2026.
Il confine mobile: quando si diventa reddito d’impresa
Il discrimine tra investitore privato e impresa non ha una soglia numerica fissata per legge. L’Agenzia delle Entrate valuta in concreto elementi come la continuità dell’attività, il grado di organizzazione di mezzi e risorse, l’entità degli investimenti e il volume dei proventi. Un privato che compra e vende Bitcoin saltuariamente resta nell’ambito dei redditi diversi tassati al 33%; chi invece opera con continuità, magari con un’infrastruttura dedicata, personale o capitali significativi, rischia la riqualificazione come reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, con l’aggravio di IRPEF progressiva, o IRES al 24% se costituito in società di capitali, apertura della partita IVA e potenzialmente IRAP e contributi INPS.
È esattamente in questo passaggio, dal trading occasionale all’attività d’impresa, che le regole di bilancio appena descritte smettono di essere un dettaglio per pochi grandi gruppi e diventano rilevanti anche per una piccola SRL che ha iniziato a fare mining o trading in modo strutturato: da quel momento in poi, quelle criptovalute in cassa non sono più solo un problema di dichiarazione dei redditi personale, ma devono trovare una collocazione precisa nello stato patrimoniale della società. Un’ultima notazione: una volta che le criptovalute entrano nel patrimonio di un’impresa, il loro eventuale trasferimento per fusione, conferimento o riorganizzazione societaria segue le regole ordinarie del diritto commerciale, un piano diverso rispetto a quello dell’eredità e della donazione che si applica alle persone fisiche, di cui ci siamo occupati nel nostro pezzo su eredità e donazione delle criptovalute.
Caso pratico: una tesoreria aziendale in Bitcoin ed Ethereum
Per capire la portata pratica del nuovo test della destinazione, è utile un esempio semplificato e volutamente ipotetico. Immaginiamo una SRL italiana che decide di destinare parte della propria liquidità in eccesso all’acquisto di Bitcoin, con l’intenzione dichiarata di mantenerlo come riserva di valore a lungo termine, non per la rivendita nell’ambito della propria attività ordinaria. Al momento dell’acquisto, la criptovaluta finisce tra le immobilizzazioni immateriali, iscritta al costo effettivamente pagato. Non viene ammortizzata.
Il Bitcoin, al momento della stesura di questo articolo, quota intorno ai 57.225 euro secondo CoinGecko, un livello che va inteso come una semplice fotografia del momento, data la volatilità tipica dell’asset. Se a fine esercizio il prezzo di mercato fosse sceso in modo duraturo sotto il costo storico a cui la SRL ha iscritto i propri Bitcoin, l’amministratore dovrebbe rilevare una svalutazione secondo l’OIC 9, riducendo il valore contabile e registrando una perdita a conto economico. Quella perdita, però, non riduce automaticamente l’IRES dovuta dalla società: per effetto dell’articolo 110 del TUIR va ripresa a tassazione con una variazione in aumento nel modello Redditi, e diventa effettivamente rilevante solo al momento della vendita reale. Se invece il prezzo di mercato risalisse l’anno successivo, la SRL potrebbe ripristinare il valore solo fino al costo originario, mai oltre, per quanto ampio sia stato il rally di mercato.
Lo stesso identico ragionamento si applica se, oltre al Bitcoin, la società detenesse anche Ethereum o token di progetti più settoriali, per esempio quote di rete come quelle di Bittensor nell’ambito dell’intelligenza artificiale decentralizzata: il provvedimento del 6 luglio 2026 non distingue in base al progetto sottostante o alla capitalizzazione, ma solo in base alla destinazione economica che l’impresa dichiara per ciascuna posizione. Un’azienda che invece comprasse e rivendesse sistematicamente gli stessi token nell’ambito della propria attività di trading li tratterebbe come rimanenze, con una valutazione di fine anno al minore tra costo e valore di mercato: uno scenario meno favorevole in una fase di prezzi calanti, perché non richiede la stessa soglia di perdita duratura prevista per l’impairment delle immobilizzazioni.
Il confronto internazionale: come si contabilizzano le crypto fuori dall’Italia
L’impostazione italiana non nasce dal nulla: ricalca, con alcuni adattamenti, un percorso già tracciato a livello internazionale. In area IFRS, l’IFRS Interpretations Committee aveva affrontato la stessa domanda nel 2019, arrivando a una agenda decision pubblicata a giugno di quell’anno: le criptovalute non sono uno strumento finanziario, quindi restano fuori dall’IFRS 9, e si qualificano come beni immateriali secondo lo IAS 38, salvo il caso in cui un’impresa le detenga per la vendita nel corso ordinario della propria attività, nel qual caso si applica lo IAS 2 sulle rimanenze. È quasi la stessa distinzione adottata ora dall’Agenzia delle Entrate e dall’OIC, con la differenza che lo IAS 38 ammette, in teoria, un modello di rivalutazione al fair value quando esiste un mercato attivo nel senso tecnico previsto dal principio, una condizione che nella pratica raramente ricorre per le criptovalute e che quindi lascia comunque il costo storico come riferimento più diffuso anche fra le società IFRS.
Gli Stati Uniti hanno invece imboccato una strada opposta. Con l’ASU 2023-08, pubblicato dal Financial Accounting Standards Board nel dicembre 2023 ed efficace per gli esercizi che iniziano dopo il 15 dicembre 2024, le imprese statunitensi devono misurare le cripto-attività idonee al fair value, con le variazioni, sia positive sia negative, rilevate direttamente a conto economico a ogni chiusura di periodo. È un cambiamento radicale rispetto al vecchio modello, che consentiva solo svalutazioni e mai rivalutazioni, non troppo diverso da quello appena adottato dall’Italia.
Le conseguenze pratiche di questa scelta si sono viste con chiarezza nei conti di Strategy, l’ex MicroStrategy, la società statunitense che detiene la maggiore riserva corporate di Bitcoin al mondo. Applicando il fair value imposto dall’ASU 2023-08, Strategy ha chiuso il primo trimestre 2026 con una perdita netta di circa 12,54 miliardi di dollari, generata in larga parte da una svalutazione mark-to-market di circa 14,46 miliardi di dollari sulle sue riserve di 818.334 Bitcoin, dopo che il prezzo era sceso da circa 87.000 a circa 68.000 dollari nel corso del trimestre, secondo quanto riportato da CoinDesk. Il fondatore ed Executive Chairman Michael Saylor ha persino aperto, durante la call sui risultati, alla possibilità di vendere una parte delle riserve per finanziare gli obblighi legati ai dividendi delle azioni privilegiate emesse dalla società, un cambio di tono rispetto al mantra del non vendere mai che aveva caratterizzato la strategia degli anni precedenti. Un’azienda italiana con lo stesso identico portafoglio, sotto le regole appena chiarite dall’Agenzia delle Entrate, non avrebbe mai contabilizzato le plusvalenze non realizzate degli anni positivi, ma avrebbe comunque dovuto affrontare le svalutazioni nei trimestri negativi: meno montagne russe a bilancio, ma non un riparo totale dalla volatilità.
| Giurisdizione | Standard di riferimento | Classificazione | Variazioni di valore |
|---|---|---|---|
| Italia | Provvedimento AdE 6 luglio 2026, OIC 24 e OIC 13 | Immobilizzazione immateriale o rimanenza secondo la destinazione | Solo svalutazioni a conto economico; rivalutazioni escluse; effetti fiscali sterilizzati dall’articolo 110 del TUIR |
| Area IFRS | IAS 38 o IAS 2, agenda decision IFRIC di giugno 2019 | Intangible asset, oppure inventory per i trader | Di regola solo svalutazioni; i trader possono rilevare il fair value a conto economico |
| Stati Uniti | US GAAP, FASB ASU 2023-08, efficace dagli esercizi 2025 | Crypto asset misurato a fair value | Plusvalenze e minusvalenze non realizzate rilevate a conto economico ogni trimestre |
NFT, DeFi e asset non convenzionali: la stessa domanda, più complicata
Il provvedimento del 6 luglio 2026 parla esplicitamente di criptovalute, un termine che nella prassi copre Bitcoin, Ethereum e i token fungibili in generale. Non affronta in modo specifico gli NFT, le posizioni in protocolli DeFi o i token ricevuti tramite staking e airdrop, categorie che sul fronte fiscale, quello che riguarda le persone fisiche, generano già oggi non poche difficoltà interpretative, come abbiamo raccontato nel nostro approfondimento su NFT, DeFi e gaming nella zona grigia del Fisco. Sul piano contabile lo stesso schema logico, immobilizzazione se detenuta stabilmente, rimanenza se destinata alla vendita, dovrebbe in linea di principio applicarsi anche a questi asset, ma resta un’estensione interpretativa, non una previsione esplicita del provvedimento.
Il caso più scivoloso è quello delle posizioni in liquidity pool: depositare due token in un protocollo come Uniswap o Curve in cambio di un LP token, un asset con caratteristiche economiche diverse da quelli conferiti, potrebbe in teoria richiedere una nuova valutazione contabile già al momento del deposito, non solo all’uscita dalla posizione. È lo stesso nodo, sul fronte fiscale, dello scambio con eguali caratteristiche e funzioni che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito ai fini della tassazione dei privati nella circolare 30/E del 2023: anche qui, l’assenza di una posizione ufficiale specifica lascia agli studi professionali il compito di scegliere l’approccio più prudente.
Cosa cambia per gli exchange e le startup crypto italiane
Vale la pena non confondere due regimi che, pur nascendo entrambi dalla stessa esigenza di semplificare i rapporti fra crypto e Fisco, si rivolgono a platee completamente diverse. Il regime fiscale amministrato lanciato da Cryptosmart il 15 aprile 2026, primo exchange italiano a offrirlo, riguarda le persone fisiche clienti della piattaforma: chi lo attiva delega all’exchange il calcolo e il versamento delle imposte sulle proprie plusvalenze, senza doverle più indicare in dichiarazione. Come ha spiegato il fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, Alessandro Frizzoni, «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana», secondo quanto riportato da Arena Digitale.
Il regime dell’adempimento collaborativo di cui abbiamo parlato in questo articolo è tutt’altra cosa: riguarda la contabilità e la fiscalità dell’impresa in quanto tale, non dei suoi clienti, e si applica anche a Cryptosmart stessa se detiene criptovalute proprie in tesoreria o come riserva operativa. Per le piattaforme crypto italiane, ormai in gran parte autorizzate anche come CASP secondo il regolamento MiCA dopo la chiusura del periodo transitorio del 1° luglio 2026, le nuove istruzioni contabili offrono finalmente un punto fermo su cui costruire le proprie policy interne di valutazione degli asset digitali detenuti in proprio, distinti da quelli custoditi per conto dei clienti. È un tassello che si aggiunge a un quadro che si sta complessivamente irrigidendo su più fronti, dalla licenza MiCA alla rendicontazione DAC8 in arrivo dal 2027, e che rende sempre più costoso, in termini di compliance, operare come società crypto in Italia rispetto a qualche anno fa.
Le zone grigie che restano aperte
Nonostante il passo avanti, diverse domande restano senza una risposta esplicita nel provvedimento del 6 luglio 2026.
- Come vadano trattate le stablecoin conformi al MiCA, i token di moneta elettronica, più vicine per funzione a un mezzo di pagamento che a una riserva di valore speculativa
- Come vadano contabilizzati i proventi da staking o gli airdrop ricevuti da un’impresa, distinti dalla loro tassazione già chiarita altrove
- Se e come lo stesso impianto si estenda esplicitamente a NFT e posizioni DeFi, oggi coperti solo per analogia
- Quale riferimento debbano seguire le imprese di dimensioni minori, escluse dal regime dell’adempimento collaborativo e quindi non direttamente vincolate dalle nuove istruzioni
- Come si concili in pratica il secondo allegato sul diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura con i casi reali delle mining farm e dei data center italiani, ancora poco documentati pubblicamente
Su questi punti, con ogni probabilità, arriveranno chiarimenti ulteriori nei prossimi aggiornamenti delle Linee guida, che finora sono stati scanditi a cadenza pressoché semestrale. Fino ad allora, la scelta più prudente per un’impresa italiana che detiene criptovalute resta documentare con precisione la destinazione dichiarata di ogni posizione e mantenere coerenza fra bilancio, dichiarazione dei redditi e, se applicabile, il proprio Tax Control Framework.
Domande frequenti
Come si devono contabilizzare le criptovalute in bilancio secondo le nuove regole del 2026?
Dal 6 luglio 2026 le imprese italiane devono applicare un test basato sulla destinazione economica: le criptovalute che l’azienda intende mantenere stabilmente nel proprio patrimonio vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto, secondo l’OIC 24; quelle acquistate per essere rivendute nel normale ciclo operativo, per esempio da un exchange o da una trading firm, vanno invece classificate come rimanenze secondo l’OIC 13, valutate al minore tra costo e valore di mercato.
Le criptovalute detenute da un’azienda si ammortizzano?
No. Se classificate come immobilizzazioni immateriali, le criptovalute non sono soggette ad ammortamento, perché assimilate a beni la cui utilità non si consuma con il tempo, come un terreno o un’opera d’arte. Possono solo essere svalutate, tramite un test di impairment secondo l’OIC 9, se il loro valore di mercato scende in modo duraturo sotto il costo di acquisto originario.
Cosa succede fiscalmente se il valore delle criptovalute in bilancio scende?
Una svalutazione contabile non riduce automaticamente le imposte dovute. Per effetto dell’articolo 110 del TUIR, le variazioni di valore delle cripto-attività rilevate a bilancio sono fiscalmente irrilevanti ai fini IRES e IRAP: la perdita va ripresa a tassazione con una variazione in aumento nel modello Redditi e diventa fiscalmente rilevante solo al momento dell’effettivo realizzo, cioè quando la criptovaluta viene venduta.
A quali imprese si applica il provvedimento del 6 luglio 2026 sulle criptovalute?
Le nuove istruzioni fanno parte delle Linee guida sul rischio fiscale destinate alle imprese che aderiscono, su base volontaria, al regime dell’adempimento collaborativo istituito dal decreto legislativo 128/2015. Nella pratica, però, sono già diventate il riferimento più autorevole anche per commercialisti e revisori che assistono società non aderenti al regime, in assenza di altre indicazioni ufficiali generali sul tema.
Le nuove regole contabili cambiano anche la tassazione delle persone fisiche sulle criptovalute?
No. Il provvedimento riguarda esclusivamente il bilancio delle imprese. La tassazione delle persone fisiche resta quella già in vigore dal 1° gennaio 2026: imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, senza franchigia, con l’eccezione del 26% mantenuto per le stablecoin in euro conformi al MiCA.
Anneke de Vries scrive di fiscalità crypto e regolamentazione per HOGE Wire.