h hoge.gg
Subscribe
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
● Regulation & Policy

Tasse crypto e Manovra 2027: il DPFP e il nodo del 26%

Il 2 ottobre il Consiglio dei ministri ha varato il DPFP, la cornice della Manovra 2027, senza una riga sulle crypto. Il ritorno al 26% si decide ora nel disegno di legge di bilancio.

Il 2 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), il nuovo strumento contabile che ha sostituito la vecchia Nota di aggiornamento al DEF e che apre ufficialmente la stagione della Manovra 2027. Per chi detiene Bitcoin, Ethereum o un portafoglio di altcoin, la domanda è semplice: cambia qualcosa sull’aliquota del 33% entrata in vigore a gennaio? La risposta, letta riga per riga, è che il DPFP non decide nulla sulle crypto. E proprio per questo il documento è interessante, perché chiarisce dove si gioca davvero la partita.

Il DPFP fissa gli obiettivi di crescita, deficit e debito e individua lo spazio finanziario a disposizione del Governo; non contiene il dettaglio delle misure, che arriveranno solo con il disegno di legge di bilancio. Lo ha confermato la stessa impostazione del documento presentato da Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha invocato un approccio di cautela, riassunto da più testate nella parola «serve prudenza». Tradotto per chi investe in cripto-attività: la proposta di riportare l’aliquota al 26% dal 2027, di cui si discute da settimane, non è entrata nella cornice del 2 ottobre e dovrà trovare posto altrove.

Questo articolo ricostruisce lo stato dell’arte aggiornato a oggi: cosa dice (e cosa tace) il DPFP, il calendario che conta nelle prossime settimane, il famoso triplo binario fiscale 2025, 2026 e 2027, e perché il nodo del 26% resta aperto fino all’ultimo. Lo facciamo in un momento di mercato nervoso: il 7 ottobre Bitcoin viaggia intorno ai 74.800 euro e Ethereum intorno ai 2.310 euro (dati CoinGecko, snapshot puntuale), entrambi in ribasso nelle ultime ventiquattro ore. Un contesto in cui il peso fiscale del realizzo torna a essere una variabile concreta per molti risparmiatori, come abbiamo visto raccontando il duello tra oro e Bitcoin a un anno dal record.

Cosa c’è (e cosa manca) nel DPFP del 2 ottobre

Il DPFP è un documento di quadro, non di misura. Rivede al rialzo la crescita del PIL per il 2026 all’1% (dallo 0,6% stimato in precedenza) e la colloca allo 0,8% nel 2027, allo 0,9% nel 2028 e di nuovo allo 0,8% nel 2029. Sul fronte dei conti, il rapporto deficit/PIL si attesta al 2,9% nel 2026, mentre per il 2027 sale al 3,4% una volta attivata la clausola di salvaguardia nazionale per difesa ed energia (sarebbe al 2,8% al netto della deroga). Il debito pubblico programmatico è indicato al 138,1% del PIL a fine 2026, in salita al 138,5% nel 2027, per poi ridiscendere al 137,9% nel 2028 e al 136,6% nel 2029, secondo i dati riportati da edotto.com e dal Sole 24 Ore.

Il cuore politico del documento è lo scostamento di bilancio: circa 29 miliardi di euro complessivi per il biennio 2027-2028, destinati a spese per difesa ed energia e coperti dalla clausola di salvaguardia europea, pari a circa lo 0,3% di PIL per ciascuna delle due voci. È questo spazio aggiuntivo, non una misura specifica, a dire quanto margine avrà la Manovra. Il testo ufficiale è consultabile sul sito del Ministero dell’Economia. Quello che non c’è, e che per chi legge questa testata conta di più, è qualsiasi riferimento alle cripto-attività: nessuna riga sul 33%, nessun richiamo al 26%, nessuna anticipazione di un intervento sul regime delle plusvalenze digitali. Non è una dimenticanza, è la natura del documento.

Indicatore202620272028
Crescita PIL (programmatico)+1,0%+0,8%+0,9%
Deficit/PIL2,9%3,4% (2,8% senza deroga)circa 3,2% (2,6% senza deroga)
Debito/PIL138,1%138,5%137,9%
Misure fiscali di dettaglionorinviate al DDL Bilanciorinviate al DDL Bilancio
Riferimenti alle cryptonessunonessunonessuno
Fonte: DPFP 2026 (MEF), ripresa da edotto.com e Il Sole 24 Ore. Valori programmatici, arrotondati.

Il calendario che conta: dal 13 ottobre al 31 dicembre

Se il DPFP non decide, chi decide e quando? Il percorso della Manovra 2027 ha tappe precise, e sono queste a scandire il destino dell’aliquota crypto. Il primo passaggio è il voto parlamentare sullo scostamento di bilancio, previsto per martedì 13 ottobre: serve la maggioranza assoluta dei componenti di Camera e Senato, perché si autorizza il ricorso alla clausola di salvaguardia. Subito dopo, il Documento programmatico di bilancio viene inviato alla Commissione europea entro la metà del mese, e il disegno di legge di bilancio vero e proprio è atteso in Parlamento intorno al 20 ottobre, secondo la ricostruzione dell’iter pubblicata da PMI.it.

È in quel disegno di legge, e poi negli emendamenti che si accumulano durante l’esame parlamentare di novembre e dicembre, che una misura sul 26% potrebbe materializzarsi o sparire. La legge va approvata entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio. In altre parole, chi oggi legge titoli su un presunto ritorno al 26% sta leggendo di una proposta ancora senza veste normativa: finché non entra nel testo del DDL o non viene votata come emendamento, non esiste ai fini fiscali. La prudenza richiamata da Giorgetti, unita a uno scostamento tutto orientato a difesa ed energia, lascia poco spazio a tagli di gettito non già coperti.

Data (2026)PassaggioRilevanza per le crypto
2 ottobreApprovazione del DPFP in Consiglio dei ministriNessuna misura, solo cornice
13 ottobreVoto parlamentare sullo scostamento (maggioranza assoluta)Definisce lo spazio finanziario
metà ottobreInvio del Documento programmatico di bilancio alla UEIndiretta
intorno al 20 ottobreDisegno di legge di bilancio in ParlamentoQui può comparire (o no) il 26%
novembre-dicembreEsame ed emendamenti in Camera e SenatoFinestra per emendamenti crypto
entro il 31 dicembreApprovazione definitivaRegime 2027 cristallizzato
Calendario indicativo della Manovra 2027. Fonte: PMI.it, MEF.

Il triplo binario: 2025, 2026 e 2027

Prima di capire dove può andare l’aliquota, bisogna sapere dove si trova oggi. E qui si annida l’equivoco più diffuso, quello che manda in confusione forum e gruppi Telegram: il 33% di cui si parla ovunque non è l’aliquota che la maggior parte delle persone sta pagando in questo momento. Vale la pena fermarsi, perché sbagliare anno significa sbagliare dichiarazione.

Le plusvalenze realizzate nel 2025 si tassano al 26% e si dichiarano nel 2026: è l’imposta che molti hanno versato con l’F24 a giugno o luglio di quest’anno. Le plusvalenze realizzate nel 2026 (quindi tutto quello che si vende, scambia o spende da gennaio a dicembre di quest’anno) scontano invece il 33% e andranno dichiarate nel 2027. Il 2027 è il vero punto interrogativo: in assenza di interventi resta al 33%, ma è esattamente l’anno su cui punta la proposta di ritorno al 26%. Tre anni fiscali, tre regimi potenzialmente diversi, uno accanto all’altro.

Anno di realizzoAliquota plusvalenzeQuando si dichiaraNote
202526%2026Franchigia 2.000 euro già abolita
202633%2027In vigore, nessun dubbio
202733% salvo modifiche2028Oggetto della proposta di ritorno al 26%
Il triplo binario delle plusvalenze cripto. Fa eccezione il token di moneta elettronica in euro, al 26% in ogni anno.

Perché oggi si paga il 33%: la norma e la sua storia

Le plusvalenze cripto sono inquadrate come redditi diversi di natura finanziaria dall’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), e sono soggette a un’imposta sostitutiva. Il percorso verso il 33% è stato in due tempi: la Legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha programmato l’aumento e abolito la soglia di esenzione da 2.000 euro dal 1 gennaio 2025, mentre la Legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha confermato l’aliquota al 33% dal 1 gennaio 2026. Da allora ogni plusvalenza è tassata dal primo euro, senza franchigia.

Il 33% è il frutto di un compromesso. Nell’ottobre 2024 il Governo, con il vice ministro Maurizio Leo, aveva proposto un salto fino al 42%, poi ridimensionato in sede di conversione. L’obiettivo dichiarato era avvicinare le crypto al trattamento dei redditi di natura speculativa, ma il risultato è un’anomalia: il 33% è più alto del 26% che si paga su azioni, obbligazioni, ETF e valute estere. Chi non ha approfittato della rideterminazione del costo di carico al valore del 1 gennaio 2025, con imposta sostitutiva al 18% e termine chiuso il 30 novembre 2025, oggi calcola le plusvalenze sul costo storico, con metodo LIFO o, in alternativa, con il costo medio ponderato. In assenza di documentazione, il costo si considera pari a zero, e l’intero incasso diventa imponibile.

Capire l’aliquota serve a poco se non si sa cosa fa scattare l’imposta. La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 ha chiarito che non ogni movimento è un evento fiscalmente rilevante: la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni (per esempio Bitcoin contro un altro token con le medesime caratteristiche) non genera materia imponibile, mentre diventano tassabili la conversione in euro, l’uso delle crypto per pagare beni o servizi e l’acquisto di un NFT. Resta una zona grigia, perché la stessa definizione di eguali caratteristiche e funzioni non è precisata in modo rigoroso, e questo apre interpretazioni diverse soprattutto per gli scambi verso stablecoin o token strutturati. Il contribuente deve inoltre ricostruire il costo di carico operazione per operazione, con il metodo LIFO o con il costo medio ponderato ammesso dalla prassi, tenendo traccia di ogni acquisto. In un portafoglio con centinaia di transazioni su più exchange, è qui che nascono gli errori: non nell’aliquota, ma nella base imponibile, cioè nel calcolo di quanto effettivamente si è guadagnato.

L’eccezione del 26%: gli e-money token in euro

Dentro il nuovo regime c’è già un’aliquota al 26%, ed è bene conoscerla perché è spesso raccontata male. La Legge di Bilancio 2026, con l’articolo 1 comma 28 che modifica l’articolo 1 comma 24 della Legge 207/2024, mantiene il 26% per i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi a MiCA, cioè strumenti il cui valore è stabilmente ancorato all’euro con riserve in attività in euro gestite da soggetti autorizzati nell’Unione. Lo spiega in modo netto il portale Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate: la conversione tra euro ed EMT in euro non genera plusvalenza, mentre il passaggio da un asset volatile come Bitcoin a un EMT in euro resta tassato al 33%.

In pratica, l’unico pezzo del mondo cripto che paga meno sono le stablecoin in euro a pieno titolo regolamentate, trattate come strumento di pagamento più che come scommessa. È una scelta coerente con l’impianto europeo, che separa nettamente le monete elettroniche dai cripto-asset speculativi, e con la direzione presa oltreoceano dalla prima regolamentazione vincolante delle stablecoin, di cui abbiamo scritto analizzando il GENIUS Act. Attenzione a non generalizzare: il 26% delle stablecoin in euro non è «il 26% delle crypto», ma un binario separato per una categoria ristretta. La gran parte degli investitori, che detiene Bitcoin, Ethereum e altcoin, resta sul 33%.

La proposta che pesa sulla Manovra: l’Intergruppo e il ritorno al 26%

La spinta verso il 26% ha un volto istituzionale. Il 24 settembre l’Intergruppo parlamentare «Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin», presieduto dall’onorevole Marcello Coppo, ha presentato alla Camera una bozza tecnica di riforma della fiscalità cripto. Il gruppo di lavoro sul fisco è stato coordinato da Ferdinando Ametrano, amministratore delegato e fondatore di CheckSig, il primo exchange autorizzato come CASP in Italia. La proposta poggia su quattro misure, riassunte dalla testata specializzata SpazioCrypto e dalla stessa CheckSig.

Misura propostaCosa cambierebbeRegime attuale
Aliquota al 26% dal 1 gennaio 2027Allineamento ai redditi di natura finanziaria33% dal 2026
Deducibilità dei costiStessa formula di azioni, obbligazioni e valute estereDeducibilità limitata
Compensazione tra strumentiMinusvalenze crypto compensabili con altri strumenti finanziariCompartimento c-sexies isolato, riporto 4 anni
Rideterminazione del costo con sostitutiva al 21%Step-up annuale come per le partecipazioniAffrancamento 18% chiuso il 30 nov 2025
Le quattro misure della bozza dell’Intergruppo (24 settembre 2026). Fonte: SpazioCrypto, CheckSig.

Il senso politico lo ha riassunto Ametrano in un’intervista a Digitech: «Oggi il fisco penalizza chi acquista direttamente cripto-attività, anche quando si affida a un operatore italiano autorizzato». Il punto non è chiedere un trattamento di favore, ma correggere una disparità rispetto agli altri redditi finanziari. Resta però un fatto da sottolineare con forza: la bozza è un documento tecnico, esplicitamente «ancora da verificare con uffici parlamentari, ministeri e amministrazioni competenti». Non è un emendamento, non è un articolo del DDL Bilancio, e non compariva nel DPFP del 2 ottobre. È una proposta forte, non una norma.

Vale la pena capire perché, al di là dell’aliquota, le altre tre misure contano. Oggi le minusvalenze cripto vivono in un compartimento isolato: la lettera c-sexies permette di compensare le perdite solo con plusvalenze della stessa natura, con riporto fino a quattro anni, ma non con i guadagni su azioni o ETF, che appartengono al diverso cestino della lettera c-ter. La proposta dell’Intergruppo vuole abbattere questo muro, rendendo le perdite su Bitcoin utilizzabili contro i profitti di un fondo o di un titolo, e viceversa. La deducibilità dei costi (commissioni e oneri accessori) allineerebbe le crypto a ciò che già vale per gli altri strumenti finanziari. Infine, la rideterminazione del costo con imposta sostitutiva al 21% riprenderebbe la logica dell’affrancamento delle partecipazioni, offrendo un meccanismo stabile e ripetuto nel tempo invece di finestre una tantum come quella chiusa al 18% il 30 novembre 2025. Messe insieme, le quattro misure non sono un semplice sconto: sono un tentativo di trattare le cripto-attività come una classe di investimento ordinaria, con le stesse regole di calcolo delle altre.

Cosa cambia per chi dichiara: RT, RW, quadro T e la patrimoniale

Mentre la politica discute l’aliquota, gli obblighi dichiarativi restano quelli, e non dipendono dall’esito della Manovra. Le plusvalenze vanno indicate nel quadro RT del Modello Redditi PF (o nel quadro T del 730, introdotto per permettere a dipendenti e pensionati di dichiarare crypto, azioni ed ETF senza passare al Redditi). Il possesso, invece, va monitorato nel quadro RW (o nel quadro W del 730), con il codice individuazione bene 21 per le cripto-attività, senza alcuna soglia minima, a differenza dei conti esteri esenti sotto i 15.000 euro.

A questo si aggiunge la patrimoniale: non è l’IVAFE, ma una dedicata imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% annuo sul valore al 31 dicembre, prevista dall’articolo 19 comma 18 del DL 201/2011, dovuta a prescindere dal luogo di custodia. Con un intermediario italiano viene trattenuta in automatico; con exchange esteri o in autocustodia va calcolata e versata con F24. Il messaggio degli esperti è coerente da anni. L’avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli, in un’intervista a Unger Academy, lo ha sintetizzato così: «la dichiarazione delle monete virtuali non è un’opzione». Che si tenga il wallet su un exchange o in un dispositivo personale, l’obbligo di monitoraggio non cambia.

Gli adempimenti hanno scadenze precise, e conviene averle chiare. Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene con F24, con saldo e primo acconto fissati di norma al 30 giugno (prorogabili al 30 luglio con una piccola maggiorazione) e secondo acconto a fine novembre; la dichiarazione segue i termini del modello 730 (fine settembre) o del modello Redditi PF (fine ottobre o inizio novembre a seconda dell’anno). Chi salta un versamento non resta senza rete: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare pagando una sanzione ridotta in frazioni crescenti a seconda del ritardo, più gli interessi legali. La sanzione base per omesso versamento è del 25% per le violazioni commesse dal settembre 2024 in poi, mentre l’omessa compilazione del quadro RW espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiate per le giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Il messaggio pratico è che un errore si corregge quasi sempre a costo contenuto se ci si muove prima del controllo, molto meno se si aspetta che arrivi una lettera dall’Agenzia.

DAC8 e tracciabilità: privacy operativa, non anonimato fiscale

C’è un motivo per cui la questione dell’aliquota è diventata così sentita proprio adesso: lo spazio per restare invisibili si sta chiudendo. La direttiva europea DAC8, recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 ed efficace dal 1 gennaio 2026, obbliga gli exchange e i fornitori di servizi cripto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti. Il primo scambio automatico di informazioni è fissato al 30 giugno 2027 e riguarderà i dati del 2026, come ha spiegato lo stesso portale Fisco Oggi. A questo si affianca il Travel Rule (Regolamento UE 2023/1113, recepito con il D.Lgs. 204/2024), che impone agli operatori di tracciare mittente e beneficiario dei trasferimenti: non è un’imposta, è un obbligo antiriciclaggio, ma alimenta lo stesso bacino di dati.

La fotografia che ne esce è quella di una privacy operativa, non di un anonimato fiscale. Un wallet non custodial non comunica nulla di per sé, ma gli indirizzi sono quasi sempre collegabili all’identità attraverso i punti di ingresso e uscita verso l’euro, tutti sottoposti a KYC. Tutto questo convive con il quadro di vigilanza MiCA: il decreto di recepimento (D.lgs. 129/2024) assegna a Consob la condotta e la tutela degli investitori e a Banca d’Italia il profilo prudenziale, mentre il periodo transitorio si è chiuso il 1 luglio 2026 con nove soggetti abilitati in Italia. Il punto per il contribuente è semplice: la leva del controllo è ormai automatica, e il dibattito sull’aliquota si svolge su un terreno dove la base imponibile è sempre più difficile da nascondere.

Il confronto internazionale: perché il 33% è un’anomalia

L’argomento più usato da chi chiede il ritorno al 26% è il confronto con gli altri Paesi. L’Italia, con il 33%, è oggi tra le giurisdizioni più severe d’Europa sulle plusvalenze cripto, e soprattutto è l’unica grande economia che tassa le crypto più degli altri strumenti finanziari interni. La Francia applica il prelievo forfettario unico, salito al 31,4% dal 2026, ma con una soglia di esenzione annua. La Germania esenta del tutto le plusvalenze su cripto detenute per oltre un anno (Spekulationsfrist). Il Portogallo tassa al 28% solo le cessioni entro 365 giorni, poi esenta. Il Regno Unito, fuori dall’Unione, applica aliquote del 18% o 24% con una franchigia annua ridotta a 3.000 sterline. Gli Stati Uniti trattano le crypto come property, con aliquote ordinarie fino al 37% sul breve termine ma 0, 15 o 20% sul lungo termine, e nuovi obblighi di comunicazione tramite il Form 1099-DA, l’analogo americano della DAC8. Sul fronte delle regole, non solo delle aliquote, il confronto con l’approccio statunitense resta acceso, come mostra la battaglia sulle regole crypto della SEC e il ruolo degli Stati.

PaeseAliquota sulle plusvalenze criptoPeriodo di detenzione
Italia33% (26% per gli EMT in euro)Irrilevante
Francia31,4% (PFU, con esenzione annua)Irrilevante
Germania0% oltre 1 anno, altrimenti aliquota ordinariaDecisivo (esenzione oltre 12 mesi)
Portogallo28% entro 365 giorni, poi 0%Decisivo
Regno Unito18% o 24%, franchigia 3.000 sterlineIrrilevante
Stati Uniti0, 15 o 20% sul lungo termine, fino al 37% sul breveDecisivo (soglia 12 mesi)
Confronto indicativo dei regimi sulle plusvalenze cripto. Le regole su soglie e deduzioni variano nel dettaglio per ciascun Paese.

La tabella nasconde una differenza di filosofia, non solo di numeri. Germania, Portogallo e Stati Uniti premiano la detenzione nel tempo: chi tiene l’asset oltre una certa soglia paga meno o nulla, un incentivo esplicito all’investimento di lungo periodo. L’Italia, come la Francia, applica invece un’aliquota piatta indipendente dalla durata del possesso, trattando allo stesso modo chi fa trading giornaliero e chi conserva Bitcoin da cinque anni. Non è un dettaglio: significa che il fisco italiano non distingue tra speculazione e risparmio di lungo termine, proprio mentre la narrazione pubblica dipinge le crypto come asset speculativo da scoraggiare. È una delle contraddizioni su cui fa leva chi chiede l’allineamento al 26%: se l’obiettivo dichiarato è spingere verso comportamenti più prudenti, un regime cieco all’orizzonte temporale va nella direzione opposta. Il confronto, va detto, resta indicativo, perché soglie, deduzioni e definizioni cambiano Paese per Paese e vanno verificate caso per caso.

Le voci del settore: fuga di capitali o gettito?

Il dibattito non è solo tecnico, è anche economico. Le associazioni di categoria sostengono da tempo che un’aliquota più alta della media europea rischia di spingere i risparmiatori verso l’autocustodia o verso giurisdizioni meno trasparenti, riducendo il gettito invece di aumentarlo. In un’audizione al Senato sulla legge di bilancio, AssoCASP, presieduta da Fabrizio Vedana, ha sostenuto proprio questa tesi, come risulta dal documento depositato: tassare troppo può significare incassare meno. Chi promuove il ritorno al 26% aggiunge un dato: secondo l’indagine commissionata dall’Intergruppo, l’impatto sul gettito complessivo dello Stato di un ritorno al 26% sarebbe inferiore allo 0,01% delle entrate tributarie totali.

Qui serve cautela nella lettura dei numeri. La stessa indagine riporta che il 28% degli italiani possiede, ha posseduto o segue le cripto: una quota molto superiore al 7% circa (circa 2,8 milioni di persone) misurato dall’Osservatorio Blockchain and Web3 del Politecnico di Milano. Sono perimetri diversi, e la cifra dell’Intergruppo va intesa come dato di una survey settoriale, non come tasso di adozione. Resta il punto di fondo: con un bacino di contribuenti relativamente piccolo, il gettito che lo Stato ricava dalle plusvalenze cripto è marginale, e questo indebolisce l’argomento secondo cui il 33% servirebbe a fare cassa. Il contesto macro non aiuta a rimandare le decisioni: con una politica monetaria in movimento, raccontata nella nostra analisi sulla pausa della Fed di ottobre, la volatilità dei prezzi incide direttamente sul valore delle plusvalenze da dichiarare.

Gli scenari delle prossime settimane

Con il DPFP alle spalle e il DDL Bilancio davanti, è utile mettere in fila gli scenari possibili per il 2027, senza spacciare previsioni per certezze. Sono tre, e si decideranno tutti tra il voto del 13 ottobre e l’approvazione di fine dicembre.

  • Scenario inerziale (il più probabile oggi): nessuna misura crypto entra nel DDL Bilancio, la proposta dell’Intergruppo resta sul tavolo come indirizzo politico, e il 2027 parte comunque al 33%. La prudenza invocata da Giorgetti e uno scostamento tutto su difesa ed energia rendono difficile trovare coperture per un taglio di gettito.
  • Scenario di correzione parziale: un emendamento viene accolto durante l’esame parlamentare, ma in forma ridotta rispetto alle quattro misure (per esempio solo la deducibilità dei costi o la compensazione delle minusvalenze, senza il taglio pieno dell’aliquota). Sarebbe un segnale di apertura senza impatto immediato sul gettito.
  • Scenario di riforma piena: il 26% dal 2027, con deducibilità, compensazione e rideterminazione al 21%, entra nel testo e viene approvato. È l’ipotesi che il settore chiede, ma è anche quella che richiede la volontà politica più esplicita e una copertura finanziaria che il DPFP non ha ancora indicato.

In tutti e tre i casi, un punto non cambia: qualunque cosa accada al 2027, le plusvalenze del 2026 restano al 33%. Nessuna delle ipotesi in discussione è retroattiva.

Cosa fare adesso, senza inseguire una norma che non c’è

La tentazione, in queste settimane, è muoversi in base a una proposta che potrebbe non diventare mai legge. È l’errore da evitare. Finché il 26% non entra in un testo approvato, la bussola resta il quadro attuale, e ci sono scelte concrete che è meglio fare a prescindere dall’esito della Manovra.

  • Non rimandare una vendita solo per scommettere sul 26%: posticipare un realizzo dal 2026 al 2027 sperando nel taglio significa accettare il rischio che l’aliquota resti al 33% e, soprattutto, esporsi alla volatilità del prezzo nel frattempo.
  • Tenere la documentazione in ordine: senza prova del costo di carico, l’Agenzia può considerarlo pari a zero. Conservare storici di acquisto, estratti degli exchange e tracciabilità dei trasferimenti è la migliore difesa, ora che la DAC8 incrocia i dati.
  • Valutare le minusvalenze entro fine anno: le perdite realizzate possono compensare le plusvalenze cripto, con riporto fino a quattro anni nel compartimento c-sexies. Chi ha posizioni in perdita può pianificare il realizzo con un commercialista.
  • Dichiarare comunque: il quadro RW (o W) va compilato anche senza vendite, e la patrimoniale dello 0,2% è dovuta sul valore al 31 dicembre.
  • Seguire il DDL Bilancio: la finestra vera è il testo atteso intorno al 20 ottobre e gli emendamenti di novembre e dicembre. È lì che si capirà se il 2027 parte al 33% o al 26%.

Il DPFP del 2 ottobre ha fatto una cosa sola, ma importante: ha ricordato che la fiscalità delle crypto non si decide con i comunicati e le bozze, ma con un articolo di legge dentro un bilancio da far quadrare. La cornice c’è, il quadro ancora no. Nelle prossime settimane sapremo se l’Italia correggerà la propria anomalia o se il 33% resterà la regola anche per il 2027.

Frequently Asked Questions

Nel 2026 le plusvalenze crypto si pagano al 26% o al 33%?

Dipende dall’anno di realizzo. Le plusvalenze realizzate nel 2025 e dichiarate nel 2026 scontano il 26%, mentre quelle realizzate dal 1 gennaio 2026 si pagano al 33% e andranno dichiarate nel 2027. Fa eccezione solo il token di moneta elettronica in euro, che resta al 26%.

Il DPFP del 2 ottobre 2026 ha cambiato le tasse sulle crypto?

No. Il DPFP fissa gli obiettivi di deficit, debito e crescita e individua lo spazio finanziario della Manovra 2027, ma non contiene misure fiscali di dettaglio né alcun riferimento alle cripto-attività. Eventuali modifiche all’aliquota passeranno dal disegno di legge di bilancio, atteso in Parlamento verso il 20 ottobre.

La proposta di tornare al 26% dal 2027 è già legge?

No. È una bozza tecnica presentata alla Camera dall’Intergruppo parlamentare Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin il 24 settembre 2026; non è ancora un emendamento né un articolo del disegno di legge di bilancio. Finché non viene approvata, l’aliquota di riferimento per il 2027 resta il 33%.

Devo dichiarare le crypto anche se non ho venduto nel 2026?

Sì. Il semplice possesso di cripto-attività va indicato nel quadro RW (o nel quadro W del 730) ai fini del monitoraggio, indipendentemente dal fatto di aver venduto, e su di esse si applica l’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo sul valore al 31 dicembre. Le plusvalenze realizzate vanno invece nel quadro RT (o quadro T).

Lo scambio tra due criptovalute è tassato?

Secondo la Circolare 30/E del 2023 la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni è fiscalmente irrilevante, mentre diventa imponibile la conversione in euro, l’uso per pagare beni o servizi e l’acquisto di NFT. Il costo di carico si calcola con il metodo LIFO oppure, in alternativa, con il costo medio ponderato.

Di Anneke de Vries, redazione HOGE Wire. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale.

Share 𝕏 Post Telegram