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● Regulation & Policy

Crypto tax: eredità e donazione delle criptovalute

Bitcoin ed Ethereum entrano nell'eredità come un conto corrente, ma senza chiavi private diventano irrecuperabili. Aliquote, riforma del coacervo e donazione a confronto.

Nel 2026 il dibattito sulla tassazione delle criptovalute in Italia si è concentrato quasi ossessivamente sull’aliquota salita al 33%, sulla fine della franchigia da 2.000 euro e sull’arrivo della DAC8. Molto meno si è parlato di una domanda altrettanto concreta e, per molte famiglie, ormai urgente: cosa succede al portafoglio crypto quando il titolare muore, o quando decide di donarlo a un figlio o un nipote mentre è ancora in vita? Non è un tema di nicchia: il Consiglio Nazionale del Notariato ha aggiornato proprio quest’anno il suo vademecum sull’eredità digitale, e a febbraio 2026 l’argomento è finito al centro del 9° Forum Nazionale dei Commercialisti, segno che la categoria professionale che gestisce concretamente successioni e donazioni si sta attrezzando, con un certo ritardo, su un fenomeno ormai maturo.

La buona notizia è che le regole di base esistono e sono più chiare di quanto si pensi: le cripto-attività entrano nell’asse ereditario come qualsiasi altro bene mobile e scontano l’imposta di successione con le stesse aliquote di un conto corrente o di un pacchetto di azioni. La cattiva notizia è che nessuna legge risolve il problema più concreto, quello dell’accesso tecnico agli asset, e che la differenza fiscale tra donare in vita e lasciare in eredità può valere decine di migliaia di euro a seconda di come ci si muove. Questo articolo prova a mettere ordine su entrambi i fronti.

Le cripto-attività sono beni ereditari a tutti gli effetti

Il punto di partenza è meno controverso di quanto si immagini. L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nella Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 che le cripto-attività costituiscono beni patrimoniali a tutti gli effetti, valutabili in euro e quindi rilevanti sia ai fini della tassazione delle plusvalenze sia ai fini dei trasferimenti a titolo gratuito. Il decalogo sull’eredità digitale del Consiglio Nazionale del Notariato lo mette nero su bianco al punto 6: \”le criptovalute sono beni ereditabili\”, proprio come un immobile, un conto corrente o una partecipazione societaria.

Questo significa che Bitcoin, Ethereum e qualsiasi altro token detenuto dal defunto entrano automaticamente nell’asse ereditario al momento del decesso, secondo le regole ordinarie del codice civile sulla successione legittima o testamentaria, senza bisogno di una legge specifica dedicata alle crypto. È lo stesso principio, del resto, già consolidato per le plusvalenze da cessione, dove l’assenza di una disciplina crypto-specifica non ha mai impedito all’Agenzia delle Entrate di applicare le categorie generali del TUIR.

Il problema, semmai, riguarda le zone di confine: un NFT che incorpora un’opera d’arte, un token di gioco o una posizione aperta in un protocollo DeFi seguono logiche di qualificazione fiscale ancora dibattute anche sul fronte delle plusvalenze, come abbiamo raccontato parlando della zona grigia fiscale di NFT, DeFi e gaming. Per un erede, ricevere uno di questi asset meno standard significa ereditare anche l’incertezza interpretativa che li accompagna, non solo il valore economico.

Va anche ricordato che la stessa Circolare 30/E, e più in generale il quadro nato con il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 di recepimento del regolamento MiCA, hanno reso \”cripto-attività\” la categoria giuridica di riferimento in Italia, superando le vecchie definizioni legate alle \”valute virtuali\”. Ai fini successori questo non cambia le regole generali sui beni mobili, ma rende più semplice, almeno sul piano lessicale, includere esplicitamente i token digitali negli inventari patrimoniali e nelle dichiarazioni di successione, invece di doverli far rientrare in categorie residuali pensate per altro.

Come si valuta un portafoglio crypto in successione

Una volta stabilito che le cripto-attività fanno parte dell’eredità, resta da capire quanto valgono ai fini fiscali. La regola generale, ricostruita dall’avvocato Marco De Gregorio in un’analisi per Brocardi.it, è che il valore da dichiarare è quello di mercato espresso in euro al momento dell’apertura della successione, cioè alla data del decesso: lo stesso criterio, in sostanza, già usato per un conto corrente o un deposito titoli.

Il problema pratico è che, a differenza di un conto bancario, per una cripto-attività non esiste un unico estratto conto ufficiale. Chi redige la dichiarazione di successione deve ricostruire il controvalore in euro alla data del decesso usando una fonte verificabile: le quotazioni di piattaforme come CoinGecko o CoinMarketCap, oppure lo storico prezzi dell’exchange su cui gli asset erano custoditi. Non esiste, a oggi, un’indicazione normativa che imponga una fonte specifica: la stessa ambiguità già segnalata per il calcolo delle plusvalenze in regime dichiarativo. In caso di controllo, un notaio o un commercialista prudente conserva insieme alla dichiarazione anche uno screenshot datato della fonte utilizzata, evitando contestazioni successive sulla correttezza del valore dichiarato.

La volatilità aggiunge un rischio concreto. Bitcoin viaggiava intorno a 58.000 euro secondo CoinGecko al 21 luglio 2026: se il decesso avviene in un giorno di prezzi alti e gli eredi liquidano settimane dopo in un mercato sceso del 20%, l’imposta di successione resta comunque calcolata sul valore, più alto, del giorno dell’apertura della successione. È un rischio di liquidità reale, non teorico, che vale la pena considerare in qualsiasi pianificazione patrimoniale che includa una quota significativa di asset digitali.

Aliquote e franchigie dell’imposta di successione nel 2026

Una volta determinato il valore, si applicano le aliquote ordinarie dell’imposta di successione, che non hanno nulla di specifico per le criptovalute: sono le stesse regole che si applicherebbero a un immobile o a un portafoglio di obbligazioni. Il sistema italiano lega aliquota e franchigia al grado di parentela tra defunto ed erede.

Rapporto di parentelaAliquotaFranchigia
Coniuge e figli (o equiparati)4%1.000.000 € per ciascun beneficiario
Fratelli e sorelle6%100.000 € per ciascun beneficiario
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta6%Nessuna
Altri soggetti, senza legami di parentela8%Nessuna
Beneficiario con disabilità grave (legge 104/1992)Aliquota secondo il grado di parentela1.500.000 €

Queste soglie si applicano al valore complessivo ricevuto da ciascun erede, sommando immobili, conti correnti, titoli e cripto-attività: non esiste una franchigia separata o più bassa dedicata specificamente ai token digitali. Per un figlio che eredita un patrimonio misto sotto il milione di euro, quindi, l’imposta di successione può risultare azzerata anche se una parte consistente del patrimonio è in Bitcoin o Ethereum.

Vale la pena fare un esempio concreto. Un figlio che eredita dal padre un conto corrente da 300.000 euro, un immobile valutato 400.000 euro e un portafoglio Bitcoin da 350.000 euro si ritrova con un asse ereditario complessivo di 1.050.000 euro: sottraendo la franchigia di 1.000.000 di euro, l’imposta di successione del 4% si applica solo sui restanti 50.000 euro, quindi 2.000 euro di imposta, a prescindere dal fatto che una parte rilevante del patrimonio sia in criptovalute. Cambia tutto, invece, se lo stesso portafoglio Bitcoin finisce a un amico di famiglia senza legami di parentela: in quel caso l’aliquota sale all’8% e non c’è alcuna franchigia da sottrarre.

La riforma 2024-2025: addio al coacervo, arriva l’autoliquidazione

Le regole con cui si calcola e si paga l’imposta di successione sono cambiate in modo sostanziale con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024 e applicabile, per espressa previsione dell’articolo 9, alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito compiuti dal 1° gennaio 2025. È una riforma trasversale, non pensata per le crypto, ma che le riguarda comunque perché tocca il meccanismo di calcolo dell’imposta su qualsiasi bene, digitale o no.

La novità più rilevante è l’abolizione del cosiddetto coacervo successorio e donativo, il meccanismo che imponeva di sommare fittiziamente il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto al valore dell’eredità finale, per capire quanta franchigia fosse già stata consumata. Dal 2025 ogni donazione e ogni successione sono trattate come compartimenti separati, con franchigie che si rigenerano a ogni passaggio invece di esaurirsi in modo cumulativo. In realtà la prassi amministrativa aveva già smesso di applicare il coacervo prima ancora della riforma, sulla base della sentenza di Cassazione 17623/2022 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/2023: il legislatore, in questo caso, ha semplicemente formalizzato per legge un orientamento già consolidato.

La seconda novità è l’autoliquidazione: da quando la riforma è entrata in vigore, non è più l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a calcolare l’imposta dopo aver ricevuto la dichiarazione, ma è il contribuente stesso a farlo, tramite una nuova sezione del modello (quadro EF, sezione V-bis, righi EF18bis ed EF18ter). Dal 16 luglio 2025 è attivo anche un servizio di calcolo automatico integrato nella procedura telematica, come ha spiegato Fisco Oggi, il magazine ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Per un erede che si ritrova a gestire un patrimonio in criptovalute, spesso senza un commercialista già rodato sul tema, il nuovo meccanismo riduce i tempi di incertezza: si sa da subito quanto si deve, invece di aspettare mesi la liquidazione d’ufficio. Il tema si inserisce in un anno già ricco di cambiamenti normativi, di cui abbiamo raccontato le altre novità oltre l’aliquota al 33%.

Il vero ostacolo non è il fisco: sono le chiavi private

Se il fronte fiscale è, tutto sommato, sotto controllo, quello tecnico resta apertissimo. Il Consiglio Nazionale del Notariato lo scrive esplicitamente nel suo decalogo: le criptovalute sono beni ereditabili, ma il loro trasferimento effettivo richiede il possesso delle chiavi private di accesso ai wallet. Senza quelle chiavi, l’erede è proprietario sulla carta di un patrimonio che, di fatto, non può toccare.

Un’analisi pubblicata il 21 luglio 2026 su Investimenti Magazine, che riprende le posizioni del Notariato, distingue con chiarezza due scenari molto diversi. Se le criptovalute sono depositate su un exchange regolamentato, gli eredi possono attivare una procedura di recupero simile a quella bancaria, presentando la documentazione di successione all’intermediario e attendendo i tempi tecnici di verifica dell’identità, tipicamente tra 30 e 90 giorni lavorativi in base alla complessità della pratica. Se invece gli asset sono in autocustodia, in un hardware wallet o in un software wallet personale, tutto dipende dal possesso materiale della seed phrase o della chiave privata: senza quella stringa di parole o caratteri, non esiste procedura bancaria, notarile o giudiziaria che possa ricostruire l’accesso.

Il Notariato osserva che manca, in Italia come nel resto d’Europa, una disciplina organica dell’eredità digitale che affronti specificamente questo problema di accesso, distinto dalla questione, già risolta, della titolarità giuridica del bene. Alcuni consulenti di pianificazione patrimoniale citano casi concreti di portafogli custoditi in hardware wallet rimasti bloccati in modo permanente perché l’erede non era in possesso della recovery phrase: un rischio che nessuna riforma fiscale, per quanto ben scritta, può da sola eliminare.

Cosa succede senza testamento, senza chiavi, senza un piano

In assenza di testamento si applicano le regole ordinarie della successione legittima previste dal codice civile: coniuge, figli e altri parenti ereditano secondo le quote di legge, comprese le cripto-attività, esattamente come erediterebbero un conto corrente. Le quote esatte dipendono dalla composizione del nucleo familiare superstite, con il coniuge che concorre con i figli in proporzioni diverse a seconda che ce ne sia uno, due o più, secondo le tabelle previste dagli articoli 581 e seguenti del codice civile: nulla cambia se il patrimonio è in euro su un conto corrente o in Bitcoin su un wallet. Il problema è che questo meccanismo stabilisce chi è proprietario, non come quella persona possa effettivamente accedere agli asset.

Per questo il Notariato raccomanda una struttura di pianificazione su tre livelli, distinti tra loro: un inventario completo di piattaforme, indirizzi pubblici e tipologie di token detenuti; un’indicazione testamentaria che nomini esplicitamente gli asset digitali tra i beni trasmessi; e un protocollo di accesso separato, che indichi dove si trovano le credenziali senza riportarle materialmente nel testamento. Quest’ultimo punto non è un dettaglio tecnico: un testamento, una volta pubblicato in sede di successione, diventa un documento accessibile a più soggetti, quindi inserirvi direttamente una chiave privata equivale, in pratica, a renderla pubblica.

Nel frattempo restano fermi gli obblighi ordinari: la dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, che gli asset siano già tecnicamente accessibili o meno. Un erede può quindi trovarsi nella situazione paradossale di dover dichiarare, e in prospettiva pagare l’imposta, su un patrimonio crypto che non è ancora riuscito materialmente a recuperare, magari perché sta ancora cercando la chiave privata o negoziando con un exchange estero la procedura di sblocco. Vale la pena ricordare, in questo contesto, che i termini e le scadenze del fisco italiano non fanno sconti: lo abbiamo visto anche per gli obblighi ordinari legati alla scadenza di giugno per le plusvalenze crypto, che vale allo stesso modo per chi eredita un portafoglio e in futuro dovrà dichiararne i proventi.

Donazione in vita o successione: la trappola della base di costo

Molte famiglie danno per scontato che donare le criptovalute mentre si è ancora in vita sia sempre la scelta fiscalmente più prudente, magari per distribuire nel tempo il passaggio di un patrimonio importante. La realtà è più complessa, e riguarda un meccanismo che quasi nessuno considera: la base di costo che il beneficiario erediterà per calcolare, in futuro, la propria plusvalenza imponibile al 33%.

In caso di donazione, il donante non paga alcuna imposta sulla plusvalenza, perché la donazione non è una cessione a titolo oneroso e quindi non genera un evento imponibile ai fini delle plusvalenze. Ma il beneficiario, in base all’articolo 68, comma 9-bis, del TUIR, come ricostruito da Fiscomania, eredita anche il costo fiscale originario del donante, non il valore corrente al momento della donazione. Facciamo un esempio: se un genitore ha comprato Bitcoin a 5.000 euro e oggi vale 58.000 euro, donandolo al figlio non paga nulla subito, ma il figlio si ritrova con un costo di acquisto fiscale di 5.000 euro. Se un domani rivende a 60.000 euro, dovrà pagare il 33% su 55.000 euro di plusvalenza, l’intero guadagno storico maturato dal genitore incluso.

Con la successione le cose cambiano radicalmente: il costo fiscale che l’erede utilizzerà per calcolare la propria plusvalenza futura è il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione, cioè il valore di mercato alla data del decesso. Nello stesso esempio, se il genitore muore anziché donare, e la successione dichiara un valore di 58.000 euro, l’erede che rivende a 60.000 euro pagherà il 33% soltanto su 2.000 euro di plusvalenza, non su 55.000. È, di fatto, uno step-up della base di costo che azzera fiscalmente il guadagno maturato fino al decesso, un meccanismo già noto per i titoli finanziari e ora esteso, per analogia, alle cripto-attività.

Questo non significa che donare sia sempre sbagliato: resta uno strumento utile per motivi di liquidità familiare, per usare nel tempo più franchigie separate (specialmente dopo l’abolizione del coacervo) o per trasferire asset ancora poco rivalutati, dove il guadagno latente è piccolo. Ma per un patrimonio crypto molto apprezzato, la differenza tra le due strade può valere, in imposta sulle plusvalenze future, molte migliaia di euro, ed è un calcolo che va fatto caso per caso, non per abitudine.

Donazione e successione a confronto

La tabella seguente riassume le differenze principali tra le due strade, utile come punto di partenza per una conversazione con un commercialista o un notaio prima di decidere come muoversi.

AspettoDonazione in vitaSuccessione
Plusvalenza per chi trasferisceNessuna (non è cessione a titolo oneroso)Non applicabile
Base di costo per chi riceveCosto storico del donante (art. 68 co. 9-bis TUIR)Valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione
Imposta su donazione/successioneAliquote 4/6/8%, franchigie come da tabella precedenteAliquote 4/6/8%, franchigie come da tabella precedente
Effetto sulla plusvalenza futura al 33%Il beneficiario eredita anche il guadagno latenteIl guadagno maturato fino al decesso non è tassato come plusvalenza
Momento della pianificazioneScelta volontaria, ripetibile nel tempoEvento non pianificabile nei tempi

Trust, società semplice e la pianificazione patrimoniale del notaio

Per i patrimoni più consistenti, alcuni professionisti guardano a strumenti più strutturati del semplice testamento. Il trust è quello che ricorre più spesso nelle analisi legali: l’atto istitutivo del trust gode di quella che De Gregorio, su Brocardi.it, definisce una \”neutralità fiscale\”, nel senso che il passaggio dei beni al trust non genera di per sé un prelievo immediato, mentre la tassazione vera e propria si sposta al momento in cui i beneficiari ricevono effettivamente la distribuzione. È un meccanismo che, applicato a un portafoglio crypto, permette di rinviare nel tempo sia la valutazione sia il momento impositivo, mantenendo però una gestione unitaria del patrimonio nel frattempo.

Un’altra struttura citata da chi si occupa di pianificazione patrimoniale digitale è la società semplice, spesso usata in Italia per la gestione di portafogli finanziari familiari e che si presta, con gli opportuni adattamenti, anche a un portafoglio crypto gestito collettivamente da più eredi o familiari. I costi di costituzione di una società semplice o di un trust professionale partono tipicamente da alcune migliaia di euro tra atto notarile, consulenza fiscale e gestione annuale, una soglia che rende questi strumenti sensati soprattutto per patrimoni crypto ben oltre la media di un investitore retail.

In entrambi i casi, il consiglio che ricorre tra i professionisti interpellati è lo stesso: coinvolgere un notaio prima di muoversi, non dopo. La combinazione tra diritto successorio, disciplina fiscale delle cripto-attività e problemi tecnici di custodia è un terreno ancora relativamente nuovo anche per chi fa questo mestiere da decenni, e gli errori di impostazione iniziale, in un trust o in un atto di donazione, sono spesso costosi da correggere in seguito.

Regime amministrato, quadro RW e gli obblighi che restano agli eredi

Dal 15 aprile 2026 Cryptosmart, il primo exchange italiano ad aver ottenuto anche l’autorizzazione come CASP da Consob e Banca d’Italia nell’ambito del regime MiCA, offre ai propri clienti il regime fiscale amministrato per le cripto-attività: l’intermediario calcola e versa l’imposta al posto del cliente, che riceve i proventi già al netto delle tasse. Il fondatore e amministratore delegato, Alessandro Frizzoni, lo ha descritto così in un’intervista ad Arena Digitale: \”l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana\”.

Sul fronte successorio, un intermediario regolamentato che agisce da sostituto d’imposta ha un potenziale vantaggio pratico: la procedura di trasferimento agli eredi può ricalcare quella già rodata per un conto titoli bancario, con l’intermediario stesso che gestisce identità, documentazione e, in prospettiva, anche il calcolo della base di costo per l’erede. Non è, almeno per ora, una regola scritta specificamente per il caso della successione, ma è una conseguenza abbastanza naturale dell’aver spostato la custodia da un wallet personale a un soggetto vigilato, lo stesso genere di intermediari di cui abbiamo raccontato l’evoluzione normativa lato banche.

Quello che non cambia, con o senza regime amministrato, è l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW (quadro W nei modelli più recenti). Come chiarisce la stessa pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il quadro RW copre le cripto-attività detenute attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, senza soglia minima di esenzione. Un erede che riceve un wallet o un conto su un exchange estero eredita quindi anche un obbligo dichiarativo che comincia dall’anno d’imposta in cui è entrato in possesso degli asset, indipendentemente dal fatto che li abbia acquistati lui stesso o li abbia semplicemente ricevuti in successione. È un obbligo spesso ignorato, perché percepito erroneamente come una questione che riguarda solo chi ha comprato le cripto in prima persona.

Come si comportano Germania e Francia

L’Italia non è un caso isolato nel dover applicare a Bitcoin ed Ethereum un impianto normativo pensato per beni ben più tradizionali, ma le soluzioni adottate altrove in Europa non sono identiche, e il confronto aiuta a capire cosa distingue davvero il caso italiano.

In Germania le cripto-attività rientrano tra i \”sonstige Vermögensgegenstände\” (altri beni patrimoniali) ai fini dell’Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer, l’imposta unificata su successioni e donazioni, e vengono valutate al valore di mercato del giorno del trasferimento. Come spiega Winheller, studio legale tedesco specializzato in fiscalità crypto, le franchigie variano da 500.000 euro per il coniuge a 400.000 euro per i figli fino a soli 20.000 euro per gli estranei, rinnovabili ogni dieci anni, con aliquote progressive dal 7% al 50%. La differenza più significativa rispetto all’Italia è che il fisco tedesco non riconosce alcuno step-up della base di costo per l’erede, che quindi eredita anche il guadagno latente del defunto, un po’ come accade in Italia con la donazione, non con la successione.

In Francia, dove le criptovalute sono classificate come \”biens meubles incorporels\” secondo l’analisi dello studio legale JBLA Avocat, ai trasferimenti di cripto-attività si applica la stessa franchigia generale prevista per le donazioni e successioni in linea diretta genitore-figlio, pari a 100.000 euro, rinnovabile ogni quindici anni, oltre la quale scattano aliquote progressive a scaglioni.

PaeseFranchigia genitore/figlioRinnovo franchigiaStep-up di costo per l’erede
Italia1.000.000 €Nessun rinnovo periodico (compartimenti separati dal 2025)Sì, al valore dichiarato in successione
Germania400.000 €Ogni 10 anniNo
Francia100.000 €Ogni 15 anniNon specificamente disciplinato per le cripto-attività

Il confronto racconta anche una storia di priorità diverse: la Germania protegge di più il gettito sulle plusvalenze future (nessuno step-up), la Francia ha una franchigia più bassa ma un rinnovo più lungo, e l’Italia, dopo la riforma del 2024, è probabilmente il sistema più favorevole all’erede tra i tre, almeno sul fronte della base di costo. Per una famiglia con eredi o residenze in più paesi europei, questa disomogeneità normativa è un motivo in più per pianificare la successione con largo anticipo, invece di scoprire le differenze tra i vari regimi solo al momento del decesso.

DAC8 e successioni con crypto detenuta all’estero

Un ultimo elemento da considerare riguarda le cripto-attività detenute su piattaforme estere, uno scenario tutt’altro che raro dato quanto sono diffusi gli exchange internazionali tra gli investitori italiani. Dal 1° gennaio 2026 è operativa la DAC8, la direttiva europea che obbliga gli exchange autorizzati nell’Unione Europea a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sui clienti residenti in Italia, anche se il primo scambio automatico di dati avverrà solo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2027, relativo alle operazioni del 2026.

Sul piano tecnico, la DAC8 in Italia si appoggia ai canali Entratel e Fisconline: ogni exchange che offre servizi a clienti italiani riceve un codice identificativo unico (IIN) per la registrazione a livello europeo, gestito da un centro operativo dedicato con sede a Pescara. Le prime scadenze operative per gli intermediari sono già fissate al 30 giugno 2027 per la trasmissione dei dati relativi al 2026, con lo scambio internazionale tra amministrazioni fiscali che si completa entro il 30 settembre dello stesso anno.

Per una successione aperta oggi, questo significa che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora, nella maggior parte dei casi, visibilità diretta sui saldi crypto detenuti all’estero dal defunto. Ma significa anche che, a partire dai prossimi anni, un erede che dichiari un valore inferiore a quello reale, o che ometta del tutto asset detenuti su un exchange europeo, rischia di trovarsi nella stessa situazione già emersa per le plusvalenze non dichiarate: lettere di compliance basate su un confronto tra i dati trasmessi dagli exchange e quanto effettivamente dichiarato al fisco, come abbiamo visto accadere anche per gli anni precedenti al 2023, quando la Cassazione ha confermato che l’obbligo fiscale esisteva già prima dell’introduzione di una norma specifica per le crypto.

C’è poi un ultimo dettaglio, più teorico ma non irrilevante: per i soggetti non residenti in Italia al momento del decesso, l’imposta di successione si applica solo ai beni situati sul territorio italiano. Dove sia \”localizzata\” una cripto-attività, che per natura non ha una sede fisica, resta un tema su cui la dottrina giuridica non ha ancora trovato un consenso pieno: un’ambiguità che diventa concreta soprattutto per le famiglie con eredi o patrimoni distribuiti tra più paesi.

Una checklist pratica per proteggere il patrimonio crypto di famiglia

Al netto delle incertezze normative ancora aperte, esistono alcuni accorgimenti pratici su cui professionisti e Notariato convergono, utili come base di partenza per chiunque detenga un patrimonio crypto non trascurabile.

  • Tenere un inventario aggiornato di wallet, exchange e hardware device utilizzati, con indirizzi pubblici (mai le chiavi private) e data/costo di acquisto di ogni asset
  • Redigere un testamento che nomini esplicitamente gli asset digitali tra i beni trasmessi, senza mai riportarvi seed phrase o chiavi private
  • Predisporre un protocollo di accesso separato dal testamento, ad esempio un wallet multisig, uno schema di Shamir’s Secret Sharing, o un fiduciario/esecutore testamentario incaricato, che indichi dove si trovano le credenziali
  • Documentare in modo verificabile il costo storico di acquisto di ogni asset, utile sia per l’imposta di successione sia per la futura plusvalenza dell’erede
  • Valutare, per gli asset più significativi, un intermediario regolamentato in regime amministrato, per semplificare sia la gestione fiscale corrente sia il passaggio successivo
  • Consultare un notaio per verificare se, sopra una certa soglia patrimoniale, un trust o una società semplice possano essere strumenti utili
  • Rispettare comunque il termine di dodici mesi per la dichiarazione di successione, e ricordare agli eredi il nuovo obbligo di quadro RW/W che nasce con l’ingresso in possesso degli asset

Domande frequenti

Le criptovalute pagano l’imposta di successione in Italia?

Sì. Le cripto-attività rientrano nell’asse ereditario come qualsiasi altro bene mobile e scontano l’imposta di successione con le stesse aliquote e franchigie applicate a conti correnti, titoli o partecipazioni: 4% per coniuge e figli oltre 1 milione di euro di franchigia, 6% per fratelli oltre 100.000 euro, 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado, 8% senza franchigia per estranei. Non esiste un regime fiscale separato o più severo dedicato specificamente a Bitcoin o Ethereum.

Come si calcola il valore di Bitcoin ed Ethereum ai fini della successione?

Il valore da dichiarare è il controvalore in euro al momento dell’apertura della successione, cioè alla data del decesso, secondo il principio del valore venale già indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E del 2023. Non esiste una fonte di prezzo imposta per legge: nella prassi si utilizzano le quotazioni di piattaforme come CoinGecko o CoinMarketCap, oppure l’estratto conto dell’exchange su cui gli asset erano depositati, purché la fonte sia documentata e coerente.

Cosa succede se l’erede non ha le chiavi private del wallet?

Sul piano legale l’erede diventa comunque proprietario delle cripto-attività, che entrano regolarmente nella dichiarazione di successione. Sul piano tecnico, però, se gli asset sono custoditi in un wallet non custodial e nessuno conosce la seed phrase o la chiave privata, il patrimonio diventa di fatto irrecuperabile: non esiste una procedura di recupero, bancaria o giudiziaria, in grado di ricostruire una chiave privata perduta. Per questo il Consiglio Nazionale del Notariato raccomanda di separare l’inventario degli asset dalle credenziali di accesso, mai custodite nel testamento stesso.

È meglio donare le criptovalute in vita o lasciarle in eredità?

Dipende dal guadagno latente. La donazione non genera plusvalenza per chi dona, ma il beneficiario eredita anche il costo di acquisto originario (articolo 68, comma 9-bis, del TUIR): se il valore è cresciuto molto, dovrà pagare il 33% su tutto il guadagno storico quando venderà. Con la successione, invece, il costo fiscale dell’erede si azzera al valore dichiarato alla data del decesso, riducendo la futura plusvalenza tassabile. Per asset molto rivalutati la successione è spesso più efficiente della donazione sul fronte delle plusvalenze, anche se la donazione resta utile per motivi di pianificazione e liquidità.

Gli eredi devono dichiarare le criptovalute nel quadro RW?

Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale del quadro RW, quadro W nei modelli più recenti, riguarda chiunque detenga cripto-attività all’estero o in autocustodia, indipendentemente da come le abbia acquisite. Un erede che riceve un wallet o un conto exchange deve quindi iniziare a compilare il quadro RW/W dall’anno d’imposta in cui è entrato in possesso degli asset, un obbligo spesso ignorato perché percepito, erroneamente, come una questione che riguarda solo chi ha comprato le cripto in prima persona.

Anneke de Vries, redazione HOGE Wire.

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