h hoge.gg
Subscribe
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
● Regulation & Policy

Crypto tax: quando trading e mining diventano reddito d’impresa

Quando il trading cripto o il mining smettono di essere un hobby occasionale, cambiano aliquote, IVA e obblighi contributivi. Una sentenza UE sulle valute dei videogiochi ridisegna anche i confini del

Il dibattito sulla tassazione delle criptovalute in Italia si concentra quasi sempre sullo stesso protagonista: il risparmiatore che compra Bitcoin o Ethereum, li tiene su un exchange o in un wallet personale, e prima o poi li vende realizzando una plusvalenza tassata come reddito diverso. Ma un numero crescente di persone genera reddito da cripto-attività in modo diverso: minando con hardware dedicato, facendo trading con bot automatizzati, ricevendo pagamenti in criptovaluta per un lavoro, o vendendo asset digitali legati a videogiochi online. Per queste attività le regole cambiano radicalmente: non più l’imposta sostitutiva forfettaria, ma reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con IVA, contributi previdenziali e obblighi contabili che il Fisco italiano applica con criteri tutt’altro che scontati.

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea depositata il 5 marzo 2026, che ha escluso l’esenzione IVA per le valute virtuali interne ai videogiochi online, ha appena aggiunto un tassello a un quadro già complesso, e riguarda da vicino anche l’ecosistema gaming che intreccia sempre più spesso token, NFT e criptovalute vere e proprie. Capire da che parte del confine ci si trova, tra investitore occasionale e operatore professionale, è diventato più urgente ora che gli incroci di dati resi possibili dalla Travel Rule e dal futuro DAC8 rendono più probabile che il Fisco individui attività sistematiche mai dichiarate come tali.

Il confine tra investitore privato e operatore professionale

L’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, introdotto dalla L. 197/2022 e più volte affinato da allora, inquadra le plusvalenze da cripto-attività realizzate da un privato come redditi diversi di natura finanziaria, tassati con imposta sostitutiva (26% fino ai redditi 2025, 33% dal 2026). Questa qualificazione presuppone però che l’attività resti nell’ambito della gestione occasionale del proprio patrimonio, lo stesso presupposto che vale quando si valuta se convenga trasferirsi all’estero per ottimizzare la propria posizione fiscale. Quando l’attività diventa abituale, organizzata con mezzi professionali e svolta con l’intento di produrre reddito in modo continuativo, il Fisco la riqualifica come reddito d’impresa (art. 55 TUIR) o, se si tratta di prestazioni intellettuali o creative, come reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).

Nella prassi, l’Agenzia delle Entrate guarda a quattro indicatori principali quando valuta un caso concreto: la continuità nel tempo dell’attività, il grado di organizzazione di mezzi e struttura, l’entità degli investimenti in hardware, software o capitale, e il volume dei proventi realizzati rispetto al profilo economico complessivo del contribuente. Nessuno di questi criteri, isolatamente, è decisivo: è la combinazione a orientare la qualificazione, ed è per questo che la linea di confine resta spesso soggetta a una valutazione caso per caso piuttosto che a soglie numeriche fisse stabilite dalla legge. Una qualificazione professionale mai dichiarata, del resto, non resta necessariamente nascosta a lungo: gli stessi flussi di dati che alimentano oggi la Travel Rule e domani il DAC8 rendono più semplice, per il Fisco, ricostruire a posteriori la frequenza e il volume reale di un’attività di trading o mining. Chi ha dubbi concreti sulla propria posizione può ricorrere all’interpello ordinario previsto dallo Statuto del contribuente, presentando all’Agenzia delle Entrate una descrizione dettagliata della propria attività e chiedendo una valutazione preventiva della qualificazione applicabile: una risposta scritta dell’Agenzia vincola l’amministrazione finanziaria e offre una certezza che altrimenti si otterrebbe solo a posteriori, in sede di controllo, quando le conseguenze di un errore sono già maturate su più annualità.

Mining: quando diventa un’attività d’impresa

Il mining di criptovalute è il caso più immediato in cui la distinzione tra hobby e impresa produce conseguenze fiscali opposte. Se un utente mina occasionalmente, con hardware modesto e senza una struttura stabile, i proventi ricadono nell’ambito dei redditi diversi. Se invece il mining è svolto con continuità, capitale dedicato (rig multipli, contratti di fornitura energetica, in alcuni casi veri e propri capannoni industriali) e con l’obiettivo dichiarato di generare profitto in modo sistematico, l’attività si qualifica come reddito d’impresa, con obbligo di apertura di partita IVA e tassazione secondo gli scaglioni IRPEF ordinari, al posto dell’aliquota sostitutiva forfettaria. Secondo la ricostruzione di Young Platform, la tassazione in questo caso avviene in due momenti distinti: al momento della generazione del reward, valorizzato in euro al valore di mercato e tassato come provento d’impresa, e successivamente alla conversione o cessione della criptovaluta ricevuta, che genera un’ulteriore plusvalenza o minusvalenza calcolata sulla differenza rispetto al valore già tassato in precedenza.

Un esempio numerico aiuta a capire la differenza pratica. Marco gestisce un piccolo mining farm con diversi rig ASIC in un capannone preso in affitto, e nel corso dell’anno genera reward per un controvalore di circa 45.000 euro al momento dell’estrazione. Se la sua attività restasse qualificata come occasionale, pagherebbe l’imposta sostitutiva del 33% solo sull’eventuale plusvalenza realizzata alla successiva cessione, rispetto al valore già maturato. Se invece l’attività viene riqualificata come reddito d’impresa, l’intero controvalore generato nel corso dell’anno confluisce nel reddito d’impresa, tassato secondo gli scaglioni IRPEF ordinari (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre questa soglia, secondo la struttura resa strutturale dalla legge di bilancio 2026), più addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali INPS e, potenzialmente, IRAP. Curiosamente, la seconda aliquota IRPEF ordinaria per il 2026 è stata ridotta proprio al 33%, lo stesso numero dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze cripto: una coincidenza che non deve trarre in inganno, perché il regime d’impresa aggiunge addizionali, eventuale IRAP e contributi previdenziali, oltre alla progressività verso il 43% per la parte di reddito più alta.

Sul fronte IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di mining resta generalmente fuori campo IVA, perché manca un nesso sinallagmatico diretto tra il miner e un committente identificato: il reward è distribuito dal protocollo stesso secondo regole predeterminate, non da una controparte contrattuale che riceve un servizio individualizzabile in cambio di un corrispettivo concordato. Questo vale sia per il mining occasionale sia, salvo specifiche eccezioni legate a servizi accessori, per quello condotto in forma d’impresa.

Trading algoritmico e ad alta frequenza: il rischio riqualificazione

Un secondo terreno scivoloso è quello del trading algoritmico. Chi utilizza bot automatizzati, esegue centinaia o migliaia di operazioni al mese e reinveste sistematicamente i proventi con logiche di arbitraggio o market making rischia una riqualificazione come attività d’impresa anche in assenza di una struttura fisica visibile: agli occhi del Fisco, un algoritmo che opera ininterrottamente può di per sé costituire organizzazione di mezzi, specialmente se abbinato a un capitale significativo e a un volume di operazioni che supera di gran lunga quello di un investitore ordinario. Con Bitcoin che secondo CoinGecko viaggia in questi giorni attorno ai 57.500 euro, anche poche decine di operazioni al giorno su size consistenti possono generare volumi che attirano l’attenzione in sede di controllo.

Non esiste una soglia di fatturato o di numero di transazioni codificata per legge che faccia scattare automaticamente la riqualificazione: gli accertamenti condotti finora si basano su un’analisi complessiva del comportamento, spesso ricostruita a posteriori attraverso l’esame di estratti conto, wallet e cronologia delle operazioni. Questo espone chi ha sempre dichiarato le proprie plusvalenze come redditi diversi a un rischio specifico: se il Fisco ritiene che l’attività fosse in realtà d’impresa fin dall’inizio, la riqualificazione può retroagire, generando un recupero di imposte, IVA non versata e sanzioni per gli anni ancora accertabili. Il rischio cresce ulteriormente per chi opera su piattaforme di derivati o con leva finanziaria elevata, perché la frequenza delle operazioni tende ad aumentare in proporzione, e con essa la probabilità che l’attività assomigli, nella sostanza economica, a un’attività professionale piuttosto che a una semplice gestione del risparmio. Il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza sulla tassazione delle plusvalenze pre-2023, secondo cui l’obbligo tributario preesisteva anche senza una norma specifica che lo disciplinasse espressamente, si applica per analogia anche qui: l’assenza di una qualificazione esplicita al momento dei fatti non equivale a un vuoto normativo che esenta dalla riqualificazione successiva.

L’IVA e le criptovalute: la sentenza Hedqvist e i suoi limiti

Sul piano IVA, il punto di partenza resta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa Hedqvist (C-264/14) del 22 ottobre 2015, un caso analizzato in dettaglio dal fiscalista Marco Peirolo su ecnews.it: il cambio tra valuta tradizionale e Bitcoin costituisce una prestazione di servizi finanziari esente da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA, a condizione che la criptovaluta sia accettata come mezzo di pagamento alternativo e non abbia altra funzione oltre quella liberatoria. L’Agenzia delle Entrate ha recepito questo principio nella Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 e, ancora prima, nella Risoluzione 72/2016, chiarendo che anche le commissioni di intermediazione applicate dalle piattaforme di scambio rientrano nell’esenzione, in quanto corrispettivo di una prestazione esente.

Il principio, tuttavia, non equivale a un’esenzione generalizzata per qualsiasi asset digitale: si applica solo a strumenti che funzionano davvero come alternativa alla moneta, accettati da una pluralità di soggetti indipendenti al di fuori del sistema che li ha generati. Servizi accessori come la custodia in wallet, la consulenza fiscale o legale, lo sviluppo di software per la gestione dei portafogli, o alcune componenti tecnologiche delle piattaforme di scambio possono restare soggetti a IVA ordinaria anche quando il servizio principale di cambio resta esente, perché si tratta di prestazioni autonome e distinte dal semplice cambio valuta, ed è proprio su questo confine, tra strumento di pagamento genuino e valuta prigioniera di un ecosistema chiuso, che si è pronunciata di recente la Corte di Giustizia.

La svolta della Corte di Giustizia: le valute dei videogiochi non sono esenti da IVA

Il 5 marzo 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha depositato la sentenza nella causa C-472/24, riguardante una società lituana che scambiava valuta virtuale di un videogioco online, chiamata «oro» all’interno del gioco stesso, contro moneta tradizionale. Come ricostruito da Fisco Oggi, il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha escluso sia l’esenzione prevista per le valute (art. 135, par. 1, lett. e) sia la qualificazione come «buono multiuso» ai sensi dell’art. 30-bis della direttiva IVA, perché la valuta di gioco non può essere utilizzata come mezzo di pagamento al di fuori dell’ecosistema che la genera e non svolge alcuna funzione liberatoria autonoma. Ne consegue che lo scambio di questa valuta contro euro va trattato come una normale prestazione di servizi elettronici, soggetta a IVA sull’intero corrispettivo incassato.

La distinzione rispetto a Hedqvist è netta, e la tabella seguente la riassume: Bitcoin ed Ethereum circolano su reti pubbliche, sono scambiabili tra soggetti indipendenti dall’emittente e non hanno un singolo operatore che ne controlla l’uso; una valuta di gioco a circuito chiuso resta invece prigioniera della piattaforma che l’ha creata.

AspettoCausa Hedqvist, C-264/14 (2015)Causa C-472/24 (2026)
Oggetto della controversiaCambio Bitcoin contro valuta tradizionaleCambio valuta di videogioco online contro valuta tradizionale
Funzione dell’assetMezzo di scambio alternativo, accettato al di fuori dell’emittenteUtilizzabile solo all’interno del videogioco che lo genera
Qualificazione IVAPrestazione di servizi finanziari esente (art. 135, par. 1, lett. e)Prestazione di servizi elettronici imponibile
Nozione di buono multiusoNon era oggetto della causaEsclusa espressamente (art. 30-bis direttiva IVA)
Esito praticoNessuna IVA sullo scambio cripto/fiatIVA dovuta sull’intero corrispettivo incassato dalla piattaforma

La sentenza è rilevante per l’ecosistema gaming perché traccia una linea netta: i token di gioco effettivamente negoziabili su una blockchain pubblica, con un mercato secondario verificabile, lo stesso principio applicato ai token play-to-earn descritto nel nostro approfondimento su NFT, DeFi e gaming nella zona grigia del Fisco, restano nell’alveo delle cripto-attività, mentre le valute di gioco puramente interne, senza trasferibilità verso terzi, sono servizi imponibili IVA a tutti gli effetti. Per gli sviluppatori di giochi europei con una componente di valuta virtuale, questo significa rivedere i propri modelli di prezzo includendo l’IVA sull’intero incasso, non solo sulle commissioni di intermediazione.

Reddito diverso o reddito d’impresa? La tabella comparativa

Per chiarire concretamente cosa cambia tra le due qualificazioni, la tabella seguente riassume le differenze principali applicabili in Italia nel 2026.

AspettoReddito diverso (investitore privato)Reddito d’impresa / lavoro autonomo (operatore professionale)
Base normativaArt. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIRArt. 55 TUIR (impresa) o art. 53 TUIR (lavoro autonomo)
AliquotaImposta sostitutiva 33% (26% sui redditi 2025)Scaglioni IRPEF ordinari: 23%, 33%, 43%, più addizionali
IVAGeneralmente esente sul cambio valutaDovuta sulle prestazioni imponibili, salvo il mero cambio valuta
Partita IVANon richiestaObbligatoria
Contributi previdenzialiNon dovutiIscrizione INPS Gestione Commercianti/Artigiani o Gestione Separata
Monitoraggio fiscaleQuadro RW / W, nessuna soglia minimaBilancio o scritture contabili d’impresa
Deducibilità dei costiNon prevista, salvo il costo di caricoCosti di gestione, hardware ed energia deducibili
IRAPNon applicabilePossibile, salvo esclusione per assenza di autonoma organizzazione
Regime forfettarioNon applicabile alle plusvalenze finanziariePotenzialmente applicabile entro 85.000 euro di ricavi
Trattamento delle minusvalenzeCompensabili solo con altre plusvalenze finanziarie omogeneeDeducibili dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie
Obblighi contabiliNessuno, salvo la conservazione della documentazione delle operazioniLibri contabili, registri IVA e bilancio annuale

Regime forfettario: perché non basta per chi fa trading abituale

Molti professionisti italiani operano già in regime forfettario per la propria attività principale, che sia consulenza, sviluppo software o altri servizi digitali, e si chiedono se possano far rientrare anche l’attività di trading cripto nello stesso regime agevolato. Nella maggior parte dei casi la risposta è no. Le plusvalenze da cessione di cripto-attività restano soggette a tassazione separata come redditi diversi, con l’aliquota sostitutiva del 33%, anche se il contribuente ha già una partita IVA in regime forfettario per un’altra attività: i due redditi corrono su binari separati e non si mescolano nel calcolo forfettario.

Il discorso cambia se l’attività di trading o mining viene essa stessa qualificata come reddito d’impresa: in quel caso, in teoria, il regime forfettario potrebbe applicarsi entro il limite di ricavi di 85.000 euro annui, ma la scelta del codice ATECO corretto è delicata, perché un codice inadeguato rispetto all’attività realmente svolta espone a contestazioni e, nei casi più gravi, all’esclusione retroattiva dal regime con recupero delle imposte ordinarie. Il coefficiente di redditività applicato dal regime forfettario, inoltre, varia sensibilmente in base al codice ATECO scelto, incidendo direttamente sulla base imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva del regime agevolato, indipendentemente dai costi realmente sostenuti.

Travel Rule: la tracciabilità dei trasferimenti non è una tassa

Accanto agli obblighi fiscali, dal 30 dicembre 2024 è pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2023/1113, la cosiddetta Travel Rule, recepito in Italia con il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204. Vale la pena chiarire subito un equivoco comune: la Travel Rule non è un’imposta, ma un obbligo di comunicazione a carico dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP), gli stessi soggetti che in Italia devono ottenere l’autorizzazione MiCA da Consob e Banca d’Italia per operare legalmente dopo la chiusura del periodo transitorio, che devono raccogliere e trasmettere i dati identificativi di chi origina e chi riceve un trasferimento, insieme agli indirizzi wallet di partenza e destinazione.

Come spiega Waltio, a differenza dei bonifici tradizionali, dove una soglia minima esclude i trasferimenti più piccoli dagli obblighi rafforzati, per le cripto-attività scambiate tra due prestatori di servizi la regola si applica fin dal primo centesimo, senza alcuna soglia minima. Una soglia di 1.000 euro torna in gioco solo per i trasferimenti verso wallet non custodial, auto-conservati (come MetaMask o un hardware wallet), dove sopra questa cifra scatta un obbligo di verifica rafforzata sull’identità del titolare. La Travel Rule alimenta anche il flusso di dati che, dal 2027, confluirà nello scambio automatico DAC8 descritto nel nostro pezzo su le prime lettere di compliance del Fisco: le due normative restano distinte nella finalità, antiriciclaggio la prima e fiscale la seconda, ma condividono in larga parte gli stessi dati di base su chi possiede cosa. Per chi opera in regime d’impresa, questa tracciabilità rende ancora più rischioso continuare a dichiarare come occasionale un’attività che, sui dati grezzi dei trasferimenti, appare sistematica e organizzata. Sul piano pratico, l’utente medio percepisce la Travel Rule soprattutto come un rallentamento nei tempi di prelievo verso wallet esterni e come richieste aggiuntive di verifica dell’identità da parte degli exchange, in particolare quando l’importo o la controparte del trasferimento appaiono insoliti rispetto allo storico dell’account; i prestatori di servizi che non si adeguano rischiano sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione come CASP.

Quadro RW o bilancio d’impresa? Cambia la logica del monitoraggio

Per l’investitore privato, il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute passa dal quadro RW, ridenominato quadro W nei modelli più recenti, senza soglia minima di esenzione, indipendentemente dal fatto che i wallet siano custoditi su un exchange o in autocustodia. Per chi opera in regime d’impresa, invece, le cripto-attività detenute nell’ambito dell’attività non vanno nel quadro RW, ma confluiscono nel bilancio o nelle scritture contabili dell’impresa, con criteri di valutazione specifici, tipicamente al costo storico, con svalutazioni in caso di perdite durevoli di valore secondo i principi contabili nazionali applicabili alle piccole imprese. La classificazione contabile dipende dalla destinazione economica dell’asset: le criptovalute detenute per essere rivendute a breve nell’ambito dell’attività caratteristica rientrano tipicamente nell’attivo circolante, mentre quelle destinate a una detenzione più stabile, ad esempio come riserva di tesoreria aziendale, possono essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, con conseguenze diverse sui criteri di valutazione di fine esercizio. Anche il trattamento in caso di successione cambia di conseguenza: le regole descritte nel nostro approfondimento su eredità e donazione delle criptovalute riguardano il patrimonio personale, mentre le cripto-attività iscritte in un’azienda seguono le regole successorie previste per l’azienda stessa o per la partecipazione, spesso più complesse da liquidare per gli eredi.

Questo passaggio da monitoraggio patrimoniale a contabilità d’impresa comporta anche la tenuta di libri contabili, bilanci, e in alcuni casi la soggezione a IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota ordinaria del 3,9% (le Regioni possono variarla entro certi limiti). Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l’IRAP si applica solo in presenza di una «autonoma organizzazione»: un piccolo trader individuale che opera da solo, senza dipendenti né una struttura significativa oltre al proprio computer, potrebbe restare escluso dall’imposta anche dopo una riqualificazione come reddito d’impresa, mentre chi impiega collaboratori o capitale ingente per il mining difficilmente potrà invocare la stessa esclusione.

Vale la pena notare che anche gli strumenti pensati per semplificare la vita al risparmiatore restano riservati a chi genera redditi diversi. Il regime amministrato lanciato da Cryptosmart, che agisce come sostituto d’imposta calcolando e versando l’imposta sostitutiva al posto del cliente, non si applica a chi viene qualificato come operatore professionale. Come ha spiegato Alessandro Frizzoni, fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana», ma questa semplificazione riguarda esclusivamente le plusvalenze occasionali, non i proventi di un’attività d’impresa vera e propria, che restano fuori dal perimetro del servizio.

Le conseguenze di una riqualificazione: cosa rischia chi sbaglia

Quando l’Agenzia delle Entrate riqualifica ex post un’attività dichiarata come occasionale in attività d’impresa, le conseguenze si sommano su più livelli. Sul piano delle imposte dirette, il contribuente deve versare la differenza tra quanto pagato con l’aliquota sostitutiva e quanto dovuto con gli scaglioni IRPEF ordinari, spesso più alti nel caso di redditi consistenti. Sul piano IVA, se le operazioni sono ritenute imponibili, ad esempio per servizi accessori diversi dal semplice cambio valuta, scatta un recupero dell’imposta non versata, con interessi e sanzioni. A questo si aggiungono i contributi previdenziali non versati, tramite l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS con un contributo minimo dovuto indipendentemente dal reddito effettivo, e le sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Le sanzioni per omesso versamento, fissate al 25% per le violazioni commesse dal settembre 2024 in avanti, si applicano in aggiunta, ma possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene spontaneamente prima di un accertamento formale: un nono della sanzione base se ci si regolarizza entro 90 giorni, un ottavo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, un settimo entro quella dell’anno successivo, un sesto oltre i due anni, un quinto se la violazione è già stata constatata con processo verbale. Superate determinate soglie di imposta evasa, la riqualificazione può sconfinare nel penale tributario: imposta evasa superiore a 100.000 euro per singolo tributo, con elementi attivi sottratti oltre il 10% del dichiarato o comunque superiori a 2 milioni di euro, integra il reato di dichiarazione infedele, secondo gli stessi principi già visti nel caso della Cassazione sulla retroattività delle plusvalenze pre-2023. In pratica, chi viene riqualificato per più anni consecutivi rischia di veder sommare imposte dirette, IVA, contributi, sanzioni e interessi su ciascuna annualità ancora accertabile, un effetto cumulativo che può facilmente superare il valore stesso delle plusvalenze originariamente dichiarate.

Questo tipo di incertezza alimenta un timore che AssoCASP, l’associazione di categoria dei prestatori di servizi in cripto-attività presieduta da Fabrizio Vedana, ha già sollevato in sede di audizione parlamentare sulla legge di bilancio: l’aumento dell’aliquota al 33%, unito a un perimetro di riqualificazione professionale non sempre prevedibile in anticipo, rischia di spingere risparmiatori e piccoli operatori verso l’autocustodia o verso piattaforme estere meno trasparenti, con un effetto complessivo di minor gettito piuttosto che di maggiore equità fiscale.

Il confronto internazionale: come trattano gli altri paesi il trading professionale

Anche altrove in Europa la distinzione tra investitore privato e operatore professionale genera zone grigie simili a quella italiana. In Germania, la Spekulationsfrist, il periodo di detenzione superiore a un anno che esenta le plusvalenze private ai sensi del paragrafo 23 EStG, non si applica più a chi viene classificato come gewerblich (commerciale): un trader riqualificato perde l’esenzione indipendentemente dal periodo di possesso e diventa soggetto, secondo la ricostruzione di Blockpit, anche alla Gewerbesteuer municipale, con un’aliquota effettiva che tipicamente oscilla tra il 7% e il 17% a seconda del Comune, una volta superata una soglia minima di reddito d’impresa.

Nel Regno Unito, HMRC utilizza un insieme di indicatori noto come «badges of trade», letteralmente i segni distintivi del commercio: frequenza e volume delle operazioni, grado di organizzazione, intento di profitto a breve termine. Sono criteri concettualmente vicini a quelli usati dal Fisco italiano, anche se HMRC dichiara esplicitamente di attendersi che la maggioranza degli individui non li soddisfi mai, riservando la tassazione come reddito da trading, anziché come plusvalenza da investimento, solo a casi eccezionali di frequenza e sofisticazione. In Portogallo, dove le plusvalenze private su cripto-attività detenute oltre 365 giorni restano esenti, l’attività di trading esercitata professionalmente rientra invece nella categoria B, quella dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con un regime fiscale completamente diverso da quello riservato agli investitori occasionali, comprensivo di contributi previdenziali propri e di obblighi di fatturazione che un investitore occasionale non deve mai affrontare. Il filo conduttore, in tutte queste giurisdizioni, resta lo stesso: più l’attività assomiglia a un lavoro organizzato e continuativo, meno si applicano le regole agevolate pensate per il risparmiatore occasionale.

Cripto, gaming e content creator: il nuovo fronte scivoloso

La sentenza sulle valute dei videogiochi si inserisce in un fronte più ampio, quello dei proventi digitali legati a gaming e creazione di contenuti. Chi riceve pagamenti in criptovaluta per streaming, commissioni artistiche o vendita occasionale di NFT rientra nei redditi diversi, ma se l’attività diventa sistematica e organizzata, con un calendario di pubblicazione regolare, sponsorizzazioni ricorrenti o un team di collaboratori, scatta la stessa logica di riqualificazione vista per il trading e il mining, questa volta verso il lavoro autonomo o il reddito d’impresa a seconda della natura prevalentemente intellettuale o organizzativa dell’attività.

Il caso dei giochi play-to-earn aggiunge un ulteriore livello di complessità: se il token di gioco è genuinamente negoziabile su un mercato secondario decentralizzato, la sua cessione ricade nelle regole ordinarie delle cripto-attività descritte in apertura; se invece resta confinato dentro l’ecosistema del gioco, come nel caso deciso dalla Corte di Giustizia, è il produttore del gioco a dover applicare l’IVA sulla vendita dei gettoni virtuali, un costo che inevitabilmente si riverbera sui prezzi pagati dagli utenti europei. Anche le gilde di gaming organizzate, che gestiscono più account e distribuiscono i proventi tra i membri, sono un candidato naturale alla qualificazione come reddito d’impresa o associazione, per la stessa logica di continuità e organizzazione vista nel mining e nel trading.

Checklist pratica: sei un investitore o un’attività d’impresa?

Per orientarsi rapidamente, ecco gli indicatori che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, pesano di più nella qualificazione di un’attività legata alle criptovalute.

  • Continuità: operazioni sporadiche nel tempo, magari poche volte l’anno, contro un’attività quotidiana e sistematica portata avanti per mesi o anni
  • Organizzazione: nessuna struttura dedicata contro hardware, software o personale specificamente destinati all’attività, come rig di mining, bot proprietari o collaboratori
  • Capitale investito: risparmio personale gestito passivamente contro capitale significativo impiegato con logica imprenditoriale, ad esempio tramite prestiti o reinvestimento sistematico degli utili
  • Volume dei proventi: importi compatibili con la gestione di un patrimonio personale contro cifre sproporzionate rispetto al proprio profilo reddituale complessivo e al reddito da lavoro dichiarato altrove
  • Intento dichiarato: gestione del risparmio contro un’attività di produzione di reddito comunicata a terzi, ad esempio tramite un sito web, una partita IVA per attività affini o fatturazione a clienti

Nessuno di questi elementi, isolatamente, determina la riqualificazione: è la valutazione complessiva, spesso condotta a posteriori in sede di accertamento, a fare la differenza. Chi si trova vicino al confine, magari perché il volume delle proprie operazioni è cresciuto in modo naturale nel tempo senza una decisione consapevole di aprire un’attività, farebbe bene a consultare un commercialista con esperienza specifica in cripto-attività prima di continuare a dichiarare i propri proventi come redditi diversi. Un confronto preventivo costa molto meno di un accertamento retroattivo su più annualità.

Domande frequenti

Quando il trading di criptovalute diventa reddito d’impresa in Italia?

Non esiste una soglia numerica fissata dalla legge. L’Agenzia delle Entrate valuta la combinazione di continuità dell’attività, organizzazione di mezzi, entità del capitale investito e volume dei proventi rispetto al profilo economico del contribuente. Un’attività di trading frequente, sistematica e sostenuta da strumenti automatizzati rischia la riqualificazione come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR, con conseguente perdita dell’aliquota sostitutiva del 33% a favore della tassazione IRPEF ordinaria e dell’obbligo di apertura di partita IVA.

Il mining di criptovalute richiede sempre la partita IVA?

No. Se il mining è occasionale e svolto con hardware modesto, i proventi restano redditi diversi tassati con l’imposta sostitutiva. Diventa reddito d’impresa, con obbligo di partita IVA, solo quando è condotto con continuità, organizzazione professionale e investimenti significativi in hardware, energia e infrastruttura, con l’obiettivo dichiarato di generare un profitto stabile nel tempo.

Le criptovalute sono soggette a IVA quando le scambio con euro?

In linea generale no: la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Hedqvist esenta da IVA il cambio tra criptovaluta e moneta tradizionale, trattandolo come una prestazione di servizi finanziari. Una sentenza più recente della stessa Corte, la causa C-472/24 del 5 marzo 2026, ha però chiarito che questa esenzione non si applica alle valute virtuali utilizzabili solo all’interno di un videogioco online, che restano soggette a IVA ordinaria.

Cos’è la Travel Rule e riguarda anche le tasse sulle criptovalute?

La Travel Rule, cioè il Regolamento UE 2023/1113 in vigore dal 30 dicembre 2024, è un obbligo antiriciclaggio, non una tassa: impone agli exchange e agli altri prestatori di servizi in cripto-attività di raccogliere e trasmettere i dati di chi origina e chi riceve un trasferimento. Alimenta però lo stesso patrimonio informativo che dal 2027 confluirà nello scambio automatico DAC8 utilizzato dal Fisco per i controlli fiscali.

Posso dichiarare il trading di criptovalute nel regime forfettario?

Generalmente no. Le plusvalenze da cessione di cripto-attività restano redditi diversi tassati separatamente, anche se si possiede già una partita IVA in regime forfettario per un’altra attività. Il regime forfettario può accogliere l’attività di trading o mining solo se questa viene essa stessa qualificata come reddito d’impresa, entro il limite di 85.000 euro di ricavi annui e con il codice ATECO corretto.

Anneke de Vries, HOGE Wire.

Share 𝕏 Post Telegram