Crypto tax: la mappa fiscale dei CASP un mese dopo MiCA
Un mese dopo la fine del periodo transitorio MiCA, la mappa dei CASP autorizzati in Italia e cosa cambia per le tue tasse crypto. Il Tavolo permanente promesso dalla manovra resta sulla carta.
Oggi, 31 luglio 2026, cadono due scadenze diverse ma collegate: sono trascorsi esattamente trenta giorni dalla fine del periodo transitorio del regolamento MiCA in Italia, e ieri è scaduta la proroga per il versamento del saldo delle imposte 2025 sulle plusvalenze in criptovalute. Chi possiede Bitcoin, Ethereum o altri token si trova quindi davanti a domande molto pratiche: quali piattaforme sono ancora legalmente autorizzate a operare, cambia qualcosa per le tasse se l’exchange non ha la licenza, e cosa succede a chi ha sforato anche la proroga di ieri. Proviamo a fare chiarezza.
Un mese dopo la fine del regime transitorio MiCA
Il mercato italiano delle cripto-attività si muove oggi dentro tre binari normativi che corrono paralleli, ed è utile tenerli distinti fin da subito. Il primo è quello della vigilanza sugli operatori, disciplinato dal regolamento MiCA e affidato a Consob e Banca d’Italia. Il secondo è quello della tassazione delle persone fisiche e delle imprese, definito dalla legge di bilancio e amministrato dall’Agenzia delle Entrate. Il terzo è quello della trasparenza internazionale sui dati, cioè DAC8 e il suo omologo OCSE, il CARF. Confonderli, come capita spesso nelle discussioni tra risparmiatori, porta a conclusioni sbagliate quanto ignorarli del tutto: un exchange autorizzato non garantisce un trattamento fiscale diverso, e uno non autorizzato non esenta dalle tasse.
In questo pezzo mettiamo in fila gli sviluppi delle ultime settimane su tutti e tre i fronti: la mappa aggiornata dei fornitori di servizi in cripto-attività (CASP) autorizzati con sede in Italia, lo stato reale del regime fiscale amministrato a oltre tre mesi dal suo lancio, cosa succede da qui al primo scambio automatico di dati DAC8 nel 2027, e perché il Tavolo permanente promesso dalla legge di bilancio 2026 non è ancora nato.
Il quadro fiscale in sintesi
Per chi arriva a questo articolo senza aver seguito tutta la vicenda, un riepilogo essenziale. Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da cessione di cripto-attività, qualificate come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, sono tassate con un’imposta sostitutiva unica al 33%, in salita dal 26% applicato nel triennio 2023-2025. Il percorso normativo è passato attraverso due manovre: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva già programmato l’aumento, e la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) lo ha confermato, dopo che nell’ottobre 2024 il governo aveva inizialmente valutato un salto ben più aggressivo, fino al 42%, poi ridimensionato in sede di manovra.
Fa eccezione un solo caso: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi a MiCA, cioè le stablecoin euro-pegged regolamentate, restano tassati al 26%, in quanto considerati strumenti di pagamento e non investimenti speculativi. Ed è sparita, dal 1° gennaio 2025, la franchigia di 2.000 euro che fino ad allora esentava le plusvalenze minori: oggi si paga dal primo euro di guadagno. A questo si affianca un secondo prelievo, distinto dall’imposta sulle plusvalenze: l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% annuo del controvalore detenuto al 31 dicembre, dovuta indipendentemente dal luogo di custodia, quindi anche a chi tiene le proprie cripto-attività in autocustodia su hardware wallet. Va infine sempre compilato il quadro RW del modello Redditi (quadro W nella versione più recente), che monitora la detenzione di cripto-attività senza soglia minima di esenzione, indipendentemente dal fatto che si sia realizzata o meno una plusvalenza nell’anno.
- 33%: aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività dal 1° gennaio 2026
- 26%: aliquota riservata agli EMT in euro conformi a MiCA
- 0 euro: soglia di franchigia, abolita dal 1° gennaio 2025
- 0,2% annuo: imposta sul valore delle cripto-attività, dovuta indipendentemente dal luogo di custodia
- LIFO: metodo di calcolo del costo di carico, salvo diversa documentazione disponibile
Chi può ancora operare in Italia: la lista dei CASP autorizzati
Il 1° luglio 2026 è scaduto definitivamente il periodo transitorio previsto dal regolamento MiCA per gli operatori che fino ad allora lavoravano sulla base della vecchia iscrizione al registro OAM. Da quella data, la prestazione di servizi in cripto-attività ai clienti europei, exchange, custodia, gestione di portafogli, è riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati come CASP (Crypto-Asset Service Provider) oppure a intermediari finanziari già vigilati che hanno notificato l’attività alla propria autorità. Consob e Banca d’Italia lo hanno ribadito in un comunicato congiunto del 30 giugno 2026: «la prestazione di servizi in cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti CASP autorizzati o agli intermediari già vigilati», con l’invito esplicito, per chi si affida a operatori non autorizzati, a trasferire fondi verso un soggetto in regola o verso l’autocustodia, senza subire pregiudizi economici.
Alla scadenza del periodo transitorio, il comunicato congiunto contava nove soggetti abilitati in Italia: otto CASP autorizzati più Banca Sella, che ha notificato l’attività a Banca d’Italia in quanto intermediario già vigilato. A un mese di distanza, la lista si è ulteriormente precisata, non tanto per nuovi ingressi quanto per dettagli emersi sulle autorizzazioni già concesse. CheckSig, Società Benefit, risulta il primo CASP autorizzato in assoluto in Italia, il 7 maggio 2026. CryptoSmart, primo exchange italiano ad aver attivato il regime amministrato, ha ottenuto la licenza CASP piena tramite la delibera Consob n. 24047 del 24 giugno 2026. Young Platform, dal canto suo, è stata autorizzata a offrire otto dei dieci servizi previsti dal regolamento MiCAR, incluse consulenza personalizzata e gestione di portafogli, un perimetro tra i più ampi non solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea.
| Soggetto | Stato al 30 giugno 2026 | Dettaglio |
|---|---|---|
| CheckSig S.r.l. Società Benefit | CASP autorizzato | Prima autorizzazione CASP in assoluto in Italia, 7 maggio 2026 |
| CryptoSmart S.p.A. | CASP autorizzato | Licenza piena tramite delibera Consob n. 24047 del 24 giugno 2026; unico exchange con regime amministrato attivo |
| Young Platform S.p.A. | CASP autorizzato | Autorizzato per 8 dei 10 servizi MiCAR, tra i perimetri più ampi in Europa |
| Conio S.r.l. | CASP autorizzato | Incluso nel comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026 |
| Hercle S.r.l. | CASP autorizzato | Incluso nel comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026 |
| Hodlie S.r.l. | CASP autorizzato | Incluso nel comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026 |
| Olliv Italia S.r.l. | CASP autorizzato | Incluso nel comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026 |
| Riv Digital S.r.l. | CASP autorizzato | Incluso nel comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026 |
| Banca Sella S.p.A. | Intermediario già vigilato | Notifica a Banca d’Italia, non è un CASP in senso stretto |
Ottenere lo status di CASP non è un timbro burocratico. Il regolamento MiCA impone requisiti patrimoniali minimi proporzionati ai servizi offerti, regole di governance con requisiti di onorabilità e competenza per amministratori e soci rilevanti, procedure di segregazione degli asset dei clienti rispetto al patrimonio della società, e dal dicembre 2025 anche un contributo di vigilanza a Consob di 20.000 euro per ogni domanda di autorizzazione presentata. È un salto di qualità rispetto alla semplice iscrizione al vecchio registro OAM, che si limitava perlopiù a una verifica antiriciclaggio senza requisiti patrimoniali comparabili. Va comunque ricordato che questa lista riguarda solo i soggetti con sede in Italia: il registro europeo unico dei CASP, tenuto dall’ESMA, comprende anche gli operatori autorizzati in altri Stati membri.
Il passaporto unico MiCA: perché conta anche se non usi un CASP italiano
Una delle domande più comuni in queste settimane riguarda gli utenti dei grandi exchange internazionali che non compaiono nella lista Consob. La risposta breve è che MiCA funziona a passaporto unico: un CASP autorizzato in un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea può offrire i propri servizi in tutti gli altri, Italia compresa, senza bisogno di un’autorizzazione separata da Consob. Coinbase opera in Europa tramite la propria entità lussemburghese vigilata dalla CSSF, Kraken tramite l’Irlanda, OKX tramite Malta: nessuna delle tre compare nella lista dei nove soggetti italiani, eppure tutte possono legittimamente servire clienti residenti in Italia. La lista Consob fotografa solo gli operatori con sede legale in Italia, non l’intero universo dei CASP che possono operare sul mercato italiano.
Per Consob, questa distinzione è anche una questione di comunicazione: il comunicato del 30 giugno invita esplicitamente i clienti di operatori non autorizzati a trasferirsi verso soggetti in regola, ma non dice nulla, perché non è di sua competenza, su cosa questo comporti fiscalmente. Chi valuta se un’autorizzazione MiCA cambi qualcosa anche sul fronte della residenza fiscale, magari nell’ottica di un trasferimento all’estero, troverà la risposta nel nostro approfondimento su se trasferirsi all’estero convenga ancora nel 2026: la vigilanza sulla piattaforma e la residenza fiscale della persona restano due piani completamente indipendenti.
Autorizzazione CASP e tassazione sono due cose diverse
Qui arriva il punto che genera più confusione, ed è anche il cuore di questo articolo: essere autorizzati come CASP non ha alcuna relazione diretta con quanto si paga di tasse. Sono due piani normativi completamente separati, gestiti da autorità diverse con obiettivi diversi. La vigilanza MiCA, in capo a Consob per la condotta e la tutela degli investitori e a Banca d’Italia per gli aspetti prudenziali su token di moneta elettronica e asset-referenced token, verifica che un exchange abbia capitale adeguato, procedure di custodia sicure, governance solida e trasparenza informativa. La tassazione, disciplinata dalla legge di bilancio e amministrata dall’Agenzia delle Entrate, si applica invece in base alla residenza fiscale della persona, indipendentemente da dove sia autorizzata la piattaforma che usa.
In pratica: se sei fiscalmente residente in Italia, devi dichiarare le plusvalenze e pagare l’imposta sostitutiva al 33% (o al 26% per gli EMT euro) sia che tu operi su un CASP italiano, sia su un CASP autorizzato in un altro Paese UE, sia su una piattaforma extra-UE non autorizzata affatto, con l’aggravante in quest’ultimo caso di dover gestire da solo tutta la parte di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di reperire tu stesso la documentazione necessaria per ricostruire il costo di carico con il metodo LIFO, senza alcun supporto automatico da parte dell’intermediario. Usare una piattaforma autorizzata non esenta da nulla sul fronte fiscale, e usarne una non autorizzata non esenta dalle tasse: semplicemente toglie strumenti di supporto ed espone a un rischio di controparte più alto.
Il regime amministrato resta un’eccezione, non la regola
L’unico punto in cui autorizzazione e fiscalità si intrecciano davvero riguarda il cosiddetto regime fiscale amministrato: il meccanismo, mutuato da quello in uso da decenni per azioni, ETF e obbligazioni, che permette a un intermediario di calcolare e versare le imposte per conto del cliente, sostituendosi a lui negli adempimenti dichiarativi. La base normativa risale alla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, commi 126-147), ma per anni è rimasta lettera morta per mancanza di un operatore disposto a implementarla concretamente, un’attuazione poi chiarita nei dettagli operativi dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 135/2025.
CryptoSmart, l’exchange italiano partecipato da Banca Popolare di Cortona, è stato il primo, e a un mese dal check-in di questo articolo resta anche l’unico, ad averlo attivato concretamente, dal 15 aprile 2026. Il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni ha descritto così il funzionamento del servizio: «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana». In pratica, chi usa questo servizio non deve più inserire le proprie plusvalenze in dichiarazione né calcolare da sé l’imposta dovuta: se ne occupa l’exchange, che agisce come sostituto d’imposta.
Perché nessun altro dei nove soggetti autorizzati lo ha ancora replicato? Il regime amministrato richiede investimenti tecnici non banali, tracciare in tempo reale il costo di carico LIFO di ogni singolo cliente, gestire le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, assumersi la responsabilità di sostituto d’imposta, che finora solo un operatore ha ritenuto di giustificare economicamente, probabilmente anche come leva di marketing in un mercato dove la licenza MiCA da sola, ormai, non è più un vantaggio competitivo ma un requisito minimo. Vale la pena ricordare che il regime amministrato copre solo i redditi diversi da cessione occasionale: non si applica a chi viene riqualificato come trader abituale o minatore professionale, un tema che avevamo trattato nel dettaglio parlando di quando trading e mining diventano reddito d’impresa.
DAC8: il countdown verso il 2027
Parallelamente alla vigilanza MiCA corre un terzo binario, quello della trasparenza fiscale internazionale. La direttiva DAC8 (direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025, obbliga dal 1° gennaio 2026 tutti i fornitori di servizi in cripto-attività, italiani ed esteri che servono clienti italiani, a raccogliere e comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e le transazioni dei propri clienti. Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 ha chiarito i dettagli operativi: i fornitori devono registrarsi ottenendo un numero identificativo unico (IIN) valido in tutta l’Unione Europea, trasmettere i dati via XML attraverso i canali Entratel o Fisconline, e affidarsi al Centro Operativo di Pescara per la gestione di registrazioni, cancellazioni e contenziosi. Chi non si adegua riceve avvisi progressivi nell’arco di novanta giorni prima della cancellazione dal registro.
La prima trasmissione dei dati relativi al 2026 è fissata al 30 giugno 2027, con lo scambio automatico tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri che si completa entro il 30 settembre successivo. Significa che, salvo proroghe, il primo vero banco di prova di DAC8 è ancora circa undici mesi avanti a noi: fino ad allora, i controlli dell’Agenzia delle Entrate su periodi pregressi si basano su fonti più datate, non sui dati DAC8 veri e propri. Il meccanismo si inserisce peraltro in un disegno più ampio, quello del Crypto-Asset Reporting Framework messo a punto dall’OCSE sul modello del Common Reporting Standard già in uso per i conti bancari tradizionali: a differenza di DAC8, che vincola solo gli Stati membri dell’Unione Europea, il CARF punta a estendere lo scambio automatico di dati a decine di giurisdizioni extra-UE tra il 2027 e il 2029.
Il Tavolo permanente che ancora non c’è
Tra le novità annunciate dalla legge di bilancio 2026 c’era anche l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, un organismo pensato per riunire in una sola sede MEF, Guardia di Finanza, Consob, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria e Agenzia delle Entrate, insieme alle associazioni di categoria del settore e a esperti accademici, con compiti che vanno dal monitoraggio dei rischi sistemici alla redazione di una strategia nazionale antifrode, fino all’educazione finanziaria dei risparmiatori. La norma prevedeva la sua costituzione tramite decreto del MEF entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Facendo due conti: se il termine decorre dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore ordinaria delle leggi di bilancio italiane, la scadenza sarebbe caduta attorno ai primi di marzo. A fine luglio, quindi quasi cinque mesi dopo, in Gazzetta Ufficiale non risulta ancora pubblicato alcun decreto istitutivo del Tavolo, né fonti di settore hanno riportato notizie di una sua convocazione informale. Per un settore che chiede da anni maggiore coordinamento tra chi vigila, chi tassa e chi indaga, il ritardo pesa soprattutto sul piano simbolico. La stessa AssoCASP, l’associazione di categoria presieduta da Fabrizio Vedana, ha sostenuto in un’audizione al Senato sulla manovra 2026 che l’aumento dell’aliquota al 33% rischia di spingere i risparmiatori italiani verso l’autocustodia o piattaforme estere meno trasparenti, un effetto che un organismo di coordinamento attivo potrebbe in teoria monitorare meglio di quanto accada oggi, con ogni autorità che si muove secondo le proprie competenze e i propri tempi.
Se hai saltato anche la proroga del 30 luglio
Chi non rientra nel regime amministrato ha dovuto versare tramite modello F24 il saldo delle imposte 2025 (attenzione: ancora all’aliquota del 26%, non al 33%, che si applicherà solo ai guadagni realizzati nel 2026 e dichiarati nel 2027) entro il 30 giugno, con possibilità di proroga di trenta giorni fino al 30 luglio pagando una maggiorazione dello 0,4%. Quella proroga è scaduta ieri. Chi l’ha mancata non è comunque di fronte a un vicolo cieco: lo strumento del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta dovuta più una sanzione ridotta, che cresce progressivamente in base a quanto tempo passa prima di mettersi in regola, dal 2,78% entro novanta giorni fino al 5% se ci si muove solo dopo un processo verbale di constatazione, calcolata sulla sanzione piena del 25% oggi prevista per l’omesso versamento, più gli interessi legali, fissati per il 2026 all’1,60% annuo.
Chi invece ha omesso del tutto di dichiarare le plusvalenze, non solo di pagarle, rischia sanzioni più severe sul fronte del quadro RW/W, dal 3% al 15% del valore non dichiarato ogni anno, raddoppiate dal 6% al 30% se le cripto-attività sono detenute tramite piattaforme con sede in giurisdizioni non collaborative. In entrambi i casi, muoversi prima che arrivi una lettera di compliance o un accertamento riduce sensibilmente il costo della regolarizzazione.
Le imprese: bilancio, OIC e il doppio binario civilistico-fiscale
Il capitolo fiscale delle ultime settimane non ha riguardato solo i privati. Il 6 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che aggiorna le linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo, introducendo due nuovi allegati tecnici messi a punto con l’Organismo Italiano di Contabilità: uno dedicato al trattamento contabile delle criptovalute, l’altro al trattamento del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura, un tema distinto che riguarda più da vicino le imprese di mining e data center. Come abbiamo raccontato nel dettaglio nel nostro pezzo sulle nuove regole OIC per le crypto in bilancio, il criterio guida è ora la destinazione economica: se un’impresa detiene cripto-attività con l’intenzione di tenerle stabilmente in patrimonio, le classifica come immobilizzazioni immateriali secondo l’OIC 24, senza ammortamento; se le detiene per la rivendita nell’attività ordinaria, le tratta come rimanenze secondo l’OIC 13.
Un dettaglio spesso frainteso: le variazioni di valore registrate in bilancio secondo questi criteri restano fiscalmente irrilevanti ai fini IRES e IRAP, per effetto dell’articolo 110 del TUIR. Una perdita di valore contabilizzata va quindi ripresa a tassazione (variazione in aumento nel modello Redditi) e diventa rilevante solo al momento dell’effettivo realizzo. È un doppio binario civilistico-fiscale distinto da quello, più noto, tra aliquota 26% e 33% a seconda dell’anno d’imposta: due concetti che conviene non confondere.
Le zone grigie che restano aperte
Non tutto, in ogni caso, è stato messo a sistema. La qualificazione fiscale di NFT, DeFi e gaming on-chain resta ancorata a un test caso per caso tra occasionalità e abitualità, senza una circolare dedicata dell’Agenzia delle Entrate, un vuoto che avevamo esplorato nel nostro approfondimento su NFT, DeFi e gaming nella zona grigia del Fisco. Il deposito di liquidità in un pool DeFi, per esempio, potrebbe in teoria configurare già di per sé un evento imponibile secondo l’interpretazione più prudente della normativa sullo scambio tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni, ma l’Agenzia delle Entrate non ha mai preso posizione pubblica sul punto specifico. Anche il gaming on-chain resta un’area di confine: un token di gioco a circolazione chiusa, senza contropartita su blockchain pubblica né trasferibilità verso terzi, resta fuori sia da MiCA sia dalla disciplina fiscale delle cripto-attività, più vicino nella sostanza a un buono o a un credito interno che a una cripto-attività vera e propria.
Restano inoltre da monitorare le implicazioni pratiche per chi eredita o riceve in donazione cripto-attività, materia che avevamo affrontato a parte, e per chi valuta un trasferimento della residenza fiscale all’estero, che come spiegato in precedenza non elimina l’obbligo di dichiarare le plusvalenze realizzate finché si è ancora fiscalmente residenti in Italia, e comunque non equivale a un vero e proprio exit tax individuale, previsto dal TUIR solo per le imprese che trasferiscono sede all’estero, non per le persone fisiche.
Come si comporta il resto d’Europa (e degli Stati Uniti)
Vale la pena inquadrare la posizione italiana nel contesto internazionale, anche perché è proprio il confronto con altri regimi ad alimentare il dibattito sulla fuga di capitali evocato da AssoCASP. La Francia, dal 1° gennaio 2026, applica un prelievo forfettario unico del 31,4%, in salita dal 30% per effetto dell’aumento della componente contributiva, con un’esenzione di 305 euro l’anno. La Germania resta il regime più favorevole tra i grandi Paesi UE per l’investitore privato di lungo periodo: nessuna imposta se le cripto-attività sono detenute per più di un anno (la cosiddetta Spekulationsfrist), altrimenti tassazione ordinaria con una soglia di esenzione di 1.000 euro l’anno. Gli Stati Uniti, dove le cripto-attività restano giuridicamente proprietà ai fini fiscali, applicano le aliquote federali ordinarie fino al 37% per le plusvalenze di breve periodo (detenute meno di un anno) e aliquote agevolate dello 0, 15 o 20% per quelle di lungo periodo, con il nuovo modello 1099-DA che dal 2025 impone ai broker la comunicazione dei proventi lordi, l’equivalente statunitense di DAC8.
| Paese | Aliquota o regime | Soglia o esenzione |
|---|---|---|
| Italia | 33% flat (26% per EMT euro MiCA) | Nessuna franchigia dal 2025 |
| Francia | 31,4% (prelievo forfettario unico) | 305 euro l’anno |
| Germania | Esente oltre 1 anno di possesso; aliquota ordinaria sotto 1 anno | 1.000 euro l’anno |
| Stati Uniti | Fino al 37% (breve periodo); 0, 15 o 20% (lungo periodo) | Nessuna franchigia specifica |
In questo confronto l’Italia, con il suo 33% flat indipendente dal periodo di possesso e senza alcuna franchigia, si colloca oggi tra i regimi meno favorevoli tra i grandi Paesi dell’Unione Europea per chi investe con un orizzonte pluriennale, un elemento che gli osservatori più critici, AssoCASP in testa, continuano a citare come rischio concreto di erosione della base imponibile piuttosto che come garanzia di maggiore gettito.
Cosa aspettarsi da qui a fine 2026
Guardando ai prossimi mesi, alcuni sviluppi sembrano più probabili di altri. Le lettere di compliance per gli anni d’imposta 2023 e 2024, arrivate a partire da inizio luglio sulla base dei dati del vecchio registro OAM e degli accessi della Guardia di Finanza, dovrebbero proseguire: non sono accertamenti né cartelle di pagamento, ma segnalazioni che invitano il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione, spesso generando falsi positivi quando riguardano trasferimenti tra wallet dello stesso intestatario o permute tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni, operazioni che restano escluse da tassazione. Non è ancora emerso, almeno pubblicamente, l’esito concreto di un singolo caso seguito a queste lettere, un aggiornamento che vale la pena monitorare nelle prossime settimane.
Sul fronte della vigilanza, non si può escludere che altri operatori, oltre a CryptoSmart, decidano di replicare il regime amministrato, ora che esiste un precedente operativo concreto da copiare invece di un impianto normativo astratto da interpretare da zero. Resta infine da vedere se e quando il Tavolo permanente vedrà finalmente la luce: un tassello che il settore continua a considerare un banco di prova della capacità dello Stato di far dialogare vigilanza, fisco e contrasto al riciclaggio, proprio mentre il prezzo di Bitcoin, scambiato attorno ai 55.300 euro alla data di questo articolo, continua a rendere le cripto-attività una componente sempre più rilevante del patrimonio di migliaia di contribuenti italiani.
Domande frequenti
Quali piattaforme crypto sono autorizzate in Italia dopo la fine del periodo transitorio MiCA?
Alla chiusura del periodo transitorio, il 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia hanno confermato nove soggetti abilitati con sede in Italia: gli otto CASP CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform, più Banca Sella come intermediario già vigilato. A questi si aggiungono tutti i CASP autorizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea, come le entità europee di Coinbase, Kraken e OKX, che possono operare in Italia grazie al passaporto unico MiCA senza bisogno di un’autorizzazione separata da Consob.
L’aliquota del 33% sulle plusvalenze crypto si applica anche se uso un exchange estero autorizzato in un altro Paese UE?
Sì. L’obbligo fiscale dipende dalla residenza fiscale della persona, non dalla sede o dall’autorizzazione della piattaforma utilizzata. Chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare e tassare le proprie plusvalenze al 33% (o al 26% per gli EMT euro conformi a MiCA) indipendentemente dal fatto che operi su un CASP italiano, su un CASP autorizzato altrove in Europa o su una piattaforma extra-UE non autorizzata, con l’unica differenza pratica che in quest’ultimo caso mancano gli strumenti di supporto fiscale automatico offerti dagli intermediari regolamentati.
Cos’è il regime amministrato per le criptovalute e quali piattaforme lo offrono?
Il regime amministrato è un meccanismo, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, che permette a un intermediario autorizzato di calcolare e versare le imposte dovute per conto del cliente, agendo come sostituto d’imposta, in modo simile a quanto già avviene da anni per azioni, ETF e obbligazioni. A oggi CryptoSmart è l’unico exchange italiano ad averlo attivato concretamente, dal 15 aprile 2026, mentre gli altri CASP autorizzati non lo offrono ancora.
Cosa succede se non ho pagato le tasse sulle crypto entro la scadenza di fine luglio 2026?
Chi ha mancato anche la proroga al 30 luglio può comunque regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta più una sanzione ridotta che aumenta progressivamente in base a quanto tempo passa prima di mettersi in regola, calcolata sulla sanzione piena del 25% per omesso versamento, più gli interessi legali dell’1,60% annuo previsti per il 2026. Muoversi spontaneamente, prima di ricevere una lettera di compliance o un accertamento, riduce sensibilmente il costo della regolarizzazione.
Il Tavolo permanente sulle cripto-attività previsto dalla legge di bilancio 2026 è già operativo?
No. La legge di bilancio 2026 prevedeva la sua istituzione tramite decreto del MEF entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, un termine che sarebbe scaduto attorno ai primi di marzo 2026. A fine luglio 2026, quasi cinque mesi dopo, nessun decreto istitutivo risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Articolo a cura di Anneke de Vries, redazione di HOGE Wire Italia.