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● Regulation & Policy

Tasse crypto: non è solo il 26%, le quattro mosse sul tavolo

La legge di bilancio 2027 è arrivata senza il taglio dell'aliquota crypto al 26%. Ma la proposta contiene altre tre misure che pesano sul conto quanto, e spesso più, dell'aliquota.

Da settimane il dibattito fiscale sulle criptovalute in Italia gira intorno a un solo numero: 26 contro 33. Il disegno di legge di bilancio per il 2027, arrivato in Parlamento a metà ottobre, non contiene il taglio dell’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività che l’industria chiedeva. La questione del ritorno al 26% è così scivolata sul terreno degli emendamenti, con l’esame parlamentare che proseguirà fino al 31 dicembre, come raccontiamo nella cronaca sul testo arrivato senza il taglio.

È una partita che vale la pena seguire, ma rischia di far perdere di vista il punto. L’aliquota è la parte più visibile della riforma, non la più importante. La proposta tecnica presentata alla Camera dall’Intergruppo parlamentare «Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin» non chiede soltanto di riportare il prelievo dal 33% al 26%: contiene quattro misure distinte, e per molti piccoli investitori le altre tre pesano sul conto finale quanto, e spesso più, dei sette punti di aliquota.

Questo articolo smonta le quattro misure una per una, con i numeri alla mano, e spiega perché ridurre tutto al 26% racconta solo un quarto della storia. Un dettaglio di contesto per capire la posta in gioco: il 20 ottobre Bitcoin viaggiava intorno ai 72.700 euro ed Ethereum intorno ai 2.130 euro, secondo CoinGecko, livelli che rendono le plusvalenze del 2026 tutt’altro che teoriche per chi ha comprato negli anni precedenti.

Cosa è successo: la Manovra arriva senza il 26%

Il percorso è noto a chi ha seguito l’autunno fiscale. Il Documento programmatico di finanza pubblica, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre, fissava i saldi ma non conteneva alcun riferimento alla fiscalità cripto. Dopo il via libera parlamentare allo scostamento di bilancio, a metà ottobre, il disegno di legge di bilancio è arrivato alle Camere. Nel testo non c’è traccia del ritorno al 26%: la proposta dell’Intergruppo resta una bozza tecnica, non ancora tradotta in un emendamento formale, come confermano le ricostruzioni di SpazioCrypto.

Il quadro vigente resta quindi quello disegnato dalle ultime due manovre. L’aliquota sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è salita al 33% dal 1° gennaio 2026 (era al 26% nel triennio 2023-2025), per effetto della legge di bilancio 2026, che ha confermato l’aumento già programmato un anno prima. L’unica differenziazione già scritta nella legge è il 26% riservato ai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi a MiCA, come spiega Fisco Oggi, il portale dell’Agenzia delle Entrate.

C’è un punto che quasi tutti i titoli trascurano: la Manovra non può toccare il passato. Le plusvalenze del 2025 si dichiarano nel 2026 e restano al 26%; quelle realizzate nel 2026 si dichiareranno nel 2027 e sono già al 33%, qualunque cosa accada agli emendamenti. Il disegno di legge, al massimo, può incidere sul 2027 in avanti. Chi si aspetta che un ritorno al 26% abbassi il conto in arrivo il prossimo giugno rimarrà deluso.

Il numero sbagliato: perché il 26% è solo un quarto della storia

Concentrare il dibattito sull’aliquota è comprensibile: è il numero più facile da mettere in un titolo. Ma il regime fiscale italiano delle cripto-attività porta con sé tre handicap strutturali rispetto ad azioni e obbligazioni, e nessuno dei tre dipende dall’aliquota. Primo: i costi di transazione non trovano un riconoscimento esplicito nel calcolo della plusvalenza. Secondo: le minusvalenze su cripto non possono compensare i guadagni su altri strumenti finanziari, e viceversa. Terzo: dopo la chiusura delle finestre di affrancamento una tantum, manca uno strumento ordinario per rivalutare il costo di carico a imposta ridotta.

La proposta dell’Intergruppo interviene su tutti e quattro i fronti insieme. Il coordinatore del gruppo di lavoro sul fisco, Ferdinando Ametrano, amministratore delegato di CheckSig (il primo operatore autorizzato come CASP in Italia), ha sintetizzato così la logica dell’iniziativa: «Oggi il fisco penalizza chi acquista direttamente cripto-attività, anche quando si affida a un operatore italiano autorizzato» (Digitech). Il messaggio non è «meno tasse», ma «stesse regole»: allineare le cripto al trattamento degli altri redditi di natura finanziaria.

Per un investitore con un portafoglio misto, l’aliquota è spesso la leva meno potente. Nelle sezioni che seguono mettiamo in fila le quattro misure e usiamo un esempio numerico per mostrare quale pesa davvero sul conto finale. L’anticipazione, per chi ha fretta: non è quella di cui parlano i giornali.

Le quattro misure in sintesi

La tabella che segue riassume la proposta: che cosa prevede ogni misura, qual è la regola in vigore oggi e chi ne trarrebbe il beneficio maggiore. Le sezioni successive le analizzano una per una, perché dietro ciascuna riga si nasconde un pezzo di meccanica fiscale che cambia la base imponibile, non solo la percentuale applicata.

MisuraRegola attualeProposta IntergruppoChi ne beneficia
Aliquota33% (26% per gli EMT in euro)26% su tutte le cripto dal 2027Tutti, in proporzione al guadagno
Deducibilità dei costiNessun richiamo esplicito agli oneri inerentiStessa formula di azioni e obbligazioniChi opera spesso e paga molte commissioni
Compensazione tra strumentiMinusvalenze crypto isolate nel silo c-sexiesCompensazione incrociata con gli altri strumentiChi perde su una asset class e guadagna sull’altra
Rideterminazione del costoSolo finestre una tantum, ora chiuseAffrancamento annuale con imposta al 21%Chi ha forti plusvalenze latenti

Misura 1, l’aliquota: 33%, 26% e il precedente che esiste già

Partiamo dal numero di cui parlano tutti. L’aliquota sostitutiva sulle plusvalenze cripto ha una storia breve e movimentata: 26% dal 2023, poi la proposta shock del governo nell’autunno 2024 di portarla al 42%, come riportò CoinDesk, infine il compromesso al 33% entrato in vigore il 1° gennaio 2026. L’Intergruppo chiede di tornare al 26% dal 2027, la stessa aliquota che grava sulla maggior parte dei redditi di natura finanziaria: azioni, obbligazioni societarie, ETP. La logica dichiarata è togliere alle cripto lo status di categoria speciale, più tassata di tutte le altre.

Il precedente che rende la richiesta credibile è già nella legge. Dal 2026 i token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA pagano il 26%, non il 33%: la conversione tra euro ed EMT in euro non genera plusvalenza, mentre il passaggio da Bitcoin a un EMT resta tassato al 33%. È la prova che il legislatore sa già distinguere, e che un prelievo al 26% sulle cripto non è un’eresia tecnica. Abbiamo spiegato altrove perché le stablecoin in euro vivono in un regime a parte, tra fisco più leggero e obblighi antiriciclaggio più stringenti.

Quanto vale, in concreto, il taglio di sette punti? Su una plusvalenza netta di 10.000 euro, passare dal 33% al 26% significa risparmiare 700 euro. Non è poco, ma è una cifra lineare e prevedibile: cresce in proporzione al guadagno e nulla più. Le misure che seguono, al contrario, possono cambiare la base imponibile su cui l’aliquota si applica, e quindi incidere molto di più, in modo meno visibile ma più sostanziale.

Misura 2, la deducibilità dei costi: la parità che manca

Qui si entra nella parte meno raccontata della riforma. Quando un investitore vende azioni o obbligazioni, la plusvalenza si calcola sottraendo al corrispettivo il costo di acquisto «aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione» (art. 68 del TUIR): commissioni, oneri accessori, in certi casi persino l’imposta di successione. La norma che disciplina le cripto-attività, introdotta con la legge di bilancio 2023, calcola invece la plusvalenza come semplice differenza tra corrispettivo percepito e costo o valore di acquisto, senza richiamare espressamente gli oneri inerenti. Il risultato è una zona grigia sulla deducibilità di commissioni, fee di rete e costi di transazione.

La proposta dell’Intergruppo vuole chiudere il divario applicando alle cripto la stessa formula già prevista per azioni, obbligazioni e valute estere, come documenta CheckSig. L’obiettivo dichiarato, ancora una volta, è la parità di trattamento, non uno sconto. In un mercato dove le commissioni si pagano a ogni operazione, la differenza non è teorica.

Un esempio rende l’idea. Immaginiamo un investitore attivo che nell’anno realizza 20.000 euro di plusvalenza lorda su cripto e sostiene 1.500 euro di commissioni ed oneri di transazione. Se quei 1.500 euro non riducono la base imponibile (come accade oggi, in assenza di un richiamo esplicito agli oneri inerenti), su di essi si paga comunque l’imposta: al 33% sono circa 495 euro di prelievo che un investitore in azioni, a parità di costi, non sosterrebbe. Per chi fa molte operazioni, con spread e fee che si accumulano, questa voce da sola può avvicinarsi o superare il beneficio del taglio di aliquota. È il tipo di costo nascosto che non finisce mai nei titoli, ma che l’investitore ritrova nella dichiarazione.

Misura 3, la compensazione tra strumenti: il silo del c-sexies

È probabilmente la misura più sottovalutata, e per molti la più importante. Le plusvalenze e le minusvalenze su cripto rientrano nella categoria dei redditi diversi disciplinata dalla lettera c-sexies dell’art. 67 del TUIR. Le perdite in cripto possono compensare soltanto guadagni in cripto, e si possono riportare in avanti per quattro anni. Gli altri strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, ETP, valute estere, vivono invece nel paniere della lettera c-ter, dove perdite e guadagni si compensano tra loro, sempre con riporto quadriennale: il cosiddetto zainetto fiscale, come ricorda Fiscomania.

Il problema è che i due silos non comunicano. Una perdita su Ethereum non può abbattere un guadagno su un’azione, e una minusvalenza su un titolo azionario non può ridurre la plusvalenza su Bitcoin. In un anno in cui le due classi di attivo vanno in direzioni opposte, l’investitore paga le tasse per intero sul lato che è salito e si tiene la perdita sospesa sull’altro, senza beneficio immediato. La questione è tutt’altro che astratta: la relazione tra mercati azionari e cripto cambia di continuo, e in certe fasi si allenta del tutto, come abbiamo osservato analizzando il disaccoppiamento tra azioni e crypto. Proprio nelle fasi di disaccoppiamento, quando una sale e l’altra scende, il silo morde di più.

La proposta unifica i due panieri: minusvalenze crypto che abbattono guadagni azionari e viceversa. Per chi diversifica tra Borsa e wallet è una semplificazione che, in molti anni, vale ben più di una manciata di punti di aliquota. Il perché si vede meglio con i numeri, ed è ciò che facciamo nella prossima sezione.

Un caso concreto: stessa plusvalenza, conto diverso

Prendiamo Mario, investitore retail con un portafoglio misto. Nel corso dell’anno realizza una plusvalenza lorda di 10.000 euro su Bitcoin. Ha però anche due perdite: 4.000 euro su un’altra cripto e 3.000 euro sul suo portafoglio azionario. Vediamo quanto paga in tre scenari: la regola di oggi, il solo taglio di aliquota e la riforma piena proposta dall’Intergruppo.

Oggi, con aliquota al 33% e silos separati, la minusvalenza crypto da 4.000 euro compensa la plusvalenza crypto, portando la base a 6.000 euro: imposta 1.980 euro. I 3.000 euro di perdita azionaria restano chiusi nel paniere c-ter e non toccano la crypto. Con il solo taglio al 26%, a silos invariati, la base resta 6.000 euro e l’imposta scende a 1.560 euro: 420 euro di risparmio. Con la riforma piena, la perdita azionaria entra nel conto: base pari a 10.000 meno 4.000 meno 3.000, cioè 3.000 euro, tassati al 26% per 780 euro.

ScenarioBase imponibileAliquotaImpostaRisparmio vs oggi
Oggi (33%, silos separati)6.000 euro33%1.980 euro–
Solo taglio al 26%6.000 euro26%1.560 euro420 euro
Riforma piena (26% + compensazione)3.000 euro26%780 euro1.200 euro

Il dato che conta è la scomposizione del risparmio. Dei 1.200 euro totali, solo 420 arrivano dal taglio di aliquota; gli altri 780 nascono dalla compensazione incrociata. In altre parole, la misura di cui quasi nessuno parla vale, in questo caso, quasi il doppio di quella che occupa tutti i titoli. Aggiungendo la deducibilità dei costi vista sopra, il divario a favore delle misure strutturali si allargherebbe ancora.

Naturalmente l’aritmetica cambia con i numeri di ciascuno: un investitore con soli guadagni e nessuna perdita vedrebbe contare solo l’aliquota, e per lui il 26% sarebbe tutto. Ma proprio questo è il punto: l’impatto delle quattro misure dipende dal profilo, e ridurre tutto al 26% ignora i casi, numerosi, in cui le altre tre contano di più. Un dibattito pubblico centrato sul solo rate rischia di promettere a molti investitori meno di quanto la riforma, nel suo insieme, potrebbe davvero dare loro.

Misura 4, la rideterminazione annuale al 21%: la fine delle finestre una tantum

La quarta misura riguarda la rivalutazione del costo di carico. Finora l’Italia ha offerto due finestre di affrancamento una tantum: una al valore del 1° gennaio 2023 e una al 1° gennaio 2025, quest’ultima con imposta sostitutiva al 18% e un termine, il 30 novembre 2025, ormai scaduto. Chi non ha affrancato entro quella data oggi non ha alcuno strumento ordinario per rivalutare il costo e distribuire l’imposta: alla vendita si fa i conti con l’intera plusvalenza latente, accumulata magari in anni di detenzione.

L’Intergruppo propone di trasformare l’affrancamento in un regime annuale strutturale, con imposta sostitutiva al 21%, la stessa percentuale prevista per la rideterminazione del valore delle partecipazioni. Significherebbe poter rivalutare ogni anno il costo di carico pagando una sostitutiva fissa, utile soprattutto a chi detiene da tempo e si ritrova forti guadagni sulla carta che preferirebbe cristallizzare un po’ per volta. È lo stesso meccanismo che gli investitori in partecipazioni non quotate conoscono bene, e che al mondo cripto, dopo la chiusura della finestra 2025, manca del tutto.

Lo strumento ha senso soprattutto in ottica di lungo periodo. Chi ha forti guadagni latenti e prevede di vendere tra qualche anno potrebbe scegliere se cristallizzarli un po’ per volta, pagando il 21% sulla rivalutazione annuale, oppure rinviare tutto alla vendita e pagare l’aliquota ordinaria sull’intera plusvalenza. Non è una scorciatoia ma una forma di pianificazione, la stessa che per azioni e partecipazioni è ordinaria amministrazione e che oggi, per le cripto, semplicemente non esiste. In un mercato volatile come quello delle cripto-attività, poter scegliere quando far emergere il guadagno vale già di per sé.

Cosa è già scritto nella pietra: il 2026 resta al 33%

Vale la pena insistere, perché è la fonte di più malintesi. Anche se un emendamento riportasse l’aliquota al 26%, lo farebbe a partire dal 2027. Le plusvalenze realizzate nel 2026, da dichiarare l’anno prossimo, restano al 33% in ogni caso. Il risultato è un triplo binario che convive nello stesso contribuente: i guadagni del 2025 al 26%, quelli del 2026 al 33%, quelli del 2027 ancora da definire.

La conseguenza pratica è che le decisioni sul portafoglio di qui a fine anno vanno prese sapendo che il 33% sul 2026 non si tocca. Chi stesse rinviando una vendita nella speranza di un’aliquota più bassa dovrebbe mettere in conto che quella speranza riguarda, al più, gli anni futuri; sul realizzato 2026 non c’è margine. È una distinzione tecnica, ma pesa su scelte molto concrete, dal momento del realizzo alla gestione delle perdite. Torneremo sulle mosse di fine anno nell’ultima sezione.

Il precedente del 2025: gli emendamenti che non passarono

Chi scommette sul ritorno al 26% dovrebbe guardare a cosa è successo appena un anno fa. Durante l’esame della legge di bilancio 2026 (Atto Senato 1689), l’articolo sulla tassazione delle cripto-attività raccolse una serie di emendamenti, numerati 13.1, 13.2 e seguenti, presentati da esponenti sia di maggioranza sia di opposizione, quasi tutti convergenti su un obiettivo: cancellare o rinviare l’aumento dal 26% al 33%, rendere permanente la rideterminazione annuale del costo e chiarire la neutralità fiscale delle conversioni verso le stablecoin in euro. La ricostruzione puntuale, emendamento per emendamento, la offre Coinlex.

L’esito è noto: nessuno di quegli emendamenti è sopravvissuto al testo finale. L’aumento al 33% è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e l’unica concessione è stato il 26% sugli EMT in euro. La lezione è utile a calibrare le aspettative. La stessa platea politica che oggi chiede il 26% lo chiedeva, con argomenti molto simili, dodici mesi fa, e perse. Non significa che andrà così di nuovo, soprattutto ora che la proposta arriva da un Intergruppo trasversale con un lavoro tecnico alle spalle, ma significa che la via dell’emendamento è in salita, non in discesa, e che la storia recente consiglia prudenza a chi la dà per vinta.

La via degli emendamenti e il vincolo di cassa

Perché una misura che costa poco fatica a passare? La risposta sta nel contesto di finanza pubblica. L’Intergruppo, insieme a CheckSig, stima che riportare l’aliquota al 26% peserebbe meno dello 0,01% del gettito fiscale complessivo dello Stato: una cifra minima. Ma la manovra 2027 nasce sotto il segno del rigore, con uno scostamento di bilancio di circa 29 miliardi sul biennio, autorizzato grazie alla clausola nazionale di salvaguardia, e in quel clima ogni voce di minor gettito viene difesa riga per riga.

Il tono lo ha dato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha più volte invocato prudenza sui conti, avvertendo che «serve prudenza» in un momento segnato da incertezze (Informazione Fiscale). In un contesto del genere, anche uno sgravio di importo trascurabile diventa difficile da far passare, perché apre la porta ad altre richieste e costringe a trovare coperture.

Il percorso ora è quello classico di ogni legge di bilancio: il testo viene esaminato in commissione, raccoglie gli emendamenti, passa dalla relazione del relatore e di solito approda in Aula con un maxi-emendamento su cui il governo pone la fiducia, con l’approvazione finale attesa entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. In quella trafila, una norma di nicchia come la fiscalità cripto rischia di restare schiacciata tra priorità di spesa ben più grandi. Dall’altro lato, l’industria porta un argomento di merito. L’associazione dei fornitori di servizi, AssoCASP, presieduta da Fabrizio Vedana, nelle sue audizioni parlamentari ha sostenuto che un’aliquota punitiva rischia di spingere i risparmiatori verso l’autocustodia o verso giurisdizioni meno trasparenti, riducendo il gettito invece di aumentarlo (documento depositato in Senato). È la tesi classica della concorrenza fiscale: in un mercato unico in cui un CASP autorizzato in un altro Paese UE può servire i clienti italiani, il capitale si sposta con un clic.

Per capire dove va la partita, nelle prossime settimane conviene guardare a due segnali più che ai comunicati. Il primo è se la richiesta dell’Intergruppo si trasformerà davvero in un emendamento firmato e depositato, e da quali gruppi: una cosa è un documento tecnico, un’altra è una proposta con un numero e dei proponenti. Il secondo è il parere del governo e del relatore su quell’emendamento, perché in una legge di bilancio è lì che si decide la sorte delle norme di nicchia, molto più che negli annunci. Finché mancano questi due passaggi, il ritorno al 26% resta un’ipotesi, non una scadenza in calendario.

L’Italia nel contesto europeo

L’argomento della concorrenza fiscale ha un fondamento nei numeri. L’Italia è, tra i grandi mercati europei, l’unico ad applicare alle cripto un’aliquota specifica più alta di quella che grava sui propri redditi finanziari ordinari. La Francia tassa le plusvalenze su cripto-attività con il prelievo forfettario unico, salito al 31,4% dal 2026, come indica il sito dell’amministrazione fiscale francese impots.gouv.fr; ma lì è la stessa aliquota che grava sugli altri redditi da capitale, non una penalizzazione riservata al digitale. La Germania esenta del tutto le plusvalenze su cripto detenute oltre un anno. Il Portogallo applica il 28% sotto i 365 giorni e l’esenzione oltre. Il Regno Unito, fuori dall’UE, tassa al 18% o 24% ma con una franchigia annuale, pur ridotta a 3.000 sterline, come spiega gov.uk.

PaeseAliquota sulle plusvalenze cryptoEsenzione per detenzioneCompensazione perdite
Italia33% (26% EMT in euro)NessunaSolo entro il silo cripto
Francia31,4% (PFU, come gli altri redditi)NessunaEntro la categoria
GermaniaAliquota ordinaria sotto 1 annoEsente oltre 1 annoEntro le operazioni private
Portogallo28% sotto 365 giorniEsente oltre 365 giorniEntro la categoria
Regno Unito18% / 24%Franchigia 3.000 sterlineCon le altre plusvalenze CGT

Anche la franchigia da 2.000 euro che l’Italia prevedeva è stata abolita dal 2025: oggi si tassa dal primo euro. Messa in fila con gli altri Paesi, la posizione italiana appare come un caso isolato di aliquota specifica più alta, senza le valvole di sfogo (esenzione per detenzione, compensazione ampia, franchigia) presenti altrove. Non sorprende che gli investitori confrontino il rendimento netto delle cripto con quello di altri impieghi, dai titoli di Stato in avanti, come abbiamo fatto parlando dei rendimenti dei Treasury vicini al 5%: quando il confronto è al netto delle tasse, sette punti di aliquota e un silo chiuso sulle perdite spostano l’ago.

DAC8 e il monitoraggio: la partita che non dipende dalla Manovra

Mentre il Parlamento discute di aliquote, un’altra parte della riforma fiscale cripto è già operativa, e non passa dalla legge di bilancio. La direttiva europea DAC8, recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025, è in vigore dal 1° gennaio 2026: gli exchange europei raccolgono i dati dei clienti e li comunicheranno all’Agenzia delle Entrate, con il primo scambio automatico fissato al 30 giugno 2027 sui dati del 2026. Qualunque sia l’aliquota, il Fisco avrà una fotografia molto più nitida di chi detiene cosa. In questo senso la partita dell’aliquota e quella della tracciabilità corrono su binari diversi, ma convergono: un prelievo più alto conta davvero solo se è anche esigibile, e la tracciabilità lo rende tale.

L’obbligo di monitoraggio nel quadro RW (ribattezzato quadro W nei modelli più recenti) resta dovuto a prescindere dal tipo di custodia: wallet su exchange o autocustodia non cambia nulla, e non c’è soglia minima sotto cui ci si possa dimenticare la dichiarazione. L’autocustodia offre, semmai, privacy operativa, non anonimato fiscale: gli indirizzi sono quasi sempre collegabili a un’identità tramite i punti di on-ramp e off-ramp già soggetti a KYC. È un tema che abbiamo affrontato ragionando di DeFi conforme e privacy, dove la linea tra riservatezza legittima e opacità è sottile. Per il contribuente la morale è semplice: la scelta tra 26% e 33% cambia quanto si paga, non se si è tenuti a dichiarare.

Cosa può fare chi investe da qui a fine anno

In attesa di sapere come finirà la partita degli emendamenti, qualche punto fermo aiuta a pianificare le ultime settimane del 2026.

  • Il realizzato 2026 è al 33%, senza possibilità di sconto retroattivo: le vendite di quest’anno vanno decise su questo presupposto, non sulla speranza di un 26% futuro.
  • All’interno del silo cripto si possono realizzare minusvalenze per compensare plusvalenze crypto entro il 31 dicembre, ricordando però che, con le regole attuali, quelle perdite non toccano i guadagni su azioni o ETP.
  • La finestra di affrancamento è chiusa dal 30 novembre 2025: oggi non esiste uno strumento per rivalutare il costo di carico, a meno che la rideterminazione annuale proposta non diventi legge per il 2027.
  • Le conversioni verso EMT in euro restano nel perimetro del 26%, un dettaglio rilevante per chi parcheggia liquidità tra un’operazione e l’altra.
  • Vanno conservati i dati di costo con metodo coerente (LIFO o costo medio ponderato) per compilare i quadri RT o T e il monitoraggio RW o W.
  • Le scelte sul 2027, cioè quando e quanto realizzare l’anno prossimo, conviene rimandarle a dopo l’approvazione della manovra, attesa entro il 31 dicembre.

Resta la premessa d’obbligo: questo articolo è informativo e non sostituisce la consulenza di un commercialista, tanto più utile in un anno a doppio, anzi triplo, binario come questo, in cui la stessa dichiarazione può ospitare redditi tassati a percentuali diverse.

Domande frequenti

La Manovra 2027 ha tagliato le tasse sulle crypto al 26%?

No. Il disegno di legge di bilancio arrivato in Parlamento a metà ottobre non contiene il taglio dal 33% al 26%. Il ritorno al 26% è una proposta dell’Intergruppo parlamentare che, per diventare legge, dovrebbe passare come emendamento durante l’esame che si chiude il 31 dicembre.

Quanto pago sulle plusvalenze crypto realizzate nel 2026?

Il 33%. L’aliquota è salita al 33% dal 1° gennaio 2026 e un eventuale ritorno al 26% varrebbe comunque solo dal 2027. I guadagni del 2026, da dichiarare nel 2027, restano quindi al 33% qualunque sia l’esito degli emendamenti.

Posso usare le perdite in crypto per abbassare le tasse sulle azioni?

Con le regole attuali no. Le minusvalenze su cripto compensano solo plusvalenze su cripto (silo della lettera c-sexies), mentre azioni, obbligazioni ed ETP vivono in un paniere separato. La proposta dell’Intergruppo vuole proprio unificare i due mondi, consentendo la compensazione incrociata.

Posso dedurre le commissioni dell’exchange dalle plusvalenze?

Oggi è una zona grigia: la norma sulle cripto non richiama espressamente gli oneri inerenti che l’art. 68 del TUIR riconosce ad azioni e obbligazioni. Una delle quattro misure proposte punta ad allineare le cripto, rendendo i costi di transazione deducibili con la stessa formula degli altri strumenti.

Le stablecoin in euro pagano davvero meno tasse?

Sì. I token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA sono tassati al 26% anziché al 33%, e la conversione tra euro ed EMT in euro non genera plusvalenza. Il passaggio da una cripto volatile come Bitcoin a un EMT, invece, resta tassato al 33%.

Anneke de Vries è Regulation Lead di HOGE Wire e segue la politica fiscale e regolamentare delle cripto-attività in Europa.

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