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● Regulation & Policy

GAFI e stablecoin: il bottone di congelamento fa la regola

Le stablecoin sono ormai l'84% del volume illecito in cripto e il modello VASP del GAFI non le intercetta. Così l'antiriciclaggio si gioca sul bottone di congelamento dell'emittente.

Il 16 ottobre 2026 Bitcoin vale poco più di 72.000 euro, ma il numero che dovrebbe togliere il sonno a chi si occupa di antiriciclaggio non è il suo prezzo. È un’altra cifra: secondo il rapporto 2026 di Chainalysis, nel 2025 gli indirizzi illeciti hanno incassato almeno 154 miliardi di dollari in cripto-attività, con un balzo del 162% in un anno. E per la prima volta non è Bitcoin il binario preferito del denaro sporco: le stablecoin valgono ormai l’84% di tutto il volume illecito on-chain.

È un rovesciamento che manda in crisi l’impianto costruito in quindici anni dal GAFI, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (in inglese FATF). Quell’impianto ruota attorno a una figura precisa, il VASP, cioè il prestatore di servizi in cripto-attività: l’exchange o il custode che fa la due diligence sui clienti, segnala le operazioni sospette e, se serve, blocca un conto. La Travel Rule, la regola cardine, presume che a ogni trasferimento ci sia un intermediario di questo tipo da una parte e dall’altra. Le stablecoin, però, viaggiano da wallet a wallet, spesso senza che nessun VASP stia nel mezzo.

Quando l’intermediario sparisce, resta un solo soggetto capace di intervenire sul token: chi lo emette. Tether può congelare o bruciare USDT, Circle può fare lo stesso con USDC. Così, quasi senza che nessuno lo decidesse per legge, il bottone di congelamento dell’emittente è diventato il vero regolamento antiriciclaggio delle stablecoin. Funziona bene su USDT e USDC, fallisce sulle monete progettate per non poter essere congelate. E per l’Italia, dove il MiCA ha già tolto USDT dai listini degli exchange e dove l’UIF di Banca d’Italia raccoglie un numero crescente di segnalazioni sul mondo cripto, la questione è tutt’altro che teorica.

Le stablecoin sono diventate il binario del riciclaggio

Il dato dell’84% non arriva da un think tank di parte: è il cuore del rapporto 2026 di Chainalysis, che stima gli afflussi verso indirizzi illeciti e li scompone per tipo di asset. Fino al 2022 il grosso del volume illecito era in Bitcoin; da allora le stablecoin lo hanno superato e non hanno più mollato il primato. La ragione è banale: un riciclatore non vuole volatilità, vuole un dollaro digitale che valga un dollaro anche domani mattina, trasferibile in pochi secondi su reti come Tron ed Ethereum a commissioni minime.

Lo stesso rapporto ridimensiona però l’allarmismo: il volume complessivamente illecito resta sotto l’1% di tutte le transazioni on-chain. Il punto non è che le cripto siano prevalentemente criminali, non lo sono; il punto è che, dentro quella fetta illecita, le stablecoin fanno ormai la parte del leone. E alcune categorie corrono più della media: il valore ricevuto da soggetti sanzionati è aumentato del 694% in un anno, trainato soprattutto da un token in rubli, A7A5, che da solo ha movimentato oltre 93 miliardi di dollari in meno di dodici mesi. Gli hacker nordcoreani, da parte loro, hanno rubato circa 2 miliardi di dollari in cripto nel 2025, di cui quasi 1,5 solo con l’assalto a Bybit di febbraio.

Numeri che spiegano perché il GAFI, nel suo settimo aggiornamento mirato di luglio 2026, scriva senza giri di parole che la maggior parte dell’attività illecita on-chain oggi riguarda le stablecoin. Per un organismo che per anni aveva trattato le cripto come un’appendice di Bitcoin, è un cambio di paradigma.

Che cos’è il GAFI e perché le sue regole hanno i denti

Il GAFI nasce nel 1989 da una decisione del G7, a Parigi, e ha sede presso l’OCSE. Non è un’autorità in senso stretto: non commina multe, non arresta, non congela conti. Scrive standard, le 40 Raccomandazioni, che poi i singoli Paesi devono tradurre in legge nazionale. I membri diretti sono una quarantina, ma la rete globale che si impegna a seguirne gli standard supera le 200 giurisdizioni. È soft law, diritto morbido, eppure vincolante nei fatti.

Le cripto entrano nel perimetro nell’ottobre 2018, quando il GAFI aggiunge al suo glossario le definizioni di virtual asset e di VASP. A giugno 2019 arriva la nota interpretativa alla Raccomandazione 15 e, con essa, la Travel Rule: chi trasferisce cripto per conto di un cliente deve trasmettere all’intermediario di destinazione i dati di ordinante e beneficiario, esattamente come avviene da decenni per i bonifici bancari. La soglia di riferimento è 1.000 euro o dollari.

Dove stanno i denti, allora? Nelle due liste. La lista grigia (giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato) e la lista nera (Paesi verso cui il GAFI chiede contromisure) non hanno forza di legge, ma spostano capitali: finire in lista grigia significa più due diligence, banche corrispondenti più prudenti, investimenti esteri che rallentano. Oggi la lista nera conta tre nomi, Corea del Nord, Iran e Myanmar; quella grigia una ventina di giurisdizioni dopo la plenaria di giugno 2026. Il mercato, non il tribunale, è il meccanismo sanzionatorio.

Una precisazione utile per orientarsi: in materia di antiriciclaggio il regolatore competente non è quasi mai l’autorità dei mercati. Negli Stati Uniti è il FinCEN del Tesoro, non la SEC che fatica persino a tenere il numero legale tra i suoi commissari; l’OFAC gestisce le sanzioni e le liste di indirizzi. In Italia il disegno è analogo: la Consob vigila sulla condotta di mercato dei CASP sotto il MiCA, Banca d’Italia sui profili prudenziali e sugli emittenti di token, mentre l’antiriciclaggio in senso stretto fa capo all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria incardinata in Banca d’Italia, che riceve le segnalazioni di operazioni sospette previste dal decreto legislativo 231 del 2007.

Perché il modello VASP si è rotto sulle stablecoin

La Travel Rule funziona quando ci sono due intermediari a parlarsi: l’exchange A manda i dati del cliente all’exchange B, e viceversa. È il modello dei bonifici applicato alle cripto. Il problema è che le stablecoin nascono per fare a meno di quel modello. Chi detiene USDT in un wallet autogestito può inviarlo a un altro wallet autogestito all’altro capo del mondo senza che nessun VASP veda l’operazione, la registri o possa fermarla. Non c’è un ordinante da identificare, non c’è un beneficiario da schedare: ci sono due stringhe alfanumeriche e una blockchain pubblica.

Lo stesso GAFI lo riconosce nei suoi rapporti: i wallet non ospitati (unhosted) e la finanza decentralizzata sono il buco strutturale della Travel Rule, perché lì non esiste alcun gatekeeper da obbligare. Vale per le stablecoin su Ethereum come per l’autocustodia su Bitcoin, dove architetture come i rollup costruiti sopra Taproot spingono ancora più in là il confine del non intermediato. Se l’obbligo di legge presuppone un intermediario e l’intermediario non c’è, l’obbligo resta sulla carta.

Di fronte a questo vuoto, regolatori e investigatori hanno trovato una scorciatoia pragmatica. Se non puoi obbligare chi trasferisce la moneta, obbliga chi la emette. Perché una stablecoin, a differenza di Bitcoin, ha un padrone: una società che tiene le riserve, conia i token e, dettaglio decisivo, può cancellarli o bloccarli con una riga di codice.

Il nuovo punto di controllo è il bottone dell’emittente

Il meccanismo è tecnicamente semplice. Nel contratto intelligente di USDT e di USDC esiste una funzione di lista nera: l’emittente può inserire un indirizzo in una blacklist e, da quel momento, quei token diventano inservibili, non trasferibili né riscattabili. In alcuni casi l’emittente può andare oltre e bruciare i token, distruggendoli e, se necessario, riemettendoli verso un indirizzo lecito. È lo stesso potere che una banca ha sul conto di un cliente, solo che qui si esercita in pochi secondi, su scala globale, con una singola transazione firmata.

Questo singolo punto di controllo è diventato il perno dell’intera architettura antiriciclaggio delle stablecoin. Dove la Travel Rule non arriva, arriva il bottone dell’emittente. Non è un’esagerazione dire che, per le stablecoin, il bottone di congelamento è il regolamento: è lì che si concentra la capacità concreta di sottrarre denaro ai criminali, molto più che nelle segnalazioni di operazioni sospette o nelle liste grigie.

Il rovescio della medaglia è evidente. Un potere del genere, nelle mani di una società privata, la trasforma di fatto in poliziotto, giudice e ufficiale giudiziario del proprio token. Chi decide quale indirizzo finisce in lista nera? Con quali garanzie per chi viene congelato per errore? E cosa succede quando il blocco travolge fondi di persone del tutto estranee a un’indagine? Sono domande che nel 2026 hanno smesso di essere astratte, come mostrano i casi Tether e Circle.

Il rapporto GAFI di marzo 2026: congelare, bruciare, sorvegliare

Nel marzo 2026 il GAFI ha dedicato un rapporto mirato proprio alle stablecoin e ai wallet non ospitati, certificando che entro il 2025 le stablecoin erano arrivate a rappresentare l’84% di tutto il volume illecito in cripto-attività. Ma la parte più significativa non è la diagnosi, è la terapia che il GAFI suggerisce ai legislatori.

Il rapporto invita le giurisdizioni a valutare l’obbligo, per gli emittenti, di mantenere la capacità tecnica di eseguire funzioni come il freeze e il burn sul mercato secondario, cioè non solo al momento dell’emissione o del riscatto, ma su token già in circolazione fra privati. Suggerisce di inserire nel contratto intelligente misure programmabili di allow-list o deny-list, per impedire che indirizzi ad alto rischio, come i wallet sanzionati, possano operare. E chiede agli emittenti di monitorare in modo proattivo dove si trovano e come vengono usati i loro token nel mercato secondario, servendosi degli strumenti di analisi on-chain.

C’è di più: ai VASP il GAFI raccomanda di guardare più salti (hops) indietro nella storia di una transazione, per capire il rischio complessivo di un trasferimento e non solo l’ultimo passaggio. Messe insieme, queste indicazioni spostano il baricentro della compliance. Non più soltanto il varco d’ingresso, l’exchange che fa KYC, ma il token stesso, progettato fin dall’inizio per essere sorvegliabile e congelabile. Il GAFI, in sostanza, chiede che il bottone di congelamento non sia un’opzione lasciata alla buona volontà dell’emittente, ma un requisito di legge.

La cronologia: come il GAFI è arrivato al token

Il percorso che ha portato dal bonifico bancario al contratto intelligente è durato poco più di trent’anni. Questa è la sequenza delle tappe che contano per capire dove siamo oggi.

DataTappaCosa cambia
1989Nasce il GAFI (G7, Parigi, sede OCSE)40 Raccomandazioni, diritto morbido
Ottobre 2018Virtual asset e VASP entrano nel glossarioLe cripto rientrano nella Raccomandazione 15
Giugno 2019Nota interpretativa alla R.15 e Travel RuleDati di ordinante e beneficiario, soglia 1.000
Luglio 2020Rapporto al G20 sulle cosiddette stablecoinPrima allerta dopo il progetto Libra
Ottobre 2021Linee guida aggiornate (DeFi, NFT, P2P)L’emittente con governance è un VASP
Marzo 2026Rapporto mirato su stablecoin e wallet non ospitatiFreeze, burn e deny-list nel contratto
Luglio 2026Settimo aggiornamento miratoL’illecito on-chain oggi è soprattutto stablecoin
26-30 ottobre 2026Plenaria di Parigi (prima con Thomson)Da tenersi: atteso focus su frodi e virtual asset

Tether, la T3 e i 344 milioni dell’Iran

Tether è l’emittente della stablecoin più grande del mondo, USDT, con una capitalizzazione che a metà ottobre 2026 sfiora i 183 miliardi di dollari secondo CoinGecko. È anche quella che usa il bottone di congelamento più spesso. Dal settembre 2024 Tether coordina la propria azione con la T3 Financial Crime Unit, un’unità congiunta con TRON e la società di analisi TRM Labs: a inizio 2026 la T3 aveva già congelato oltre 450 milioni di dollari in token legati ad attività illecite, in più di venti giurisdizioni.

Il caso più pesante è iraniano. Nell’aprile 2026 Tether ha congelato circa 344 milioni di dollari in USDT su due indirizzi Tron ricollegati alla Banca centrale dell’Iran, e nel corso dell’anno i blocchi riconducibili all’Iran hanno superato, secondo l’azienda, i 550 milioni. Il Tesoro statunitense ha fatto sapere di puntare a un sequestro iraniano vicino al miliardo, mentre un rapporto del Senato USA ha descritto USDT come il token di riferimento usato da Teheran per aggirare le sanzioni.

Tether, guidata dall’italiano Paolo Ardoino, presenta questa attività come la prova di una collaborazione virtuosa con autorità e forze dell’ordine. È una lettura legittima, e i numeri congelati sono reali. Ma solleva una domanda scomoda: quando una società privata blocca centinaia di milioni di dollari su indicazione di un governo, l’antiriciclaggio pubblico sta funzionando o sta semplicemente esternalizzando a un emittente privato un potere, quello di congelare e sequestrare, che di norma spetta a un giudice? È la stessa tensione che attraversa, dall’altra sponda, la strategia di Circle.

Circle e la regola di Allaire: congelare solo con un’ordinanza

Circle, che emette USDC (circa 72 miliardi di capitalizzazione), ha scelto una linea più prudente. Al Consensus di Seul, il 13 aprile 2026, l’amministratore delegato Jeremy Allaire ha dichiarato che Circle non congelerà USDC senza un’ordinanza del tribunale, anche quando gli hacker scappano con milioni, perché USDC è un prodotto finanziario regolamentato e l’azienda ha un obbligo di prestazione molto chiaro previsto dalla legge. Tradotto: il congelamento non è un favore alle vittime, è un atto dovuto solo quando lo impone un’autorità.

Che però lo strumento sia tutt’altro che chirurgico lo ha mostrato un episodio di fine maggio 2026. Un giudice federale ha ordinato a Circle di bloccare dei fondi legati a una controversia (il caso Overnight Finance), e per eseguirlo Circle ha inserito in lista nera il contratto che gestiva la versione confidenziale di USDC costruita sul protocollo Zama. Risultato: oltre 12,6 milioni di USDC congelati in un colpo solo, inclusi i fondi di utenti del tutto estranei alla causa, intrappolati perché condividevano lo stesso contratto. Il bottone di congelamento è potente, ma è un’accetta, non un bisturi.

Tether che congela in fretta e in modo proattivo, Circle che congela solo su ordine di un giudice: due filosofie opposte dello stesso potere. Entrambe, però, confermano la tesi di fondo. Che si prema il bottone al primo segnale o solo dopo una sentenza, il punto di controllo resta l’emittente. È lì che l’antiriciclaggio delle stablecoin trova, oggi, la sua unica leva davvero efficace. La tabella seguente mette a confronto i due colossi del dollaro digitale.

CaratteristicaUSDT (Tether)USDC (Circle)
Capitalizzazionecirca 183 miliardi di dollaricirca 72 miliardi di dollari
Strumenti di bloccoLista nera e burnLista nera
Approccio al congelamentoProattivo, tramite la T3Solo con ordinanza del giudice
Caso simbolo del 2026Iran, 344 milioni congelatiZama, 12,6 milioni (danni collaterali)
Autorizzazione MiCA come EMTNo: Tether ha rinunciatoSì, ottenuta tramite la Francia
Negoziabile sugli exchange UENo, dal 1 luglio 2026Sì
Detenzione e trasferimento nell’UEConsentitiConsentiti

Le stablecoin anti-congelamento: USDH e il rublo A7A5

Se l’intero modello antiriciclaggio ormai poggia sul bottone di congelamento, la contromossa criminale è ovvia: costruire una stablecoin che non possa essere congelata. Ed è esattamente quello che è successo. Il settimo aggiornamento del GAFI avverte che le reti criminali hanno iniziato a sviluppare stablecoin proprietarie progettate per resistere al congelamento e al sequestro. Due casi lo rendono concreto.

Il primo è USDH, lanciato nel settembre 2024 dal gruppo cambogiano Huione e pubblicizzato come non congelabile e sottratto alle autorità di vigilanza tradizionali. Secondo il FinCEN, Huione ha riciclato almeno 4 miliardi di dollari dal 2021, facendo da snodo per le truffe del sud-est asiatico e per i furti informatici nordcoreani. Non potendo premere alcun bottone sul token, gli Stati Uniti hanno colpito l’infrastruttura: con una misura speciale ai sensi della Section 311, la regola definitiva del 16 ottobre 2025, in vigore dal 17 novembre, ha tagliato Huione fuori dal sistema bancario corrispondente statunitense. Il Tesoro ha definito il gruppo il mercato di riferimento per gli attori informatici malevoli.

Il secondo caso tocca da vicino l’Europa. A7A5 è una stablecoin agganciata al rublo, sostenuta da istituzioni russe sanzionate e usata per aggirare le sanzioni, arrivata a movimentare circa un miliardo di dollari al giorno. Qui l’UE ha fatto qualcosa di inedito: con il 19° pacchetto di sanzioni, adottato il 23 ottobre 2025, ha sanzionato direttamente per la prima volta una cripto-attività, vietando ogni transazione in A7A5 e colpendo emittente, sviluppatore e gli exchange collegati Grinex e Garantex. Il 20° pacchetto ha poi aggiunto alla lista il token RUBx e il rublo digitale. La lezione è netta: quando il bottone di congelamento non c’è, allo Stato non resta che mettere al bando l’intero token e la rete che lo muove.

ElementoUSDH (Huione)A7A5 (rublo)
Obiettivo d’usoTruffe e furti nordcoreaniElusione delle sanzioni russe
Caratteristica chiavePubblicizzata non congelabileSostenuta da enti russi sanzionati
Dimensione dichiarata4 miliardi riciclati (2021-2025)Oltre 93 miliardi in un anno
Risposta delle autoritàSection 311 USA (nov. 2025)19° e 20° pacchetto UE (2025-2026)
Leva effettivamente usataTaglio dal dollaro corrispondenteMessa al bando del token

L’Italia e il MiCA: USDT fuori dai listini, USDC dentro

In Europa la capacità di congelare è diventata, di fatto, una condizione per stare sul mercato, e il veicolo è il MiCA. Il regolamento europeo tratta le stablecoin come token di moneta elettronica (EMT) o token collegati ad attività (ART) e impone all’emittente un’autorizzazione, con Banca d’Italia competente sui profili prudenziali e sugli emittenti. Tether ha scelto di non chiederla: il suo amministratore delegato Paolo Ardoino ha più volte sostenuto che la regola europea, che impone di tenere una quota rilevante delle riserve in depositi bancari nell’UE, crea un rischio sistemico, e che il modello di Tether, basato soprattutto su titoli di Stato americani, è incompatibile con quel vincolo.

Il risultato è che dal 1 luglio 2026, chiusa la fase transitoria del MiCA, gli exchange autorizzati nell’UE hanno smesso di quotare USDT: Coinbase, Kraken, Crypto.com e Binance hanno eliminato le coppie in Tether per i clienti europei. Circle ha fatto la scelta opposta, ottenendo una licenza di istituto di moneta elettronica in Francia e passaportando USDC ed EURC nei 27 Stati membri. A inizio ottobre 2026 l’ESMA ha poi dato alle piattaforme tre mesi per liberarsi dei residui servizi legati a stablecoin non autorizzate, con scadenza l’8 gennaio 2027. Attenzione, però: l’ESMA ha chiarito che la custodia e il trasferimento di USDT restano leciti; è solo la negoziazione sulle piattaforme regolamentate a essere preclusa.

Sulla carta il MiCA non è una normativa antiriciclaggio, e la questione delle riserve riguarda la stabilità, non il crimine: è lo stesso nodo che lega riserve, titoli di Stato e rischio di duration. Eppure l’effetto pratico si sovrappone a quello del GAFI. Un emittente autorizzato come EMT è vigilato, identificabile e, implicitamente, in grado di eseguire congelamenti e sequestri su richiesta di un’autorità; la moneta anti-congelamento, invece, viene semplicemente espulsa dal mercato regolamentato. Il filtro di accesso al mercato finisce per fare, di fatto, un lavoro antiriciclaggio. Non è un caso che le banche italiane, a lungo diffidenti, stiano ora entrando nella custodia e nelle stablecoin in euro: lo spazio regolamentato è esattamente quello in cui i controlli si possono applicare.

Il divario applicativo: regole ovunque, controlli pochi

Resta un problema che il bottone di congelamento non risolve: le regole esistono quasi dappertutto, ma quasi nessuno le fa rispettare. Il settimo aggiornamento del GAFI fotografa un divario applicativo imbarazzante. L’83% delle giurisdizioni interpellate ha ormai una legge che recepisce la Travel Rule (erano il 73% nel 2025), eppure 55 giurisdizioni su 91 che quella legge ce l’hanno non hanno emesso una sola decisione, direttiva o sanzione per farla applicare. Sulla Raccomandazione 15, una sola giurisdizione risulta pienamente conforme; il 34% è largamente conforme, ma quasi due terzi restano solo parzialmente conformi o non conformi. E solo 48 giurisdizioni su 149 adottano misure preventive davvero allineate ai rischi, nonostante l’86% dichiari di aver fatto una valutazione del rischio.

Come ha riassunto il presidente del GAFI Giles Thomson presentando il rapporto, le reti criminali continuano ad abusare dei virtual asset per fini illeciti e a sfruttarne la natura transfrontaliera per commettere frodi e truffe, eludere le sanzioni e riciclare i proventi dei reati, approfittando dei vuoti nei quadri normativi dei singoli Paesi e dell’applicazione disomogenea degli standard. Il problema, in altre parole, non è più la mancanza di leggi, ma la mancanza di controlli: la prima fase era fatta di controparti senza obblighi, la seconda è fatta di controparti con un obbligo che nessuno verifica.

L’Italia, in questo quadro, è più avanti della media. L’UIF raccoglie da anni le segnalazioni di operazioni sospette sulle valute virtuali, cresciute in modo esponenziale: dalle 20 del primo semestre 2020 alle 168 del primo semestre 2021, un balzo di oltre il 740%. Nel 2024 oltre la metà delle segnalazioni legate alle cripto-attività, il 50,6%, è arrivata dai VASP, in prevalenza operatori esteri con una sede in Italia. È il segno che, dove c’è un intermediario vigilato, i controlli funzionano; dove l’intermediario non c’è, torniamo al bottone dell’emittente.

La plenaria di fine ottobre e l’anello europeo

Il calendario aiuta a capire dove va la partita. Dal 26 al 30 ottobre 2026 il GAFI si riunisce in plenaria a Parigi, la prima gestita interamente dalla presidenza britannica di Giles Thomson, direttore per i reati economici e le sanzioni al Tesoro del Regno Unito. Thomson ha messo in cima all’agenda due priorità che si intrecciano con le stablecoin: la lotta alle frodi, reato presupposto in circa nove valutazioni mutue su dieci, e l’attuazione effettiva degli standard sui virtual asset, dalla vigilanza alla Travel Rule fino proprio alle stablecoin e ai wallet non ospitati.

Gli standard del GAFI, da soli, non obbligano nessuno. Diventano vincolanti quando un blocco come l’UE li recepisce. E qui l’architettura europea è ormai fitta: il Regolamento sui trasferimenti di fondi (TFR), in vigore dal 30 dicembre 2024, applica la Travel Rule alle cripto senza soglia minima e impone controlli rafforzati sui trasferimenti da e verso wallet autogestiti oltre i 1.000 euro; il Regolamento antiriciclaggio (AMLR), pienamente applicabile dal 10 luglio 2027, vieterà i conti cripto anonimi e le monete che puntano sull’anonimato; e una nuova autorità europea, l’AMLA, inizierà la vigilanza diretta dal 2028 da Francoforte. Alla sua guida c’è l’italiana Bruna Szego, ex responsabile antiriciclaggio della Banca d’Italia: un dettaglio che, per il lettore italiano, dice quanto il baricentro della vigilanza stia diventando europeo.

La catena, insomma, è chiara: il GAFI scrive lo standard, l’UE lo trasforma in regolamento, l’AMLA e le autorità nazionali (per l’Italia Consob, Banca d’Italia e UIF) lo fanno rispettare. Le stablecoin, nate per sfuggire agli intermediari, si ritrovano così strette tra il bottone di congelamento dell’emittente e la rete di regole che decide chi può emetterle e scambiarle in Europa.

Cosa significa per chi usa le stablecoin in Italia

Per l’utente comune, la prima lezione è controintuitiva: l’autocustodia non mette al riparo dal congelamento. Tenere USDT o USDC nel proprio wallet, senza passare da un exchange, protegge dal rischio di controparte della piattaforma, ma non dal bottone dell’emittente. Se un indirizzo finisce nella lista nera di Tether o di Circle, i token che contiene diventano inservibili ovunque si trovino, wallet personale incluso. La decentralizzazione del trasferimento non equivale alla decentralizzazione del controllo: su una stablecoin centralizzata, l’emittente mantiene sempre l’ultima parola.

La seconda lezione riguarda la scelta della moneta. In Italia e nell’UE la linea di demarcazione passa tra le stablecoin autorizzate come EMT (USDC, EURC e le euro-stablecoin bancarie) e quelle rimaste fuori. Le prime restano negoziabili sulle piattaforme regolamentate e beneficiano di vigilanza e tutele; le seconde si possono ancora detenere e trasferire, ma vivono ai margini del sistema. Chi tratta cripto deve inoltre ricordare che gli obblighi fiscali italiani non guardano al colore della moneta: le plusvalenze restano imponibili, con un’aliquota che resta un’anomalia nel confronto europeo, e i trasferimenti verso wallet esteri possono generare obblighi di monitoraggio.

La terza lezione è la più ampia. Il bottone di congelamento è oggi lo strumento antiriciclaggio più efficace per le stablecoin, ma è anche il più fragile sul piano dei diritti: non ha un giudice incorporato, può colpire innocenti (il caso Zama) e scompare del tutto davanti alle monete progettate per resistergli. È una soluzione pragmatica a un problema reale, non un punto di arrivo. Finché il GAFI non troverà un modo per imporre controlli dove non c’è alcun intermediario, l’antiriciclaggio delle stablecoin resterà appeso alla buona volontà, e al potere, di una manciata di società private.

Domande frequenti

Che cos’è la Travel Rule del GAFI per le cripto-attività?

La Travel Rule obbliga chi trasferisce cripto per conto di un cliente a trasmettere all’intermediario di destinazione i dati di ordinante e beneficiario, come avviene per i bonifici bancari. Il GAFI l’ha estesa ai VASP nel 2019, con una soglia di riferimento di 1.000 euro o dollari. Il limite è che presuppone un intermediario a entrambi i capi del trasferimento, cosa che sulle stablecoin da wallet a wallet spesso non accade.

Tether e Circle possono congelare le stablecoin nel mio wallet?

Sì. Sia Tether (USDT) sia Circle (USDC) possono inserire un indirizzo in una lista nera nel contratto intelligente della moneta, rendendo i token inservibili ovunque si trovino, anche in un wallet autogestito. Tether lo fa in modo proattivo tramite la T3 Financial Crime Unit, Circle solo in presenza di un’ordinanza del tribunale.

USDT è vietato in Europa con il MiCA?

Non è vietato detenerlo o trasferirlo, ma dal 1 luglio 2026 gli exchange autorizzati nell’UE non possono più quotarlo, perché Tether non ha chiesto l’autorizzazione come token di moneta elettronica. USDC ed EURC di Circle, invece, hanno ottenuto l’autorizzazione e restano negoziabili sulle piattaforme regolamentate.

Perché le stablecoin sono il principale strumento di riciclaggio in cripto?

Perché offrono la stabilità del dollaro con la velocità e il costo quasi nullo delle transazioni on-chain. Secondo Chainalysis, nel 2025 hanno rappresentato l’84% del volume illecito, superando Bitcoin. Il volume complessivamente illecito resta comunque sotto l’1% di tutte le transazioni on-chain.

Chi vigila sull’antiriciclaggio delle cripto in Italia?

In Italia l’antiriciclaggio fa capo all’UIF, l’Unità di informazione finanziaria incardinata in Banca d’Italia, che riceve le segnalazioni di operazioni sospette. La Consob vigila sulla condotta di mercato dei CASP sotto il MiCA e Banca d’Italia sui profili prudenziali, mentre dal 2028 la nuova autorità europea AMLA, guidata dall’italiana Bruna Szego, eserciterà la vigilanza diretta da Francoforte.

Di Anneke de Vries, redattrice senior per la regolamentazione di HOGE Wire.

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