Crypto tax: minusvalenze e mosse di fine 2026 prima della manovra
Con Bitcoin lontano dai massimi e l'aliquota al 33%, le minusvalenze crypto valgono di più che mai. Ecco come si realizzano, come si compensano e quali mosse valutare prima della manovra 2027.
Il calendario della sessione di bilancio è ripartito e, come ogni autunno, riporta il fisco in cima ai pensieri di chi investe in cripto. Questa volta però c’è una differenza sostanziale: il 2026 è il primo anno pieno con l’aliquota al 33% sulle plusvalenze, e Bitcoin viaggia molto sotto il record di ottobre 2025. Per migliaia di risparmiatori italiani significa una cosa precisa: in portafoglio ci sono perdite latenti che, gestite bene entro il 31 dicembre, possono ridurre in modo del tutto legale le imposte di quest’anno e dei prossimi quattro.
Le minusvalenze, cioè le perdite realizzate, sono lo strumento più trascurato della fiscalità cripto italiana. Non finiscono nei titoli come l’aliquota o la DAC8, ma incidono in modo diretto su quanto si versa con il modello Redditi. Con un prelievo più alto ogni euro di perdita vale di più, e la finestra per sfruttarlo si chiude con l’anno solare. Vediamo come funziona davvero la compensazione, dove si nascondono le trappole e quali mosse ha senso valutare prima che la manovra 2027 ridisegni le regole sul 33%.
Perché le minusvalenze tornano protagoniste a fine 2026
Il contesto di mercato conta più della teoria. Bitcoin ha toccato il suo massimo storico oltre i 126.000 dollari il 6 ottobre 2025, come ricostruito da Investing.com, per poi ripiegare. Alla fine di agosto 2026 quota circa 67.000 euro secondo CoinGecko, quasi il 38% sotto quel picco, mentre Ethereum si aggira intorno ai 2.100 euro (CoinGecko). Chi ha comprato vicino ai massimi dell’autunno scorso si ritrova quindi con posizioni in rosso ancora non chiuse.
Non è un dettaglio da trader. Ad agosto Bitcoin e le azioni si sono riagganciati dopo mesi di divergenza, e capire come si misura davvero quella correlazione aiuta a leggere i drawdown. Il punto fiscale è semplice: una perdita che resta sullo schermo non serve a niente, una perdita realizzata entro il 31 dicembre diventa un credito da spendere contro i guadagni futuri. Con la platea cripto italiana ormai vicina al 7% degli adulti e con operatori istituzionali come Intesa Sanpaolo entrata in prima persona, la pianificazione di fine anno smette di essere una nicchia e diventa gestione ordinaria del portafoglio.
Cosa cambia con l’aliquota al 33%: quanto vale una perdita
La logica della compensazione è aritmetica: una minusvalenza vale, in termini di imposta risparmiata, tanto quanto l’aliquota che evita. Fino al 2025 le plusvalenze cripto scontavano il 26%, quindi un euro di perdita compensata valeva 26 centesimi. Dal 1 gennaio 2026 l’imposta sostitutiva sale al 33% per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e ogni euro di perdita compensata vale ora 33 centesimi. La stessa minusvalenza, semplicemente perché il prelievo è cresciuto, è diventata più preziosa di circa un quarto.
Vale la pena ricordare come si è arrivati qui, perché il regime cambia a seconda dell’anno di realizzo. La franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze, che di fatto rendeva esenti le piccole operazioni, è stata abolita dal 1 gennaio 2025: da allora si tassa dal primo euro. L’unica eccezione superstite è il 26% sui token di moneta elettronica (EMT) in euro conformi al Regolamento MiCA, considerati strumento di pagamento e non asset speculativo. Per tutto il resto, da Bitcoin a Ethereum, l’asticella è al 33%.
| Periodo | Aliquota plusvalenze | Franchigia | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 2017-2022 | 26% solo oltre 51.645,69 euro di giacenza (regime valute estere) | soglia di giacenza | regime pre-2023 |
| 2023-2024 | 26% | 2.000 euro | L. 197/2022 |
| 2025 | 26% | abolita | L. 207/2024 |
| Dal 2026 | 33% (26% per gli EMT in euro MiCA) | abolita | L. 199/2025 |
Minusvalenza, plusvalenza e quando la perdita è realizzata
Una plusvalenza è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto di una cripto-attività; una minusvalenza è la stessa differenza quando è negativa. La parola chiave è realizzo. Finché una posizione resta aperta, la perdita è soltanto potenziale e non produce alcun effetto fiscale, per quanto rosso possa essere il portafoglio. Il fisco italiano guarda agli eventi, non alle quotazioni di un dato momento.
Gli eventi che realizzano una perdita (o un guadagno) sono essenzialmente due: la conversione della cripto in valuta avente corso legale, tipicamente in euro, e l’utilizzo della cripto per pagare un bene o un servizio. In entrambi i casi si esce dall’asset e si cristallizza la differenza rispetto al costo di carico. La guida di Fiscomania alle plusvalenze da criptovalute lo spiega in dettaglio, ricordando che il costo va sempre documentato: in assenza di prova dell’acquisto, l’Agenzia delle Entrate può considerare il costo pari a zero, trasformando una perdita reale in una plusvalenza tassabile sul pieno incassato. La regola vale in modo speculare: nessuna perdita è deducibile se non se ne dimostra l’importo.
Il comparto chiuso: le perdite crypto compensano solo le crypto
Qui si annida l’errore più comune. Molti danno per scontato di poter usare una perdita sulle criptovalute per abbattere un guadagno su azioni o ETF, come se fosse tutto un unico calderone di redditi finanziari. Non è così. Dal 2023 le cripto-attività vivono in un comparto separato all’interno dei redditi diversi di natura finanziaria, disciplinato dall’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR. Le minusvalenze crypto possono essere compensate solo con plusvalenze crypto, mai con utili derivanti da strumenti finanziari tradizionali.
La conseguenza pratica è duplice. Da un lato, se avete perso su Bitcoin ma guadagnato su un ETF azionario, i due risultati non si toccano: pagate per intero l’imposta sull’ETF e vi tenete la perdita crypto per un eventuale futuro guadagno crypto. Dall’altro, la stessa rigidità gioca a favore quando avete più posizioni cripto: la perdita su un token può azzerare il guadagno su un altro, purché entrambi i realizzi ricadano nel comparto c-sexies. Come sintetizza anche MoneyViz, dentro il perimetro cripto la compensazione è piena; fuori, è preclusa.
Il riporto a quattro anni e l’obbligo di dichiarare la perdita
Le minusvalenze cripto che eccedono le plusvalenze dello stesso anno non si perdono: si riportano in avanti. L’art. 68 del TUIR (comma 9-bis) consente di dedurle dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. Una perdita realizzata nel 2026 è quindi utilizzabile fino al 2030 compreso; se al termine di quella finestra è rimasta inutilizzata, si azzera in via definitiva.
C’è però una condizione che manda in fumo molti crediti fiscali: la minusvalenza va indicata nel quadro RT della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata realizzata, anche in totale assenza di plusvalenze da compensare in quell’anno. Chi non dichiara la perdita nell’anno giusto perde il diritto a riportarla. Non esiste un recupero postumo tramite una dichiarazione successiva: o la perdita entra nel modello Redditi del suo anno, o svanisce. È il motivo per cui conviene compilare il quadro RT anche in un anno chiuso in rosso, quando istintivamente si sarebbe tentati di lasciar perdere perché tanto non c’è nulla da versare.
LIFO o costo medio: come il metodo cambia la perdita
Il calcolo della perdita dipende da quale lotto si considera venduto, e la risposta cambia con il regime scelto. Nel regime dichiarativo (quello di chi fa da sé la dichiarazione) si applica il criterio LIFO, last in first out: si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente. Nel regime del risparmio amministrato, dove è l’intermediario a gestire tutto, si usa invece il costo medio ponderato dell’intera posizione.
La differenza non è teorica. Immaginiamo due acquisti: 0,1 BTC comprati a 50.000 euro l’uno nel 2024 (costo 5.000 euro) e 0,1 BTC comprati a 108.000 euro l’uno nell’ottobre 2025, vicino al massimo (costo 10.800 euro). Oggi Bitcoin vale circa 67.000 euro, quindi vendere 0,1 BTC incassa 6.700 euro. Con il LIFO si considera ceduto il lotto più recente, quello caro: la minusvalenza è di 4.100 euro. Con il costo medio ponderato, invece, il costo di quel decimo di BTC è la media dei due acquisti (79.000 euro al BTC, cioè 7.900 euro per 0,1 BTC): la perdita scende a 1.200 euro.
| Metodo | Costo del lotto venduto | Incasso (0,1 BTC a 67.000 euro) | Minusvalenza |
|---|---|---|---|
| LIFO (regime dichiarativo) | 10.800 euro (lotto ottobre 2025) | 6.700 euro | 4.100 euro |
| Costo medio (regime amministrato) | 7.900 euro (media dei due lotti) | 6.700 euro | 1.200 euro |
In questo caso il LIFO genera una perdita più grande perché l’ultimo acquisto era il più costoso. Con una storia di acquisti crescente nel tempo può accadere l’opposto: il metodo non è di per sé migliore o peggiore, dipende dalla sequenza dei vostri ordini. Chi opera in regime dichiarativo dovrebbe però sapere che il LIFO, di fatto, mette in cima alla coda proprio i lotti comprati vicino ai massimi, quelli tipicamente in perdita in una fase di ribasso come quella attuale.
Come si realizza davvero una perdita (e la zona grigia dei swap)
Il modo più sicuro per realizzare una minusvalenza è chiudere la posizione in euro. La vendita contro valuta a corso legale è pacificamente un evento fiscalmente rilevante, punto di riferimento indiscutibile per il calcolo della perdita. Anche l’uso della cripto per acquistare beni o servizi realizza la differenza rispetto al costo. Fin qui nessuna ambiguità.
Le complicazioni arrivano con gli scambi tra cripto. La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 (testo integrale dell’Agenzia delle Entrate) stabilisce che la permuta tra cripto-attività aventi «eguali caratteristiche e funzioni» è fiscalmente irrilevante, mentre lo scambio tra asset diversi realizza plusvalenza o minusvalenza. Il problema è che l’Agenzia non ha mai definito con precisione cosa significhi «eguali caratteristiche e funzioni», lasciando una zona grigia interpretativa. Convertire un token in uno stablecoin agganciato all’euro o al dollaro viene letto dalla maggior parte dei consulenti come un realizzo, come nota anche Young Platform; scambiare Bitcoin per Ethereum è, per i più, un realizzo perché i due asset hanno funzioni diverse, ma il confine resta opinabile. Morale operativa: se l’obiettivo è portare a casa con certezza una minusvalenza da dichiarare, chiudete in euro e non affidatevi a un swap la cui qualificazione può essere contestata.
In Italia non esiste la wash sale: vendere e ricomprare
Negli Stati Uniti la wash sale rule vieta di dedurre una perdita se si riacquista lo stesso asset entro 30 giorni. In Italia una regola del genere non esiste, né per i titoli né per le cripto-attività. È quindi legittimo vendere in perdita, realizzare la minusvalenza e ricomprare subito lo stesso token per mantenere l’esposizione al mercato. La posizione economica resta quasi invariata, ma nel frattempo si è generato un credito fiscale spendibile per quattro anni. È una delle poche asimmetrie che gioca a favore del contribuente italiano rispetto ad altri ordinamenti.
Una cautela va comunque tenuta a mente. Un’operazione puramente circolare, priva di qualsiasi sostanza economica e costruita solo per creare una perdita a tavolino, potrebbe in linea di principio essere contestata come abuso del diritto. Nella pratica, una vendita reale seguita da un riacquisto sul mercato, con il rischio di prezzo che ne consegue nel frattempo, difficilmente rientra in quella fattispecie; ma vale la pena non trasformare la vendita e il riacquisto in un automatismo istantaneo e documentato all’unico scopo fiscale. La prudenza suggerisce operazioni distinte e a condizioni di mercato, non un giro chiuso a costo zero.
Le minus pre-2023 sono valute estere, non cripto
C’è una trappola temporale che coglie di sorpresa chi investe da diversi anni. Prima del 2023 le criptovalute non esistevano come categoria fiscale autonoma: erano trattate come valute estere ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR. Ne deriva che una perdita realizzata su Bitcoin nel 2021 o nel 2022 è, per il fisco, una minusvalenza su valute estere, non una minusvalenza cripto. Come evidenzia l’analisi di MoneyViz, si tratta di due comparti distinti che non comunicano tra loro.
In concreto: una perdita del 2022 vive nello stesso paniere di azioni, ETF, derivati e forex, e può compensare i guadagni su quegli strumenti (mai i guadagni cripto realizzati dal 2023 in poi), sempre entro la finestra dei quattro anni. Il dettaglio che rende la questione urgente proprio adesso è aritmetico: la finestra di una minusvalenza del 2022 si chiude alla fine del 2026. Chi la sta ancora portando in avanti nel quadro RT ha quest’anno l’ultima occasione utile per usarla contro plusvalenze su titoli tradizionali, prima che scada. Occhio a non confonderla con le perdite cripto vere e proprie, che seguono un binario separato.
| Aspetto | Minus realizzate prima del 2023 | Minus realizzate dal 2023 |
|---|---|---|
| Qualifica fiscale | Valute estere (art. 67 c-ter) | Cripto-attività (art. 67 c-sexies) |
| Quadro RT | Sezione II | Sezione V-A |
| Compensabili con | Azioni, ETF, forex e altri redditi c-ter | Solo altre plusvalenze cripto |
| Riporto | Quattro anni | Quattro anni |
| Nota di scadenza | Una perdita 2022 scade a fine 2026 | Una perdita 2026 utilizzabile fino al 2030 |
Esempio pratico: chiudere il 2026 con le perdite
Mettiamo insieme i pezzi con un caso concreto. Marco, che opera in regime dichiarativo, nel 2026 ha realizzato due operazioni: ha venduto in euro una parte di Ethereum comprata nel 2023 con una plusvalenza di 5.000 euro, e ha venduto in euro dei token acquistati vicino ai massimi di ottobre 2025 con una minusvalenza di 9.000 euro. Il saldo dell’anno è una perdita netta di 4.000 euro.
La minusvalenza di 9.000 euro azzera per prima cosa la plusvalenza di 5.000 euro dello stesso anno: su quel guadagno Marco non versa nulla, mentre senza compensazione avrebbe pagato il 33%, cioè 1.650 euro. I 4.000 euro di perdita che avanzano vanno indicati nel quadro RT del 2026 e restano disponibili fino al 2030. Nel 2027 Marco realizza una plusvalenza di 10.000 euro: usa i 4.000 euro riportati, l’imponibile scende a 6.000 euro e l’imposta è di 1.980 euro invece di 3.300. In due anni quella singola perdita di 9.000 euro gli ha fatto risparmiare 2.970 euro, esattamente il 33% del suo importo.
| Anno | Operazione | Risultato | Effetto fiscale |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vendita ETH (lotto 2023) | Plusvalenza 5.000 euro | Compensata dalla minus |
| 2026 | Vendita token vicino ai massimi | Minusvalenza 9.000 euro | Azzera la plus, 4.000 euro a riporto |
| 2026 | Imposta dovuta | Zero | Invece di 1.650 euro |
| 2027 | Vendita in utile | Plusvalenza 10.000 euro | Ridotta di 4.000 euro riportati |
| 2027 | Imposta dovuta | 1.980 euro | Invece di 3.300 euro |
| Totale | Imposta risparmiata sui due anni | 2.970 euro | Pari al 33% di 9.000 euro |
Regime amministrato o dichiarativo: chi calcola le perdite
La gestione delle minusvalenze cambia radicalmente a seconda del regime. Nel dichiarativo il contribuente tiene traccia di ogni lotto con il metodo LIFO, calcola plusvalenze e minusvalenze, e compila il quadro RT: massima libertà, massima responsabilità e nessuna rete di sicurezza se ci si dimentica di dichiarare una perdita. Nel regime del risparmio amministrato è l’intermediario a fare da sostituto d’imposta, a calcolare le imposte con il costo medio ponderato, a trattenerle e a gestire la compensazione all’interno del dossier.
In Italia la novità del 2026 è che questo secondo binario esiste anche per le cripto. Cryptosmart, exchange a capitale italiano, ha attivato il regime amministrato dopo il via libera dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 135/2025. «L’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana», ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni ad Arena Digitale. Il rovescio della medaglia: con il costo medio ponderato non si può scegliere quale lotto vendere, quindi si perde la leva del LIFO per massimizzare una perdita. Chi tiene le monete su un exchange estero o in autocustodia resta invece nel dichiarativo, con l’onere di documentare tutto ma anche con maggiore margine di manovra sul timing.
DAC8 e controlli: perché ogni perdita va documentata
Realizzare e compensare perdite non è un gioco di carta: presuppone dati ordinati e verificabili. Dal 2026 la direttiva DAC8 impone agli exchange autorizzati nell’Unione europea di comunicare all’Agenzia delle Entrate identità, saldi e movimenti dei clienti, con la prima trasmissione fissata al 30 giugno 2027 sui dati del 2026. Da quel momento le dichiarazioni verranno incrociate in automatico con i flussi comunicati dalle piattaforme, un salto di paradigma che si intreccia con le regole KYC e antiriciclaggio già in vigore. Chi dichiara una minusvalenza dovrà essere in grado di ricostruirla: prezzo e data di acquisto, prezzo e data di vendita, wallet coinvolti, logica del costo di carico.
C’è anche un rovescio: il matching automatico produrrà falsi positivi, perché operazioni che gli exchange segnalano (per esempio trasferimenti tra wallet dello stesso proprietario o permute tra asset simili) non sempre corrispondono a eventi tassabili in Italia. Difendersi da una lettera di compliance sarà molto più facile con una contabilità pulita che con una ricostruzione a memoria. Il principio lo riassume bene l’avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli, secondo cui «la dichiarazione delle monete virtuali non è un’opzione»: vale per i guadagni e, per chi vuole conservare il diritto al riporto, anche per le perdite. Sul piano regolatorio conviene ricordare che i due binari restano distinti: Consob vigila sulla condotta dei fornitori di servizi cripto (CASP) nell’ambito del Regolamento MiCA, mentre la tassazione dipende dalla Legge di Bilancio e dall’Agenzia delle Entrate.
La manovra 2027 e perché il timing conta adesso
Il calendario di bilancio dà alla pianificazione di fine anno un peso in più. Come ricostruisce Il Sole 24 Ore, il governo presenterà il Documento programmatico di finanza pubblica a fine settembre, invierà il Documento programmatico di bilancio a Bruxelles il 15 ottobre, depositerà il disegno di legge alle Camere pochi giorni dopo e chiuderà con il voto finale a metà dicembre. È in quella finestra che si decide se e come toccare la fiscalità cripto: l’aliquota base al 33% appare difficile da ridurre senza coperture, mentre il perimetro del 26% sugli EMT e possibili micro-regimi restano teoricamente contendibili.
Il punto è che le mosse sulle minusvalenze non dipendono dall’esito della manovra: il beneficio si costruisce nel 2026 e si incassa nei quattro anni successivi, qualunque cosa decida il Parlamento. Le pressioni del settore restano forti. Davide Zanichelli, tra le voci più note della divulgazione cripto in Italia, ha definito l’aumento dell’imposta una «mazzata» per l’innovazione in un intervento su MilanoFinanza, avvertendo del rischio che i capitali si spostino verso operatori esteri. Che la si consideri draconiana o giustificata, l’aliquota al 33% rende la gestione delle perdite un tema di ordinaria amministrazione: più alto è il prelievo, più conviene non lasciare inutilizzato un solo euro di minusvalenza.
Checklist di fine anno ed errori da evitare
Riassumiamo le mosse concrete da valutare, con calma e possibilmente con il supporto di un commercialista, prima che l’anno solare si chiuda.
- Dichiarate le perdite anche negli anni chiusi in rosso: senza l’indicazione nel quadro RT dell’anno di realizzo, il diritto al riporto quadriennale si perde.
- Realizzate in euro se volete certezza: uno swap tra cripto diverse può essere contestato, la vendita contro valuta a corso legale no.
- Ricordate il comparto chiuso: le perdite cripto abbattono solo i guadagni cripto, non azioni o ETF.
- Tenete d’occhio l’orologio dei quattro anni: una minusvalenza da valute estere del 2022 scade a fine 2026, quest’anno è l’ultima chiamata.
- Nel regime dichiarativo sfruttate il LIFO con consapevolezza: sono i lotti comprati più di recente, spesso vicino ai massimi, a uscire per primi.
- Conservate ogni prova (estratti conto, ricevute d’acquisto, log delle transazioni): con la DAC8 il costo non documentato può azzerare la perdita.
- Valutate il regime amministrato per il futuro se cercate semplicità, sapendo che rinunciate alla scelta del lotto da vendere.
Le minusvalenze non trasformano una perdita in un guadagno, ma ne recuperano una parte sotto forma di minori imposte, e con l’aliquota al 33% quella parte è più consistente di prima. In un anno in cui il mercato ha lasciato molte posizioni sotto il prezzo di carico, ignorarle significa regalare al fisco un vantaggio che la legge, invece, mette a disposizione del contribuente.
Domande frequenti
Le minusvalenze crypto si possono compensare con le azioni?
No. Dal 2023 le cripto-attività formano un comparto separato (art. 67 c-sexies del TUIR): le perdite crypto compensano soltanto plusvalenze crypto, mai guadagni su azioni, ETF, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Il divieto vale anche al contrario, quindi una perdita su titoli non riduce l’imposta su un guadagno in Bitcoin.
Per quanti anni si possono riportare le minusvalenze crypto?
Quattro anni oltre quello di realizzo: una perdita del 2026 è utilizzabile fino al 2030. È indispensabile indicarla nel quadro RT della dichiarazione relativa all’anno in cui è maturata, anche in assenza di plusvalenze da compensare; in mancanza, il diritto al riporto decade.
Vendere in perdita e ricomprare subito è legale in Italia?
Sì. In Italia non esiste una wash sale rule come negli Stati Uniti, quindi si può vendere per realizzare una minusvalenza e riacquistare lo stesso asset. È bene però che le operazioni siano reali e a condizioni di mercato: un giro puramente artificioso, costruito solo per generare la perdita, potrebbe essere contestato come abuso del diritto.
Lo swap tra due criptovalute genera una minusvalenza?
È una zona grigia. La Circolare 30/E del 2023 considera irrilevante la permuta tra cripto con «eguali caratteristiche e funzioni», nozione che l’Agenzia non ha mai definito con precisione. Per avere certezza di realizzare la perdita conviene chiudere la posizione in euro, invece di affidarsi a uno scambio la cui qualificazione fiscale può essere messa in discussione.
Le perdite in crypto vanno dichiarate anche senza guadagni?
Sì, ed è un passaggio decisivo. Per conservare il diritto a compensarle negli anni successivi, le minusvalenze devono comparire nel quadro RT del modello Redditi dell’anno in cui sono state realizzate. Anche in un anno senza plusvalenze, dichiarare la perdita è ciò che la trasforma in un credito fiscale spendibile fino a quattro anni dopo.
A cura della redazione Regulation di HOGE Wire. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale: per la propria posizione rivolgersi a un commercialista abilitato.