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● Regulation & Policy

MiCA 2026: transitorio finito, in Italia nove soggetti abilitati

Il 1° luglio 2026 si è chiuso il periodo transitorio di MiCA: in Italia restano nove soggetti abilitati. Ecco chi è dentro, chi è fuori e la partita sulla vigilanza unica europea.

Per tre anni MiCA è stato un cantiere aperto, un calendario di scadenze che sembravano sempre lontane. Dal 1° luglio 2026 quel calendario si è chiuso. La fine del periodo transitorio non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori: è il momento in cui il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività ha smesso di essere una promessa ed è diventato la legge che stabilisce chi può offrire servizi crypto in Europa e chi deve spegnere i server. Nessuna proroga, nessuna zona grigia: il calendario è arrivato al capolinea e le conseguenze sono immediate.

A due mesi di distanza, la fotografia italiana è nitida e sorprendentemente compatta: nove soggetti abilitati, un mercato più piccolo e più concentrato, e migliaia di utenti che hanno dovuto cambiare piattaforma o verificare che la propria non fosse finita fuori legge. Ma la storia vera non è la lista dei nomi rimasti in gioco. È ciò che la scadenza ha portato a galla: la frattura tra ventisette autorità nazionali, il terremoto delle stablecoin e una battaglia a Bruxelles su chi debba davvero vigilare sulle crypto. Proviamo a mettere ordine, partendo dalla data che conta.

Il 1° luglio 2026, la data che conta davvero

MiCA non è nato ieri. Il regolamento è entrato in vigore a giugno 2023, le regole sulle stablecoin (i Titoli III e IV) si applicano dal 30 giugno 2024 e l’impianto completo sui prestatori di servizi è operativo dal 30 dicembre 2024. Eppure, per la maggior parte degli operatori che già lavoravano sul mercato, nulla è cambiato davvero fino a quest’estate. Il motivo è il periodo transitorio, la clausola che ha permesso alle società attive sotto i regimi nazionali di continuare a operare mentre chiedevano la licenza europea. Una specie di rampa di accesso, pensata per non spegnere di colpo un intero settore.

Quella finestra si è chiusa il 1° luglio 2026. Da quel giorno, come ha messo nero su bianco l’ESMA, qualsiasi soggetto che offra servizi su cripto-attività a clienti dell’Unione senza una licenza MiCA è in violazione del diritto dell’Unione e deve cessare l’attività. Non c’è un meccanismo di proroga scritto nel regolamento e una domanda ancora pendente non equivale a un’autorizzazione. È questa la ragione per cui la data va segnata in rosso: è il punto in cui MiCA è passata dalla carta all’applicazione concreta, e in cui la distinzione tra chi ha la licenza e chi non ce l’ha ha smesso di essere teorica.

Vale la pena ricordare cosa significhi, in pratica, restare senza titolo. Non parliamo di una multa simbolica: le autorità nazionali possono imporre sanzioni, sospensioni e chiusure forzate, oltre a ordinare la restituzione dei fondi ai clienti. Per un exchange che ha costruito il proprio modello di business sull’accesso al mercato europeo, perdere quel diritto equivale a perdere il mercato stesso. Ecco perché, nei mesi precedenti alla scadenza, si è vista una corsa disordinata a presentare domande e, in molti casi, a ritirarsi in silenzio dai Paesi dell’Unione.

Come funzionava il transitorio (e perché non è stato uguale per tutti)

Il regolamento fissava un tetto massimo di diciotto mesi per il periodo transitorio, ma lasciava a ciascuno Stato membro la facoltà di accorciarlo. Il risultato è stato un mosaico di scadenze che ha reso il quadro europeo tutt’altro che uniforme. Per beneficiare del regime, un operatore doveva aver presentato domanda entro il 30 dicembre 2025; dopo quella data, chi non aveva avviato l’iter restava senza rete di protezione e non poteva più contare sulla continuità operativa.

Italia, Francia, Malta e Lussemburgo hanno adottato il periodo pieno, con scadenza al 1° luglio 2026. Altri Paesi hanno scelto tempi molto più stretti: Paesi Bassi, Finlandia, Lettonia, Ungheria e Slovenia si sono fermati a sei mesi, con la finestra chiusa già il 30 giugno 2025, mentre la Svezia ha optato per nove mesi, fino al 30 settembre 2025. La stessa AMF francese ha ricordato agli operatori, con largo anticipo, che dopo il 1° luglio non ci sarebbe stato spazio per ambiguità. Questa disomogeneità ha creato, di fatto, velocità diverse: un utente olandese ha visto il mercato assestarsi con un anno di anticipo rispetto a uno italiano. La tabella seguente riassume il quadro.

Stato membroDurata del transitorioFine del regime
Italia, Francia, Malta, Lussemburgo18 mesi (pieno)1° luglio 2026
Svezia9 mesi30 settembre 2025
Paesi Bassi, Finlandia, Lettonia, Ungheria, Slovenia6 mesi30 giugno 2025

Il punto politico è che una singola scadenza europea sarebbe stata più semplice da comunicare e più difficile da aggirare. La scelta di lasciare libertà agli Stati ha riflesso un compromesso tipico del diritto dell’Unione, ma ha anche introdotto un elemento di confusione che è tornato utile, ironicamente, proprio agli operatori più abili nel muoversi tra giurisdizioni. È un tema che ritroveremo quando parleremo di passaporto e di forum shopping.

Italia: nove soggetti abilitati, e nessuno di più

Il 30 giugno 2026, alla vigilia della scadenza, Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato un comunicato congiunto che fotografa il mercato nazionale. In Italia risultano nove soggetti abilitati a operare: otto autorizzati come CASP (Crypto-Asset Service Provider) e una banca, Banca Sella, che ha notificato l’intenzione di prestare servizi su cripto-attività sfruttando lo status di intermediario già vigilato. È un numero volutamente sobrio, che riflette la severità dell’esame più che una scarsa vitalità del settore.

Sono cifre che raccontano una selezione rigorosa. In un Paese con circa 2,8 milioni di possessori di cripto-attività, secondo l’Osservatorio Blockchain e Web3 del Politecnico di Milano, il fatto che i prestatori con licenza italiana si contino sulle dita di due mani dice molto sulla soglia d’ingresso fissata da MiCA. Serve capitale, serve una struttura di compliance vera, servono presidi antiriciclaggio e requisiti organizzativi che molte startup non erano in grado di sostenere. Vale però una precisazione importante: gli utenti italiani non sono limitati a questi nove operatori, perché grazie al passaporto unico anche i CASP autorizzati in altri Stati membri possono servire il mercato nazionale. Ecco chi ha ottenuto il via libera diretto da Consob.

SoggettoTipoForma
CheckSigCASPS.r.l.
ConioCASPS.r.l.
CryptoSmartCASPS.p.A.
HercleCASPS.r.l.
HodlieCASPS.r.l.
Olliv ItaliaCASPS.r.l.
Riv DigitalCASPS.r.l.
Young PlatformCASPS.p.A.
Banca SellaBanca (notifica)S.p.A.

Colpisce la presenza di realtà nate e cresciute in Italia, da chi si è specializzato nella custodia istituzionale a chi ha costruito app di investimento per il retail, accanto a una banca tradizionale che entra nel perimetro crypto dalla porta principale. È il segno di un mercato che si professionalizza e si segmenta: meno operatori improvvisati, più soggetti strutturati che possono reggere il peso della vigilanza. Per l’utente, meno scelta ma, almeno in teoria, più garanzie.

Consob o Banca d’Italia? Chi vigila su cosa

Uno degli aspetti che genera più confusione tra gli utenti riguarda la titolarità della vigilanza. In Italia il modello è a due teste. Consob è l’autorità competente per l’autorizzazione dei CASP e per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti verso la clientela; Banca d’Italia presidia il versante prudenziale, la stabilità, i profili di antiriciclaggio e, soprattutto, gli emittenti di token collegati a valute ufficiali (gli e-money token). Le due autorità lavorano in stretto coordinamento, come ricordano sia il comunicato congiunto sia le FAQ dedicate ai CASP pubblicate da Via Nazionale.

La divisione dei compiti non è un tecnicismo. Determina a chi ci si rivolge per un reclamo, chi valuta l’adeguatezza patrimoniale di una piattaforma e chi interviene se una stablecoin denominata in euro perde l’ancoraggio. Il modello italiano ricalca quello adottato in altri grandi Paesi europei, dove la vigilanza di condotta e quella prudenziale restano distinte ma comunicanti. Per l’utente finale, il messaggio pratico è semplice: un operatore serio in Italia deve poter esibire un’autorizzazione riconducibile a questo perimetro, e non un generico richiamo a licenze ottenute chissà dove.

Questo assetto, tuttavia, è esattamente ciò che la proposta europea di vigilanza unica potrebbe rimettere in discussione. Se una parte dei poteri di autorizzazione passasse a Bruxelles, o meglio a Parigi dove ha sede l’ESMA, il ruolo di Consob e Banca d’Italia cambierebbe pelle. Ne parleremo più avanti, ma è utile tenere a mente che l’equilibrio attuale non è scolpito nella pietra.

Chi è rimasto fuori e cosa succede ai suoi clienti

Il rovescio della medaglia di una lista corta è che molti operatori non ce l’hanno fatta, o hanno deciso di non provarci. Chi non ha ottenuto l’autorizzazione entro la scadenza deve cessare l’offerta di servizi ai clienti dell’Unione e gestire una chiusura ordinata. L’ESMA ha chiesto piani di dismissione che tutelino gli utenti, con il trasferimento delle posizioni verso soggetti autorizzati oppure verso wallet in autocustodia. In pratica, nessuno dovrebbe perdere i propri asset per il solo fatto che una piattaforma esce dal mercato; ma la responsabilità di spostarli in tempo ricade in buona parte sull’utente, che non sempre presta attenzione alle comunicazioni ricevute.

Il consiglio operativo che circola tra gli addetti ai lavori è ripetuto quasi come un mantra. Chi riceve una mail che annuncia la sospensione dei servizi in Europa non deve farsi prendere dal panico, ma nemmeno rimandare: le finestre per ritirare fondi o convertire posizioni hanno una scadenza, e superata quella la procedura diventa più lenta e macchinosa. Ecco una lista di verifica minima per non farsi cogliere impreparati.

  • Verificare che l’exchange compaia in un registro ufficiale (ESMA, Consob, Banca d’Italia).
  • Non ignorare le comunicazioni di offboarding o di sospensione dei servizi in Europa.
  • Trasferire per tempo asset e posizioni verso operatori autorizzati o in autocustodia.
  • Evitare di lasciare saldi rilevanti su piattaforme dalla posizione regolamentare poco chiara.

C’è poi una categoria intermedia che merita attenzione: gli operatori che non hanno ottenuto la licenza italiana ma continuano a servire il mercato passaportando una autorizzazione ottenuta altrove. In questi casi la piattaforma resta legale, ma l’utente farebbe bene a capire quale autorità la vigila davvero e con quale rigore, perché non tutte le giurisdizioni applicano gli stessi standard.

Il quadro europeo: centinaia di CASP, ma distribuiti male

Allargando lo sguardo all’intera Unione, i numeri crescono ma raccontano uno squilibrio evidente. L’ESMA tiene un registro pubblico dei prestatori autorizzati che, spinto dalla scadenza, si è allungato fino a diverse centinaia di soggetti, contro i circa sessanta di inizio anno. La corsa alla licenza ha prodotto un’ondata di via libera negli ultimi mesi, con le autorità nazionali impegnate a smaltire un arretrato consistente di domande.

La distribuzione, però, è tutt’altro che omogenea. A inizio 2026 poche giurisdizioni concentravano la maggior parte delle autorizzazioni, con Germania, Paesi Bassi, Francia e Malta in testa, e diversi Stati membri fermi a zero o quasi. Questa geografia disuguale non è un semplice dato statistico: è la miccia del principale conflitto politico aperto dentro MiCA, quello sul passaporto unico e sul cosiddetto forum shopping. Quando un piccolo Stato diventa il canale d’ingresso preferito dai grandi operatori globali, le autorità dei Paesi più severi iniziano a chiedersi se la licenza rilasciata altrove valga davvero quanto la propria.

Il paradosso è che MiCA nasceva proprio per superare la frammentazione dei regimi nazionali, sostituendo un mosaico di regole diverse con un unico rulebook europeo. Sul piano delle norme scritte l’obiettivo è centrato. Sul piano dell’applicazione, invece, la frammentazione si è spostata di un piano: non più nelle regole, ma nel modo in cui ventisette autorità le interpretano e le fanno rispettare. È una differenza sottile ma decisiva.

Il terremoto delle stablecoin: USDT fuori, USDC e gli euro-token dentro

Se c’è un fronte su cui MiCA ha già cambiato la vita degli utenti europei, è quello delle stablecoin. Il regolamento impone che i token che fanno riferimento a una valuta ufficiale (gli e-money token) siano emessi solo da soggetti autorizzati, con riserve segregate e diritto al rimborso alla pari. La conseguenza più visibile è stata l’uscita di Tether (USDT), il più grande stablecoin al mondo con una capitalizzazione superiore ai 150 miliardi di dollari, dalle coppie di scambio delle piattaforme regolamentate dell’area SEE. Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com hanno rimosso o limitato USDT per la clientela retail europea.

Al suo posto sono arrivati i token conformi. La lista degli e-money token autorizzati comprende nomi come USDC ed EURC di Circle, insieme a EURCV, EURI, EUROe e altri euro-token minori. Per chi investe, la differenza non è solo nominale: un e-money token MiCA garantisce, almeno sulla carta, un diritto di rimborso a valore nominale che i vecchi stablecoin non regolamentati non offrivano in modo altrettanto esplicito. Restano però le domande scomode su cosa accada davvero se salta l’ancoraggio e sull’ordine di priorità dei creditori, un tema che abbiamo affrontato analizzando tutele e rimborsi in caso di perdita del peg.

TokenEmittenteStato sotto MiCA (area SEE)
USDCCircleAutorizzato (EMT)
EURCCircleAutorizzato (EMT in euro)
EURCVSG ForgeAutorizzato (EMT in euro)
EUROeMembrane FinanceAutorizzato (EMT in euro)
USDTTetherNon autorizzato, rimosso dai venue regolamentati

Il risultato netto è un mercato europeo delle stablecoin che parla sempre più euro e sempre più Circle. Per chi opera solo dentro i confini dell’Unione può essere un vantaggio, perché riduce l’esposizione a strumenti opachi; per chi si muove sui mercati globali, dove USDT resta il perno della liquidità in dollari, è invece un attrito in più, che spinge parte dell’attività verso piattaforme fuori dal perimetro regolamentato.

La linea di Tether: perché Ardoino ha detto no a MiCA

La scelta di Tether di restare fuori dal perimetro europeo non è stata improvvisata. Il gruppo non ha mai presentato domanda per l’autorizzazione come emittente di e-money token, contestando in particolare l’obbligo di detenere una quota rilevante delle riserve sotto forma di depositi presso banche europee. Il CEO Paolo Ardoino ha argomentato che quella regola, pensata per la sicurezza, introdurrebbe in realtà un rischio di controparte bancaria maggiore rispetto al modello attuale, basato in gran parte su titoli di Stato statunitensi a breve scadenza.

A sostegno della tesi, secondo quanto riportato dalla stampa di settore, Ardoino ha richiamato il breve depeg di USDC durante il crollo di Silicon Valley Bank del marzo 2023, quando l’esposizione a una banca commerciale trasformò per qualche ora uno stablecoin considerato solido in un asset sotto pressione. Tether rivendica che circa l’ottanta per cento delle riserve a copertura di USDT è investito in titoli di Stato americani a breve, certificati da attestazioni trimestrali, e afferma di voler proteggere i propri oltre quattrocento milioni di utenti nel mondo piuttosto che piegarsi a un vincolo che considera più fragile.

È una posizione netta, che divide. Per i sostenitori di MiCA la trasparenza e il rimborso alla pari valgono il costo di regole più stringenti; per i critici l’Europa ha spinto fuori il principale fornitore di liquidità in dollari senza per questo rendere il sistema più sicuro, semplicemente spostando l’attività su binari meno visibili. Non è un dibattito accademico: riguarda quale stablecoin troverete davvero disponibile quando aprirete l’app di un exchange europeo.

Il nodo delle riserve e la revisione già in cantiere

Il paradosso è che, uscito Tether, il mercato europeo delle stablecoin rischia di ritrovarsi troppo concentrato attorno a pochi emittenti conformi, Circle in testa. Non è sfuggito alle istituzioni: il Comitato europeo per il rischio sistemico ha segnalato i pericoli legati a esposizioni concentrate tra stablecoin e banche, e a Bruxelles si è aperta la discussione su una possibile revisione delle regole MiCA sulle riserve. L’obiettivo dichiarato è correggere gli effetti collaterali di un impianto che, nel tentativo di proteggere gli utenti, potrebbe aver ridotto la concorrenza e concentrato il rischio invece di distribuirlo.

Sullo sfondo pesa anche il contesto macro. Un euro debole rispetto al dollaro rende gli euro-token meno appetibili per chi opera a livello globale, mentre la domanda strutturale di liquidità in dollari non svanisce per decreto; sono dinamiche che abbiamo osservato seguendo la forza del dollaro e la pressione sul comparto cripto. La lezione, per ora, è che regolare le stablecoin senza tenere conto dei flussi valutari globali produce risultati imprevisti, e che la prima versione di MiCA su questo capitolo difficilmente sarà l’ultima.

Per l’investitore, il messaggio è di prudenza informata. Il fatto che un token sia autorizzato non lo rende privo di rischi, ma cambia la natura delle tutele: c’è un emittente identificabile, ci sono riserve segregate e c’è un’autorità a cui rivolgersi. La revisione in arrivo, qualunque forma prenda, dovrà bilanciare due esigenze opposte: non riaprire la porta a strumenti opachi e, allo stesso tempo, non consegnare l’intero mercato a un solo operatore.

Passaporto unico e forum shopping: la crepa nel mercato interno

Il cuore promesso di MiCA è il passaporto: una licenza ottenuta in un qualsiasi Stato membro consente di operare in tutti e ventisette. Sulla carta è la fine della frammentazione. Nella pratica, ha aperto una domanda scomoda: cosa succede se le autorità nazionali applicano standard diversi nel concedere quelle licenze? Un operatore potrebbe cercare la giurisdizione più permissiva, ottenere lì l’autorizzazione e poi entrare, con il passaporto, anche nei mercati più severi, aggirando di fatto il rigore delle autorità locali.

Non è un timore teorico. A luglio 2025 l’ESMA ha pubblicato una peer review sull’operato dell’autorità maltese, la MFSA, rilevando che il processo di autorizzazione di un CASP avrebbe dovuto essere più approfondito e condotto con tempi adeguati. La Francia, tramite l’AMF, ha alzato la voce minacciando di contestare i passaporti concessi da Stati considerati troppo indulgenti e chiedendo di spostare la vigilanza sui grandi operatori a livello europeo. Sulla stessa linea si sono schierate Italia e Austria, mentre Malta ha difeso le proprie prerogative, respingendo l’idea di essere il punto debole del sistema.

È lo scontro che sta ridisegnando l’architettura della vigilanza crypto in Europa. Da un lato ci sono i Paesi che temono una corsa al ribasso, dall’altro quelli che vedono nella flessibilità nazionale un vantaggio competitivo legittimo. La verità è che entrambe le posizioni contengono un fondo di ragione, e proprio per questo la soluzione non sarà indolore per nessuno.

La proposta che può cambiare tutto: la vigilanza unica sotto ESMA

La risposta politica è arrivata il 4 dicembre 2025, quando la Commissione europea ha adottato il pacchetto sull’integrazione e la vigilanza dei mercati. La parte che riguarda le crypto è netta: attraverso un nuovo capo del regolamento MiCA, l’autorizzazione e la vigilanza di tutti i CASP, compreso il controllo sugli abusi di mercato, verrebbero trasferite dalle autorità nazionali all’ESMA. Sarebbe un cambio di paradigma: dalla vigilanza a ventisette teste a un supervisore unico con sede a Parigi.

La proposta ha raccolto un sostegno pesante. Nell’aprile 2026 la Banca centrale europea ha appoggiato formalmente il piano, leggendolo come un tassello dell’integrazione dei mercati dei capitali. La presidente dell’ESMA, Verena Ross, ha dichiarato che l’autorità è pronta ad assumersi nuove responsabilità, presentandosi come attrezzata per una fase più integrata della vigilanza europea. Non tutti applaudono: Malta, Irlanda e Lussemburgo, cioè le giurisdizioni che dalla licenza crypto hanno tratto un vantaggio competitivo, frenano.

Il negoziato tra Parlamento e Consiglio attraverserà tutto il 2026, e non è detto che il testo finale mantenga l’ambizione originaria; i compromessi legislativi tendono a limare gli spigoli più netti. A complicare il quadro, la stessa Ross lascerà la guida dell’ESMA alla fine di ottobre 2026, aprendo una successione delicata proprio mentre si decide il futuro assetto della vigilanza. Chi guiderà l’autorità nella fase decisiva erediterà un dossier tra i più politicamente sensibili degli ultimi anni.

Cosa copre MiCA, e cosa resta fuori

Capire il perimetro è essenziale per non attribuire a MiCA poteri che non ha. Il regolamento disciplina i servizi su cripto-attività (custodia, gestione di piattaforme di scambio, esecuzione ordini, consulenza, collocamento) e l’emissione di due categorie di token: gli asset-referenced token, agganciati a un paniere di valute o attività, e gli e-money token, agganciati a una singola valuta ufficiale. Restano invece fuori dal campo di applicazione gli NFT genuinamente unici e non fungibili, i token che si qualificano come strumenti finanziari (regolati dalla MiFID II) e le valute digitali delle banche centrali.

Il confine, però, è più sfumato di quanto sembri. Un NFT emesso in serie ampia e di fatto fungibile può ricadere sotto MiCA nonostante l’etichetta, e le attività di staking o lending vivono in una zona grigia che ESMA sta chiarendo con orientamenti successivi. Anche il gaming Web3 si muove su un terreno delicato, tra skin, oggetti di gioco e token, un tema che negli Stati Uniti ha visto la SEC fare un passo indietro come abbiamo raccontato parlando di NFT e skin fuori dal mirino del regolatore americano. In Europa la parola d’ordine è sostanza sulla forma: conta cosa fa davvero un token, non come viene chiamato nel white paper.

C’è poi un’ampia zona che MiCA lascia deliberatamente scoperta: la finanza decentralizzata pienamente automatizzata, senza un soggetto identificabile che offra il servizio. La Commissione ha promesso di studiarla con un rapporto dedicato, ma per ora i protocolli davvero decentralizzati restano ai margini del regolamento. È una scelta pragmatica che rinvia un problema complesso, non lo risolve.

Europa e Stati Uniti: due strade opposte

Mentre l’Unione ha scelto la via delle regole prima di tutto, con un testo organico e scadenze vincolanti, gli Stati Uniti hanno percorso il sentiero opposto, fatto di arretramento dell’enforcement e di un quadro ancora in costruzione. La SEC ha ridimensionato la propria offensiva contro il settore, lasciando un vuoto che altri attori stanno provando a riempire, una dinamica che abbiamo analizzato chiedendoci chi riempie il vuoto lasciato dall’agenzia americana.

Per un’azienda del settore, la differenza è concreta. In Europa la strada è chiara ma stretta: servono capitale, compliance e una licenza che costa tempo e denaro, ma una volta ottenuta apre le porte di un mercato da centinaia di milioni di persone. Negli Stati Uniti la strada è più larga ma incerta, con il rischio che le regole cambino a seconda dell’amministrazione o del tribunale. Nessuno dei due modelli è privo di difetti; ma il fatto che l’Europa abbia messo a terra un impianto completo prima di Washington è, per molti operatori, un argomento di attrazione più che di fuga.

La certezza del diritto, anche quando è severa, ha un valore di mercato. Un fondo istituzionale che deve giustificare ai propri investitori dove mette i soldi preferisce un regime prevedibile a uno favorevole ma volatile. È questa la scommessa di fondo di MiCA: rinunciare a un po’ di velocità e libertà in cambio di credibilità, nella speranza che sia la credibilità, alla lunga, ad attirare i capitali seri.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il calendario dei prossimi mesi è fitto. Il negoziato sulla vigilanza unica entrerà nel vivo, con l’incognita di quanto potere finirà davvero all’ESMA; è probabile una limatura delle regole sulle riserve delle stablecoin; e il registro dei CASP continuerà ad allungarsi man mano che le autorità nazionali smaltiscono le domande arretrate. Sul fronte interno, Consob e Banca d’Italia hanno annunciato che proseguiranno l’attività di vigilanza e di informazione al pubblico, il che lascia intendere possibili interventi contro chi opera senza titolo.

C’è poi la dimensione fiscale, separata da MiCA ma parte dello stesso giro di vite. Dal 2026 la tassazione delle plusvalenze cripto in Italia è stata inasprita, mentre a livello europeo la direttiva sullo scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto rende sempre più difficile restare invisibili al fisco. Il tutto in un mercato dove il prezzo di Bitcoin resta volatile e, come abbiamo osservato, capace di scivolare sotto la soglia dei 70.000 euro. Per l’investitore italiano, il messaggio di questi mesi è che il tempo della zona franca è finito, sia sul piano delle regole sia su quello delle tasse.

La direzione, insomma, è tracciata. MiCA non è un traguardo ma un punto di partenza: un impianto che ora entra nella fase più difficile, quella in cui le regole scritte incontrano la realtà dei mercati, delle app e dei portafogli degli utenti. I prossimi dodici mesi diranno se l’Europa è riuscita a costruire un mercato crypto insieme regolato e vivo, o se il prezzo del rigore sarà stato allontanare l’innovazione verso lidi più accoglienti. Per ora, la palla è nel campo di Bruxelles e delle autorità nazionali.

Domande frequenti

Cosa cambia con la fine del periodo transitorio MiCA dal 1° luglio 2026?

Dal 1° luglio 2026 nessun operatore può offrire servizi su cripto-attività a clienti dell’Unione senza una licenza MiCA. I regimi nazionali che avevano permesso alle società già attive di continuare a lavorare sono scaduti; chi non ha ottenuto l’autorizzazione deve cessare l’attività verso i clienti europei e gestire una chiusura ordinata. Una domanda ancora pendente non basta: serve l’autorizzazione concessa.

Quali operatori crypto sono autorizzati in Italia?

Secondo il comunicato congiunto di Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026, in Italia risultano nove soggetti abilitati: gli otto CASP CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform, più Banca Sella che opera come intermediario bancario. A questi si aggiungono i CASP autorizzati in altri Stati membri che servono l’Italia grazie al passaporto europeo.

USDT (Tether) è vietato in Europa con MiCA?

Non è vietato possederlo o custodirlo in un wallet privato, ma non è uno stablecoin conforme a MiCA e le piattaforme regolamentate dell’area SEE ne hanno rimosso le coppie di scambio per la clientela retail. Tether non ha richiesto l’autorizzazione come emittente di e-money token, contestando i vincoli sulle riserve. Gli utenti europei possono continuare a detenerlo, ma con meno opzioni per scambiarlo su piattaforme regolamentate.

Come faccio a sapere se il mio exchange è autorizzato come CASP?

Il modo più affidabile è consultare il registro pubblico dei CASP tenuto dall’ESMA, che raccoglie tutti i prestatori autorizzati nell’Unione, e verificare gli elenchi pubblicati da Consob e Banca d’Italia. Diffida delle piattaforme che parlano genericamente di licenze senza indicare l’autorità che le ha concesse. Se un operatore non compare in nessun registro ufficiale e serve clienti europei, è un segnale d’allarme.

Chi vigila sulle criptovalute in Italia, Consob o Banca d’Italia?

Entrambe, con ruoli distinti. Consob autorizza i CASP e vigila sulla trasparenza e sui comportamenti verso la clientela; Banca d’Italia presidia stabilità, profili prudenziali, antiriciclaggio e gli emittenti di e-money token. Le due autorità operano in stretto coordinamento e pubblicano comunicazioni congiunte, come quella che ha certificato i nove soggetti abilitati alla fine del periodo transitorio.

Di Marco Ferretti, redazione HOGE Wire

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