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● Regulation & Policy

MiCA 2026: parte l’enforcement, Binance fuori dall’UE

Finito il periodo transitorio il 1° luglio 2026, il MiCA entra nella fase di enforcement. Binance lascia l'UE, l'ESMA intima agli abusivi di chiudere e Consob affila le armi sanzionatorie.

Per anni il MiCA è stato una scadenza sul calendario. Adesso è una linea rossa. Dal 1° luglio 2026 il periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1114 si è chiuso in modo definitivo, e con esso la possibilità per gli operatori nati sotto i vecchi regimi nazionali di continuare a servire i clienti europei mentre attendevano la licenza. Da quella data vale una regola secca: chi presta servizi su cripto-attività nell’Unione senza autorizzazione da CASP (Crypto-Asset Service Provider) viola il diritto europeo e deve fermarsi.

A poco più di due mesi di distanza, il quadro è cambiato di natura. Non si discute più di cosa preveda la norma, sviscerata per stagioni intere, ma di come venga fatta rispettare. È la fase dell’enforcement, e il primo nome pesante a farne le spese è anche il più grande: Binance ha ritirato le domande di licenza e ha comunicato ai clienti di mezza Europa, Italia inclusa, che dal 1° luglio non avrebbe più offerto i suoi servizi. Nel frattempo l’ESMA ha intimato agli operatori abusivi di chiudere in modo ordinato, e in Italia Consob e Banca d’Italia hanno certificato quanti soggetti hanno davvero superato l’esame.

Questa guida fa il punto sulla nuova stagione del MiCA: chi è dentro e chi è fuori, quali poteri hanno i regolatori, quanto rischia chi resta abusivo, perché la scorciatoia della reverse solicitation è più stretta di quanto sembri e cosa deve fare, in concreto, chi in Italia detiene cripto su una piattaforma.

Cosa è cambiato davvero il 1° luglio 2026

Il MiCA è entrato in vigore per gradi. Le regole sulle stablecoin (i token collegati ad attività, ART, e i token di moneta elettronica, EMT) si applicano dal 30 giugno 2024; l’impianto sui prestatori di servizi, i CASP, dal 30 dicembre 2024. Per non spazzare via da un giorno all’altro gli operatori già attivi sotto i registri nazionali (in Italia, l’elenco OAM degli operatori in valuta virtuale), il legislatore aveva previsto una finestra transitoria, il cosiddetto grandfathering, che ciascuno Stato membro poteva calibrare fino a un massimo di diciotto mesi.

L’Italia ha scelto la durata piena. Il risultato è che la finestra si è chiusa il 1° luglio 2026 in gran parte dell’Unione, Italia compresa. Fino a quel giorno un exchange registrato all’OAM poteva continuare a operare in attesa della licenza; dal giorno dopo, senza un provvedimento di Consob e senza essere un intermediario già vigilato che ha notificato l’intenzione di operare, quella stessa attività diventa abusiva. Come avevamo raccontato quando la finestra si è chiusa, il transitorio ha lasciato sul terreno pochi soggetti pienamente abilitati.

Il punto che spesso sfugge è che l’autorizzazione non è un timbro una tantum, ma l’ingresso in un regime di vigilanza continua fatto di requisiti di capitale, governance, custodia segregata degli asset dei clienti, gestione dei reclami, resilienza operativa ai sensi del regolamento DORA e presidi antiriciclaggio. La licenza, insomma, è l’inizio del lavoro, non la fine: come abbiamo spiegato, dopo il via libera comincia la vigilanza vera.

L’ultimatum dell’ESMA agli operatori senza licenza

A fare da spartiacque è stato un documento asciutto ma inequivocabile. Il 23 giugno 2026 l’ESMA, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato una dichiarazione pubblica con cui chiede agli operatori non autorizzati di avviare una liquidazione ordinata delle attività nell’Unione, tutelando allo stesso tempo gli interessi dei clienti. Il messaggio, ripreso anche dalle autorità nazionali come la francese AMF, non lascia margini interpretativi.

«Dal 1° luglio 2026 qualunque soggetto che presta servizi su cripto-attività nell’UE senza autorizzazione MiCA violerà il diritto dell’Unione e dovrà cessare tali attività», ha dichiarato Verena Ross, presidente dell’ESMA. «Stiamo lavorando intensamente con le autorità nazionali competenti per garantire un’azione di vigilanza convergente tra gli Stati membri. È essenziale per dare certezza giuridica agli operatori e per assicurare che la tutela degli investitori valga non solo sulla carta, ma nella pratica».

Nel concreto, l’ESMA chiede agli operatori abusivi di smettere immediatamente di acquisire nuovi clienti europei, di non aprire nuovi rapporti o conti, di interrompere ogni attività di marketing e sollecitazione e di gestire l’uscita senza danneggiare chi ha già fondi sulla piattaforma. Ai clienti, invece, l’autorità rivolge un invito diretto: verificare se il proprio fornitore è iscritto nel registro ESMA e, se non lo è, agire senza indugio, trasferendo le cripto-attività verso un CASP autorizzato oppure verso un wallet self-custody.

Il caso Binance: (quasi) fuori dall’Europa

La prova che l’enforcement non è teoria l’ha data il più grande exchange del mondo. Il 24 giugno 2026 Binance ha ritirato la domanda di licenza MiCA presentata in Grecia e, nei giorni successivi, ha comunicato agli utenti di Francia, Italia, Spagna, Polonia e altri Stati membri che dal 1° luglio non avrebbe più prestato servizi su cripto-attività. In una email ai clienti francesi, ripresa da CoinDesk, l’azienda ha spiegato che la sua entità locale «non è più nella posizione di accettare nuovi clienti e dal 1° luglio 2026 non fornirà più servizi su cripto-attività».

Lo stop, annunciato con alcune settimane di anticipo, ha riguardato la prestazione di servizi ai clienti dell’Unione: niente nuovi rapporti e niente nuovi prodotti, con la promessa di lasciare comunque agli utenti l’accesso ai propri fondi e la possibilità di prelevarli. Per un’azienda che ha costruito la sua scala globale proprio sulla capacità di muoversi più in fretta delle regole, è un passo indietro dal peso simbolico enorme.

Ai titolari di conto Binance ha assicurato che i fondi restano al sicuro: «I vostri asset rimangono sani e salvi e resteranno accessibili in ogni momento». Il messaggio, però, racconta solo metà della storia. Perché mentre gli utenti retail europei perdono l’accesso a diversi servizi, i concorrenti che la licenza l’hanno ottenuta, come Coinbase, Kraken, OKX e Crypto.com, hanno iniziato a corteggiare gli orfani di Binance con bonus e promozioni, potendo ora passaportare i loro servizi in tutta l’Unione.

C’è un dettaglio che complica il quadro. Secondo un report di Bloomberg ripreso da crypto.news, Binance avrebbe continuato a servire una parte della clientela europea sfruttando due leve: la reverse solicitation, cioè l’idea che un cliente che si rivolge spontaneamente all’operatore non costituisca sollecitazione, e il routing di alcune operazioni attraverso un’entità del gruppo ad Abu Dhabi, fuori dalla giurisdizione europea. A fine agosto l’exchange controllava ancora oltre il 45% del volume spot globale, e la sua quota di scambi in euro sarebbe rimasta pressoché invariata. L’ESMA, riferisce lo stesso report, avrebbe chiesto conferme sull’effettivo smantellamento delle attività europee.

È lo scenario che i regolatori temevano: un colosso che, formalmente, esce dal mercato ma che, di fatto, prova a restarci per vie laterali. Ed è proprio su questo terreno che si misura la credibilità dell’intera architettura MiCA.

La reverse solicitation non è la porta di servizio

La reverse solicitation è il terreno su cui si giocherà buona parte del contenzioso dei prossimi mesi. L’articolo 61 del MiCA prevede un’eccezione stretta: un’impresa di un Paese terzo può prestare un servizio a un cliente europeo senza autorizzazione soltanto se è stato il cliente, di sua esclusiva iniziativa, ad attivare il rapporto. Ma l’eccezione non copre in alcun modo la possibilità di promuovere, pubblicizzare o sollecitare quei servizi nell’Unione.

Per evitare che la scappatoia diventasse una regola, il 26 febbraio 2025 l’ESMA ha adottato linee guida dedicate, fondate sull’articolo 61, paragrafo 3. Il messaggio è netto: l’eccezione va interpretata in senso restrittivo e vale in circostanze molto limitate. Praticamente qualsiasi forma di marketing, pubblicità o promozione, diretta o affidata a terzi e affiliati, che raggiunga clienti europei viene considerata sollecitazione e fa decadere il beneficio. Le imprese estere devono evitare campagne rivolte al pubblico dell’Unione, controllare i partner di marketing e conservare prove documentali che ogni contatto sia partito dal cliente.

Tradotto: costruire un modello di business sistematico sulla reverse solicitation, come una parte del mercato ha tentato di fare, è un azzardo. Le linee guida nascono proprio per impedire che un operatore uscito dalla porta rientri dalla finestra chiamandolo «servizio richiesto dal cliente». È un principio che vale per i colossi come per le piccole piattaforme offshore, e che sposta l’onere della prova su chi invoca l’esenzione.

Chi è autorizzato in Italia: i nove soggetti abilitati

E in Italia? Alla vigilia della scadenza, il 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia hanno diffuso un comunicato congiunto per fotografare la situazione: otto CASP autorizzati più un intermediario bancario che ha notificato l’intenzione di operare, per un totale di nove soggetti abilitati a prestare servizi su cripto-attività ai clienti italiani.

SoggettoTipo di abilitazione
CheckSig S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
Conio S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
CryptoSmart S.p.A.CASP autorizzato (Consob)
Hercle S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
Hodlie S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
Olliv Italia S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
Riv Digital S.r.l.CASP autorizzato (Consob)
Young Platform S.p.A.CASP autorizzato (Consob)
Banca Sella S.p.A.Intermediario bancario notificante (Banca d’Italia)
Soggetti abilitati in Italia al comunicato congiunto Consob e Banca d’Italia del 30 giugno 2026. L’elenco aggiornato è nel registro CASP della Consob.

Nove nomi sono pochi, e non è un caso. L’autorizzazione MiCA è un processo lungo e costoso, fatto di requisiti patrimoniali, piani di continuità operativa, whitepaper per i token, presidi di custodia e controlli antiriciclaggio. Diversi operatori attivi in Italia sotto il vecchio registro OAM non hanno completato l’iter entro la scadenza, e alcuni grandi nomi internazionali, come si è visto, hanno preferito ritirarsi. Consob e Banca d’Italia hanno fatto sapere che continueranno a svolgere la vigilanza e l’attività di informazione al pubblico, in coordinamento con l’ESMA.

Il salto rispetto al passato è notevole. Nel vecchio registro OAM figuravano molti più operatori, una platea eterogenea che comprendeva exchange, sportelli automatici per cripto e prestatori di servizi di portafoglio. Il MiCA alza radicalmente l’asticella: non basta iscriversi a un elenco, occorre dimostrare requisiti di capitale minimo, un organo di gestione adeguato, procedure che tengano separati gli asset dei clienti da quelli della società e un piano per gestire reclami e conflitti di interesse. Di fronte a questi costi, diversi operatori minori hanno scelto di uscire dal mercato, di farsi acquisire o di appoggiarsi come agenti a un CASP già autorizzato.

Consob e Banca d’Italia: chi vigila su cosa

Il MiCA è un regolamento europeo, quindi si applica direttamente, ma lascia agli Stati la scelta delle autorità competenti e dei poteri sanzionatori. In Italia la ripartizione è stata definita dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, il cosiddetto decreto MiCAR.

La logica ricalca il modello di vigilanza per finalità già in uso per la finanza tradizionale. Alla Consob spettano la tutela degli investitori, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la prevenzione degli abusi di mercato sulle cripto-attività (gli articoli 89 e seguenti del MiCA). Alla Banca d’Italia spettano invece la vigilanza prudenziale, la stabilità patrimoniale, la gestione delle crisi e la competenza esclusiva sugli emittenti di token di moneta elettronica (EMT). Sull’autorizzazione dei CASP e degli emittenti di token collegati ad attività (ART) le due autorità operano in modo coordinato, con l’una che rilascia il provvedimento sentito il parere dell’altra.

È un assetto a due teste che ha un vantaggio, ciascuna materia finisce sotto l’autorità più attrezzata, e un rischio, il coordinamento. Per questo Consob e Banca d’Italia hanno firmato un protocollo d’intesa che disciplina lo scambio di informazioni e la ripartizione operativa dei compiti, così da presentarsi al mercato con una linea unica.

L’arsenale sanzionatorio: quanto rischia chi sbaglia

Che cosa succede, concretamente, a chi resta abusivo o viola le regole? Il MiCA fissa all’articolo 111 i tetti minimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che ogni Stato deve prevedere, con importi che crescono a seconda della gravità e del tipo di violazione. Sopra questi minimi, gli Stati possono spingersi oltre.

Tipo di violazionePersona giuridica (tetto minimo UE)Persona fisica
Servizi CASP prestati senza titolo o in violazione del Titolo Vfino a 5 milioni EUR o una quota del fatturato annuofino a 700.000 EUR
Offerta al pubblico ed emittenti (Titoli II-IV)fino a 5 milioni EUR o fino al 12,5% del fatturato per gli emittentifino a 700.000 EUR
Abusi di mercato: insider trading e manipolazione (artt. 89-92)fino a 15 milioni EUR o 15% del fatturato annuofino a 5 milioni EUR
Misure non pecuniariedivieto di operare, cancellazione dai registri, sospensione dell’autorizzazione, pubblicazione del provvedimento
Sintesi dei massimali previsti dall’articolo 111 del Regolamento (UE) 2023/1114. Le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio o al triplo dei profitti realizzati o delle perdite evitate.

Accanto alle multe, e spesso più temute delle multe, ci sono le misure non pecuniarie: il divieto temporaneo o permanente di prestare servizi, la cancellazione dai registri nazionali ed europei, la sospensione dell’autorizzazione, la pubblicazione del provvedimento (il cosiddetto naming and shaming) e l’ordine di cessare la condotta. Per un operatore che vive di reputazione e di accesso al mercato, finire nell’elenco degli abusivi può pesare più di un assegno.

In Italia il decreto 129/2024 ha tradotto questi tetti in cornici edittali applicate da Consob e Banca d’Italia. Per le violazioni legate ai CASP le persone giuridiche rischiano sanzioni che partono da alcune decine di migliaia di euro e possono arrivare a diversi milioni, con la possibilità di agganciare l’importo a una percentuale del fatturato nei casi più gravi; per gli abusi di mercato il tetto sale fino a 15 milioni di euro o al 15% del fatturato. Non sono cifre simboliche: sono pensate per rendere l’abusivismo economicamente insostenibile.

La logica è quella della proporzionalità. Un conto è una carenza formale nella documentazione, un altro è prestare servizi senza alcun titolo o manipolare il mercato: la forbice edittale accompagna questa gradazione, e nel calcolo pesano la gravità, la durata della violazione, il grado di responsabilità, i vantaggi economici ottenuti e la collaborazione prestata all’autorità. Per gli operatori più strutturati è l’aggancio alla percentuale del fatturato il vero deterrente, perché trasforma una multa in una voce di bilancio potenzialmente enorme.

L’arma italiana: l’oscuramento dei siti abusivi

C’è poi uno strumento tutto italiano che il MiCA non impone ma che si sposa alla perfezione con la nuova fase. Dal 2019, in base al cosiddetto decreto crescita, la Consob può ordinare ai fornitori di connettività di oscurare i siti internet che offrono servizi finanziari in modo abusivo. Il potere, nato per i broker illegali e per le truffe sul forex, si applica oggi anche alle piattaforme cripto prive di titolo.

È una leva rapida e concreta: mentre un procedimento sanzionatorio può richiedere mesi, un ordine di oscuramento rende un sito irraggiungibile dall’Italia nel giro di pochi giorni. Con il transitorio chiuso, la platea dei potenziali destinatari si allarga a tutti gli exchange che, senza licenza MiCA, continuassero a rivolgersi al pubblico italiano. Per chi investe è anche un segnale d’allarme utile: se un servizio finisce nella lista degli oscurati, è il momento di mettere al sicuro i propri fondi, non di cercare un modo per aggirare il blocco.

Il registro ESMA e come riconoscere un operatore legale

Il primo presidio di tutela, per l’utente, è pubblico e gratuito: il registro dei CASP autorizzati tenuto dall’ESMA, che raccoglie tutte le imprese abilitate dalle autorità nazionali e passaportate nell’Unione. Al 6 settembre 2026 il registro contava 331 CASP autorizzati in circa trenta mercati dell’area SEE, secondo il tracker indipendente CASP Tracker, che rispecchia i dati ufficiali dell’ESMA.

PaeseCASP autorizzati
Germania76
Francia35
Paesi Bassi29
Cipro25
Malta22
Spagna15
Lussemburgo13
Italia8 (più intermediari bancari notificanti)
CASP autorizzati per Paese al 6 settembre 2026 (fonte: CASP Tracker sui dati ESMA; dato Italia da Consob).

La geografia dice molto. La Germania guida di gran lunga la classifica, seguita da Francia e Paesi Bassi; poi ci sono le giurisdizioni che hanno fatto della velocità autorizzativa un vantaggio competitivo, come Malta e Cipro, non senza polemiche sulla qualità dei controlli. L’Italia, con otto CASP, si colloca a metà classifica: pochi soggetti, ma sotto una vigilanza a due teste considerata rigorosa.

Come si controlla, in pratica, se una piattaforma è in regola? Bastano tre verifiche: cercare il nome dell’operatore nel registro ESMA o nell’elenco Consob; diffidare di chi promette rendimenti garantiti o mette fretta all’iscrizione (segnali classici di abuso); verificare che le comunicazioni di marketing non arrivino da entità estere prive di licenza, perché, come visto, la reverse solicitation non è una copertura valida per chi fa promozione.

Cosa deve fare, oggi, chi ha cripto su una piattaforma

Per l’utente italiano la fine del transitorio non è un tema astratto. Se la piattaforma che si usa figura tra i nove soggetti abilitati o tra i CASP autorizzati in un altro Paese europeo e passaportati in Italia, non cambia nulla nell’immediato. Se invece il proprio fornitore ha annunciato l’uscita dall’UE, come Binance per diversi servizi, o semplicemente non risulta nel registro, l’ESMA stessa consiglia di muoversi in fretta.

  • Verificare l’iscrizione del fornitore nel registro ESMA e nell’elenco Consob.
  • Se il fornitore è abusivo o in uscita, trasferire le cripto-attività verso un CASP autorizzato oppure verso un wallet self-custody di cui si controllano le chiavi private.
  • Prelevare per tempo, evitando di aspettare l’ultimo giorno, quando gli operatori in liquidazione possono introdurre limiti ai prelievi.
  • Diffidare delle email di migrazione assistita non richieste: le fasi di transizione sono il periodo preferito dai phisher.
  • Tenere traccia di ogni operazione ai fini fiscali: in Italia le plusvalenze su cripto-attività restano imponibili, con soglie e aliquote riviste dalle ultime leggi di bilancio.

Il tema del rimborso, del resto, non riguarda solo gli exchange: anche per le stablecoin la domanda su chi tutela l’utente se qualcosa va storto è tutt’altro che teorica, e il MiCA prova a rispondere con obblighi di riserva e di rimborso alla pari.

Le banche entrano nel perimetro (con regole loro)

La fine del transitorio non spinge solo operatori fuori dal mercato: ne fa entrare di nuovi, dal fronte bancario. Il nono soggetto abilitato in Italia non è un exchange nativo cripto ma una banca, Banca Sella, che ha notificato a Banca d’Italia l’intenzione di offrire servizi su cripto-attività. Il MiCA, infatti, consente agli intermediari già vigilati (banche, SIM, istituti di moneta elettronica) di prestare determinati servizi cripto con una semplice notifica, senza dover ottenere ex novo l’intera licenza CASP.

È una porta che il sistema bancario ha iniziato a varcare con prudenza ma con decisione. C’è chi offre esposizione a Bitcoin senza far detenere direttamente la moneta al cliente, attraverso certificati e prodotti strutturati, una via che grandi banche europee stanno esplorando. E c’è il fronte della custodia istituzionale, dove la combinazione tra reti come Lightning, custodi regolamentati e requisiti MiCA sta ridisegnando il modo in cui le banche toccano gli asset digitali.

Per l’utente, la differenza è sostanziale. Un conto è affidarsi a un exchange puro, un altro è passare da un intermediario bancario vigilato, con presidi di custodia e tutele che rispondono a un regime prudenziale collaudato. Il MiCA, in questo senso, non uniforma soltanto: crea una gerarchia di soggetti con obblighi diversi, e sta al risparmiatore capire con chi ha davvero a che fare.

Stablecoin ed euro digitale, il fronte parallelo

Mentre si chiude la partita dei CASP, resta apertissima quella delle stablecoin, il capitolo del MiCA entrato in vigore per primo. I token di moneta elettronica (EMT) e i token collegati ad attività (ART) sono soggetti a requisiti stringenti su riserve, rimborso alla pari e limiti operativi, e la vigilanza sugli emittenti EMT in Italia è competenza esclusiva della Banca d’Italia.

Il nodo è geopolitico oltre che tecnico. Le regole europee sulle riserve e sui rimborsi convivono male con quelle statunitensi introdotte dal GENIUS Act, e l’assenza di una stablecoin in euro di dimensioni paragonabili al dollaro digitale privato è vissuta a Francoforte come un problema di sovranità monetaria. È qui che si innesta il progetto di euro digitale della BCE, insieme alle sperimentazioni sulla moneta di banca centrale on-chain per i pagamenti interbancari. La domanda che accompagna ogni discussione sulle stablecoin, chi rimborsa l’utente se salta l’ancoraggio, è la stessa che il MiCA prova a normare con l’obbligo di riserve segregate e di rimborso a valore nominale. Non è un dettaglio da poco: diversi emittenti hanno già dovuto rivedere la struttura delle riserve o limitare la circolazione dei propri token nell’area euro per restare dentro i paletti del regolamento, segno di quanto la conformità stia riscrivendo anche il mercato dei pagamenti in cripto.

I nodi ancora aperti: DeFi, staking e la vigilanza unica

Il MiCA, per quanto ambizioso, ha volutamente lasciato fuori pezzi importanti del mercato. La finanza decentralizzata pura, i protocolli senza un intermediario identificabile, resta fuori dal perimetro; lo staking e il lending sono coperti solo in parte; gli NFT sono esclusi, salvo quando mascherano di fatto strumenti fungibili. Sono i vuoti che la revisione del regolamento, già in cantiere a Bruxelles, dovrà affrontare. La Commissione europea ha in agenda una clausola di riesame che potrebbe estendere il perimetro a segmenti oggi scoperti, ma il negoziato si annuncia lungo: ogni ampliamento rischia di soffocare l’innovazione o, all’opposto, di lasciare zone grigie pronte a essere sfruttate.

C’è poi la battaglia istituzionale sulla vigilanza. Oggi il modello è quello del passaporto: un CASP autorizzato in un Paese può operare in tutta l’Unione, sotto la supervisione dell’autorità che ha rilasciato la licenza. Ma la corsa di alcune giurisdizioni a concedere autorizzazioni in tempi record ha riacceso il dibattito su un possibile ruolo di supervisore unico europeo in capo all’ESMA, sul modello di quanto avviene per le agenzie di rating. È lo stesso terreno su cui, in Italia, la vigilanza continua di Consob e Banca d’Italia si gioca la propria credibilità.

La posta in gioco è la coerenza. Se la tutela degli investitori vale nella pratica e non solo sulla carta, come ha detto Verena Ross, allora un CASP autorizzato a Malta deve rispettare gli stessi standard di uno autorizzato in Germania o in Italia. L’enforcement dei prossimi mesi, più delle norme scritte, dirà se il mercato unico delle cripto è davvero unico.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

La direzione è tracciata. Sul fronte degli operatori, ci si attende un aumento dei provvedimenti delle autorità nazionali contro chi continua a rivolgersi al pubblico europeo senza licenza, con l’Italia che può contare anche sulla leva rapida dell’oscuramento dei siti. Sul fronte della reverse solicitation, la vigilanza sarà chirurgica: i modelli che provano a servire clienti europei tramite entità estere, come quello attribuito a Binance, saranno i primi a essere messi alla prova.

Il registro dei CASP, intanto, continuerà a crescere man mano che le domande arretrate verranno evase, e la mappa europea si consoliderà attorno a pochi hub. Per l’Italia la sfida è duplice: attrarre operatori seri senza abbassare l’asticella dei controlli, e proteggere un pubblico retail che, complice un mercato volatile, resta esposto sia alle truffe sia alla semplice disinformazione.

Il MiCA prometteva di trasformare l’Europa nel primo grande blocco con regole chiare e uniformi sulle cripto-attività. La cornice ora c’è. Il 2026 è l’anno in cui si scopre se quella cornice ha anche i muscoli per farsi rispettare. I primi due mesi di enforcement, tra un colosso costretto a fare le valigie e nove soggetti che in Italia hanno passato l’esame, dicono che il passaggio dalla carta alla pratica è cominciato sul serio.

Domande frequenti

Binance è ancora legale in Italia dopo il MiCA?

Binance ha ritirato le domande di licenza MiCA e ha comunicato che dal 1° luglio 2026 non offre più diversi servizi ai clienti dell’Unione, Italia compresa. Alcune attività proseguirebbero tramite entità estere e la reverse solicitation, un’area a forte rischio regolamentare su cui l’ESMA ha chiesto chiarimenti. Per operare in modo pienamente legale conviene usare un CASP autorizzato e iscritto nel registro ESMA.

Come faccio a sapere se un exchange è autorizzato MiCA?

Cerca il nome dell’operatore nel registro pubblico dei CASP tenuto dall’ESMA o nell’elenco della Consob. In Italia, al 30 giugno 2026, i soggetti abilitati erano nove: otto CASP autorizzati e Banca Sella come intermediario notificante. Se un fornitore non compare in questi elenchi, non è autorizzato a offrirti servizi su cripto-attività.

Cosa succede ai miei fondi se la piattaforma non ottiene la licenza?

Gli operatori non autorizzati devono liquidare in modo ordinato le attività nell’UE tutelando i clienti. In pratica dovresti poter prelevare o trasferire le tue cripto-attività verso un CASP autorizzato o un wallet self-custody. L’ESMA raccomanda di muoversi in fretta, senza aspettare l’ultimo momento quando possono scattare limiti ai prelievi.

Quali sanzioni rischia chi opera senza autorizzazione MiCA?

L’articolo 111 del MiCA fissa tetti elevati: per i servizi cripto le sanzioni possono arrivare fino a 5 milioni di euro per le persone giuridiche (o una quota del fatturato) e salgono fino a 15 milioni di euro o al 15% del fatturato per gli abusi di mercato. In Italia le applicano Consob e Banca d’Italia, che possono anche vietare l’attività, cancellare l’operatore dai registri e oscurarne il sito.

Che cos’è la reverse solicitation nel MiCA?

È l’eccezione che consente a un’impresa extra-UE di servire un cliente europeo senza licenza, ma solo se è il cliente ad attivare il rapporto di sua esclusiva iniziativa. Le linee guida ESMA del 26 febbraio 2025 la interpretano in modo restrittivo: qualsiasi marketing o promozione rivolta al pubblico europeo fa decadere l’eccezione, per questo costruirci sopra un modello di business è considerato rischioso.

Di Anneke de Vries, redazione HOGE Wire. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o legale.

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