MiCA, l’ESMA chiede più poteri: siti oscurati e cripto congelate
Chiusa il 30 settembre la consultazione sulla revisione di MiCA, l'ESMA ha depositato la sua risposta. Chiede regole sui finfluencer, una licenza per la DeFi e il potere di oscurare siti e congelare c
La consultazione è chiusa, ma la partita vera comincia ora
Il 30 settembre 2026, alle 23:59 ora di Bruxelles, si è chiusa la consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione di MiCA, il regolamento (UE) 2023/1114 che da due anni disciplina le cripto-attività nell’Unione. Nello stesso giorno, con un tempismo che non è un caso, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha depositato la propria risposta ufficiale, un documento identificato dal riferimento ESMA75-113276571-1721. Non è una nota tecnica tra le tante: è la lista dei desideri del regolatore dei mercati europeo, e chiede una cosa sola, declinata in sei modi diversi, più poteri.
La tempistica merita una precisazione, perché nelle stesse ore si è mosso un altro fronte. Nell’ultima settimana di settembre erano state la Banca centrale europea, il Sistema europeo delle banche centrali e l’Autorità bancaria europea (EBA) a chiedere regole più severe sulle riserve delle stablecoin, come abbiamo raccontato quando si è chiusa la consultazione dal lato BCE ed EBA. Quella era la partita monetaria e prudenziale. Quella dell’ESMA è un’altra cosa: riguarda la condotta, la tutela del risparmiatore, la vigilanza sui comportamenti. È il terreno su cui, in Italia, lavora la Consob.
Sul mercato, intanto, il clima resta sospeso. Bitcoin viaggia intorno ai 74.000 euro, in lieve rialzo sulle ventiquattro ore, in un quadro macro che resta dominato dalla stretta monetaria e dai dubbi sul percorso dei tassi, un tema che abbiamo affrontato quando la Fed di Warsh ha alzato i tassi. Ma per chi investe in cripto dall’Europa, la notizia vera del primo ottobre non arriva dai grafici: arriva da un documento normativo che, se recepito, cambierà le regole del gioco entro la fine del decennio.
Che cos’è davvero la revisione di MiCA (e cosa non è)
Prima di entrare nel merito delle richieste, serve sgombrare il campo da un equivoco diffuso. Il 30 settembre non è cambiata nessuna regola. MiCA resta identico a com’era il 29 settembre. La consultazione mirata della Commissione, aperta il 20 maggio 2026 e poi prorogata al 30 settembre, era un esercizio conoscitivo: 86 domande suddivise in quattro blocchi (ambito e definizioni, stablecoin, prestatori di servizi, zone fuori dal perimetro), rivolte a operatori, emittenti, autorità nazionali, banche centrali e ministeri delle finanze.
La base giuridica sono gli articoli 140 e 142 di MiCA, che impongono alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento, accompagnata se necessario da una proposta legislativa. Quella relazione è attesa entro il 30 giugno 2027. Solo dopo, ed eventualmente, arriverà la cosiddetta MiCA 2.0, con tempi di applicazione che gli addetti ai lavori collocano realisticamente tra il 2028 e il 2030. In altre parole: le richieste dell’ESMA non sono legge, sono input. Ma sono l’input del regolatore che poi quelle regole dovrà applicarle, e questo pesa.
C’è poi una tensione di fondo che attraversa tutta la revisione. Da un lato la Commissione ha inserito l’esercizio dentro la propria agenda di semplificazione e competitività, quella che punta a ridurre gli oneri per le imprese europee. Dall’altro, i regolatori come l’ESMA spingono nella direzione opposta: più tutele, più poteri, più perimetro. La revisione di MiCA è il punto in cui queste due forze si incontrano, e la risposta dell’ESMA sta tutta sul versante del rafforzamento.
Le richieste dell’ESMA in sintesi
Il comunicato con cui l’ESMA ha accompagnato la risposta si intitola, non senza intenzione, «cambiamenti per rendere MiCA più chiaro, più sicuro e pronto per i servizi emergenti». Dietro la formula diplomatica ci sono proposte molto concrete, che si possono raggruppare in sei filoni principali più alcune richieste di semplificazione. Le sintetizziamo nella tabella seguente, prima di analizzarle una per una.
| Richiesta ESMA | Cosa prevede | Chi tocca |
|---|---|---|
| Pubblicità e finfluencer | Regole più severe sul marketing, soprattutto quando le cripto sono promosse da influencer e terzi; trasparenza su chi è pagato | Exchange, emittenti, creator |
| Staking, lending e borrowing | Obblighi di informativa proporzionati su costi, rischi, rendimenti, garanzie e perdite potenziali | CASP che offrono rendimento o prestito |
| Licenza per l’accesso alla DeFi | Nuovo servizio regolato per chi dà accesso ai protocolli; criteri più chiari di decentralizzazione | Front-end, aggregatori, wallet |
| Oscuramento e congelamento | Potere di rilevare, bloccare e chiudere siti fraudolenti e congelare cripto in caso di abuso di mercato o finanziamento del terrorismo | Operatori abusivi, truffatori |
| Reverse solicitation | Poteri rafforzati contro gli operatori di Paesi terzi che sollecitano investitori UE senza autorizzazione | Piattaforme offshore |
| Stop alle stablecoin non conformi | Divieto per le imprese regolate di offrire servizi su stablecoin che non rispettano MiCA | CASP, custodi, exchange |
A queste sei si aggiungono richieste di classificazione vincolante dei token (compresi quelli ibridi), un ruolo dell’ESMA nel dirimere i casi dubbi, un migliore allineamento con la direttiva MiFID II e alcune semplificazioni procedurali, dalla notifica dei libri bianchi alla riduzione delle autorizzazioni duplicate. Vediamole in dettaglio.
Finfluencer sotto esame: la pubblicità che non sembra pubblicità
La prima richiesta è anche la più vicina all’esperienza quotidiana di chi investe. L’ESMA chiede requisiti più stringenti per il marketing delle cripto-attività, e cita esplicitamente il caso in cui la promozione passa da influencer e altri terzi. Il nodo è noto: un video su TikTok o un post su X che decanta un token raramente dichiara se chi parla è stato pagato, quanto, e da chi. La proposta è duplice: trasparenza su chi ha ricevuto un compenso per una raccomandazione, e indicazione chiara che il contenuto è un messaggio pubblicitario e non un consiglio disinteressato.
Per il lettore italiano il tema non è teorico. La Consob ha più volte messo in guardia dai finfluencer, cioè da chi diffonde contenuti finanziari sui social senza alcuna abilitazione, e ha ricordato che la consulenza in materia di investimenti è un’attività riservata. MiCA, nel Titolo II, già impone che le comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti, e che siano identificabili come tali. Il problema è che quelle regole sono nate pensando agli annunci dell’emittente, non alla rete di creator pagati per parlarne. L’ESMA ora chiede di spingersi oltre, regolando in modo esplicito la catena di valore della promozione a pagamento.
La ratio è semplice: il canale pubblicitario delle cripto si è spostato dai banner ai creator, e la regola scritta per i banner non intercetta più il rischio. Un messaggio che arriva da una persona di cui ci si fida pesa più di un’inserzione, e proprio per questo richiede, secondo il regolatore, una trasparenza più alta, non più bassa.
Staking, lending e borrowing: la fine della zona grigia
Il secondo filone è quello che più interessa chi usa le piattaforme per ottenere rendimento. Qui l’ESMA fa un lavoro di cesello che vale la pena riportare, perché smonta una semplificazione comune. Lo staking, spiega l’Autorità, è una funzione tecnica propria delle blockchain Proof of Stake e non andrebbe automaticamente trattato come un prestito o come una gestione di portafoglio. Niente regime autorizzativo pesante, dunque, ma requisiti mirati di condotta, informativa e salvaguardia quando un CASP intermedia, aggrega o commercializza il servizio.
Il lending è un’altra storia. Qui, sottolinea l’ESMA, i rischi sono significativi, perché la piattaforma presta gli asset del cliente, spesso senza piena trasparenza. La proposta è netta: consenso scritto espresso del cliente, informativa sull’identità e sul merito di credito del prendente, dettaglio delle garanzie e delle condizioni del prestito. E un punto che ogni risparmiatore dovrebbe conoscere a memoria: una volta che l’asset è stato prestato, le tutele MiCA sulla custodia e sulla segregazione non si applicano più. Il cliente diventa creditore, con tutto quel che comporta se il prendente salta.
Sul borrowing, infine, l’ESMA propone di distinguere quattro casi: il prestito garantito da collaterale, il prestito a leva legato al trading, il prestito su protocolli DeFi mediato da un CASP e gli schemi che comportano reimpiego delle garanzie o leva ricorsiva. Per tutti, obblighi di informativa su collaterale, meccanismi di liquidazione e rischio di liquidazione automatica. È il tentativo di portare dentro il perimetro, con gradualità, un insieme di servizi che oggi vive in una zona grigia tra ciò che MiCA regola e ciò che lascia scoperto, un tema che tocca da vicino anche la fiscalità, visto che l’Intergruppo parlamentare chiede il ritorno al 26% dal 2027 proprio per non spingere i risparmiatori verso canali non regolati.
C’è una ragione pratica dietro tanta attenzione. Il rendimento è l’amo con cui le piattaforme attirano il risparmiatore meno esperto, e spesso la parola «staking» viene usata come etichetta commerciale per prodotti che staking non sono: programmi a tasso fisso, prestiti mascherati, schemi che reinvestono i fondi altrove. Distinguere la funzione tecnica dal prodotto finanziario, come chiede l’ESMA, serve proprio a impedire che un conto deposito travestito da tecnologia aggiri le regole pensate per i conti deposito. Per chi legge un rendimento a doppia cifra, la domanda da farsi resta una sola: chi me lo paga, e a quale rischio?
Una licenza per la DeFi: il gateway regolato
La terza richiesta è la più innovativa e la più discussa. Oggi MiCA regola gli intermediari, non il codice. Il considerando 22 del regolamento esclude dall’ambito i servizi prestati «in maniera completamente decentralizzata senza alcun intermediario», e proprio per questo la finanza decentralizzata resta oggi in larga parte fuori dal perimetro. Il problema è che quasi nessun protocollo è davvero privo di intermediari: c’è un front-end, ci sono le chiavi di amministrazione, c’è una governance concentrata, c’è una tesoreria che incassa le commissioni.
L’ESMA prova a sciogliere il nodo con un’idea precisa: creare un nuovo servizio cripto autorizzabile per le imprese che danno agli utenti l’accesso ai protocolli DeFi. Non si regolerebbe il protocollo in sé, ma la porta d’ingresso, il gateway. In parallelo, l’Autorità chiede criteri più chiari per stabilire quando la decentralizzazione è genuina e quando è solo una facciata. È un approccio pragmatico: invece di inseguire il contratto intelligente, si àncora la responsabilità all’operatore identificabile che offre l’accesso al pubblico.
Le implicazioni sono enormi. Se la proposta passasse, un aggregatore o un wallet che instrada ordini verso un protocollo di lending on-chain potrebbe dover chiedere una licenza, con obblighi di due diligence, avvisi di rischio e, forse, restrizioni sull’accesso a protocolli non verificati. Per l’industria è un cambio di paradigma; per il regolatore, l’unico modo di dare una tutela a chi oggi opera in un vuoto normativo.
Oscurare e congelare: l’ESMA guarda al modello Consob
È qui che la risposta dell’ESMA parla la lingua dell’Italia. La quarta richiesta è la più muscolare: l’Autorità chiede la capacità di rilevare, bloccare e disattivare i siti fraudolenti, e di congelare le cripto-attività quando vi sia il sospetto di abuso di mercato o di finanziamento del terrorismo. Tradotto: poter spegnere un sito truffa e immobilizzare i fondi prima che spariscano. Per un regolatore dei mercati è un potere nuovo e importante; per chi segue la Consob, suona stranamente familiare.
La Consob, infatti, quel potere lo esercita dal 2019. L’articolo 7-octies del Testo unico della finanza, introdotto con il Decreto Crescita, le consente di ordinare ai provider di inibire l’accesso dall’Italia ai siti che offrono servizi finanziari abusivi. Da allora la macchina non si è più fermata. Secondo i dati pubblicati sull’elenco ufficiale degli oscuramenti, a fine settembre 2026 il totale dei portali bloccati ha superato quota 1.800, e una fetta crescente riguarda proprio le cripto-attività. In altre parole: l’ESMA chiede a Bruxelles uno strumento che la Consob ha già usato quasi duemila volte.
| Data 2026 | Siti oscurati dalla Consob (totale dal 2019) | Note |
|---|---|---|
| Gennaio | circa 1.527 | Intermediazione e trading abusivi |
| Marzo | circa 1.608 | Di cui 136 legati a cripto-attività |
| Aprile | circa 1.654 | Ritmo settimanale di nuovi ordini |
| Settembre | circa 1.829 | Quota superata a fine mese |
La lezione italiana è doppia. Da un lato dimostra che lo strumento funziona e regge la prova dei numeri. Dall’altro ne mostra il limite: l’oscuramento blocca l’accesso dall’Italia, ma il sito resta vivo altrove, e i fondi già usciti non tornano. È esattamente il motivo per cui l’ESMA affianca al blocco del sito il potere di congelamento degli asset: spegnere la vetrina non basta se il denaro è già in viaggio. La vera partita, per il risparmiatore, si gioca sulla velocità con cui si interviene.
Resta un punto delicato, che l’ESMA stessa riconosce: congelare gli asset e spegnere i siti sono poteri forti, e i poteri forti hanno bisogno di contrappesi. Un conto è bloccare un portale di phishing, un altro è immobilizzare i fondi di un utente sul semplice sospetto. Perché il meccanismo funzioni senza calpestare i diritti serviranno tempi certi, controllo giurisdizionale e procedure di reclamo, esattamente ciò che in Italia accompagna già l’azione della Consob. Il rischio, altrimenti, è costruire uno strumento efficace contro i truffatori ma scomodo per chi truffato non è.
Reverse solicitation e stablecoin non conformi
Le ultime due richieste chiudono il cerchio dell’enforcement. La quinta riguarda la reverse solicitation, la sollecitazione inversa: la finzione, cioè, per cui una piattaforma extra-UE sostiene di non promuovere i propri servizi in Europa ma di limitarsi a servire clienti che l’hanno cercata spontaneamente. L’articolo 61 di MiCA ammette questa possibilità in forma strettissima, e gli orientamenti ESMA del febbraio 2025 hanno chiarito che qualsiasi attività di marketing equivale a sollecitazione. Ora l’Autorità chiede poteri rafforzati contro gli operatori di Paesi terzi che aggirano l’autorizzazione per questa via. È la stessa logica che ha accompagnato l’uscita di Binance dall’Unione, quando con la fine del transitorio è partita la fase di enforcement.
La sesta richiesta tocca le stablecoin, ma da un’angolazione diversa da quella delle banche centrali. L’ESMA non parla di riserve: chiede regole esplicite che vietino alle imprese regolate di offrire servizi su stablecoin che non rispettano i requisiti MiCA. È il tassello che manca per rendere effettivo il regime già in vigore. Dal 1 luglio 2026 USDT, la stablecoin di gran lunga più usata al mondo, non è più negoziabile sulle sedi regolamentate dell’area economica europea perché Tether non ha chiesto l’autorizzazione come emittente di token di moneta elettronica. Senza un divieto esplicito a monte, però, i servizi accessori (custodia, conversione, intermediazione) possono continuare a ruotare attorno a quei token. L’ESMA vuole chiudere anche questa porta.
Classificazione dei token e allineamento con la MiFID II
Accanto ai sei filoni principali, l’ESMA mette sul tavolo un gruppo di richieste meno vistose ma potenzialmente decisive per chi deve applicare le regole ogni giorno. La prima è la classificazione dei token. Oggi stabilire se un asset sia un token di moneta elettronica, un token collegato ad attività, un semplice utility token o addirittura uno strumento finanziario sotto MiFID II è un esercizio delicato, e la risposta può cambiare da un’autorità nazionale all’altra. L’ESMA chiede regole armonizzate di classificazione, che coprano anche i token ibridi, e soprattutto il potere di emettere pareri vincolanti sui casi dubbi. Sarebbe un passo importante verso l’uniformità.
Il secondo tassello è l’allineamento con la MiFID II. Qui il confine è notoriamente poroso: lo spot delle cripto sta sotto MiCA, ma i derivati (future, perpetual, contratti per differenza) sono strumenti finanziari sotto MiFID II e sotto la vigilanza della Consob. Un token che dà diritto a profitti o ricavi può scivolare dall’uno all’altro regime. L’ESMA chiede un raccordo più chiaro per evitare arbitraggi e buchi. A ciò aggiunge alcune semplificazioni che strizzano l’occhio all’agenda della Commissione: una procedura più snella di notifica dei libri bianchi e la riduzione delle autorizzazioni duplicate per chi opera in più Stati membri.
Il filo conduttore: più poteri a Bruxelles, meno frammentazione
Se si leggono le sei richieste di fila, emerge un filo conduttore unico: più poteri, e preferibilmente poteri più centralizzati. L’ESMA chiede strumenti di convergenza più forti per sé stessa, una vigilanza più efficace sui rischi transfrontalieri, il potere di dirimere le classificazioni. Non è un capriccio burocratico: nasce dall’esperienza concreta dei primi due anni di MiCA, in cui lo stesso regolamento ha convissuto con 27 vigilanze nazionali e con l’ombra dell’arbitraggio regolamentare.
Il tema non è nuovo e vede l’Italia in prima fila. La Consob, insieme alla francese AMF e all’austriaca FMA, ha firmato già nel 2025 un documento che chiedeva una vigilanza diretta dell’ESMA sui grandi CASP, e la Commissione ha poi proposto un pacchetto di integrazione e vigilanza dei mercati che va in quella direzione. La peer review dell’ESMA su Malta, con i suoi rilievi sulle autorizzazioni concesse in fretta, ha dato forza a chi teme la corsa al ribasso tra giurisdizioni. La domanda che aleggia su Bruxelles è sempre la stessa: l’ESMA sta diventando la SEC d’Europa?
La risposta, per ora, è no, o almeno non del tutto. L’ESMA chiede strumenti di convergenza, non la sostituzione delle autorità nazionali. Il baricentro resta nazionale: in Italia la Consob per la condotta e la tutela degli investitori, la Banca d’Italia per il profilo prudenziale e per le stablecoin. Ma la direzione di marcia è chiara, e ogni revisione tende a spostare un po’ più in alto il centro di gravità. Chi vede in questo un rischio di accentramento non ha torto; chi ci vede la fine dei paradisi normativi interni all’Unione, nemmeno.
Cosa cambia per gli investitori italiani
Per chi investe dall’Italia, la cornice resta quella fissata dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che ha designato Consob e Banca d’Italia come autorità competenti. A oggi i soggetti abilitati in Italia sono nove: otto CASP (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) più Banca Sella attraverso il canale della notifica. È un numero ancora contenuto se confrontato con il resto dell’area economica europea, dove secondo il registro aggiornato al 1 ottobre 2026 i CASP autorizzati sono 361, con la Germania saldamente in testa.
| Paese | CASP autorizzati |
|---|---|
| Germania | 96 |
| Francia | 36 |
| Paesi Bassi | 29 |
| Cipro | 25 |
| Malta | 23 |
| Spagna | 15 |
| Lussemburgo | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Italia | 9 |
Se le richieste dell’ESMA diventassero legge, per il risparmiatore italiano cambierebbero alcune cose molto pratiche. La promozione a pagamento sui social sarebbe più trasparente; chi offre staking o lending dovrebbe spiegare prima, nero su bianco, cosa si rischia; i siti truffa sparirebbero più in fretta dai radar; e per i servizi su stablecoin non conformi scatterebbe uno stop esplicito. Nel frattempo, gli strumenti per difendersi esistono già. Ecco quelli che la Consob mette a disposizione oggi.
- Verificare sempre che l’operatore sia nel registro dei soggetti abilitati, consultabile sul sito della Consob e sul registro ESMA.
- Diffidare di chi promette rendimenti garantiti o pressa con scadenze urgenti: è la firma della truffa.
- Ricordare che un finfluencer non è un consulente abilitato, e che la consulenza in materia di investimenti è un’attività riservata.
- Segnalare i siti sospetti alla Consob, che può attivare l’oscuramento ai sensi dell’articolo 7-octies del TUF.
- Sapere che, una volta prestato un asset in lending, le tutele MiCA sulla custodia non valgono più.
Le voci del settore: tra tutele e proporzionalità
Che l’applicazione conti più della norma scritta è la convinzione di fondo di chi guida l’ESMA. Verena Ross, presidente dell’Autorità, lo ha ripetuto in più occasioni: «Il regolamento MiCA proteggerà gli investitori solo se verrà applicato in modo efficace». È una frase che spiega bene la filosofia della risposta del 30 settembre: non bastano le regole, servono i poteri per farle rispettare. E il tempismo ha un sapore particolare, perché il mandato di Ross scade il 31 ottobre 2026 e la presidente ha scelto di non chiedere un secondo incarico: questa risposta è, di fatto, uno dei suoi ultimi atti di peso alla guida dell’Autorità.
Dal lato dell’industria il tono è diverso. Katie Harries, responsabile delle policy per l’Europa di Coinbase, ha accolto la revisione con favore ma con una linea rossa precisa: servono «miglioramenti mirati, non una riapertura dei principi fondamentali». La preoccupazione del settore è che, con la scusa di colmare i vuoti, si finisca per riscrivere l’impianto appena entrato in funzione, spaventando chi ha investito milioni per mettersi in regola.
C’è poi chi mette in guardia dall’eccesso opposto, quello di trattare tutti allo stesso modo. Ondřej Kovařík, tra i negoziatori di MiCA all’Europarlamento, ha insistito sulla proporzionalità: non si possono «trattare nello stesso modo» i grandi exchange globali quotati negli Stati Uniti e «una piccola startup che gestisce un’attività cripto». È il cuore del dilemma della revisione: più poteri e più tutele rischiano di schiacciare i piccoli operatori e di spingere l’innovazione verso Dubai o verso gli Stati Uniti; meno regole rischiano di riaprire le falle che Terra e FTX avevano messo a nudo. L’ESMA, con la sua risposta, ha scelto chiaramente da che parte stare.
Il contesto: Europa, Stati Uniti e la corsa regolatoria
La mossa dell’ESMA va letta anche in chiave transatlantica. Mentre l’Europa affina un regolamento già vigente e discute come rafforzarlo, gli Stati Uniti faticano ancora a darsi una legge organica sui mercati cripto: il CLARITY Act, pensato per dividere le competenze tra SEC e CFTC, si è arenato in Senato, lasciando la vigilanza affidata all’azione caso per caso delle agenzie. Il contrasto è netto e lo abbiamo analizzato parlando della correlazione tra azioni e crypto dopo Fed e CLARITY: da una parte un quadro europeo completo che ora si perfeziona, dall’altra un mosaico statunitense ancora in costruzione.
È il cosiddetto effetto Bruxelles: avendo legiferato per prima, l’Unione detta di fatto uno standard che altri tendono a seguire o quantomeno a considerare. Il rovescio della medaglia è il rischio di fuga dei capitali verso giurisdizioni più permissive, proprio ciò che la proporzionalità invocata da Kovařík vorrebbe evitare. La partita è di equilibrio: regole credibili abbastanza da proteggere, leggere abbastanza da non far scappare l’innovazione.
Uno sguardo al futuro merita anche l’ultima riga della risposta ESMA, quella che chiede un quadro per i titoli tokenizzati e per il regolamento on-chain. È il segnale che il regolatore guarda già oltre le cripto-attività classiche, verso la tokenizzazione degli strumenti finanziari tradizionali, un terreno dove la linea tra cripto e finanza di sempre si assottiglia, come mostra il dibattito su oro tokenizzato e Bitcoin come oro digitale. La prossima frontiera della regolazione non sarà il token speculativo, ma l’azione, l’obbligazione e la materia prima che migrano su blockchain.
Cosa aspettarsi ora: la road map verso il 2027
Con la consultazione chiusa, la palla passa alla Commissione. Il calendario è scandito dagli articoli 140 e 142 di MiCA e lascia poco spazio alle improvvisazioni. Nei prossimi mesi i servizi della Commissione analizzeranno le centinaia di risposte ricevute, tra cui quella dell’ESMA, quella del Sistema europeo delle banche centrali e quella dell’EBA, oltre ai contributi dell’industria. Il primo appuntamento con le decisioni vere è fissato per metà 2027.
| Data | Tappa |
|---|---|
| 20 maggio 2026 | Apertura della consultazione mirata sulla revisione di MiCA |
| 30 settembre 2026 | Chiusura della consultazione; l’ESMA deposita la sua risposta |
| 31 ottobre 2026 | Scade il mandato della presidente ESMA Verena Ross |
| 30 giugno 2027 | Termine per la relazione della Commissione (artt. 140 e 142) |
| 2028-2030 | Eventuale proposta e applicazione della MiCA 2.0 |
In parallelo corre un altro cantiere che intreccia la stessa materia: l’euro digitale, il cui negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione è entrato nella fase decisiva, con l’obiettivo di chiudere la cornice legislativa entro la fine del 2026 e un lancio ipotizzato verso il 2029. Moneta pubblica da un lato, stablecoin private dall’altro, condotta e tutela del risparmiatore in mezzo: la revisione di MiCA è il punto in cui queste linee si incrociano.
Per l’investitore la conclusione è pragmatica. Nulla cambia domattina, ma la direzione è tracciata e difficilmente tornerà indietro: più trasparenza sulla pubblicità, più informativa sul rendimento, più poteri per spegnere le truffe e congelare i fondi, un primo tentativo di portare la DeFi dentro un perimetro regolato. L’Europa non riscrive MiCA, lo rinforza. E lo fa guardando, tra gli altri, al modello italiano dell’oscuramento, nato quasi per caso nel 2019 e diventato oggi un pezzo del vocabolario che l’ESMA vuole portare a Bruxelles.
Domande frequenti
La revisione di MiCA cambia subito le regole per gli investitori?
No. La consultazione chiusa il 30 settembre 2026 è un esercizio conoscitivo e non modifica alcuna norma. Le risposte, compresa quella dell’ESMA, alimenteranno una relazione della Commissione attesa entro il 30 giugno 2027, cui potrebbe seguire una proposta legislativa, la cosiddetta MiCA 2.0, applicabile non prima del 2028-2030.
Che cosa ha chiesto l’ESMA il 30 settembre 2026?
L’ESMA ha chiesto più poteri su sei fronti: regole più severe sulla pubblicità con i finfluencer, obblighi di informativa su staking, lending e borrowing, una nuova licenza per l’accesso alla DeFi, il potere di oscurare i siti fraudolenti e congelare le cripto, una stretta sulla reverse solicitation e il divieto di servizi su stablecoin non conformi.
La Consob può già oscurare i siti cripto abusivi?
Sì. Dal 2019, grazie all’articolo 7-octies del Testo unico della finanza introdotto con il Decreto Crescita, la Consob può ordinare l’inibizione dell’accesso dall’Italia ai siti che offrono servizi finanziari abusivi. A fine settembre 2026 i portali bloccati hanno superato quota 1.800, una parte dei quali legata alle cripto-attività.
Cosa cambia per lo staking e il lending se le proposte passano?
Lo staking non sarebbe trattato automaticamente come un prestito, ma richiederebbe informativa e salvaguardie quando un operatore lo intermedia. Per il lending servirebbero il consenso scritto del cliente e la trasparenza su garanzie e merito di credito del prendente. Attenzione: una volta prestato un asset, le tutele MiCA sulla custodia non si applicano più.
USDT è ancora utilizzabile in Europa?
Dal 1 luglio 2026 USDT non è più negoziabile sulle sedi regolamentate dell’area economica europea, perché Tether non ha chiesto l’autorizzazione come emittente MiCA. L’ESMA ora chiede un divieto esplicito anche dei servizi accessori offerti dalle imprese regolate su stablecoin non conformi.
di Anneke de Vries, redazione Regolamentazione di HOGE Wire.