h hoge.gg
Subscribe
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
BTC$67,432.18+2.34%ETH$3,521.44+1.08%SOL$178.62-0.62%BNB$612.30+0.41%XRP$0.6234-0.18%ADA$0.4521+3.12%DOGE$0.1623+1.86%AVAX$38.71-1.24%LINK$17.84+0.92%HOGE$0.00004120+4.21%
● Regulation & Policy

Crypto tax 2026 in Italia: aliquota al 33% e la stretta DAC8

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze sulle cripto-attività scontano il 33% e sparisce la soglia di esenzione da 2.000 euro. Con DAC8 gli exchange comunicano i dati al fisco.

Per chi detiene Bitcoin, Ethereum o altre cripto-attività, l’estate 2026 segna uno spartiacque fiscale. Con la scadenza del saldo delle imposte sui redditi fissata al 30 giugno (prorogabile a luglio con una lieve maggiorazione), quest’anno i contribuenti italiani fanno i conti per la prima volta senza la soglia di esenzione da 2.000 euro, cancellata dalla Legge di Bilancio 2025. E dal 1° gennaio l’aliquota sulle plusvalenze è salita dal 26% al 33%, mentre entra a regime DAC8, la direttiva europea che impone agli exchange di trasmettere al fisco i dati dei clienti.

Proviamo a mettere in fila cosa è cambiato, come si calcola l’imposta e quali scadenze segnare in agenda, alla luce delle indicazioni di Agenzia delle Entrate e di Consob, che da tempo invita i risparmiatori alla prudenza sugli asset digitali.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026

La cornice normativa resta quella della riforma del 2023, che ha collocato le cripto-attività tra i “redditi diversi” all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del TUIR. Su quell’impianto la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innestato due modifiche pesanti. La prima: l’eliminazione della franchigia da 2.000 euro, che fino al 2024 teneva fuori dal prelievo i piccoli guadagni. Dal periodo d’imposta 2025 ogni plusvalenza è imponibile, anche di pochi euro. La seconda: l’aumento dell’imposta sostitutiva, rimasta al 26% per il 2025 e salita al 33% per le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026.

Tradotto in numeri: 1.000 euro di plusvalenza realizzata nel 2026 generano 330 euro di imposta, contro i 260 euro del regime precedente. Il salto di sette punti percentuali pesa soprattutto su chi movimenta spesso il portafoglio e su chi liquida posizioni costruite negli anni del rialzo. Il dettaglio dei provvedimenti è consultabile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il regime riguarda le persone fisiche che operano al di fuori dell’attività d’impresa; per imprese e professionisti valgono regole contabili differenti. Restano fuori dalla tassazione i semplici trasferimenti tra wallet riconducibili allo stesso titolare, che non realizzano alcun reddito ma vanno comunque tracciati ai fini del monitoraggio.

Dal 42% al 33%: la marcia indietro del governo

L’aliquota al 33% è il frutto di un compromesso. Nell’autunno 2024 la bozza di manovra prevedeva un balzo dal 26% al 42%, una delle imposte più alte d’Europa sui guadagni in cripto, come riportato da Reuters. La proposta ha scatenato la reazione del settore e di una parte della stessa maggioranza, preoccupata di spingere investitori e startup verso giurisdizioni più clementi. Dopo settimane di trattative, raccontate anche dal Sole 24 Ore, il governo ha ridimensionato l’aumento al 33% e ne ha rinviato l’entrata in vigore al 2026, lasciando il 2025 al 26%. Resta il fatto che, anche al 33%, il prelievo italiano sulle cripto si colloca ormai tra i più gravosi del continente, ben sopra la media dei principali mercati europei.

Il segnale, però, resta chiaro: la traiettoria del prelievo è in salita e il governo considera le cripto-attività una base imponibile ormai matura. Per gli investitori significa pianificare con anticipo realizzi e compensazioni, senza dare per scontato che l’aliquota resti ferma al 33% nei prossimi anni.

Quando scatta la tassazione e come si calcola

Non tutte le operazioni fanno scattare l’imposta. Sono fiscalmente rilevanti la conversione di una cripto-attività in euro o in altra valuta avente corso legale, l’acquisto di beni o servizi e il pagamento. Non lo è, invece, la permuta tra cripto-attività “aventi eguali caratteristiche e funzioni”, per esempio lo scambio di un token contro un altro con funzione analoga. Convertire Bitcoin in una stablecoin, oppure un token in un NFT con funzioni diverse, può invece configurare un realizzo.

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto, che va documentato. In assenza di prova del costo, questo si considera pari a zero, con il rischio di tassare l’intero incasso. Le minusvalenze superiori a 2.000 euro complessivi sono compensabili con le plusvalenze e riportabili nei quattro periodi d’imposta successivi. Per questo la tenuta ordinata dello storico delle operazioni è la prima forma di pianificazione fiscale. Vale la pena ricordare che il calcolo va effettuato in euro: ogni operazione, anche se conclusa in dollari o in stablecoin, deve essere convertita al cambio del giorno.

Un esempio: chi ha acquistato 0,5 BTC a 18.000 euro complessivi e li cede nel 2026 a 30.000 euro realizza una plusvalenza di 12.000 euro, su cui l’imposta del 33% ammonta a 3.960 euro. In assenza di documentazione dell’acquisto, il fisco potrebbe considerare l’intero incasso (30.000 euro) come base imponibile, portando il conto a 9.900 euro. La differenza spiega perché conservare ricevute e cronologie vale, letteralmente, migliaia di euro.

La rivalutazione: azzerare il guadagno latente

Per attutire l’impatto, il legislatore ha riproposto la rivalutazione del costo. Chi deteneva cripto-attività al 1° gennaio 2025 poteva rideterminarne il valore di carico versando un’imposta sostitutiva del 18%, entro il 30 novembre 2025 (anche in tre rate annuali). L’operazione conviene a chi ha forti guadagni latenti: si paga il 18% sul valore attuale invece del 26% o del 33% sulla plusvalenza futura. Per fissare il valore a una certa data si usano in genere le quotazioni di piattaforme come CoinGecko o i prezzi dell’exchange utilizzato.

Attenzione, però, agli effetti collaterali: una volta rivalutato il costo, eventuali ribassi successivi non generano minusvalenze deducibili, e l’imposta si paga anche se poi non si vende. È una scommessa sul fatto che i prezzi, nel medio periodo, restino sopra il valore rivalutato. La finestra 2025 è ormai chiusa; se il meccanismo tornerà, lo dirà la prossima manovra.

DAC8 e CARF: il fisco vede tutto

La novità strutturale del 2026 non è l’aliquota, ma la trasparenza. Dal 1° gennaio è operativa la direttiva DAC8 (direttiva UE 2023/2226), che recepisce in Europa il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE. I prestatori di servizi per le cripto-attività (i CASP autorizzati ai sensi di MiCA) devono raccogliere e comunicare alle autorità fiscali i dati dei clienti e le operazioni eseguite. Le amministrazioni si scambieranno automaticamente le informazioni, con il primo invio atteso nel 2027 sui dati del 2026.

In concreto, l’Agenzia delle Entrate riceverà dagli exchange europei, e tramite gli accordi CARF da numerose giurisdizioni extra-UE, l’elenco di chi ha comprato e venduto. Come sottolinea anche CoinDesk, la stagione del “tanto non lo sanno” è finita: le dichiarazioni dovranno coincidere con i dati trasmessi dalle piattaforme, pena l’emersione automatica delle incongruenze.

Le piattaforme comunicheranno, tra l’altro, saldi, controvalori e tipologia di operazioni, abbinandoli al codice fiscale del cliente grazie alle procedure di adeguata verifica già in uso per l’antiriciclaggio. La macchina si attiverà progressivamente nel corso del 2026, con i primi flussi verso le amministrazioni nazionali nel 2027.

Quadro RW, imposta di bollo e IVAFE

Oltre all’imposta sui guadagni restano gli obblighi di monitoraggio e quelli patrimoniali. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, comprese quelle custodite in wallet self-custody e su chiavi private personali. Sul valore detenuto si applica un’imposta dello 0,2% annuo: imposta di bollo se le cripto sono affidate a un intermediario italiano, IVAFE se sono detenute all’estero o in autocustodia.

Per un portafoglio dal valore medio di 50.000 euro nell’anno, l’imposta patrimoniale ammonta quindi a circa 100 euro, a prescindere dai guadagni. Dimenticare il quadro RW espone a sanzioni anche quando non c’è alcuna plusvalenza da dichiarare, un errore frequente tra chi usa wallet non custoditi. Il valore da indicare è quello di mercato al termine del periodo o alla data di cessione, convertito in euro. La compilazione avviene nel modello Redditi Persone Fisiche, nella sezione dedicata, e l’imposta patrimoniale si versa con le stesse scadenze delle altre imposte sui redditi.

Staking, lending e DeFi: zona grigia ma tassabile

I proventi da staking, lending e altre attività di finanza decentralizzata non sfuggono al prelievo. Secondo le indicazioni dell’Agenzia, le ricompense ricevute concorrono a formare reddito e vanno valorizzate al cambio del momento dell’incasso; la successiva cessione genera poi una eventuale plusvalenza calcolata su quel valore di carico. La materia resta in parte interpretativa, soprattutto per airdrop, restaking e protocolli complessi: in questi casi la documentazione (cronologia delle transazioni on-chain ed estratti dell’exchange) diventa decisiva in sede di controllo. Anche i guadagni in stablecoin rientrano nel perimetro, perché la conversione finale in euro resta un evento imponibile.

Aliquote e scadenze a confronto

Il quadro di sintesi delle principali voci per il contribuente italiano:

VoceFino al 20242025Dal 2026
Aliquota sulle plusvalenze26%26%33%
Soglia di esenzione2.000 euronessunanessuna
Imposta di bollo / IVAFE0,2%0,2%0,2%
Rivalutazione (imposta sostitutiva)14% (2023)18%da definire
Reporting automatico DAC8nono

Sanzioni ed errori più comuni

Gli errori ricorrenti sono tre: non dichiarare le operazioni crypto-to-crypto imponibili, dimenticare il quadro RW e non conservare lo storico delle transazioni. Con l’arrivo di DAC8 il margine si restringe. L’omessa indicazione nel quadro RW è sanzionata in percentuale sugli importi non dichiarati, con misure più severe per le giurisdizioni non collaborative, mentre l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi comporta sanzioni proporzionali all’imposta evasa, oltre agli interessi. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente, con sanzioni ridotte, prima dei controlli. In presenza di importi rilevanti o di situazioni dubbie, il confronto preventivo con un commercialista esperto di fiscalità cripto riduce sensibilmente il rischio di contestazioni.

Cosa aspettarsi nel 2027 e oltre

Lo sguardo è già alla prossima legge di bilancio. Gli operatori chiedono un riordino organico, una soglia minima per le micro-operazioni e regole chiare su DeFi e NFT; non si esclude una nuova finestra di rivalutazione. Sul fronte europeo, il primo scambio di dati DAC8 nel 2027 fotograferà l’effettiva compliance del comparto, e Consob continua a vigilare sull’offerta di prodotti cripto ai risparmiatori. Per il contribuente la regola pratica è una sola: tracciare ogni operazione, conservare le prove del costo e dichiarare con precisione.

  • Scaricare lo storico completo delle operazioni da ogni exchange e wallet usato nell’anno.
  • Verificare la presenza delle cripto-attività nel quadro RW, comprese quelle in autocustodia.
  • Calcolare separatamente plusvalenze e minusvalenze, applicando il 33% alle operazioni dal 2026.
  • Conservare le prove del costo di acquisto per almeno cinque anni.
  • Valutare con un professionista i proventi da staking, lending e airdrop.

Con il fisco che ora riceve i dati direttamente dagli exchange, l’improvvisazione costa molto più del 33%.

A cura della redazione di HOGE Wire, desk regolamentazione.

Share 𝕏 Post Telegram