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● Regulation & Policy

Tassazione crypto 2026: aliquota al 33% e addio alla franchigia

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze in cripto-attività scontano il 33% e la franchigia da 2.000 euro non esiste più. Guida a obblighi, DAC8 e MiCA in Italia.

Il 2026 è il primo anno in cui chi investe in Bitcoin ed Ethereum dall’Italia fa i conti con un fisco più esigente. Dal 1° gennaio l’aliquota sulle plusvalenze in cripto-attività è salita dal 26% al 33%, mentre la soglia di esenzione da 2.000 euro che proteggeva i portafogli più piccoli è stata cancellata già dal 2025. Con Bitcoin scambiato in area 54.500 euro, con lo scambio automatico dei dati fiscali entrato in funzione e con la finestra transitoria di MiCA chiusa proprio il 1° luglio, la fotografia fiscale del comparto in Italia non è mai stata così definita.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

La misura arriva da lontano. La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) aveva programmato l’aumento, che la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha poi confermato. Le plusvalenze realizzate su cripto-attività restano un reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, ma l’imposta sostitutiva che le colpisce passa dal 26% al 33% per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. In pratica, su una plusvalenza di 10.000 euro il prelievo sale da 2.600 a 3.300 euro.

C’è però un’eccezione che conviene conoscere. La stessa Legge di Bilancio 2026 ha mantenuto l’aliquota del 26% per i proventi legati ai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCA. La logica è che uno strumento ancorato all’euro e coperto da riserve somiglia più a un mezzo di pagamento stabile che a un asset speculativo. Per Bitcoin, Ethereum e la generalità dei token, invece, si applica il 33% pieno.

Dal 26% al 33%, come ci siamo arrivati

Fino al 2022 le cripto-attività vivevano in una zona grigia: l’Agenzia delle Entrate le assimilava alle valute estere, con tassazione delle plusvalenze solo se la giacenza complessiva superava i 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. La Legge di Bilancio 2023 ha chiuso quella stagione, introducendo un’imposta del 26% con una franchigia annua di 2.000 euro.

Nell’autunno 2024 il governo aveva alzato molto la posta. Il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo annunciò un balzo dell’aliquota fino al 42%, inserito nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre. La proposta incontrò resistenze in Parlamento e nella stessa maggioranza e fu ridimensionata già a dicembre, fino ad approdare al 33% con decorrenza 2026. Ecco la sintesi dell’evoluzione.

PeriodoAliquota sulle plusvalenzeSoglia di esenzioneRiferimento
Fino al 31/12/202226% solo oltre la soglia di giacenza51.645,69 euro (giacenza)Regime valute estere
2023 e 202426%2.000 euroLegge di Bilancio 2023
202526%nessunaLegge 207/2024
Dal 1/1/202633% (26% per gli EMT in euro)nessunaLegge 199/2025

La franchigia da 2.000 euro non c’è più

Il colpo più sensibile per il piccolo risparmiatore non è tanto l’aliquota quanto la scomparsa della soglia di esenzione. Fino al 2024 le plusvalenze complessive fino a 2.000 euro nell’anno non concorrevano a formare reddito imponibile; dal 2025 anche un guadagno di poche centinaia di euro va dichiarato e tassato. Chi vendeva saltuariamente qualche frazione di Bitcoin per importi contenuti, e prima restava sotto la soglia, oggi rientra a pieno titolo tra i contribuenti tenuti alla dichiarazione.

C’è poi un effetto meno noto ma concreto: le cripto-attività entrano nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, l’indicatore che regola l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il possesso di un portafoglio digitale, insomma, non pesa più solo sulle imposte dirette, ma può incidere anche sulla posizione del contribuente rispetto al welfare.

Quali operazioni fanno scattare l’imposta

Non tutte le operazioni generano materia imponibile. Secondo la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni è fiscalmente irrilevante: scambiare un token con un altro della medesima natura non fa emergere una plusvalenza. L’imposta scatta invece quando la cripto viene convertita in euro o altra valuta fiat, oppure utilizzata per acquistare beni, servizi o un NFT.

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale del bene ricevuto) e il costo di acquisto documentato. In assenza di documentazione, il costo si considera pari a zero e l’intero incasso viene tassato. Per stabilire quali quote si considerano cedute quando si è comprato a prezzi diversi, la prassi richiama il criterio LIFO, con le partite più recenti vendute per prime.

  • Operazioni tassabili: vendita di cripto contro euro o altra valuta fiat, pagamento di beni o servizi in cripto, acquisto di un NFT con cripto.
  • Operazioni non tassabili: permuta tra cripto con eguali caratteristiche e funzioni, trasferimento tra due wallet dello stesso titolare.
  • Zona grigia: la conversione in stablecoin, che per alcuni ha funzioni diverse da un token nativo e potrebbe quindi configurare un evento realizzativo.

Rideterminazione al 18%, la finestra che si è chiusa

La riforma aveva previsto una via d’uscita per chi si trovava con forti plusvalenze latenti: la rideterminazione del costo di carico delle cripto possedute al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva del 18% sul valore di mercato a quella data. L’operazione consentiva di azzerare le plusvalenze maturate fino ad allora, fissando un nuovo costo fiscale più alto in cambio del pagamento anticipato.

La finestra si è però chiusa il 30 novembre 2025, termine ultimo per il versamento (in un’unica soluzione o in tre rate annuali). Chi ha aderito parte oggi con un costo di carico rivalutato e, a parità di prezzo di vendita, sconterà una plusvalenza inferiore nonostante l’aliquota più alta. Chi non lo ha fatto conserva il costo storico e applicherà il 33% pieno sull’intero guadagno. È un precedente utile: davanti a eventuali nuove finestre di affrancamento, il calcolo di convenienza andrà rifatto sul prezzo di mercato del momento.

Bollo, IVAFE e monitoraggio nel quadro RW

Oltre all’imposta sulle plusvalenze, le cripto-attività scontano un prelievo patrimoniale dello 0,2% annuo sul controvalore. Si applica come imposta di bollo quando gli asset sono detenuti presso intermediari italiani che inviano una rendicontazione periodica, e come IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) quando sono affidati a operatori esteri. Per i wallet in autocustodia, privi di un intermediario, non è dovuta l’imposta patrimoniale, ma resta l’obbligo di indicare le consistenze nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

Il modello Redditi Persone Fisiche raccoglie quindi due adempimenti distinti: il quadro RT per il calcolo delle plusvalenze e dell’imposta sostitutiva, e il quadro RW (ridenominato quadro W nei modelli più recenti) per il monitoraggio dei valori detenuti, in Italia e all’estero. Sottovalutare quest’ultimo è rischioso, perché l’omessa compilazione espone a sanzioni proporzionali agli importi non dichiarati.

DAC8 e CARF, lo scambio automatico parte adesso

Il vero cambio di paradigma non è l’aliquota, ma la trasparenza. La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 194 del 2025 ed efficace dal 1° gennaio 2026, obbliga i prestatori di servizi in cripto-attività a comunicare alle amministrazioni fiscali i dati delle operazioni dei clienti. La norma si innesta sul Crypto-Asset Reporting Framework elaborato dall’OCSE, lo standard globale che replica per le cripto quanto il Common Reporting Standard ha fatto per i conti bancari.

La raccolta riguarda i dati a partire dal 2026, con il primo scambio informativo tra Stati atteso a inizio 2027 e un’estensione progressiva del CARF fino al 2029, verso decine di giurisdizioni. Per il contribuente il messaggio è netto: l’idea che le operazioni su exchange restino invisibili al fisco appartiene al passato. Chi opera tramite piattaforme registrate vedrà i propri movimenti confluire, in forma strutturata, nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

MiCA, Consob e la fine del periodo transitorio

Sul fronte della vigilanza, l’Italia ha recepito il regolamento MiCA con il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che affida la supervisione a Consob, per la tutela degli investitori e la correttezza dei mercati, e a Banca d’Italia, per i profili prudenziali e le stablecoin (token di moneta elettronica e token collegati ad attività). Il periodo transitorio riservato agli operatori già attivi si è concluso il 1° luglio 2026: da quella data possono offrire servizi in cripto-attività solo i soggetti autorizzati come CASP ai sensi di MiCA.

Alla scadenza, secondo Consob, in Italia risultavano autorizzati otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig e CryptoSmart), oltre alla notifica di un intermediario bancario, Banca Sella. L’ESMA ha chiesto agli operatori non autorizzati piani di dismissione ordinata e ha invitato gli investitori a verificare l’abilitazione nel registro pubblico MiCA. Un punto va tenuto fermo: MiCA e Consob governano l’autorizzazione e la condotta di mercato, mentre la tassazione resta materia della Legge di Bilancio e dell’Agenzia delle Entrate. Un exchange in regola con MiCA non solleva l’utente da alcun obbligo dichiarativo.

Le scadenze da segnare e cosa fare ora

Il 2026 è un anno a doppio binario. Le plusvalenze realizzate nel 2025 vanno dichiarate quest’anno, ancora con l’aliquota del 26% ma senza più la franchigia: il versamento del saldo cade al 30 giugno 2026 tramite modello F24, il modello 730 si presenta entro il 30 settembre e il modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre. I guadagni maturati dal 1° gennaio 2026, invece, sconteranno il 33% e finiranno nella dichiarazione del prossimo anno. Chi si affida a un exchange che opera da sostituto d’imposta può delegare gran parte di questi adempimenti, ma resta responsabile della correttezza dei dati.

In vista di questi appuntamenti, alcune buone pratiche riducono il rischio di errori e sanzioni.

  • Esportare lo storico completo delle operazioni da ogni exchange e wallet, con date, importi e controvalore in euro.
  • Conservare le prove del costo di acquisto: senza documentazione il costo si azzera e la tassazione colpisce l’intero incasso.
  • Compilare sia il quadro RT (plusvalenze) sia il quadro RW (monitoraggio), anche per le giacenze in autocustodia.
  • Verificare che la piattaforma utilizzata sia autorizzata come CASP dopo il 1° luglio 2026.
  • Valutare con un professionista i casi dubbi, come i proventi da staking e lending o le conversioni in stablecoin.

Il quadro che emerge è quello di un settore ormai dentro il perimetro fiscale ordinario. L’aliquota al 33%, la fine della franchigia e l’arrivo dello scambio automatico dei dati spostano il baricentro dalla speranza dell’anonimato alla necessità di una gestione documentale ordinata. Per l’investitore italiano il messaggio del 2026 è chiaro: la pianificazione fiscale delle cripto non è più un’opzione, ma parte integrante della strategia di portafoglio.

A cura della redazione Regolamentazione di HOGE Wire.

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