Crypto tax: perché un ETP su Bitcoin paga meno tasse di un wallet
Gli ETP su Bitcoin pagano il 26% di imposta sostitutiva, contro il 33% della detenzione diretta dal 2026. Ecco perché, e cosa cambia con il nuovo listino di Piazza Affari.
Due risparmiatori italiani comprano entrambi esposizione a Bitcoin lo stesso giorno, allo stesso prezzo. Il primo apre un conto su un exchange, trasferisce euro e riceve BTC in un wallet personale. Il secondo, dal proprio conto titoli in banca, acquista quote di un ETP fisicamente coperto da Bitcoin. Un anno dopo, se entrambi vendono realizzando lo stesso guadagno in euro, il primo verserà allo Stato il 33% della plusvalenza. Il secondo il 26%. Stesso sottostante, stesso rischio di prezzo, sette punti percentuali di differenza sull’aliquota.
Non è un errore né un vuoto normativo: nasce da come il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) classifica i due strumenti, e dal fatto che un ETP non è, agli occhi del Fisco italiano, una cripto-attività. Con il periodo transitorio del regolamento MiCA chiuso dal 1° luglio 2026, come raccontato nella mappa fiscale dei CASP autorizzati pubblicata su HOGE Wire un mese dopo la scadenza, e con Piazza Affari che da febbraio ospita il suo primo listino dedicato agli ETP su criptovalute, capire questa seconda via di accesso a Bitcoin, e la sua fiscalità, riguarda ormai una parte crescente di risparmiatori italiani.
Cos’è un ETP su Bitcoin, e perché per il Fisco non è una cripto-attività
ETP è la sigla di exchange traded product, la famiglia di strumenti che comprende gli ETC (exchange traded commodity) e gli ETN (exchange traded note). A differenza di un ETF, un ETP non è un fondo comune regolato dalla direttiva UCITS: è tecnicamente un titolo di debito emesso da una società veicolo, quotato su un mercato regolamentato e negoziato in tempo reale come un’azione. Chi lo compra non detiene Bitcoin, detiene un diritto di credito nei confronti dell’emittente, che a sua volta si impegna a detenere una quantità equivalente di BTC presso un custodian, di solito con controlli periodici sulle riserve.
La ragione per cui l’Europa non ha un vero e proprio ETF spot su Bitcoin come quelli quotati a Wall Street sta proprio nella UCITS: la direttiva impone requisiti minimi di diversificazione che un fondo composto da un solo asset non può soddisfare. Gli emittenti europei, CoinShares, 21Shares, WisdomTree e Bitwise tra gli altri, hanno quindi costruito il mercato attorno agli ETP, restando fuori dal perimetro UCITS e, punto decisivo per la fiscalità italiana, fuori anche dal perimetro delle cripto-attività definite dal regolamento MiCA.
Questo secondo confine è quello che conta di più per un investitore italiano. Un ETP su Bitcoin è, giuridicamente, uno strumento finanziario ai sensi della MiFID II: non richiede a chi lo emette un’autorizzazione come CASP (crypto-asset service provider) da parte di Consob, non compare nei registri MiCA, e soprattutto non ricade nella categoria di reddito che la Legge di Bilancio 2023 ha creato appositamente per le cripto-attività. Per il TUIR, comprare un ETP su Bitcoin è concettualmente identico a comprare un ETP sull’oro o un’obbligazione: cambia il sottostante, non la natura fiscale dello strumento.
La doppia aliquota: 26% per l’ETP, 33% per il possesso diretto
Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha portato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività detenute direttamente dal 26% al 33%, confermando il percorso già avviato dalla legge di bilancio precedente. Le plusvalenze realizzate con un ETP su Bitcoin, invece, restano fuori da questo aumento: continuano a essere tassate al 26%, l’aliquota ordinaria prevista per la generalità degli strumenti finanziari. Due fonti indipendenti, Fiscomania e Waltio, confermano lo stesso quadro normativo e la stessa asimmetria.
La tabella qui sotto riassume le differenze principali tra i due strumenti così come si presentano oggi, ad agosto 2026, con il Bitcoin che secondo CoinGecko tratta in area 54.500 euro.
| Caratteristica | ETP su Bitcoin | Cripto-attività dirette |
|---|---|---|
| Base normativa TUIR | Art. 67 c.1 lett. c-ter | Art. 67 c.1 lett. c-sexies |
| Aliquota imposta sostitutiva | 26% | 33% dal 1 gennaio 2026 (26% fino al 2025) |
| Franchigia di esenzione | Nessuna soglia specifica | Nessuna dal 1 gennaio 2025 (soglia di 2.000 euro rimossa) |
| Compensazione minus/plusvalenze | Con l’intero paniere di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, altri ETP) | Solo con altre plusvalenze da cripto-attività |
| Obbligo quadro RW | No, con intermediario italiano | Sì, indipendentemente dalla custodia |
| Imposta patrimoniale annua | Imposta di bollo ordinaria, 0,2% | Imposta sul valore delle cripto-attività, 0,2% |
Le prossime sezioni entrano nel dettaglio di ciascuna riga: da dove nasce la differenza di aliquota, cosa significa in pratica la compensazione delle minusvalenze, e quali obblighi dichiarativi cambiano davvero.
La base normativa: perché la legge tratta i due strumenti in modo diverso
La chiave è l’articolo 67 del TUIR, che elenca i redditi diversi di natura finanziaria. Un ETP, in quanto titolo di debito negoziato su un mercato regolamentato, rientra nella lettera c-ter, la stessa categoria di azioni, obbligazioni e altri ETP: una categoria che esiste da decenni, pensata per strumenti finanziari generici. Le cripto-attività detenute direttamente hanno invece una lettera tutta loro, la c-sexies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) proprio per dare una base normativa esplicita a un fenomeno che fino ad allora viveva in una zona grigia.
Prima del 2023 l’Agenzia delle Entrate doveva far leva sulla lettera c-quinquies, la clausola generale residuale, per sostenere che le plusvalenze crypto fossero comunque imponibili, una tesi poi confermata dalla Cassazione anche per gli anni precedenti al 2023. La c-sexies ha chiuso quell’ambiguità, ma nel farlo ha anche isolato le cripto-attività in un compartimento fiscale separato dal resto del risparmio finanziario, con regole proprie su aliquota, compensazione e monitoraggio.
A monte, la stessa distinzione si trova nel perimetro del regolamento MiCA, che esclude esplicitamente le cripto-attività già qualificabili come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II, lasciando a ESMA il compito di definire i criteri di confine tra le due discipline, come riepilogato in un’analisi di Diritto Bancario. Un ETP, essendo di per sé uno strumento finanziario, non entra mai nel perimetro MiCA: non ha bisogno di un emittente autorizzato come CASP, non compare nell’elenco Consob degli operatori abilitati che ha chiuso il periodo transitorio a luglio, e soprattutto porta con sé, per il Fisco, il trattamento ordinario riservato ai titoli, non quello riservato al Bitcoin.
Il vantaggio nascosto: la compensazione delle minusvalenze
La differenza di aliquota è quella che si nota subito, ma non è l’unico vantaggio fiscale di un ETP. Le plusvalenze e le minusvalenze della lettera c-ter formano un paniere unico insieme a azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, il cosiddetto zainetto fiscale. Una minusvalenza realizzata su un ETP può compensare una plusvalenza realizzata vendendo azioni, e viceversa, con un riporto che dura quattro anni. Le cripto-attività dirette, dal 2023, vivono invece in un compartimento a parte: una minusvalenza su Bitcoin può compensare solo un’altra plusvalenza da cripto-attività, non una plusvalenza da azioni o da un ETP, e il contrario non funziona neppure quello.
Per capire la portata pratica si consideri un caso puramente illustrativo. Un investitore che nel 2025 ha chiuso in perdita una posizione azionaria per 5.000 euro, e nel 2026 realizza una plusvalenza di pari importo vendendo un ETP su Bitcoin, può azzerare l’imposta dovuta su quella plusvalenza compensandola con la minusvalenza pregressa. Se lo stesso investitore avesse realizzato quella plusvalenza vendendo Bitcoin detenuto direttamente su un exchange, la minusvalenza azionaria non sarebbe stata utilizzabile: avrebbe pagato il 33% per intero, continuando a portare in avanti la perdita azionaria in attesa di future plusvalenze dello stesso tipo.
È un meccanismo che pesa soprattutto per chi ha già un portafoglio diversificato con una storia di minus e plusvalenze su altri strumenti: per un investitore che possiede solo cripto-attività e nessun altro strumento finanziario, la differenza pratica si riduce quasi soltanto all’aliquota.
Quadro RW e monitoraggio fiscale: chi deve dichiarare cosa
Il secondo asse di differenza riguarda gli obblighi dichiarativi, non solo l’imposta sul guadagno. Per le cripto-attività il quadro RW (ridenominato quadro W nei modelli più recenti) è dovuto a prescindere da dove sono custodite: lo conferma la stessa Agenzia delle Entrate, che include esplicitamente le cripto-attività detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, senza soglia minima di esenzione. Anche un investitore che usa un exchange italiano autorizzato come CASP deve comunque compilare il quadro, perché la norma guarda alla natura dell’attività, non alla nazionalità dell’intermediario.
Per un ETP il ragionamento cambia, perché lo strumento segue le regole ordinarie dei titoli. Se l’ETP è detenuto tramite un intermediario italiano in regime amministrato, banca o broker che sia, l’obbligo di monitoraggio semplicemente non sorge: l’intermediario agisce da sostituto d’imposta esattamente come farebbe per un’azione o un’obbligazione, e il quadro RW resta pensato per le attività detenute all’estero. Solo se l’ETP viene comprato tramite un broker non italiano l’obbligo torna a esistere, insieme all’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, che si applica con la stessa aliquota nominale dello 0,2% ma su una base normativa diversa da quella dell’imposta sulle cripto-attività.
È lo stesso principio, del resto, che ha portato il primo exchange italiano, Cryptosmart, a introdurre un regime amministrato dedicato alle cripto-attività dal 15 aprile 2026: come ha spiegato il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni, «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana», in una dichiarazione riportata da Arena Digitale. Per un ETP il meccanismo di sostituzione d’imposta è ancora più semplice, perché ricalca una prassi bancaria che esiste per i titoli da decenni, senza bisogno di un adattamento specifico al settore crypto.
| Scenario | Quadro RW | Imposta patrimoniale |
|---|---|---|
| Cripto-attività, intermediario italiano | Sì | Trattenuta dall’intermediario, 0,2% |
| Cripto-attività, wallet personale o exchange estero | Sì | Autoliquidata in F24, 0,2% |
| ETP su Bitcoin, intermediario italiano | No | Trattenuta dall’intermediario (bollo dossier titoli), 0,2% |
| ETP su Bitcoin, broker estero | Sì | IVAFE autoliquidata, 0,2% |
La tabella mostra un punto spesso frainteso: chi tiene Bitcoin su un exchange italiano autorizzato paga comunque la patrimoniale sulle cripto-attività e compila comunque il quadro RW, un doppio obbligo che un ETP nello stesso conto titoli non genera.
Imposta di bollo: la differenza che (quasi) sparisce
Sul fronte della tassazione patrimoniale annua la differenza si riduce quasi a zero. Le cripto-attività pagano lo 0,2% annuo sul valore al 31 dicembre tramite l’imposta sul valore delle cripto-attività, introdotta dall’articolo 19 comma 18 del DL 201/2011 come modificato dalla Legge di Bilancio 2023: un’imposta con nome e base giuridica propri, non tecnicamente un’IVAFE. Gli ETP, come tutti gli strumenti finanziari depositati in un dossier titoli, pagano l’ordinaria imposta di bollo, anch’essa allo 0,2% annuo.
Il numero finale è identico, ma la strada per arrivarci no: per l’ETP la trattenuta è un automatismo bancario che esiste da decenni per qualsiasi titolo in deposito, per le cripto-attività è un adempimento specifico introdotto proprio per il settore, con una propria numerazione di rigo nel modello Redditi. Si paga la stessa cifra, insomma, ma con due moduli e due basi legali diverse.
Piazza Affari apre alle crypto: il nuovo segmento ETFplus di Euronext Milan
Fino a febbraio 2026, per comprare un ETP su Bitcoin un investitore italiano doveva rivolgersi a una piazza estera, tipicamente Xetra a Francoforte o SIX a Zurigo. Dal 9 febbraio 2026 Borsa Italiana ha aperto un segmento dedicato all’interno di ETFplus, negoziato in euro, compensato da Euronext Clearing e regolato tramite Euronext Securities Milan, come descritto da Azienda Banca. Al debutto sono arrivati oltre 40 strumenti:
- 21Shares: 27 dei 59 ETP del proprio listino europeo, su Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana e panieri diversificati
- WisdomTree: 8 ETP a copertura fisica, tra cui Bitcoin ed Ether
- CoinShares: 3 ETP, su Bitcoin (BITC), Ethereum in staking e Solana in staking
- Bitwise: 5 strumenti, secondo il comunicato ufficiale su GlobeNewswire
C’è però un limite importante: il segmento è riservato ai soli investitori professionali, non al pubblico retail. Jean-Marie Mognetti, amministratore delegato e cofondatore di CoinShares, ha commentato il lancio dei tre ETP dell’azienda ricordando che «CoinShares è già preparata per questa importante evoluzione fin dal 2015, quando abbiamo lanciato il primo ETP su Bitcoin al mondo», in un comunicato ufficiale dell’azienda. Matteo Stivanello, Associate Director per il mercato italiano di CoinShares, ha aggiunto che «stiamo registrando un forte interesse da parte degli investitori istituzionali in Italia per soluzioni e strumenti regolamentati», una frase che conferma indirettamente chi sta davvero comprando questi prodotti oggi: non i risparmiatori retail, ma banche, gestori e family office.
Sul fronte prezzi, CoinShares ha inoltre reso permanente a fine febbraio 2026 il taglio della commissione di gestione del suo ETP fisico su Bitcoin (BITC), il più grande d’Europa per masse in gestione, portandola allo 0,15% annuo, secondo il comunicato dell’azienda: un dettaglio che pesa nel confronto di lungo periodo tra ETP e possesso diretto, dato che il vantaggio fiscale si materializza solo alla vendita mentre il costo di gestione si paga ogni anno.
Perché i risparmiatori italiani comprano già ETP su Bitcoin, anche senza Piazza Affari
Il fatto che il listino italiano sia per ora riservato ai professionali non significa che un risparmiatore retail non possa accedere a questi strumenti. Gli stessi ETP di 21Shares, CoinShares e WisdomTree restano quotati anche su Xetra, SIX ed Euronext Amsterdam, mercati regolamentati raggiungibili tramite i normali broker italiani ed europei. La tassazione italiana, va ricordato, dipende dalla residenza fiscale dell’investitore e dal tipo di intermediario usato, non dalla piazza di quotazione del titolo: un ETP su Bitcoin comprato su Xetra tramite un intermediario italiano riceve lo stesso trattamento, 26% e nessun quadro RW, di uno, ipotetico, quotato a Milano.
Questo meccanismo non è troppo diverso da quello che permette a un investitore italiano di comprare un’azione quotata al Nasdaq tramite la propria banca: il luogo di negoziazione conta per la liquidità e i costi di transazione, non per il regime fiscale applicabile, un principio che vale anche fuori dal mondo crypto, come mostra la meccanica della correlazione tra Bitcoin e azioni approfondita di recente su HOGE Wire.
Il rischio che l’ETP non elimina: rischio emittente e controparte
Il vantaggio fiscale e la semplicità dichiarativa hanno un contraltare che vale la pena ricordare, perché nessuna delle due sezioni precedenti lo cancella: un ETP resta, giuridicamente, un titolo di debito. Chi lo compra ha un diritto di credito verso l’emittente, non la proprietà diretta dei Bitcoin sottostanti. Gli emittenti seri dichiarano una copertura fisica integrale e si sottopongono ad audit di riserve periodici, ma la struttura resta quella di un prodotto cartolarizzato: in caso di insolvenza dell’emittente, un investitore in ETP diventa un creditore che deve far valere i propri diritti secondo le procedure concorsuali applicabili, non un possessore che può semplicemente spostare le proprie chiavi private altrove.
È l’esatto opposto del rischio che corre chi detiene Bitcoin in autocustodia: nessun rischio di controparte, ma piena responsabilità personale sulla sicurezza delle chiavi e sugli errori operativi. Anche un exchange centralizzato italiano autorizzato come CASP introduce un rischio di controparte, ma di natura diversa e con una supervisione regolamentare specifica in capo a Consob, mentre un ETP non è mai un fondo con patrimonio segregato del tipo previsto dalla disciplina UCITS: chi lo sceglie sta comunque scambiando un rischio operativo con un rischio di credito, non eliminando il rischio in assoluto.
Quando anche l’ETP diventa reddito d’impresa
Il trattamento al 26% con compensazione piena vale per l’investitore occasionale, quello la cui attività rientra nei redditi diversi. Chi compra e vende ETP con la continuità, l’organizzazione di mezzi e i volumi tipici di un’attività professionale rischia la stessa riqualificazione già vista per il trading diretto di cripto-attività: da reddito diverso a reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con IRPEF progressiva, addizionali e, per chi opera con partita IVA, i relativi adempimenti. Come spiegato nell’articolo su quando trading e mining diventano reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate non applica una soglia numerica fissa, ma valuta caso per caso continuità, entità degli investimenti e volume dei proventi.
Non esiste, va detto, una giurisprudenza specifica sugli ETP crypto in Italia: i criteri applicati sono quelli generali validi per qualunque trading di strumenti finanziari, non una regola dedicata al settore. Per la maggioranza dei risparmiatori che comprano un ETP con un orizzonte di mesi o anni, il rischio di riqualificazione resta teorico.
Le imprese, gli ETP e il bilancio: un binario diverso da quello delle crypto
Anche per le società che decidono di allocare liquidità in Bitcoin, la scelta tra ETP e possesso diretto ha conseguenze contabili, non solo fiscali. Le nuove linee guida dell’Agenzia delle Entrate e dell’OIC del 6 luglio 2026, raccontate nell’articolo sulle nuove regole OIC per le crypto in bilancio, riguardano specificamente le cripto-attività detenute direttamente, classificate come immobilizzazioni immateriali o rimanenze a seconda della destinazione economica. Un ETP su Bitcoin, essendo un titolo di debito quotato, segue invece le regole ordinarie previste per gli strumenti finanziari, un binario contabile diverso, con una prassi molto più consolidata e nessuna delle incertezze interpretative che hanno reso necessario un intervento congiunto tra Agenzia delle Entrate e OIC per le cripto-attività dirette.
Per un ufficio amministrativo che deve scegliere come esporre in bilancio un investimento in Bitcoin, questa differenza può pesare quanto l’aliquota fiscale: una classificazione contabile pacifica riduce il rischio di contestazioni in sede di controllo, anche a costo di rinunciare al possesso diretto dell’asset.
Lo staking avvolto nell’ETP: la zona grigia che nessuno ha ancora chiarito
Non tutti gli ETP quotati a Piazza Affari replicano semplicemente il prezzo di un asset fermo in un caveau. Gli ETP di CoinShares su Ethereum e Solana, per esempio, incorporano lo staking: al lancio rendevano rispettivamente circa l’1,25% e il 3,00% annuo, un rendimento reinvestito nel valore del prodotto invece che distribuito in contanti. Per l’investitore italiano questo apre una domanda a cui l’Agenzia delle Entrate non ha ancora risposto in modo specifico: quel rendimento va considerato parte della plusvalenza tassata solo alla vendita dell’ETP, come sembrerebbe naturale per uno strumento ad accumulazione, oppure genera un reddito di capitale autonomo, tassabile anno per anno indipendentemente dalla vendita, come accade per lo staking di cripto-attività detenute direttamente?
La seconda ipotesi avrebbe conseguenze pratiche non banali, perché i redditi di capitale, a differenza dei redditi diversi, normalmente non si compensano con le minusvalenze. È un tema che nessuna delle fonti consultate per questo articolo risolve in modo definitivo, e che probabilmente resterà aperto finché l’Agenzia delle Entrate non pubblicherà un chiarimento specifico su questa nuova generazione di ETP a rendimento, distinta da quelli, più semplici, che si limitano a replicare il prezzo spot.
Il confronto europeo, e cosa cambia se ti trasferisci all’estero
L’asimmetria italiana tra 26% e 33% non è la norma in tutta Europa. In Germania, per esempio, la Spekulationsfrist rende le plusvalenze su cripto-attività detenute direttamente completamente esenti da imposta dopo un anno di possesso, indipendentemente dall’importo, un regime che rende il possesso diretto più conveniente di un ETN tedesco, tassato invece con l’aliquota ordinaria sul reddito da capitale. In Italia non esiste alcuna esenzione legata al periodo di possesso, né per gli ETP né per le cripto-attività dirette: la scelta tra i due strumenti dipende quindi solo da aliquota, compensazione e obblighi dichiarativi, non da quanto a lungo si intende tenere l’investimento.
Per chi valuta un trasferimento di residenza fiscale, infine, vale la pena ricordare che le plusvalenze da ETP seguono la stessa logica generale spiegata nell’articolo su trasferirsi all’estero conviene ancora nel 2026: il regime forfettario dell’articolo 24-bis TUIR per i neo residenti richiede che il reddito sia di fonte estera, una condizione legata all’intermediario usato più che alla natura crypto o meno dello strumento. Un ETP comprato tramite un intermediario non residente segue la stessa logica interpretativa che vale per le cripto-attività, un dettaglio che pochi consulenti generalisti conoscono a fondo.
Domande frequenti
Quanto si paga di tasse su un ETP su Bitcoin in Italia?
Le plusvalenze realizzate vendendo un ETP su Bitcoin sono tassate con l’imposta sostitutiva del 26%, la stessa aliquota ordinaria prevista per azioni e obbligazioni, perché l’ETP rientra nella lettera c-ter dell’articolo 67 del TUIR. Il possesso diretto di Bitcoin o altre cripto-attività è invece tassato al 33% dal 1 gennaio 2026, secondo la lettera c-sexies dello stesso articolo.
Un ETP su Bitcoin va dichiarato nel quadro RW?
Se l’ETP è detenuto tramite un intermediario italiano in regime amministrato, no: l’obbligo di monitoraggio non sorge, esattamente come per un’azione o un’obbligazione detenuta sullo stesso conto titoli. Se invece l’ETP è comprato tramite un broker non residente in Italia, il quadro RW torna dovuto, insieme all’IVAFE sul valore dell’attività detenuta all’estero.
Conviene comprare un ETP su Bitcoin invece di Bitcoin diretto?
Dipende dagli obiettivi dell’investitore. Un ETP offre un’aliquota più bassa, la possibilità di compensare minusvalenze con altri strumenti finanziari e nessun obbligo di monitoraggio se detenuto in Italia, ma comporta un rischio di controparte verso l’emittente e un costo di gestione annuo. Il possesso diretto elimina il rischio emittente, soprattutto in autocustodia, ma sconta un’aliquota più alta e l’obbligo di quadro RW indipendentemente dalla custodia.
Cosa è cambiato con l’arrivo degli ETP su criptovalute a Piazza Affari?
Dal 9 febbraio 2026 Borsa Italiana ha aperto, all’interno di ETFplus, un segmento dedicato agli ETP con sottostante crypto, con oltre 40 strumenti quotati da emittenti come 21Shares, WisdomTree, CoinShares e Bitwise. Il segmento è per ora riservato agli investitori professionali, mentre i risparmiatori retail continuano ad accedere agli stessi prodotti tramite altre piazze europee come Xetra o SIX.
Le minusvalenze di un ETP su Bitcoin si possono compensare con altre perdite?
Sì. Le minusvalenze generate da un ETP su Bitcoin rientrano nello stesso paniere dei redditi diversi di natura finanziaria che comprende azioni, obbligazioni e altri ETP, e possono compensare plusvalenze realizzate su uno qualsiasi di questi strumenti, con un riporto valido per quattro anni. Le minusvalenze da cripto-attività dirette, dal 2023, possono invece compensare solo altre plusvalenze da cripto-attività.
Anneke de Vries scrive di regolamentazione e fiscalità crypto per HOGE Wire.