Tasse crypto 2026: cosa cambia dopo MiCA e l’addio di Binance
MiCA è pienamente operativo e Binance ha lasciato l'UE dal 1° luglio 2026. Ecco cosa cambia (e cosa no) per le tasse sulle crypto in Italia.
Dal 1° luglio 2026 il mercato crypto europeo non è più in fase di transizione: il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) è pienamente operativo, il periodo transitorio è chiuso e chi opera senza licenza deve cessare l’attività nell’intera Unione. Nella stessa settimana Binance, il più grande exchange al mondo per volumi, ha confermato di non aver ottenuto l’autorizzazione in tempo e ha avviato lo smantellamento ordinato dei servizi rivolti ai clienti dell’UE. Due notizie enormi per il settore, ma la domanda che si pongono migliaia di investitori italiani è più concreta: cosa cambia per le mie tasse? La risposta, in breve, è che l’obbligo fiscale non dipende dall’exchange che usi, dalla sua sede o dalla sua licenza: dipende da cosa possiedi e cosa ne fai. Questo articolo ricostruisce cosa è successo, cosa resta uguale sul fronte fiscale italiano, cosa introduce il DAC8 e come si posiziona l’Italia rispetto al resto d’Europa e del mondo.
Il 1° luglio 2026 e la fine della transizione MiCA
Il regolamento (UE) 2023/1114, meglio noto come MiCA, prevedeva un periodo transitorio durante il quale gli operatori già attivi (in Italia, i vecchi iscritti al registro OAM) potevano continuare a offrire servizi in attesa dell’autorizzazione piena come CASP (Crypto-Asset Service Provider). In base all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento, gli Stati membri potevano accorciare questa finestra: Italia, Germania, Austria, Irlanda e Spagna hanno scelto la versione più breve, facendola scadere il 1° luglio 2026 insieme a quella di Francia e Portogallo.
In un comunicato congiunto del 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia hanno confermato che in Italia risultano abilitati nove soggetti: otto CASP autorizzati (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) più Banca Sella, che ha notificato a Banca d’Italia la prestazione di servizi in cripto-attività come intermediario già vigilato. Le due autorità hanno chiarito che, da quella data, «la prestazione di servizi in cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti CASP autorizzati o agli intermediari già vigilati», e che gli operatori non autorizzati devono cessare l’attività e attuare piani di dismissione ordinata, così da permettere ai clienti di trasferire gli asset verso fornitori autorizzati o verso wallet self-custody senza subire danni economici.
Un dettaglio spesso frainteso: la licenza MiCA funziona a passaporto unico. Un CASP autorizzato in un qualsiasi Stato dell’UE, come Coinbase (autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF), Kraken (autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda) o OKX (autorizzata a Malta dalla MFSA), può servire legalmente i clienti italiani senza bisogno di un’autorizzazione separata di Consob. La lista dei nove «soggetti abilitati» pubblicata da Consob riguarda solo gli operatori con sede in Italia, non l’intero universo di CASP che possono legalmente operare nel Paese grazie al passaporto europeo.
L’addio di Binance dall’Unione Europea
Il caso più clamoroso della transizione MiCA riguarda proprio Binance. L’exchange aveva presentato domanda di licenza in Grecia tramite l’entità locale Binary Greece, ma il 24 giugno 2026 ha annunciato il ritiro della richiesta dopo mesi di interlocuzione con l’autorità ellenica (HCMC) senza una decisione formale, avviando uno smantellamento ordinato dei servizi rivolti ai clienti UE. Dal 1° luglio, chi ha un account aperto prima di quella data può ancora accedere, vendere, trasferire e prelevare i propri fondi, ma non sono più consentiti nuovi depositi, nuovi ordini spot, nuove iscrizioni né l’accesso a prodotti come Earn e staking.
Il CEO Richard Teng ha fornito alcuni numeri concreti durante un intervento a Reuters NEXT Asia a Singapore il 9 luglio 2026: circa il 70% degli utenti europei che hanno spostato gli asset fuori da Binance li ha portati su wallet self-custody, contro un 30% migrato verso rivali già autorizzati con licenza MiCA; nella sola settimana del 29 giugno i deflussi netti hanno toccato 1,23 miliardi di dollari, in crescita del 207% rispetto alla settimana precedente. Teng ha inquadrato la strategia futura del gruppo su un riposizionamento verso i mercati asiatici (Giappone, Corea, Thailandia, Indonesia, Australia, Filippine). In un editoriale del 6 luglio aveva già avvertito, in modo pertinente proprio per il tema fiscale, che se l’attuazione del regolamento diventa frammentata, imprevedibile o incoerente, l’Europa rischia di spingere altrove utenti, aziende, investimenti, posti di lavoro e gettito fiscale.
Coinbase e OKX hanno colto l’occasione per lanciare campagne promozionali rivolte proprio agli utenti in uscita da Binance, inclusi bonus sui trasferimenti in vista della scadenza. Non tutti gli operatori, però, sono convinti che il saldo finale sarà positivo per il settore nel suo complesso: Erald Ghoos, CEO di OKX Europe, ha stimato che circa l’80% degli exchange attivi in Europa non sopravviverà al regime MiCA, e che alla vigilia della scadenza circa il 60% degli utenti UE si trovava ancora su piattaforme prive di autorizzazione. Per chi investe, il punto di questo articolo non è quale exchange scegliere, ma cosa succede alla dichiarazione dei redditi quando il fornitore cambia, sparisce o non è più autorizzato: la risposta, come vedremo, è che gli obblighi fiscali italiani restano al proprio posto indipendentemente da tutto questo.
Le tasse non seguono l’exchange: cosa resta identico
Il punto centrale, valido sia per chi è rimasto su Binance sia per chi è passato a un CASP autorizzato o a un wallet self-custody, è che gli obblighi fiscali italiani non dipendono dallo status regolatorio della piattaforma. Il quadro RW (nei modelli più recenti rinominato quadro W), destinato al monitoraggio fiscale degli asset esteri o comunque non gestiti da un intermediario italiano, deve essere compilato per ogni portafoglio o conto digitale detenuto durante l’anno, indipendentemente dal fatto che l’operatore abbia poi cessato l’attività o perso l’autorizzazione. Conta la detenzione avvenuta nel corso del periodo d’imposta, non lo status dell’exchange al 31 dicembre.
Le plusvalenze, dal canto loro, vanno nel quadro RT e si generano solo al verificarsi di un evento fiscalmente rilevante: la conversione in euro o altra valuta avente corso legale, l’utilizzo delle crypto per l’acquisto di beni o servizi, oppure operazioni assimilabili. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, a partire dalla circolare 30/E del 27 ottobre 2023, considera invece fiscalmente irrilevante la permuta tra cripto-attività con «eguali caratteristiche e funzioni» (tipicamente, uno scambio cripto contro cripto), il che significa che spostare un saldo da un exchange a un altro, o convertire da un token a un altro, di per sé non genera una plusvalenza tassabile. La conversione in stablecoin resta invece una zona grigia interpretativa, ed è buona norma trattarla con cautela ai fini della documentazione.
Per un approfondimento completo su aliquote e franchigia, l’argomento è stato trattato in dettaglio nella nostra guida Tassazione crypto 2026: aliquota al 33% e addio alla franchigia; qui ci concentriamo su cosa cambia nel contesto della transizione MiCA appena conclusa.
L’aliquota al 33% e la fine della franchigia: il quadro 2026
Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su cripto-attività, qualificate come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, sono tassate con un’imposta sostitutiva al 33%, contro il 26% applicato tra il 2023 e il 2025. Il percorso normativo è stato in due tempi: la legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) aveva già programmato l’aumento, e la legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) lo ha confermato senza modifiche. Vale la pena ricordare che a ottobre 2024 il governo, tramite l’allora viceministro dell’Economia Maurizio Leo, aveva ipotizzato un salto diretto al 42%, poi ridimensionato in sede di manovra fino al 33% definitivo con decorrenza 2026.
Esiste un’eccezione poco pubblicizzata: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regime MiCA, cioè le stablecoin euro-pegged emesse da soggetti autorizzati, restano tassate al 26%, in quanto trattate come strumento di pagamento e non come investimento speculativo. Per Bitcoin, Ethereum e la generalità degli altri token, invece, si applica sempre il 33%.
La seconda novità strutturale riguarda la franchigia: fino al 2024 le plusvalenze inferiori a 2.000 euro annui erano esenti; dal 1° gennaio 2025 quella soglia è stata abolita dalla stessa legge 207/2024, per cui oggi ogni plusvalenza è tassata fin dal primo euro, incluse quelle generate da micro-operazioni o da ricompense di staking di importo modesto. Chi aveva approfittato della finestra di rideterminazione del costo fiscale al valore del 1° gennaio 2025, con imposta sostitutiva al 18%, deve ricordare che quella finestra si è chiusa il 30 novembre 2025 e non è più disponibile.
Chi cerca una ricostruzione integrale, comprensiva della cronologia del confronto politico che ha portato al 33%, può leggere anche Crypto tax 2026 in Italia: aliquota al 33% e stretta MiCA.
DAC8 e CARF: il fisco riceve già i dati, lo scambio automatico parte nel 2027
Se il 33% è la novità più discussa, il cambiamento strutturale più profondo è probabilmente il DAC8, la direttiva europea 2023/2226 che recepisce a livello UE il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborato dall’OCSE. In Italia il DAC8 è stato recepito con il decreto legislativo 194/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026: da quella data gli exchange e gli altri fornitori di servizi in cripto-attività (i cosiddetti Reporting Crypto-Asset Service Provider) devono raccogliere dati anagrafici, codice fiscale, residenza fiscale dichiarata e il dettaglio delle operazioni dei propri utenti, incluse le compravendite, i trasferimenti e i pagamenti.
Il primo invio di questi dati all’Agenzia delle Entrate, e il conseguente scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali UE, è fissato entro il 30 settembre 2027 e riguarderà i dati raccolti nel corso del 2026. Non è quindi corretto pensare che il fisco stia già ricevendo automaticamente queste informazioni: la raccolta è partita, la trasmissione arriverà più avanti. A livello globale, il quadro CARF dell’OCSE ha raccolto l’adesione di decine di giurisdizioni, con un roll-out scaglionato che si estenderà indicativamente fino al 2029; gli Stati Uniti, va segnalato, seguono un proprio percorso di reporting basato sul modulo 1099-DA, distinto ma in parte convergente con CARF.
Un equivoco comune merita di essere chiarito: DAC8 riguarda la comunicazione dei dati, non introduce da sola nuove regole di tassazione. Anche uno scambio cripto contro cripto, fiscalmente irrilevante secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate descritta sopra, dal 2026 in poi viene comunque registrato e comunicato dalla piattaforma. Questo significa che chi finora ha fatto affidamento sulla scarsa tracciabilità delle proprie operazioni per essere impreciso nella dichiarazione avrà, dal 2027 in poi, molto meno margine di manovra: l’amministrazione finanziaria potrà incrociare i dati dichiarati con quelli ricevuti dagli exchange. Per la cronologia completa dell’iter DAC8 in Italia, si veda anche il nostro approfondimento Tasse crypto 2026: aliquota al 33% e scatta il DAC8.
Cosa succede se sei passato al self-custody o a un exchange non autorizzato
Per chi, sull’onda dell’uscita di Binance, ha spostato i propri asset su un wallet self-custody, cambia poco dal punto di vista fiscale e cambia qualcosa dal punto di vista patrimoniale. L’imposta di bollo dello 0,2% annuo (o l’IVAFE, se il rapporto è con un intermediario estero) si applica solo quando c’è un intermediario che gestisce il rapporto; in autocustodia questa componente patrimoniale non si applica. Resta invece pienamente in vigore l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW, che riguarda la detenzione in sé, non il tramite con cui viene gestita: un wallet hardware o un’app non custodial vanno dichiarati esattamente come un conto su un exchange regolamentato.
Per chi invece è rimasto, o è passato, su un exchange privo di autorizzazione MiCA, la raccomandazione delle autorità è di verificare lo stato del fornitore nel registro pubblico dell’ESMA prima di depositare nuovi fondi, proprio perché dal 1° luglio le tutele previste dal regolamento si applicano solo agli operatori autorizzati. Sul piano fiscale, però, l’obbligo dichiarativo non cambia: anche i guadagni realizzati tramite una piattaforma non autorizzata, o tramite un intermediario extra-UE, vanno dichiarati allo stesso modo. La differenza pratica riguarda la documentazione: le piattaforme in fase di dismissione ordinata potrebbero rendere più complicato scaricare lo storico completo delle operazioni, e senza quella documentazione il costo fiscale di carico, calcolato con criterio LIFO, viene considerato pari a zero, con l’effetto di tassare l’intero controvalore alla vendita anziché la sola plusvalenza. Esportare ora lo storico delle transazioni da qualunque piattaforma si stia per lasciare è, concretamente, il consiglio più utile di questo articolo.
Il calendario fiscale 2026: le scadenze da segnare
Il 2026 è un anno a doppio binario per chi possiede crypto in Italia. Nella dichiarazione presentata nel 2026 si riportano le plusvalenze realizzate nel 2025, ancora tassate al 26% e senza franchigia (già abolita dal 1° gennaio 2025); le plusvalenze maturate nel 2026, quelle al 33%, confluiranno invece nella dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2027. Chi tiene traccia delle scadenze correnti deve considerare il calendario seguente.
| Scadenza | Data 2026 | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Saldo e prima rata F24 | 30 giugno (già trascorsa) | Versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze 2025 |
| Modello 730 | 30 settembre | Dichiarazione semplificata, se compatibile con la propria posizione |
| Modello Redditi Persone Fisiche | 31 ottobre | Dichiarazione ordinaria, quadri RT e RW/W |
| Seconda rata F24 | 30 novembre | Versamento della rata residua, se rateizzata |
Chi ha mancato la scadenza del 30 giugno può ancora regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo: prima si interviene, minore è la sanzione dovuta. Vale la pena ricordare, inoltre, che le cripto-attività sono ormai incluse nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE, un dettaglio spesso trascurato da chi richiede prestazioni sociali agevolate.
Come si tassano le crypto nel resto d’Europa
Il 33% italiano non è un dato isolato: va letto nel contesto di un continente dove le aliquote sulle plusvalenze crypto variano moltissimo da uno Stato all’altro, nonostante MiCA armonizzi la vigilanza e le regole di condotta degli operatori, non la tassazione, che resta competenza nazionale. In Germania, ad esempio, le plusvalenze su crypto detenute da privati sono tassate come «privates Veräußerungsgeschäft» ai sensi del paragrafo 23 dell’EStG: se il possesso supera un anno, il guadagno è interamente esente da imposta, qualunque sia l’importo; se la vendita avviene entro l’anno, si applica l’aliquota progressiva IRPEF personale, fino al 45% più il supplemento di solidarietà. Esiste una soglia di esenzione, la Freigrenze, di 1.000 euro l’anno, ma è una soglia tutto o niente: superarla anche di un euro rende tassabile l’intero guadagno, non solo l’eccedenza.
La Francia ha invece appena inasprito la propria flat tax: dal 1° gennaio 2026 il prélèvement forfaitaire unique (PFU) è salito dal 30% al 31,4%, per effetto dell’aumento del contributo sociale generalizzato (CSG) dal 9,2% al 10,6%; la componente resta scomposta in 12,8% di imposta sul reddito e 18,6% di prelievi sociali. Le plusvalenze fino a 305 euro l’anno restano esenti. Il Portogallo, dal canto suo, applica un’aliquota flat del 28% sulle plusvalenze realizzate su crypto detenute da meno di 365 giorni, con esenzione totale oltre quella soglia; una particolarità del regime portoghese è che uno scambio cripto contro cripto non azzera il periodo di possesso ai fini del calcolo, che resta cumulativo attraverso più conversioni successive.
| Paese | Aliquota principale | Regola sul possesso | Soglia di esenzione |
|---|---|---|---|
| Italia | 33% (26% fino al 2025) | Nessuna, tassazione alla vendita | Nessuna (abolita dal 2025) |
| Germania | Aliquota IRPEF personale, fino al 45% | Esenzione totale oltre 1 anno | 1.000 euro l’anno (Freigrenze) |
| Francia | 31,4% (PFU) | Nessuna, tassazione alla vendita | 305 euro l’anno |
| Portogallo | 28% | Esenzione oltre 365 giorni | Nessuna sotto i 365 giorni |
| Regno Unito | 18% o 24% (Capital Gains Tax) | Nessuna, tassazione alla vendita | 3.000 sterline l’anno |
| Stati Uniti | Aliquota federale ordinaria o long term (0/15/20%) | Aliquota ridotta oltre 1 anno | Variabile per fascia di reddito |
Fuori dai confini UE: Regno Unito e Stati Uniti
Il Regno Unito, fuori dall’Unione dal 2020 e quindi non soggetto a MiCA, tratta le cripto-attività come beni patrimoniali (property) ai fini della Capital Gains Tax. Dal 30 ottobre 2024 le plusvalenze scontano un’aliquota del 18% per i contribuenti nella fascia base e del 24% per quelli nelle fasce più alte, secondo la guida ufficiale di HMRC. La soglia di esenzione annua, il cosiddetto Annual Exempt Amount, è stata ridotta drasticamente negli ultimi anni: da 12.300 sterline nel 2022/23 a 6.000 nel 2023/24, fino alle attuali 3.000 sterline, un percorso che racconta bene come anche fuori dall’UE la tendenza sia verso una tassazione più stringente, non più permissiva.
Negli Stati Uniti le cripto-attività restano classificate come proprietà ai fini fiscali: le plusvalenze realizzate entro un anno dall’acquisto sono tassate alle aliquote ordinarie federali (fino al 37%), mentre oltre l’anno si applicano le aliquote agevolate long term (0%, 15% o 20% a seconda del reddito). La vera novità del 2026 riguarda però la raccolta dati più che l’aliquota: con il nuovo modulo 1099-DA dell’IRS, gli exchange e gli altri broker di asset digitali sono tenuti a comunicare i proventi lordi delle operazioni effettuate dal 2025 in poi, con l’obbligo di comunicare anche il costo di carico che si estende progressivamente alle operazioni dal 2026. È, di fatto, l’equivalente americano del DAC8 europeo: meno enfasi sull’aliquota, più enfasi sulla tracciabilità.
Perché le aliquote continuano a divergere
MiCA ha armonizzato le regole di autorizzazione, i requisiti patrimoniali e le tutele per gli investitori, ma ha lasciato completamente fuori dal proprio perimetro la leva fiscale, che resta una competenza sovrana di ciascuno Stato membro. Il risultato è un continente dove un investitore può pagare zero tasse in Germania tenendo un asset per un anno e un giorno, e il 33% in Italia sullo stesso identico investimento venduto lo stesso giorno. Non sorprende che il tema della concorrenza fiscale sia entrato nel dibattito pubblico proprio nelle stesse settimane della stretta MiCA: è lo stesso argomento richiamato, seppure in chiave critica verso l’Unione nel suo complesso, dal CEO di Binance Richard Teng quando ha parlato del rischio di spingere altrove utenti, investimenti e gettito fiscale.
Sul fronte della vigilanza, alcune autorità nazionali, tra cui la stessa Consob insieme all’AMF francese e alla FMA austriaca, hanno proposto congiuntamente una supervisione MiCA più uniforme, con un ruolo di controllo diretto dell’ESMA sui CASP di maggiori dimensioni, proprio per evitare che le differenze applicative tra Stati membri diventino un incentivo all’arbitraggio regolamentare. È un tema distinto da quello fiscale, ma le due dinamiche si alimentano a vicenda: un mercato più armonizzato sul fronte della vigilanza rende più visibili, per contrasto, le enormi differenze che restano sul fronte delle imposte. Per gli investitori italiani, la combinazione di aliquota più alta, fine della franchigia e tracciabilità in arrivo con il DAC8 ha in alcuni casi accelerato una riflessione più ampia sull’allocazione del portafoglio, in un momento in cui, come abbiamo raccontato analizzando la rottura della correlazione tra Bitcoin e i mercati azionari nel 2026, il comportamento di Bitcoin rispetto alle altre asset class sta comunque cambiando per ragioni in gran parte indipendenti dalla fiscalità. Alcuni risparmiatori, di fronte a un prelievo più severo sulle plusvalenze, hanno persino riaperto il confronto tra Bitcoin e l’oro come bene rifugio, un paragone che resta comunque distinto dalle scelte di natura fiscale.
Tre casi pratici per orientarsi
Caso 1: chi ha lasciato Binance per un wallet self-custody. Il trasferimento in sé, spostare crypto dal proprio account exchange a un wallet privato, non è un evento fiscalmente rilevante: non c’è una cessione, quindi non c’è plusvalenza da dichiarare in quel momento. Resta però l’obbligo di indicare la detenzione nel quadro RW per l’intero anno, comprensiva del periodo in cui gli asset erano su Binance. Il consiglio pratico è scaricare subito lo storico completo delle transazioni dall’exchange, prima che la fase di dismissione ne renda più difficile l’accesso, per poter ricostruire correttamente il costo fiscale di carico con il criterio LIFO.
Caso 2: chi si è spostato su un CASP autorizzato come Coinbase, Kraken o OKX. Anche in questo caso il trasferimento tra piattaforme non genera plusvalenza, e dal punto di vista della supervisione si guadagna in tutele, dato che questi operatori sono vigilati secondo gli standard armonizzati MiCA. Cambia però un aspetto pratico: essendo questi CASP soggetti a DAC8 e quindi tenuti a raccogliere i dati fiscali degli utenti italiani dal 1° gennaio 2026, la coerenza tra quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi e quanto risulterà comunicato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 2027 diventa più importante che mai.
Caso 3: chi percepisce ricompense da staking. Le ricompense da staking sono considerate redditi diversi e vanno tassate al momento della ricezione, sulla base del valore di mercato in euro del giorno dell’accredito, indipendentemente dal fatto che vengano poi vendute o mantenute in portafoglio. Se in seguito quelle stesse ricompense vengono cedute a un valore superiore rispetto a quello registrato al momento della ricezione, la differenza genera un’ulteriore plusvalenza, tassata separatamente: è, di fatto, una tassazione in due momenti distinti, un dettaglio che molti utenti sottovalutano.
Gli errori più comuni da evitare nella dichiarazione
Con l’aumento dell’aliquota, l’abolizione della franchigia e l’arrivo del DAC8, il margine di errore nella dichiarazione si è ristretto. Gli errori più frequenti restano però gli stessi di sempre, solo con conseguenze più costose.
- Non compilare il quadro RW perché «tanto non ho venduto niente»: l’obbligo di monitoraggio è indipendente dalla realizzazione di una plusvalenza.
- Considerare i trasferimenti tra proprio wallet ed exchange, o tra due exchange, come eventi tassabili: non lo sono, in assenza di una cessione a terzi.
- Dimenticare le ricompense da staking, lending o airdrop, che generano un reddito imponibile al momento della ricezione, non solo alla successiva vendita.
- Non conservare lo storico delle operazioni prima che un exchange cessi l’attività o perda l’autorizzazione: senza documentazione, il costo di carico è considerato pari a zero.
- Trattare la conversione in stablecoin come sempre irrilevante: è un’area interpretativa grigia che merita una valutazione caso per caso, non un’assunzione automatica.
Cosa aspettarsi dopo il 2026
I prossimi appuntamenti rilevanti sono già scritti in calendario. Il 30 settembre 2027 è la data entro cui gli Stati membri devono completare il primo scambio automatico di dati raccolti sotto DAC8 relativi al 2026, il momento in cui l’infrastruttura di reporting smetterà di essere teorica e diventerà operativa su scala europea. In parallelo, il framework CARF dell’OCSE continuerà ad allargarsi ad altre giurisdizioni non UE fino al 2029, riducendo progressivamente gli spazi realmente opachi rimasti nel sistema finanziario globale delle cripto-attività.
Sul fronte della vigilanza, l’attenzione si sposta ora sull’attuazione delle linee guida ESMA su market abuse in ambito MiCA (titolo VI, articoli 86-92), pienamente applicabili dal 28 luglio 2026, che riguardano insider dealing, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato anche per le cripto-attività. Sul fronte fiscale, invece, non risultano al momento proposte italiane per un ulteriore inasprimento dell’aliquota oltre il 33%, ma la storia recente, dal 42% inizialmente ipotizzato al 33% poi confermato, suggerisce che il tema resterà comunque politicamente vivo, specie in un contesto di gettito pubblico sotto pressione.
Domande frequenti
Quanto si pagano di tasse sulle crypto in Italia nel 2026?
Sulle plusvalenze realizzate nel 2026 si applica un’imposta sostitutiva del 33%, senza alcuna franchigia di esenzione (abolita dal 1° gennaio 2025). Fanno eccezione le stablecoin euro conformi al regime MiCA (token di moneta elettronica), tassate al 26%. Le plusvalenze maturate invece nel 2025 restano soggette alla vecchia aliquota del 26%, da dichiarare comunque senza franchigia.
Devo pagare le tasse sulle crypto se il mio exchange, come Binance, ha chiuso in Europa?
Sì. L’obbligo di dichiarare le plusvalenze nel quadro RT e di monitorare la detenzione nel quadro RW non dipende dallo stato regolatorio dell’exchange. Anche se la piattaforma ha cessato l’attività in Europa o sta gestendo un piano di dismissione ordinata, ciò che conta ai fini fiscali è la detenzione e le operazioni effettuate durante l’anno, non l’esistenza dell’operatore al 31 dicembre.
Cos’è il DAC8 e quando l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati sulle mie operazioni crypto?
Il DAC8 è la direttiva europea che obbliga gli exchange e gli altri fornitori di servizi crypto a raccogliere dati anagrafici e transazionali sui propri utenti a partire dal 1° gennaio 2026. Il primo invio di questi dati all’Agenzia delle Entrate, e il successivo scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali europee, avverrà entro il 30 settembre 2027 e riguarderà le operazioni del 2026.
Conviene spostare le crypto in un wallet self-custody per pagare meno tasse?
No, non ai fini fiscali italiani. L’autocustodia elimina l’imposta di bollo dello 0,2% applicata dagli intermediari, ma non elimina l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW né l’imposta sostitutiva dovuta al momento della cessione. L’unico effetto reale è la responsabilità piena, e senza intermediari, di documentare correttamente ogni operazione ai fini della dichiarazione.
Come si confronta la tassazione italiana con quella degli altri paesi europei?
L’Italia, con il 33%, applica una delle aliquote più alte d’Europa sulle plusvalenze crypto, superiore al 31,4% francese e nettamente più severa del regime tedesco, che esenta del tutto i guadagni su asset detenuti da oltre un anno. Il Portogallo si colloca in una posizione intermedia, con un’aliquota del 28% solo sotto i 365 giorni di possesso. Le differenze dipendono dal fatto che MiCA armonizza la vigilanza sugli operatori, non la tassazione, che resta una competenza di ciascuno Stato membro.
Articolo a cura della redazione di HOGE Wire.