Crypto tax 2026 in Italia: aliquota al 33% e stretta MiCA
Dal 1° gennaio l'aliquota sulle plusvalenze crypto è al 33%, con deroga al 26% per le stablecoin in euro. Dal 1° luglio è scaduto il transitorio MiCA: cosa cambia per gli investitori.
Da ieri, 1° luglio 2026, il mercato delle cripto-attività in Europa è entrato in una fase nuova: è scaduto il periodo transitorio del regolamento MiCA e, dallo stesso momento, chi offre servizi crypto ai clienti dell’Unione deve essere autorizzato. Per gli investitori italiani il cambio di scenario si somma a un fisco decisamente più pesante. Dal 1° gennaio l’aliquota sulle plusvalenze è salita al 33%, la vecchia soglia di esenzione da 2.000 euro non esiste più e, con la direttiva DAC8 ormai operativa, l’Agenzia delle Entrate riceverà in automatico i dati registrati dagli exchange.
Con Bitcoin scambiato intorno ai 53.600 euro secondo CoinGecko e la stagione dichiarativa alle porte, capire regole, scadenze e adempimenti non è più un dettaglio tecnico. Ecco che cosa è cambiato per chi detiene, vende o scambia criptovalute e che cosa conviene fare adesso.
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sale al 33%
Il cuore della novità è l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, passata dal 26% al 33% a partire dal 1° gennaio 2026. La cornice era stata fissata dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che aveva programmato l’aumento, e la legge di bilancio 2026 lo ha confermato. Va ricordato che la prima bozza della manovra ipotizzava un prelievo record al 42%; dopo il confronto parlamentare la percentuale è stata ridimensionata a 33, allineando di fatto le criptovalute alla fascia più alta dei redditi finanziari di tipo speculativo.
Il salto di sette punti non è banale: su una plusvalenza di 10.000 euro l’imposta passa da 2.600 a 3.300 euro. La misura ha alimentato un acceso dibattito tecnico, tanto che alcuni esperti ne hanno messo in discussione la proporzionalità rispetto ad altre rendite finanziarie, come ricostruito da Ipsoa. Resta il fatto che, a legislazione vigente, il 33% è oggi l’aliquota ordinaria per le cripto-attività.
La deroga per le stablecoin in euro: resta il 26%
C’è un’eccezione importante. Per gli “electronic money token” denominati in euro e conformi al regolamento MiCA, l’aliquota resta al 26% anche nel 2026. La deroga riguarda detenzione, plusvalenze, rimborso, cessione a titolo oneroso e permuta di queste stablecoin ancorate alla moneta unica e garantite da riserve equivalenti presso intermediari vigilati, come confermato dal Fatto Quotidiano.
La logica è duplice: da un lato incentivare gli strumenti di pagamento in euro pienamente regolati, dall’altro distinguerli dagli asset volatili usati a fini speculativi. In pratica, chi impiega una stablecoin in euro conforme come parcheggio di liquidità sconta un prelievo inferiore rispetto a chi realizza guadagni su Bitcoin o Ethereum. Attenzione però alla conformità: la deroga vale solo per i token che rispettano i requisiti MiCA, un punto ribadito anche da BeBankers. Le stablecoin agganciate al dollaro, invece, seguono l’aliquota ordinaria.
Addio alla soglia dei 2.000 euro
Fino al 2024 le plusvalenze erano imponibili solo se superavano i 2.000 euro nell’anno. Quella franchigia è stata cancellata dal 1° gennaio 2025 e la cancellazione è ormai definitiva: oggi si paga dal primo euro di guadagno. Il cambiamento coinvolge soprattutto i piccoli investitori, che in passato restavano spesso sotto la soglia e ora devono dichiarare anche importi modesti.
La conseguenza pratica è che quasi ogni operazione con realizzo genera un adempimento. Anche chi ha guadagnato poche centinaia di euro deve calcolare la plusvalenza, indicarla in dichiarazione e versare l’imposta dovuta. Questo obbliga a tenere una contabilità puntuale di ogni acquisto e vendita, anche per chi opera con cifre contenute o in modo occasionale, come riepilogato nella panoramica di FiscoeTasse.
Come si calcola la plusvalenza: permute, cessioni e affrancamento
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato (o il valore normale del bene ricevuto) e il costo di acquisto documentato. Non tutte le operazioni fanno scattare l’imposta: la conversione in euro o in altra valuta fiat, il pagamento di beni e servizi e lo scambio con una cripto-attività avente caratteristiche e funzioni diverse sono eventi rilevanti. Lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni analoghe (per esempio tra due token dello stesso tipo) non è invece considerato realizzo e non genera tassazione immediata.
Un capitolo a parte è l’affrancamento. La legge di bilancio 2025 aveva permesso di rideterminare il valore delle cripto detenute al 1° gennaio 2025, sostituendo il costo storico con il valore di mercato a quella data e pagando un’imposta sostitutiva del 18%. L’opzione, utile per abbattere le future plusvalenze, andava esercitata versando l’imposta (in unica soluzione o a rate) entro il 30 novembre 2025: quella finestra è ormai chiusa, ma chi l’ha sfruttata deve usare il nuovo valore affrancato come costo fiscale nei calcoli.
| Periodo | Aliquota sulle plusvalenze | Soglia esente | Elementi chiave |
|---|---|---|---|
| Fino al 2024 | 26% | 2.000 euro | Imposta sostitutiva introdotta dalla L. 197/2022; obbligo di Quadro RW |
| 2025 | 26% | Abolita | Affrancamento al 18% sul valore al 1° gennaio 2025 |
| Dal 2026 | 33% (26% per le stablecoin in euro) | Abolita | DAC8 operativa; MiCA a pieno regime |
Imposta di bollo e monitoraggio nel Quadro RW
Oltre all’imposta sui guadagni esiste un prelievo sul semplice possesso. Sulle cripto-attività si applica un’imposta di bollo del 2 per mille annuo quando sono detenute presso intermediari residenti; per chi utilizza piattaforme estere o wallet in autocustodia si applica invece, nella stessa misura del 2 per mille, l’imposta sul valore delle cripto-attività. Il calcolo è proporzionale ai giorni di possesso e al valore di fine periodo.
Sul fronte degli obblighi dichiarativi, le cripto-attività vanno indicate nel Quadro RW del modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale, mentre le plusvalenze si liquidano nel Quadro RT. L’obbligo di monitoraggio riguarda anche i wallet non custoditi: la titolarità di chiavi private che consentono il trasferimento di cripto-attività è sufficiente a far scattare la dichiarazione, a prescindere dal fatto che l’exchange sia italiano o estero.
DAC8: dal 2026 il Fisco vede gli exchange
La vera svolta strutturale è la trasparenza. La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025, è operativa dal 1° gennaio 2026. Da questa data i fornitori di servizi per le cripto-attività raccolgono i dati fiscali dei clienti residenti nell’Unione, come spiega la stessa Commissione europea.
Le informazioni trasmesse comprendono codice fiscale, residenza, saldi, operazioni di acquisto, vendita e scambio e gli indirizzi dei wallet di destinazione dei prelievi. Il primo scambio automatico tra amministrazioni fiscali, relativo ai dati del 2026, è previsto entro il 30 settembre 2027. La cornice ricalca il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE, che estenderà il meccanismo su scala globale con adesioni progressive tra il 2027 e il 2029. Come sottolinea Agenda Digitale, nemmeno i wallet in autocustodia restano fuori dal radar, perché gli indirizzi di destinazione consentono di ricostruire i flussi on-chain.
MiCA a pieno regime: chi è autorizzato in Italia
Il 1° luglio 2026 è scaduto il periodo transitorio del regolamento MiCA. Da quella data, la prestazione di servizi sulle cripto-attività verso clienti dell’Unione è riservata ai soggetti autorizzati: chi non ha ottenuto l’autorizzazione in almeno un Paese UE deve cessare l’attività, limitandosi alle operazioni necessarie a chiudere ordinatamente i rapporti in essere. Lo ha ribadito la Consob, richiamando gli avvisi dell’ESMA agli operatori e agli investitori.
In Italia la vigilanza è divisa: la Consob cura autorizzazione e condotta di mercato, mentre la Banca d’Italia sorveglia custodia e regolamento. Alla scadenza risultano abilitati nove soggetti: otto CASP autorizzati dalla Consob (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) e la Banca Sella come intermediario notificato alla Banca d’Italia, secondo la ricostruzione di Arena Digitale.
L’ESMA ha chiarito che gli operatori extra UE non possono offrire servizi MiCA agli investitori europei, salvo la stretta eccezione della reverse solicitation, e che i CASP non possono esternalizzare funzioni come la custodia a soggetti non autorizzati, nemmeno all’interno dello stesso gruppo. Il consiglio pratico, ricordato anche da Pagamenti Digitali, è verificare che la piattaforma usata sia iscritta al registro MiCA prima di trasferire fondi.
Cosa devono fare ora gli investitori
Con un fisco più caro e una trasparenza quasi totale, l’improvvisazione costa cara. Ecco i passaggi essenziali per mettersi in regola nel 2026:
- Verificare che l’exchange o il broker utilizzato sia autorizzato come CASP e presente nel registro MiCA.
- Ricostruire lo storico completo delle operazioni, spesso con l’aiuto di un software fiscale dedicato.
- Distinguere le stablecoin in euro conformi (26%) dalle altre cripto-attività (33%) nel calcolo delle imposte.
- Indicare le cripto nel Quadro RW e liquidare plusvalenze e imposta di bollo negli appositi quadri.
- Conservare la documentazione del costo di acquisto ed eventuali affrancamenti già effettuati.
- Per gli anni non dichiarati, valutare il ravvedimento operoso, che consente di ridurre in modo sensibile le sanzioni.
I prossimi passi
Il quadro è destinato a stringersi ancora. Con l’entrata a regime del CARF tra il 2027 e il 2029, lo scambio di dati coinvolgerà decine di giurisdizioni oltre i confini europei, riducendo gli spazi per chi conta sull’opacità delle piattaforme estere. Sul piano interno restano aperti alcuni dossier, dal dibattito mai del tutto sopito su un possibile ritorno al 26% per tutte le cripto-attività, all’inclusione del valore dei wallet nel calcolo dell’ISEE, che potrebbe incidere sull’accesso a bonus e prestazioni assistenziali.
Per gli investitori italiani il messaggio è chiaro: le criptovalute sono ormai un asset pienamente tracciato e tassato come gli altri strumenti finanziari. Pianificare le operazioni, conservare la documentazione e affidarsi a intermediari autorizzati non è più una scelta prudenziale, ma la condizione minima per operare in serenità con il Fisco.
Di Marco Ferretti, redazione Regolamentazione di HOGE Wire.