Crypto tax 2026: la guida pratica a staking, airdrop e scadenze
Oltre il 33%: come si tassano staking, airdrop, hard fork e NFT in Italia nel 2026. La guida pratica tra metodo LIFO, DAC8 e i CASP autorizzati da Consob.
Un anno di svolta per la fiscalità crypto in Italia
Il 2026 è l’anno in cui tre riforme diverse sulla fiscalità delle cripto-attività si sovrappongono nello stesso calendario: l’aliquota sulle plusvalenze è salita al 33%, lo scambio automatico di dati DAC8 è diventato operativo e il periodo transitorio del regolamento MiCA si è chiuso il 1° luglio. Chi ha seguito solo i titoli sull’aliquota rischia di perdere il pezzo più utile per chi investe davvero: cosa succede, in concreto, quando si riceve un reward di staking, si incassa un airdrop, si vende un NFT o si scambia un token con un altro. Con Bitcoin scambiato poco sopra i 55.000 euro secondo i dati di CoinGecko, sempre più risparmiatori italiani hanno posizioni che vanno oltre il semplice acquisto e rivendita, e la parte più costosa degli errori fiscali di solito non riguarda la vendita in sé, ma gli eventi intermedi che restano fuori dai radar.
Questa guida non ripercorre da capo la sola aliquota, già raccontata in dettaglio nel nostro approfondimento su tassazione crypto 2026 e addio alla franchigia. Si concentra invece sulla mappa operativa: quali eventi generano imposta e quali no, come si calcola una plusvalenza con il metodo LIFO, cosa cambia tra regime dichiarativo e regime amministrato ora che alcuni exchange sono diventati intermediari autorizzati, e quali sono le scadenze ancora aperte da qui a fine anno. L’aumento dell’interesse per queste regole non è isolato: una parte della crescita dell’esposizione retail alle cripto-attività si spiega anche con la loro crescente correlazione con i mercati azionari tradizionali, che ha portato in portafoglio molti investitori abituati a strumenti finanziari classici, e quindi già sensibili al tema della dichiarazione dei redditi.
Il 33% non era il punto di partenza del dibattito. Il governo aveva inizialmente valutato un balzo fino al 42%, prima di ridimensionare la misura nella versione finale della manovra: l’aliquota unica per le plusvalenze da cripto-attività, disciplinata dall’articolo 67 del TUIR come reddito diverso di natura finanziaria, è stata fissata al 33% dalla Legge 199/2025 (la manovra di bilancio per il 2026), con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il resto di questa guida parte da qui e scende nel dettaglio degli eventi concreti.
La mappa degli eventi fiscalmente rilevanti
Il principio di base è sempre lo stesso: le cripto-attività generano una plusvalenza tassabile quando si verifica un realizzo, cioè quando il possessore ne dispone in cambio di moneta, beni, servizi o altri diritti con caratteristiche diverse da quelli ceduti. Non tutte le operazioni, però, sono realizzi agli occhi del Fisco. La tabella seguente riassume gli eventi più comuni e il relativo trattamento, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina attuale.
| Evento | Rilevante ai fini fiscali | Trattamento |
|---|---|---|
| Vendita di crypto in euro o altra valuta fiat | Sì | Plusvalenza al 33% (26% se il realizzo è avvenuto entro il 2025) |
| Pagamento di beni o servizi con crypto | Sì | Equiparato a una cessione a titolo oneroso |
| Permuta tra crypto con eguali caratteristiche e funzioni | No | Il costo fiscale si trasferisce al nuovo token |
| Conversione tra euro e un EMT in euro conforme MiCAR | No | Operazione considerata fiscalmente neutra |
| Reward da staking o lending | Sì, alla ricezione | Reddito diverso al valore di mercato del giorno di accredito |
| Airdrop di nuovi token | Sì, alla ricezione | Tassato al valore di mercato del giorno di accredito |
| Ricezione di token da hard fork | No, alla ricezione | Costo fiscale fissato a zero, tassato per intero alla vendita |
| Acquisto di un NFT pagando in crypto | Sì | La crypto ceduta genera plusvalenza o minusvalenza |
| Vendita di un NFT | Dipende | Varia secondo la natura finanziaria o collezionistica del token |
| Mining occasionale | Sì, alla vendita | Plusvalenza ordinaria sul ricavato |
| Mining abituale o professionale | Sì | Reddito d’impresa, regole diverse da quelle qui descritte |
| Trasferimento tra wallet dello stesso titolare | No | Nessuna cessione verso terzi |
Le prossime sezioni entrano nel dettaglio dei casi più frequenti e di quelli che generano più dubbi in fase di dichiarazione: trading, permute, staking, airdrop, hard fork e NFT.
Trading, conversione in euro e il calcolo con il metodo LIFO
Per calcolare una plusvalenza serve un prezzo di vendita, un costo di carico e un metodo per abbinare quale lotto di acquisto si sta vendendo, dato che raramente si compra tutta la propria posizione in un’unica operazione. Il metodo adottato in Italia per le cripto-attività è il LIFO (Last In, First Out): si considera venduto per primo l’ultimo lotto acquistato in ordine cronologico. Chi non conserva la documentazione delle proprie transazioni rischia di vedersi riconosciuto un costo di carico pari a zero, con l’effetto di trasformare l’intero controvalore incassato in plusvalenza tassabile.
Un esempio semplificato aiuta a capire la meccanica. Supponiamo che un investitore abbia acquistato 0,5 BTC nel marzo 2024 a 40.000 euro e altri 0,3 BTC nel settembre 2025 a 55.000 euro, e che a febbraio 2026 decida di vendere 0,2 BTC a un prezzo di 58.000 euro. Con il metodo LIFO, i 0,2 BTC venduti si considerano prelevati dal lotto più recente (quello di settembre 2025): la plusvalenza è quindi pari a 58.000 meno 55.000, moltiplicato 0,2, cioè 600 euro, tassati con l’aliquota del 33% applicabile ai realizzi del 2026, per un’imposta di 198 euro. Se lo stesso investitore avesse invece venduto l’intera posizione, il calcolo si sarebbe dovuto ripartire proporzionalmente tra i due lotti, ciascuno con il proprio costo di carico originario. Si tratta di un esempio puramente illustrativo: ogni caso reale va calcolato lotto per lotto sulla base della documentazione effettiva.
Un dettaglio spesso trascurato riguarda la data del realizzo, non quella dell’acquisto: conta il momento in cui la plusvalenza si considera maturata. I guadagni realizzati entro il 31 dicembre 2025 restano soggetti alla vecchia aliquota del 26%, mentre quelli realizzati dal 1° gennaio 2026 in avanti scontano il 33%. Allo stesso modo, la soglia di esenzione di 2.000 euro, che per anni aveva escluso dalla tassazione le plusvalenze minori, non esiste più dal 1° gennaio 2025, per effetto della Legge 207/2024: da quella data ogni guadagno, anche di pochi euro, concorre alla base imponibile fin dal primo euro.
Permuta cripto-cripto e la doppia aliquota per gli EMT in euro
Uno dei chiarimenti più importanti della prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda le permute, cioè lo scambio diretto di un token con un altro senza passare dall’euro. Se lo scambio avviene tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni, l’operazione è considerata fiscalmente irrilevante: il costo fiscale del token ceduto si trasferisce semplicemente al token ricevuto, e non si genera alcuna plusvalenza imponibile in quel momento. Il principio è stato messo nero su bianco nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, il documento di riferimento per gran parte delle qualificazioni fiscali di cui si parla in questo articolo.
La riforma della legge di bilancio 2026 ha aggiunto un secondo livello di complessità, introducendo un’aliquota differenziata per gli EMT, i token di moneta elettronica (electronic money token) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR, cioè quelli il cui valore è ancorato stabilmente all’euro e le cui riserve sono detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea. Su questi strumenti, pensati per funzionare come mezzo di pagamento più che come investimento speculativo, l’aliquota resta al 26% invece di salire al 33%. La conversione tra euro ed EMT in euro conforme al MiCAR, inoltre, non costituisce di per sé un realizzo di plusvalenza: è trattata come un’operazione fiscalmente neutra, alla stregua di un cambio di conto corrente. Le stablecoin non denominate in euro, o non conformi ai requisiti MiCAR, restano invece soggette all’aliquota ordinaria del 33%, così come Bitcoin, Ethereum e la generalità degli altri token.
Nella pratica, questo significa che spostare liquidità tra un exchange e l’altro convertendo in una stablecoin euro-denominata conforme, invece che in un token agganciato al dollaro, può fare una differenza concreta sull’aliquota applicabile a quella specifica tappa dell’operazione, anche se resta comunque necessario ricostruire correttamente l’intera catena di operazioni per calcolare la plusvalenza finale.
Staking, lending e rendimenti DeFi: la doppia tassazione
Chi partecipa allo staking o presta le proprie cripto-attività tramite piattaforme di lending incontra uno dei meccanismi meno intuitivi della fiscalità italiana: la doppia tassazione in due momenti distinti. Il primo evento imponibile scatta già alla ricezione del reward, che viene qualificato come reddito diverso e tassato al valore di mercato in euro del giorno in cui il token arriva nel wallet, indipendentemente dal fatto che venga poi venduto o mantenuto. Quel valore di mercato diventa a sua volta il nuovo costo di carico del token ricevuto: se in un secondo momento l’investitore lo rivende a un prezzo più alto, dovrà pagare una seconda imposta, questa volta come plusvalenza ordinaria, calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore già tassato al momento dell’accredito.
Il meccanismo impone una disciplina di tracciamento piuttosto onerosa: ogni singolo accredito di reward, anche minimo e anche se distribuito più volte al giorno da un protocollo, andrebbe in teoria registrato con la propria data e il proprio valore di mercato, per poter ricostruire correttamente sia il reddito da dichiarare al momento della ricezione sia il costo di carico da usare in un’eventuale vendita futura. Molti exchange e alcuni strumenti di portfolio tracking generano report utili a questo scopo, ma restano comunque responsabilità dell’investitore la verifica e la conservazione della documentazione.
Per la finanza decentralizzata in senso stretto, tra yield farming, liquidity provision e protocolli di lending peer-to-pool, il quadro resta più incerto: l’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato una circolare specificamente dedicata a queste operazioni, che restano una zona grigia interpretativa. L’approccio prudenziale più diffuso tra i professionisti del settore è di applicare per analogia lo stesso principio dello staking centralizzato, cioè tassare al momento della ricezione ogni reward identificabile con un proprio valore di mercato, ma la varietà di meccanismi DeFi (reward impliciti nel prezzo di un token di liquidità, interessi capitalizzati automaticamente, ricompense in più asset contemporaneamente) rende la qualificazione tutt’altro che meccanica.
Airdrop, hard fork e nuovi token: le differenze pratiche
Airdrop e hard fork producono lo stesso risultato pratico, cioè nuovi token che compaiono nel wallet senza un acquisto attivo da parte del titolare, ma la loro qualificazione fiscale è opposta, ed è uno degli aspetti meno conosciuti tra gli investitori retail.
- Un airdrop, cioè la distribuzione gratuita di token da parte di un progetto, spesso a fini promozionali o come ricompensa per un’attività precedente, genera reddito imponibile già al momento della ricezione, calcolato al valore di mercato in euro del token in quel giorno. Il valore accreditato diventa poi il costo di carico per un’eventuale plusvalenza futura, esattamente come per i reward da staking.
- Un hard fork, cioè la biforcazione di una blockchain che genera una nuova rete e un nuovo asset a partire da quello preesistente, non genera invece alcuna imposta al momento della ricezione. Ai token ricevuti da un hard fork viene attribuito un costo fiscale pari a zero: nessuna imposta oggi, ma l’intero valore di vendita futuro sarà tassato per intero come plusvalenza, senza alcun costo da sottrarre.
La differenza non è solo teorica. Chi riceve un airdrop di un token che poi perde rapidamente valore potrebbe trovarsi ad aver già maturato un reddito imponibile su un valore che, al momento della vendita, non esiste più: la minusvalenza successiva può in alcuni casi compensare altre plusvalenze similari, ma non elimina l’imposta già dovuta sul reddito diverso maturato alla ricezione. Chi invece riceve token da un hard fork non ha alcun obbligo dichiarativo immediato, ma dovrà tenere a mente che l’intero ricavato sarà tassabile in un secondo momento, senza alcuna deduzione, anche a distanza di anni.
NFT: la tassazione dipende dalla natura del token
Gli NFT (non-fungible token) non hanno una categoria fiscale unica e separata: la loro tassazione dipende dalla funzione concreta che svolgono. Un NFT con caratteristiche finanziarie o di investimento, cioè acquistato prevalentemente nell’aspettativa di una rivendita a un prezzo più alto, tende a rientrare nello stesso perimetro delle altre cripto-attività e sconta quindi l’aliquota del 33% sull’eventuale plusvalenza. Un NFT con natura più marcatamente collezionistica o legato a un utilizzo specifico (un biglietto, un oggetto di gioco, un certificato di autenticità) può invece ricadere in una qualificazione diversa, più vicina a quella dei beni da collezione tradizionali, con margini interpretativi che la prassi dell’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito in modo esaustivo per ogni singola casistica.
Va inoltre distinto il trattamento dell’acquisto da quello della rivendita. Se un NFT viene acquistato pagando con Bitcoin, Ethereum o un altro token, quella spesa è a tutti gli effetti una cessione della cripto-attività utilizzata come mezzo di pagamento: genera quindi una plusvalenza o una minusvalenza calcolata sulla differenza tra il valore di mercato al momento dell’acquisto dell’NFT e il costo di carico originario della crypto spesa, esattamente come se quella crypto fosse stata venduta sul mercato. La rivendita successiva dell’NFT stesso è poi un secondo evento, da valutare separatamente in base alla natura del token, come descritto sopra.
Nella pratica, questo significa che un collezionista attivo di NFT può trovarsi a dover gestire due livelli di calcolo sovrapposti, quello sulle cripto-attività utilizzate per gli acquisti e quello, eventuale, sugli NFT stessi, con la conseguenza che una strategia di record-keeping accurata (data, controvalore in euro, wallet di origine) diventa importante tanto quanto per il trading di cripto-attività più tradizionale.
Il calendario delle scadenze 2026
Il 2026 è un anno fiscale a doppio binario per chi possiede cripto-attività: si chiude la dichiarazione delle plusvalenze maturate nel 2025, ancora alla vecchia aliquota del 26%, mentre iniziano già a maturare (e in alcuni casi a essere comunicate agli exchange) le plusvalenze 2026, soggette alla nuova aliquota del 33% e destinate a confluire nella dichiarazione del 2027.
| Scadenza | Adempimento | Nota |
|---|---|---|
| 30 giugno 2026 (già trascorsa) | Saldo e prima rata tramite modello F24 | Riferita alle plusvalenze realizzate nel 2025, aliquota 26% |
| 30 settembre 2026 | Invio del Modello 730 | Percorso alternativo al Modello Redditi per chi ne ha i requisiti |
| 31 ottobre 2026 | Invio del Modello Redditi Persone Fisiche | Contiene il quadro RT per le plusvalenze e il quadro W (ex RW) per il monitoraggio |
| 30 novembre 2026 | Seconda rata di acconto | Riferita all’anno d’imposta in corso |
Chi si accorge solo ora di aver mancato la scadenza del 30 giugno non deve considerarla una causa persa: l’ordinamento italiano prevede il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente versamenti tardivi con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate in caso di accertamento, tanto più conveniente quanto prima si agisce rispetto alla scoperta da parte del Fisco. Vale la pena ricordare anche che il quadro W (già quadro RW), dedicato al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero o in wallet non custoditi da intermediari italiani, va compilato ogni anno indipendentemente dal fatto che si sia realizzata o meno una plusvalenza: detenere crypto, di per sé, genera un obbligo dichiarativo distinto da quello sulle plusvalenze.
DAC8 e CARF: cosa vede ora il Fisco sugli scambi esteri
Fino a poco tempo fa, gran parte delle informazioni su conti e operazioni detenuti su exchange esteri raggiungeva l’Agenzia delle Entrate solo se il contribuente le dichiarava spontaneamente nel quadro W. La direttiva europea DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) cambia questo scenario, estendendo alle cripto-attività lo stesso meccanismo di scambio automatico di informazioni già in uso da anni per i conti bancari tradizionali. In Italia la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 194/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2026.
Il meccanismo coinvolge i cosiddetti RCASP, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (che includono anche operatori extra-UE che servono clienti europei), tenuti ad applicare procedure di adeguata verifica della clientela e a raccogliere dati su saldi, scambi e trasferimenti riferiti agli utenti residenti in uno Stato membro dell’Unione o in una giurisdizione qualificata non UE. Questi dati vengono raccolti a partire dalle operazioni del 2026 e comunicati alle autorità fiscali nazionali competenti, che a loro volta li scambiano tra loro; la prima trasmissione dei dati raccolti nel 2026 è attesa entro il 30 giugno 2027. In parallelo, il quadro OCSE CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), che ha ispirato la direttiva europea, estenderà un meccanismo simile a decine di giurisdizioni non UE tra il 2027 e il 2029, riducendo progressivamente gli spazi rimasti fuori dal perimetro dello scambio automatico.
Per l’investitore, la conseguenza pratica è che l’anonimato relativo di cui godevano le operazioni su exchange esteri si sta esaurendo strutturalmente, non solo grazie a controlli mirati. Il nostro approfondimento su aliquota al 33% e avvio della DAC8 ricostruisce nel dettaglio l’iter della direttiva e i suoi effetti sugli exchange internazionali.
Il Tavolo Permanente di vigilanza sulle cripto-attività
Accanto alla parte più discussa della manovra, cioè l’aumento dell’aliquota, la Legge 199/2025 ha introdotto anche una novità istituzionale che è passata più sotto silenzio: l’istituzione di un Tavolo Permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e sulla finanza innovativa, da costituire con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Tavolo riunisce rappresentanti del MEF, della Guardia di Finanza, della Consob, della Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria, dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad associazioni di settore ed esperti accademici selezionati per competenza, secondo quanto ricostruito da Informazione Fiscale.
Le funzioni attribuite al Tavolo sono soprattutto di monitoraggio e coordinamento strategico, non di vigilanza diretta sui singoli operatori, che resta compito di Consob e Banca d’Italia nell’ambito del regolamento MiCA. Tra i compiti indicati figurano il monitoraggio costante dei rischi connessi al settore, l’elaborazione di indirizzi strategici per la prevenzione di frodi e rischi sistemici, la predisposizione di un protocollo di legalità condiviso tra istituzioni e operatori contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la redazione di rapporti periodici sull’evoluzione tecnologica e finanziaria del settore, e la promozione di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai consumatori. I componenti operano senza compensi né rimborsi, un dettaglio che sottolinea la natura tecnica e consultiva dell’organismo più che un ruolo operativo o sanzionatorio.
Il Tavolo si inserisce in un disegno più ampio di coordinamento tra le autorità che già vigilano sul settore bancario e finanziario italiano, un tema che abbiamo affrontato più in generale nel nostro approfondimento su banche e criptovalute e le regole che contano nel 2026: la novità del 2026 è che, per la prima volta, esiste un tavolo dedicato specificamente alle cripto-attività, e non solo un coordinamento generico tra le autorità di vigilanza esistenti.
MiCA a regime dal 1° luglio 2026: i CASP autorizzati
Il 1° luglio 2026 non è una data qualunque per chi possiede cripto-attività in Italia: è il giorno in cui si è chiuso il periodo transitorio previsto dall’articolo 143, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), che dal 30 dicembre 2024 aveva permesso ai prestatori già operativi secondo le normative nazionali di continuare l’attività in attesa dell’autorizzazione come CASP (Crypto-Asset Service Provider). Con un comunicato congiunto del 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia hanno reso noto che in Italia risultano abilitati 9 soggetti: 8 CASP in senso proprio più un intermediario bancario che ha optato per la notifica prevista dal regolamento.
| Soggetto | Tipologia |
|---|---|
| CheckSig S.r.l. | CASP |
| Conio S.r.l. | CASP |
| CryptoSmart S.p.A. | CASP |
| Hercle S.r.l. | CASP |
| Hodlie S.r.l. | CASP |
| Olliv Italia S.r.l. | CASP |
| Riv Digital S.r.l. | CASP |
| Young Platform S.p.A. | CASP |
| Banca Sella S.p.A. | Intermediario bancario notificato |
Chi non ha ottenuto l’autorizzazione come CASP in almeno uno Stato membro dell’Unione entro quella data deve cessare l’attività, limitandosi alle operazioni funzionali alla chiusura dei rapporti con i clienti esistenti. L’ESMA ha chiesto a questi operatori di predisporre piani di dismissione ordinata, che garantiscano il trasferimento delle attività dei clienti verso operatori autorizzati o verso portafogli auto-custoditi, senza causare danni economici. Per chi ha ancora fondi su una piattaforma non presente in questa lista o nel registro MiCA tenuto da ESMA, verificare lo stato dell’autorizzazione non è più solo una questione di prudenza generica, ma un passaggio operativo urgente.
Tra gli autorizzati, Young Platform ha ottenuto da Consob uno dei perimetri più ampi del mercato italiano, coprendo otto dei dieci servizi previsti dal regolamento. Andrea Ferrero, co-CEO e co-fondatore della piattaforma torinese, ha collegato l’autorizzazione soprattutto al meccanismo del passaporto unico europeo previsto dal MiCAR, che permette a un operatore autorizzato in uno Stato membro di offrire gli stessi servizi in tutta l’Unione senza richiedere licenze separate Paese per Paese, descrivendolo come il punto di partenza per l’espansione internazionale dell’azienda, secondo quanto riportato da Azienda Banca. Per chi vuole ricostruire l’intero pacchetto di novità 2026, dall’aliquota alla stretta regolatoria, resta utile anche il nostro articolo su crypto tax 2026 in Italia tra aliquota al 33% e stretta MiCA.
Regime dichiarativo o amministrato: cosa cambia ora che i CASP sono autorizzati
Per i redditi diversi di natura finanziaria, categoria in cui rientrano le plusvalenze da cripto-attività, l’ordinamento italiano prevede da tempo tre possibili regimi: quello dichiarativo, in cui il contribuente calcola da sé le plusvalenze e le indica nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi; quello amministrato, in cui un intermediario abilitato agisce come sostituto d’imposta e applica l’imposta direttamente sulle plusvalenze realizzate, sollevando il contribuente dall’onere del calcolo e dell’indicazione in dichiarazione; e quello gestito, riservato alle gestioni patrimoniali. Fino a quando gli exchange operanti in Italia non erano intermediari autorizzati in senso tecnico, il regime amministrato restava di fatto inapplicabile alle cripto-attività, e il regime dichiarativo era l’unica strada percorribile per la quasi totalità degli investitori.
L’autorizzazione come CASP cambia questo scenario. Alessandro Frizzoni, fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, uno dei nove soggetti abilitati, ha spiegato in un’intervista a Criptovaluta.it che la piattaforma può ora assumere il ruolo di sostituto d’imposta per conto dell’utente, esattamente come avviene da decenni per i dossier titoli tradizionali in regime amministrato, applicando così l’imposta direttamente sulle plusvalenze realizzate sulla piattaforma senza che l’utente debba gestirle in dichiarazione. Resta inteso che il regime amministrato semplifica l’aspetto del calcolo e del versamento, non elimina però l’obbligo di monitoraggio nel quadro W per le attività eventualmente detenute anche altrove, né la necessità di ricostruire correttamente le operazioni compiute prima del passaggio a un intermediario autorizzato.
Vale la pena ricordare, in questo contesto, anche gli altri due adempimenti che accompagnano la dichiarazione delle cripto-attività a prescindere dal regime scelto: l’imposta di bollo dello 0,2% annuo (o l’IVAFE, se le attività sono detenute su piattaforme estere), calcolata sul controvalore delle cripto-attività detenute, e l’inclusione del loro valore nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE. Chi opera in regime dichiarativo tramite un exchange estero o un wallet auto-custodito resta inoltre tenuto alla compilazione del quadro W indipendentemente dall’aliquota applicata alle plusvalenze.
Errori comuni e rischio di accertamento
Tra gli errori più frequenti osservati dai professionisti che assistono investitori retail, alcuni ricorrono con particolare regolarità. Il primo è dare per scontato che ogni scambio cripto-cripto sia fiscalmente neutro: vale solo per le permute tra token con eguali caratteristiche e funzioni, non per ogni conversione. Il secondo è ignorare i reward da staking o lending fino al momento della vendita, quando invece l’obbligo dichiarativo scatta già alla ricezione. Il terzo è non conservare la documentazione delle operazioni più vecchie, esponendosi al rischio che, in assenza di prova, il costo di carico venga considerato pari a zero. Il quarto, sempre più rilevante con l’arrivo della DAC8, è sottovalutare la visibilità che il Fisco avrà sulle posizioni detenute su exchange esteri, confidando in un anonimato che si sta riducendo strutturalmente.
Per chi si trova con annualità pregresse non regolarizzate, la strada del ravvedimento operoso resta preferibile rispetto all’attesa passiva. Frizzoni, nella stessa intervista citata in precedenza, ha invitato chi ha posizioni non dichiarate a considerarlo non come un’ammissione di colpa, ma come un’occasione per mettersi in regola prima che scattino controlli automatizzati basati proprio sui dati raccolti con la DAC8. Le sanzioni collegate all’omessa compilazione del quadro W sono calcolate in percentuale sul valore non dichiarato e possono accumularsi su più annualità consecutive, per cui il costo di una regolarizzazione tardiva ma spontanea è quasi sempre inferiore a quello di un accertamento successivo.
Uno sguardo comparato: la fiscalità crypto nel resto dell’UE
Il regolamento MiCA armonizza la vigilanza sui prestatori di servizi in cripto-attività in tutta l’Unione Europea, ma la tassazione delle plusvalenze resta una competenza nazionale, e le differenze tra Stati membri sono ancora ampie. Con il 33%, l’Italia si colloca oggi tra le aliquote più elevate d’Europa, e soprattutto adotta un modello che non premia in alcun modo la detenzione di lungo periodo, a differenza di altri due grandi mercati europei.
| Paese | Aliquota indicativa | Meccanismo distintivo |
|---|---|---|
| Italia | 33% (26% sugli EMT euro) | Nessuna esenzione per periodo di detenzione, nessuna franchigia |
| Germania | Aliquota progressiva IRPEF fino a circa il 45% più solidarietà | Esenzione totale se il possesso supera i 12 mesi |
| Francia | 31,4% (flat tax, in aumento dal 30% precedente) | Piccola soglia di esenzione annua sui trasferimenti complessivi |
| Portogallo | 28% se detenuto meno di 365 giorni | Esenzione da imposta (ma obbligo dichiarativo) oltre i 365 giorni |
In Germania, la plusvalenza su una cripto-attività detenuta da oltre un anno è interamente esente da imposta, un principio che rende centralissima la data di acquisto nella pianificazione fiscale, secondo quanto riepilogato in dettaglio da CoinLedger. In Francia, la flat tax applicabile alle plusvalenze su attivi digitali è salita al 31,4% dal 1° gennaio 2026, per effetto principalmente dell’aumento dei prelievi sociali, come ricostruito da Fibo. Il Portogallo, dal canto suo, mantiene un modello ibrido basato sul possesso: sotto i 365 giorni l’aliquota è del 28%, mentre oltre quella soglia la plusvalenza è esente pur restando soggetta a un obbligo dichiarativo, con il metodo FIFO (non LIFO come in Italia) per abbinare i lotti venduti, secondo la ricostruzione di Taxes Crypto EU.
La scelta italiana di non introdurre alcuna forma di esenzione da lungo periodo, unita all’abolizione della franchigia, rende il regime nazionale relativamente più semplice da applicare (ogni plusvalenza è trattata allo stesso modo, indipendentemente da quando è maturata la posizione), ma anche meno favorevole per chi segue una strategia di investimento pluriennale rispetto a chi opera nei due mercati confinanti più rilevanti dell’area euro.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto in Italia nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria sulle plusvalenze da cripto-attività è il 33%, in base alla Legge 199/2025. Fa eccezione la conversione o cessione di token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR, che restano tassati al 26%. Non esiste più alcuna franchigia: ogni plusvalenza concorre alla base imponibile fin dal primo euro, dopo che la soglia dei 2.000 euro è stata abolita dalla Legge 207/2024.
Bisogna pagare le tasse sui reward di staking e sui rendimenti DeFi?
Sì. I reward da staking e lending sono tassati come redditi diversi già al momento dell’accredito, calcolati al valore di mercato in euro di quel giorno; quel valore diventa poi il costo fiscale di carico per un’eventuale plusvalenza futura. Per la DeFi in senso stretto manca ancora una circolare dedicata e alcune operazioni restano un’area interpretativa aperta.
Airdrop e hard fork sono tassati allo stesso modo?
No. Un airdrop è tassato al momento della ricezione, al valore di mercato del token in quel giorno. Un hard fork non genera imposta alla ricezione: ai nuovi token viene assegnato un costo fiscale pari a zero, per cui l’intero valore è tassato solo alla successiva vendita.
Quali sono le scadenze per dichiarare le crypto nel 2026?
Il 2026 è un anno a doppio binario: saldo e prima rata sulle plusvalenze 2025 entro il 30 giugno 2026, poi il 30 settembre 2026 per il Modello 730 e il 31 ottobre 2026 per il Modello Redditi Persone Fisiche, con quadro RT per le plusvalenze e quadro W (ex RW) per il monitoraggio delle cripto-attività detenute.
Cosa rischia chi non ha mai dichiarato le proprie criptovalute?
Con lo scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva DAC8, recepita con il D.Lgs. 194/2025, gli exchange comunicheranno all’Agenzia delle Entrate saldi e operazioni dei clienti italiani. Chi ha annualità pregresse non regolarizzate può valutare il ravvedimento operoso prima che scattino controlli automatizzati.
A cura della redazione di HOGE Wire.