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● Regulation & Policy

Tasse crypto 2026: aliquota al 33%, stop franchigia e DAC8

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze cripto in Italia sono tassate al 33% e la franchigia da 2.000 euro è sparita. Intanto scatta la DAC8 e il 1° luglio chiude il transitorio MiCA.

Per chi in Italia possiede Bitcoin, Ethereum o un’altra cripto-attività, il 2026 è l’anno in cui il fisco cambia passo su tre fronti insieme. L’aliquota sulle plusvalenze è salita al 33%, la vecchia franchigia da 2.000 euro è sparita e, da fine giugno, sono operative le regole della DAC8 che collegano gli exchange europei direttamente all’Agenzia delle Entrate. A completare il quadro, il 1° luglio scade il periodo transitorio del regolamento MiCA: da quella data solo gli operatori autorizzati potranno offrire servizi cripto ai clienti dell’Unione.

Mettiamo in fila cosa cambia davvero, con numeri, scadenze e le distinzioni che separano un calcolo corretto da una sanzione. Una precisazione utile da subito: l’aliquota al 33% non tocca la dichiarazione che molti stanno presentando in questi giorni, ma i guadagni realizzati nel corso del 2026.

L’aliquota sale al 33%: da quando e su cosa

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle cripto-attività sono tassati con un’imposta sostitutiva del 33%, sette punti in più rispetto al 26% applicato fino al 2025. Non è una novità introdotta all’ultimo momento: l’aumento era già scritto nella legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che ne aveva previsto l’entrata in vigore differita di un anno, e la manovra successiva lo ha confermato. La storia di questo numero è nota: il governo aveva inizialmente ipotizzato un’aliquota del 42%, poi ridimensionata dopo le proteste del settore, come riportato da CoinDesk su anticipazione Reuters e ricostruito nella sintesi di EY sulla legge di bilancio 2025.

La tassazione segue il principio di cassa, cioè scatta al momento del realizzo. Conta poco quando avete comprato: se nel 2026 vendete, convertite o spendete una cripto-attività con un guadagno, su quel guadagno si applica il 33%, anche se l’acquisto risale al 2017. Lo stesso vale per le permute fra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse, che restano fiscalmente rilevanti; non lo è invece la permuta fra strumenti omogenei, né il semplice trasferimento fra due wallet dello stesso titolare.

Addio alla franchigia da 2.000 euro

Fino al 2024 le plusvalenze cripto erano imponibili solo se nell’anno superavano i 2.000 euro complessivi. Quella soglia è stata cancellata: dal 2025 ogni guadagno è tassabile, da un euro in su. Qui sta la prima distinzione che conta per la stagione dichiarativa in corso. I guadagni realizzati nel 2025 vanno indicati nel modello Redditi PF 2026 e scontano l’aliquota del 26%, ma per la prima volta senza alcuna franchigia. I guadagni realizzati dal 1° gennaio 2026, invece, sconteranno il 33% e finiranno nella dichiarazione dell’anno prossimo.

In pratica, chi sta compilando la dichiarazione di quest’anno applica ancora il 26%; chi pianifica le vendite del 2026 deve ragionare già con il 33%. Confondere i due piani è l’errore più frequente che incontriamo in questi giorni, e può portare a versare meno del dovuto oppure a sovrastimare l’imposta.

L’eccezione degli e-money token in euro

Non tutte le cripto-attività finiscono nel nuovo scaglione. Secondo le ricostruzioni prevalenti, gli e-money token denominati in euro e conformi al regolamento MiCA, cioè le stablecoin che rappresentano moneta elettronica in euro, restano tassati al 26% e non al 33%. La logica è che questi strumenti vengono assimilati alla moneta elettronica più che a un asset speculativo. Resta nel perimetro ordinario tutto il resto: Bitcoin, Ethereum, token di ogni tipo, NFT con contenuto finanziario e stablecoin in valuta estera. È una distinzione tecnica, ma con un impatto concreto su chi usa stablecoin in euro per parcheggiare liquidità fra un’operazione e l’altra.

Le aliquote a confronto

La tabella riassume come sono cambiati i parametri chiave della tassazione cripto in Italia negli ultimi tre anni d’imposta.

Anno d’impostaAliquota plusvalenzeFranchigia annuaE-money token in euro
202426%2.000 euro26%
202526%nessuna26%
202633%nessuna26%

Rivalutazione: la finestra al 18% si è già chiusa

Per attutire il salto d’aliquota, la legge aveva concesso una via d’uscita: rivalutare (affrancare) il costo fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, sostituendo il prezzo storico d’acquisto con il valore di mercato a quella data e pagando un’imposta sostitutiva del 18%. L’operazione conveniva soprattutto a chi detiene da anni posizioni con costo di carico molto basso, perché abbassa la base imponibile delle vendite future. Il versamento poteva avvenire in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

C’è però un punto da chiarire, perché in rete circola ancora parecchia confusione: la finestra per aderire si è chiusa il 30 novembre 2025. Chi non ha versato entro quella data non può più affrancare i valori al 2025 e, vendendo nel 2026, pagherà il 33% sull’intera plusvalenza calcolata sul costo storico. Per molti cassettisti è la conseguenza più pesante dell’intera riforma.

DAC8: dal 2026 il fisco vede gli exchange

Il cambiamento strutturale del 2026 non è l’aliquota, è la tracciabilità. L’Italia ha recepito la direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226) con il decreto legislativo 194/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025. Il 22 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative con un apposito provvedimento, illustrato sulla rivista ufficiale dell’amministrazione FiscoOggi.

In concreto: i prestatori di servizi per le cripto-attività, i CASP autorizzati in Europa, dovranno raccogliere, verificare e trasmettere all’Agenzia i dati fiscali dei clienti residenti in Italia, cioè identità, saldi, operazioni di acquisto e vendita, conversioni e indirizzi dei wallet di destinazione dei prelievi. La procedura prevede una registrazione unica con un codice identificativo dedicato e l’invio telematico in formato XML, con i controlli affidati al Centro Operativo di Pescara. La prima raccolta dati riguarda l’intero 2026; la prima trasmissione è fissata entro il 30 giugno 2027 e il primo scambio automatico fra autorità fiscali europee entro il 30 settembre 2027.

Lo stesso impianto viene esteso a livello globale dal Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE, che coinvolge decine di giurisdizioni con applicazione progressiva fra il 2027 e il 2029. Tradotto: l’idea che le posizioni su un exchange estero restino invisibili al fisco italiano appartiene ormai al passato.

MiCA: dal 1° luglio solo operatori autorizzati

A due giorni dalla pubblicazione di questo articolo scatta un’altra scadenza che riguarda da vicino gli investitori. Il 1° luglio 2026 termina il periodo transitorio del regolamento MiCA. La Consob ha ricordato che da quella data la prestazione di servizi su cripto-attività ai clienti dell’Unione è riservata ai soli soggetti autorizzati ai sensi del regolamento. In Italia la competenza per l’autorizzazione dei CASP è della stessa Consob, sentita la Banca d’Italia, come spiega la sezione MiCAR dell’autorità.

Il quadro nazionale era stato fissato dal decreto legislativo 129/2024 e poi prorogato con un decreto legge del 2025 fino al tetto massimo di 18 mesi previsto dalla normativa europea. L’ESMA ha chiesto agli operatori non autorizzati di predisporre piani di chiusura ordinata, con trasferimento delle cripto-attività dei clienti verso operatori autorizzati o verso wallet in autocustodia, senza danni economici. Per chi investe il consiglio pratico è semplice: verificate che la piattaforma che usate sia autorizzata come CASP, perché un servizio fuori regola può sospendere depositi e prelievi proprio nelle settimane della transizione.

Monitoraggio e patrimoniale: Quadro RW e imposta dedicata

Oltre alle plusvalenze restano due adempimenti che molti dimenticano. Il primo è il monitoraggio: le cripto-attività vanno indicate nel Quadro RW del modello Redditi (Quadro W nel modello 730) a prescindere dall’importo e anche se nell’anno non avete venduto nulla. Sono esonerati solo i contribuenti che detengono le cripto presso un intermediario residente in Italia, iscritto al registro OAM, che applica l’imposta di bollo per loro conto.

Il secondo è la patrimoniale, e qui va sciolto un equivoco diffuso: le cripto-attività non rientrano nell’IVAFE, ma scontano un’imposta dedicata pari al 2 per mille (0,2%) del valore al 31 dicembre. Se le monete sono custodite presso un intermediario italiano che applica l’imposta di bollo, è quest’ultimo a versarla; se invece si trovano su exchange esteri o in autocustodia, l’imposta si liquida in dichiarazione. Per gli aspetti operativi su calcolo e codici tributo rimandiamo alla guida di MilanoFinanza e all’analisi di Agenda Digitale.

Le scadenze da segnare

Ecco le date che contano per chi detiene cripto-attività in questo 2026, fra adempimenti dichiarativi e nuovi obblighi.

DataScadenza
30 giugno 2026Versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi 2025 (rinviabile a fine luglio con maggiorazione dello 0,40%)
1° luglio 2026Fine del periodo transitorio MiCA: operativi solo i CASP autorizzati
31 ottobre 2026Termine per l’invio telematico del modello Redditi PF 2026
30 giugno 2027Prima trasmissione dei dati DAC8 da parte degli exchange

Le scadenze di versamento di fine giugno sono ricostruite anche nell’approfondimento del Sole 24 Ore; per i soggetti ISA possono valere proroghe specifiche.

Cosa fare adesso

Il mercato non invita a rimandare: Bitcoin viaggia intorno ai 52.700 euro ed Ethereum sotto i 1.400 euro, in calo di quasi il 9% sulla settimana, secondo CoinGecko (la pagina dedicata a Ethereum riporta lo stesso aggiornamento). Una fase di prezzi più bassi è spesso quella in cui si materializzano sia minusvalenze da compensare sia vendite tattiche: in entrambi i casi la dichiarazione va fatta con attenzione.

  • Tenete traccia ordinata di ogni operazione: data, importo in euro, controvalore e piattaforma. Con la DAC8 i dati dell’Agenzia e quelli dei vostri exchange dovranno coincidere.
  • Distinguete le plusvalenze 2025 (al 26%) da quelle 2026 (al 33%) quando pianificate vendite e compensazioni.
  • Compilate il Quadro RW anche per le posizioni in autocustodia e sugli exchange esteri.
  • Verificate che le piattaforme che usate siano autorizzate come CASP prima del 1° luglio.
  • In caso di dubbi su affrancamento mancato, minusvalenze pregresse o permute, rivolgetevi a un professionista: una consulenza costa meno di una sanzione.

Il 2026 chiude la stagione del fai-da-te fiscale sulle cripto-attività. Aliquota più alta, nessuna franchigia, scambio automatico dei dati e un mercato regolato: la combinazione premia chi tiene i conti in ordine e mette in difficoltà chi continua a trattare il portafoglio cripto come un’area grigia.

A cura della redazione di HOGE Wire, desk Regolamentazione.

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