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● Regulation & Policy

Crypto tax: trasferirsi all’estero conviene ancora nel 2026?

Con l'aliquota al 33% e il DAC8 alle porte, sempre più risparmiatori italiani valutano un trasferimento di residenza. Ecco cosa dice davvero la legge, tra Emirati, Svizzera, Portogallo e flat tax.

Da gennaio 2026 le plusvalenze su Bitcoin, Ethereum e sulla generalità delle criptovalute si tassano in Italia al 33%, un salto netto rispetto al 26% degli anni precedenti. La franchigia di 2.000 euro che un tempo proteggeva i piccoli guadagni è sparita dal 1 gennaio 2025, quindi ogni plusvalenza, anche minima, è teoricamente imponibile dal primo euro. Nello stesso periodo il DAC8, la direttiva europea che obbliga gli exchange a comunicare i dati dei clienti alle autorità fiscali, è entrata in vigore in Italia, con il primo scambio automatico di informazioni fissato per il 2027. La combinazione di aliquota più alta e trasparenza in arrivo ha spinto un numero crescente di risparmiatori italiani a chiedersi se non convenga, semplicemente, andarsene.

Non è una domanda peregrina. AssoCASP, l’associazione italiana dei prestatori di servizi in cripto-attività presieduta da Fabrizio Vedana, ha messo in guardia durante l’audizione sulla legge di bilancio 2026 sul rischio che un’aliquota al 33% spinga i risparmiatori verso l’autocustodia o verso giurisdizioni estere meno trasparenti e meno tutelate, riducendo il gettito fiscale complessivo invece di aumentarlo. Ma trasferire la residenza fiscale per pagare meno tasse sulle criptovalute è più complicato di quanto suggeriscano certi titoli sui social network. Tra presunzioni legali che ribaltano l’onere della prova, obblighi dichiarativi che sopravvivono al trasferimento e regimi di favore pensati soprattutto per chi arriva, non per chi parte, la exit strategy fiscale ha regole precise, che vale la pena conoscere prima di prenotare un volo di sola andata.

Il punto di partenza: restare in Italia costa il 33%

Prima di guardare all’estero, vale la pena fissare con chiarezza cosa succede a chi resta. Chi è fiscalmente residente in Italia paga l’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze da cripto-attività, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del TUIR, con l’eccezione del 26% riservato agli EMT, i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi a MiCA. La franchigia di 2.000 euro non esiste più dal 1 gennaio 2025, e il calendario fiscale resta fitto: saldo tramite F24 a fine giugno, prorogabile di trenta giorni con una maggiorazione, quadro RT per le plusvalenze, quadro RW o W per il monitoraggio, più l’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo sul valore del portafoglio al 31 dicembre, indipendentemente da dove sia custodito.

Chi ha saltato la scadenza di fine giugno può ancora rimediare tramite il ravvedimento operoso, a condizioni via via più onerose quanto più tempo passa prima di regolarizzare la posizione. È un impianto che lascia pochi spiragli a chi resta, ed è esattamente da qui che nasce la tentazione di cambiare Paese.

Come si diventa (o si smette di essere) residenti fiscali

La residenza fiscale, non il passaporto o la cittadinanza, decide dove si pagano le tasse sulle plusvalenze crypto. L’articolo 2, comma 2, del TUIR considera residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili), è iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio, inteso come centro degli interessi personali e familiari, o la residenza in senso civilistico. La riforma della fiscalità internazionale, il D.Lgs. 209/2023, ha aggiunto un criterio ulteriore, la presenza fisica nel territorio dello Stato, e ha chiarito che il domicilio va inteso in senso sostanziale: conta dove si concentrano davvero gli affetti e gli affari di una persona, non dove risultano formalmente sulla carta.

Cancellarsi dall’anagrafe e iscriversi all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è quindi solo il primo passo, non la prova. Se una persona continua a passare la maggior parte dell’anno in Italia, mantiene qui il coniuge e i figli, oppure gestisce da remoto la propria attività mentre risulta residente altrove, l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza estera dichiarata e tassare le plusvalenze crypto come se il trasferimento non fosse mai avvenuto. Questo vale per qualunque destinazione, ma per alcuni Paesi la legge italiana alza ulteriormente l’asticella.

Un caso tipico aiuta a capire la differenza tra teoria e pratica: un libero professionista che lavora da remoto, si iscrive all’AIRE a marzo dichiarando la nuova residenza a Lisbona, ma continua a fatturare clienti italiani dalla stessa abitazione di sempre, con il coniuge e i figli che restano iscritti a scuola in Italia fino a giugno, difficilmente supererà un controllo. Anche se il Portogallo non è un Paese black list e quindi non scatta la presunzione del comma 2-bis vista più avanti, restano comunque applicabili i criteri ordinari dell’articolo 2: se il centro degli interessi vitali è rimasto in Italia per la maggior parte dell’anno, la residenza fiscale italiana persiste indipendentemente dalla data di iscrizione all’AIRE.

La presunzione anti-abuso per i paesi a fiscalità privilegiata

Per chi punta a un Paese a fiscalità privilegiata, l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR introduce un meccanismo molto più severo. La norma stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999. È una presunzione legale relativa che ribalta completamente l’onere della prova: non è più l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il contribuente è ancora residente in Italia, è il contribuente a dover dimostrare il contrario. La Cassazione ha confermato più volte questo meccanismo, inclusa l’ordinanza n. 14240 del 25 maggio 2021, anche nei casi di trasferimento indiretto verso un Paese black list passando per uno Stato intermedio.

La norma, introdotta dall’articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nasce da un problema molto concreto per l’epoca: prima della sua entrata in vigore, l’onere di dimostrare la fittizietà di un trasferimento gravava interamente sull’Agenzia delle Entrate, un compito reso quasi impossibile dalla scarsità di strumenti di cooperazione internazionale disponibili negli anni novanta. Il ribaltamento dell’onere della prova ha reso il comma 2-bis uno degli strumenti antielusivi più efficaci nell’arsenale del Fisco italiano, e la sua compatibilità con l’ordinamento è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità, purché resti sempre garantita al contribuente la possibilità concreta di fornire la prova contraria.

Cosa serve, in pratica, per vincere la presunzione? La documentazione richiesta tocca ogni aspetto della vita quotidiana, e viene ricostruita quasi sempre a posteriori, quando l’accertamento è già arrivato:

AmbitoProva richiesta
AbitazioneContratto di affitto o acquisto all’estero, utenze attive, chiusura delle utenze italiane
FamigliaTrasferimento di coniuge e figli, iscrizione scolastica all’estero, cessazione dell’assistenza sanitaria in Italia
LavoroContratto di lavoro estero, movimenti bancari dall’estero, dichiarazioni fiscali nel nuovo Paese
Interessi economiciConti italiani chiusi o dismessi, cariche societarie italiane cessate
Vita socialeIscrizioni a circoli o associazioni estere, restituzione di tessere e documenti italiani

Basta un solo legame rimasto forte, il coniuge ancora in Italia, un ruolo attivo in un’azienda italiana, un’utenza domestica mai chiusa, per compromettere la difesa. È spesso la somma di piccoli dettagli, più che un singolo elemento, a determinare l’esito di un accertamento su questo tipo di presunzione.

Emirati Arabi Uniti: zero tasse sul reddito, ma ancora in black list

Gli Emirati Arabi Uniti restano la destinazione più citata da chi cerca una via di fuga fiscale dalle crypto, e il motivo è semplice: gli Emirati non applicano un’imposta sul reddito delle persone fisiche, un’aliquota dello 0% che vale anche per le plusvalenze su Bitcoin ed Ethereum. Nel 2026 questo non è cambiato, nonostante alcune voci, circolate online e poi smentite da fonti più aggiornate, su una presunta nuova imposta al 5% sui redditi individuali.

Quello che gli Emirati non risolvono, però, è il problema italiano: restano inclusi nell’elenco del decreto del 4 maggio 1999, quindi chi si trasferisce a Dubai o Abu Dhabi resta soggetto alla presunzione del comma 2-bis e deve dimostrare, punto per punto, di aver reciso davvero i legami con l’Italia. In assenza di quella prova, il Fisco italiano continua a considerare il contribuente residente e a pretendere il 33% sulle plusvalenze crypto realizzate durante l’anno, indipendentemente da dove si trovi fisicamente il wallet o l’exchange usato per vendere.

Svizzera: fuori dalla black list dal 2024, plusvalenze quasi sempre esenti

La Svizzera racconta una storia diversa. Dal periodo d’imposta 2024 la Confederazione non fa più parte della black list italiana: il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 l’ha rimossa, conseguenza diretta della legge n. 83/2023 che ha ratificato l’accordo Italia-Svizzera sui lavoratori transfrontalieri. Per chi si trasferisce davvero, senza mantenere il centro degli interessi vitali in Italia, questo significa uscire dal perimetro della presunzione del comma 2-bis e tornare sotto le regole ordinarie dell’articolo 2.

Sul fronte fiscale svizzero, poi, le criptovalute godono di un trattamento che in Europa ha pochi eguali. Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’investitore privato la compravendita di token di pagamento è equiparata alle operazioni in valuta tradizionale: le plusvalenze sono utili in capitale esenti da imposta, mentre le minusvalenze non sono deducibili. Resta dovuta l’imposta cantonale e comunale sulla sostanza, calcolata sul valore di mercato del portafoglio al 31 dicembre, che varia generalmente tra lo 0,3% e l’1% a seconda del Cantone. Il limite da conoscere è che chi fa trading in modo sufficientemente intenso e sistematico rischia di essere riqualificato come commerciante professionale, con le plusvalenze tassate come reddito da attività lucrativa indipendente e soggette anche ai contributi sociali, un rischio concreto per chi pensa di continuare a operare con la stessa frequenza di prima.

Per i patrimoni più consistenti esiste anche un’altra strada, pensata per chi si trasferisce senza esercitare un’attività lucrativa in Svizzera: l’imposizione secondo il dispendio, il cosiddetto forfait fiscale. La base imponibile non si calcola sui redditi effettivi ma sul più alto tra alcuni parametri forfettari, tipicamente sette volte il canone annuo o il valore locativo dell’abitazione principale, con una soglia minima federale di 400.000 franchi svizzeri e minimi cantonali spesso più alti, per esempio 435.000 franchi per i cittadini UE/AELS nel Canton Ticino nel 2026. Alcuni Cantoni, tra cui Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa e Appenzello Esterno, hanno abolito questo regime a livello cantonale, ma resta comunque disponibile per l’imposta federale diretta.

Portogallo: la via di mezzo europea

Chi non vuole allontanarsi troppo dall’Italia, né rinunciare alle tutele di uno Stato membro dell’Unione Europea, guarda spesso al Portogallo. Dal 2023 le plusvalenze su criptovalute detenute da meno di 365 giorni sono tassate con un’aliquota piatta del 28%, dichiarata nell’Anexo G del Modelo 3, mentre le plusvalenze su posizioni detenute più a lungo sono interamente esenti, nell’Anexo G1. Una particolarità che i trader italiani spesso ignorano: gli scambi cripto-cripto non azzerano il periodo di possesso ai fini del calcolo dei 365 giorni, un trattamento più favorevole rispetto a molte altre giurisdizioni europee.

Essendo il Portogallo uno Stato membro dell’Unione Europea, il trasferimento lì non attiva alcuna presunzione da black list: si applicano semplicemente le regole ordinarie sulla residenza viste sopra. Il Portogallo ha peraltro recepito il DAC8 con la legge 26/2026 del 3 giugno 2026, che ha modificato l’articolo 124-A del codice IRS: anche lì, dal 2027, gli exchange inizieranno a comunicare i dati alle autorità fiscali, quindi il vantaggio del Portogallo resta nell’aliquota e nella permanenza in un ordinamento UE, non in una presunta opacità che di fatto sta sparendo ovunque in Europa.

Niente exit tax per le persone fisiche, ma la tempistica è tutto

Un dubbio ricorrente è se l’Italia applichi una vera e propria exit tax sulle plusvalenze crypto non ancora realizzate al momento del trasferimento, come accade in alcuni ordinamenti per determinate categorie di asset. Per le persone fisiche la risposta è no: l’exit tax prevista dall’articolo 166 del TUIR riguarda i soggetti che esercitano imprese commerciali e trasferiscono la sede all’estero, non gli investitori privati che spostano semplicemente la propria residenza. Questo non significa che il tempismo sia irrilevante, anzi.

Finché una persona è fiscalmente residente in Italia secondo il test dell’articolo 2, ogni plusvalenza realizzata, cioè ogni vendita, conversione in euro o permuta rilevante, è tassata qui al 33%, a prescindere da dove si trovi l’exchange. Solo le plusvalenze realizzate dopo che la residenza estera è diventata effettiva, e dimostrabile, sfuggono alla tassazione italiana. Un esempio aiuta a fissare le idee: chi possiede Bitcoin acquistato quando la quotazione era molto più bassa degli attuali circa 57.777 euro (livello del 22 luglio 2026) e vende il giorno dopo essere partito, ma prima che la nuova residenza estera sia consolidata e documentabile, si espone comunque a un accertamento sul 33% dell’intera plusvalenza, non su una frazione proporzionale ai giorni già trascorsi all’estero.

Vendere un attimo prima di aver completato davvero il trasferimento, o continuare a operare con carte e conti correnti italiani durante la transizione, vanifica gran parte dell’operazione. Per l’anno del trasferimento, inoltre, restano dovuti gli adempimenti relativi ai mesi di residenza italiana: quadro RW o W da compilare pro quota, e l’imposta patrimoniale dello 0,2% se il possesso prosegue oltre un 31 dicembre in cui si era ancora fiscalmente residenti in Italia.

La flat tax per i neo-residenti: la via italiana per attrarre capitali

C’è anche un flusso in direzione opposta, ed è quello che l’Italia prova attivamente a incentivare. L’articolo 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017, permette a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, a condizione di non essere stato residente italiano per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti, di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria su tutti i redditi prodotti all’estero, al posto delle aliquote progressive ordinarie che potrebbero arrivare fino al 43%.

L’importo di questa imposta sostitutiva è cresciuto rapidamente negli ultimi due anni: 100.000 euro l’anno alla nascita del regime, poi raddoppiato a 200.000 euro per i trasferimenti successivi al 10 agosto 2024 con il decreto legge 113/2024, il cosiddetto decreto Omnibus, infine portato a 300.000 euro dal 1 gennaio 2026 con la legge di bilancio 2026, che ha anche alzato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto per ciascun familiare incluso nell’opzione.

PeriodoImporto annuoImporto per familiareRiferimento normativo
Dal 2017100.000 euro25.000 euroL. 232/2016 (Bilancio 2017)
Dal 10 agosto 2024200.000 euro25.000 euroDL 113/2024, conv. L. 143/2024
Dal 1 gennaio 2026300.000 euro50.000 euroL. 199/2025 (Bilancio 2026)

Secondo l’analisi pubblicata dal commercialista Edoardo Catinari, il Ministero dell’Economia stima che l’ultimo aumento possa dimezzare il numero di nuove adesioni al regime, a fronte di un gettito aggiuntivo atteso di circa 14,5 milioni di euro l’anno a partire dal 2027: un segnale che l’obiettivo del legislatore non è più massimizzare il numero di adesioni, ma selezionare i patrimoni più consistenti.

Le plusvalenze crypto rientrano nella flat tax? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Per chi arriva in Italia con un portafoglio crypto sostanzioso, la domanda pratica è se le plusvalenze su Bitcoin ed Ethereum possano beneficiare della flat tax invece di finire tra i redditi diversi tassati secondo le regole ordinarie. L’Agenzia delle Entrate ha risposto con la risposta a interpello n. 397 del 1 agosto 2022: le plusvalenze realizzate da una persona fisica residente sulla cessione di valute virtuali detenute su una piattaforma exchange gestita da un intermediario non residente, l’istanza citava esplicitamente una società statunitense, costituiscono reddito di fonte estera ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, e rientrano quindi tra i redditi esteri assoggettabili all’imposta sostitutiva dell’articolo 24-bis.

La condizione chiave è la controparte contrattuale: se il wallet o il conto exchange sono gestiti da un intermediario non residente, la fonte è considerata estera; se invece le cripto-attività sono detenute tramite un intermediario italiano, quella qualificazione salta e si torna alle regole ordinarie sui redditi diversi. È una distinzione tecnica ma con conseguenze molto concrete per chi pianifica un trasferimento in Italia: la scelta dell’exchange, italiano o estero, può determinare se una plusvalenza rientra o meno nella flat tax da 300.000 euro.

Il vantaggio numerico può essere considerevole per i patrimoni più consistenti: un neo-residente con, per esempio, 2 milioni di euro di plusvalenze estere qualificate pagherebbe 300.000 euro di imposta sostitutiva flat, contro un’imposta ordinaria del 33% che supererebbe i 660.000 euro se le stesse plusvalenze fossero tassate come redditi diversi di fonte estera senza esercitare l’opzione. È proprio questa forbice, più ampia quanto più cresce il patrimonio, a spiegare perché la flat tax neo-residenti sia diventata uno strumento di marketing fiscale internazionale per l’Italia, con studi legali specializzati che la propongono attivamente a clienti facoltosi in cerca di una nuova residenza in Europa.

Regime impatriati vs flat tax: non sono la stessa cosa

È un errore comune confondere il regime impatriati con la flat tax dei neo-residenti: coprono redditi diversi e rispondono a logiche diverse. Il regime impatriati, riformato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal periodo d’imposta 2024, riduce la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni per chi si trasferisce in Italia: questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, entro un tetto di 600.000 euro annui, percentuale che scende al 40%, quindi un’esenzione del 60%, per chi si trasferisce con un figlio minore o lo ha o adotta durante il periodo di fruizione del regime.

Restano fuori dal perimetro del regime impatriati, esplicitamente, i redditi d’impresa e gli altri redditi come le plusvalenze finanziarie. Le plusvalenze su criptovalute, essendo redditi diversi di natura finanziaria, non possono quindi beneficiare di questa agevolazione: l’unica strada resta l’imposta sostitutiva dell’articolo 24-bis, con le condizioni di fonte estera viste nel paragrafo precedente. Fino al 2026 i due regimi erano cumulabili per chi ne aveva i requisiti, per esempio un lavoratore dipendente con anche un portafoglio crypto estero poteva sommare entrambi i benefici, ma il decreto legge 38/2026 ha introdotto un divieto di cumulo che scatta dal periodo d’imposta 2027: chi trasferisce la residenza in Italia entro il 2026 mantiene la possibilità di cumulare i due regimi, chi arriva dopo dovrà scegliere l’uno o l’altro.

Cosa guarda la Guardia di Finanza dopo un trasferimento

Trasferirsi non chiude automaticamente i conti con il passato fiscale italiano. La Guardia di Finanza, secondo quanto ricostruito da più fonti giornalistiche, ha recuperato in circa tre anni di indagini oltre 55 milioni di euro di plusvalenze crypto non dichiarate relative ad anni precedenti, alcune risalenti al 2021, incrociando i dati dei vecchi registri OAM, i movimenti bancari e l’analisi blockchain per la profilazione dei wallet. La Cassazione ha inoltre chiarito che gli obblighi fiscali su Bitcoin e criptovalute esistevano anche prima del 2023, quindi chi lascia l’Italia con posizioni pregresse non dichiarate non si mette automaticamente al riparo: i termini di accertamento, fino al settimo anno successivo per le dichiarazioni omesse, continuano a decorrere sugli anni in cui la persona era effettivamente residente, indipendentemente da dove viva oggi.

Come ha sintetizzato l’avvocato Fulvio Sarzana commentando la giurisprudenza più recente, «niente vuoto normativo, l’obbligo tributario c’era già»: un trasferimento di residenza, per quanto ben strutturato, non cancella le plusvalenze maturate e non dichiarate negli anni italiani. A questo si aggiunge che dal 2027 il DAC8 farà confluire in Agenzia delle Entrate i dati delle piattaforme, comprese quelle usate da chi nel frattempo si è trasferito; le prime lettere di compliance già inviate nel 2026 sui vecchi dati OAM sono un assaggio di cosa succederà su scala più ampia quando lo scambio automatico sarà a regime. Anche gli intermediari bancari italiani, alle prese con regole sempre più stringenti sui rapporti con il mondo crypto, restano un canale che alimenta questi incroci di dati anche dopo la partenza.

Quattro scenari a confronto

Riassumere in una tabella aiuta a confrontare le opzioni più discusse in questo articolo, con l’avvertenza che ogni caso concreto va valutato con un professionista che conosca sia il diritto italiano sia quello del Paese di destinazione.

PaeseAliquota su plusvalenze crypto (persone fisiche)Status nella black list italianaNota
Italia33% (26% solo EMT euro)Non applicabileNessuna franchigia dal 2025, patrimoniale 0,2%
Emirati Arabi Uniti0%Incluso (DM 4 maggio 1999)Presunzione comma 2-bis, onere della prova sul contribuente
Svizzera0% per i privati non professionaliEscluso dal 2024Imposta cantonale sulla sostanza 0,3%-1%, rischio commerciante professionale
Portogallo28% se detenute meno di 365 giorni, 0% oltreNon applicabile (Stato UE)Swap cripto-cripto non azzera il periodo di possesso

Una checklist pratica prima di partire

Chi valuta seriamente un trasferimento per motivi fiscali dovrebbe affrontare, in ordine, almeno questi punti:

  • Calcolare da quanti anni si è residenti in Italia e pianificare la data di cambio residenza con largo anticipo, non a ridosso di una vendita programmata
  • Verificare se il Paese di destinazione è incluso nella black list del 4 maggio 1999 e, in caso affermativo, iniziare da subito a raccogliere la documentazione su casa, famiglia, lavoro e interessi economici
  • Ridurre o chiudere i legami economici italiani che potrebbero essere letti come permanenza del centro degli interessi vitali, dal ruolo in società italiane alle utenze domestiche
  • Verificare in anticipo le regole fiscali sulle crypto del Paese di destinazione, aliquota, eventuale periodo minimo di possesso, imposta patrimoniale, prima di scegliere e non dopo
  • Compilare comunque il quadro RW o W per i mesi di residenza italiana nell’anno del trasferimento
  • Consultare un professionista che conosca sia la normativa italiana sia quella del Paese di destinazione, idealmente prima e non dopo il trasferimento

Chi pianifica un trasferimento di lungo periodo dovrebbe inoltre considerare le implicazioni successorie: le regole su eredità e donazione delle criptovalute cambiano a seconda del Paese di residenza fiscale del dante causa al momento del decesso, un motivo in più per pianificare con calma invece che di corsa.

Gli errori più comuni di chi pianifica il trasferimento

Al netto della checklist, chi valuta un trasferimento per motivi fiscali tende a ripetere alcuni errori, quasi sempre per lo stesso motivo: sottovalutare quanto la sostanza, dove si vive davvero, conti più della forma, dove si risulta residenti sulla carta.

  • Vendere le posizioni prima che il trasferimento di residenza sia effettivo e documentabile, restando quindi tassabili in Italia sull’intera plusvalenza
  • Mantenere legami troppo forti con l’Italia, coniuge, figli a scuola, cariche societarie, utenze mai chiuse, mentre si dichiara una residenza altrove, soprattutto verso un Paese in black list
  • Pensare che un exchange estero equivalga a nessun obbligo dichiarativo: finché si è residenti vale il principio della tassazione su base mondiale, e dal 2027 il DAC8 renderà comunque visibili questi conti
  • Dimenticare gli adempimenti dell’anno del trasferimento: quadro RW o W e imposta patrimoniale restano dovuti per i mesi di residenza italiana
  • Considerare gli Emirati automaticamente a tasse zero anche per il Fisco italiano, ignorando che la presenza in black list attiva comunque la presunzione di residenza
  • Vedere la flat tax dei neo-residenti come una soluzione universale, quando si applica solo a chi arriva in Italia, non a chi parte, e solo alle plusvalenze qualificabili come reddito di fonte estera

Domande frequenti

Trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti azzera davvero le tasse sulle crypto?

Non automaticamente. Gli Emirati non applicano un’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma restano inclusi nella black list del decreto del 4 maggio 1999. Questo attiva la presunzione dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR: il Fisco italiano continua a considerare il contribuente residente in Italia finché non dimostra, con prove concrete su casa, famiglia, lavoro e interessi economici, di essersi trasferito davvero. Senza quella prova, le plusvalenze restano tassate al 33% come se il trasferimento non fosse mai avvenuto.

Quanto tempo bisogna vivere all’estero per non essere più residenti fiscali in Italia?

La soglia di riferimento è la maggior parte del periodo d’imposta, quindi almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), ma il numero di giorni da solo non basta. L’articolo 2 del TUIR guarda anche all’iscrizione anagrafica, al domicilio e alla presenza fisica nel territorio dello Stato, e la riforma del 2023 ha rafforzato l’idea che conta la sostanza dei legami familiari ed economici, non solo il conteggio dei giorni passati fuori dall’Italia.

La Svizzera è ancora considerata un paradiso fiscale dall’Italia?

No, non più per le persone fisiche. Dal periodo d’imposta 2024 la Svizzera è stata rimossa dalla black list italiana con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023. Chi si trasferisce lì non è quindi soggetto alla presunzione del comma 2-bis, e beneficia inoltre di un regime svizzero che esenta da imposta le plusvalenze crypto realizzate da investitori privati non professionali.

Esiste un’exit tax italiana sulle plusvalenze crypto non ancora realizzate?

Per le persone fisiche no. L’exit tax prevista dall’articolo 166 del TUIR riguarda le imprese che trasferiscono la sede all’estero, non gli investitori privati. Quello che conta per chi possiede criptovalute è il momento in cui la plusvalenza viene realizzata rispetto al momento in cui la residenza fiscale estera diventa effettiva: le vendite fatte mentre si è ancora residenti in Italia restano tassabili qui, indipendentemente da dove si trovi l’exchange.

Le plusvalenze crypto possono rientrare nella flat tax da 300.000 euro per i neo-residenti?

Sì, a condizione che siano qualificabili come reddito di fonte estera. Secondo la risposta a interpello n. 397/2022 dell’Agenzia delle Entrate, questo accade quando il wallet o il conto exchange sono gestiti da un intermediario non residente; se invece le cripto-attività sono depositate presso un intermediario italiano, la qualificazione come reddito estero viene meno e la flat tax non si applica.

Anneke de Vries è redattrice di HOGE Wire, specializzata in regolamentazione e fiscalità delle cripto-attività.

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