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● Regulation & Policy

Crypto tax 2026: cosa fare se hai saltato la scadenza del 30 giugno

Chi ha saltato la scadenza del 30 giugno per le tasse sulle plusvalenze crypto ha tempo fino al 30 luglio con una maggiorazione dello 0,4%. Ecco ravvedimento operoso, sanzioni e rischi legati a DAC8.

In questi giorni di metà luglio 2026, migliaia di contribuenti italiani che nel 2025 hanno realizzato plusvalenze in criptovalute si trovano davanti a una scadenza che rischia di passare in secondo piano rispetto al clamore mediatico sull’aliquota al 33% o sulla fine del periodo transitorio MiCA. Il termine ordinario per versare l’imposta sostitutiva, fissato al 30 giugno, è già scaduto; ma per la maggior parte dei contribuenti resta aperta, fino al 30 luglio, una finestra di tolleranza con una maggiorazione dello 0,4%. Per chi rientra tra i soggetti ISA o i contribuenti forfettari, il calendario è diverso e più lungo, grazie a un decreto pubblicato appena due mesi fa. Capire quale scadenza si applica, cosa succede se si sfora anche quella, e quali strumenti esistono per rimediare senza subire il massimo delle sanzioni, è oggi più rilevante che mai: la direttiva DAC8 e i controlli della Guardia di Finanza stanno rendendo la mancata dichiarazione molto più facile da scoprire rispetto a due o tre anni fa. Chi vuole ripassare le basi della riforma (aliquota, franchigia abolita, doppio binario) può leggere il nostro approfondimento su aliquota al 33% e addio alla franchigia; qui ci concentriamo su un aspetto pratico e operativo che riguarda direttamente il portafoglio di chi ha ancora un pagamento in sospeso.

Il quadro fiscale 2026 in breve, per chi parte da zero

Prima di entrare nelle scadenze, un rapido ripasso per chi si affaccia solo ora all’argomento. Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su Bitcoin, Ethereum e la generalità dei token sono tassate con un’imposta sostitutiva del 33%, in salita dal 26% applicato tra il 2023 e il 2025 (l’aumento, previsto dalla legge di bilancio 2025 e confermato dalla legge di bilancio 2026, era stato inizialmente ipotizzato al 42% prima di essere ridimensionato). Fa eccezione lo scambio di token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCA, che restano tassati al 26% in quanto assimilati a strumenti di pagamento piuttosto che a investimenti speculativi. La franchigia di 2.000 euro, che fino al 2024 esentava le plusvalenze minori, è stata abolita dal 1° gennaio 2025: oggi ogni guadagno, anche di poche decine di euro, va dichiarato nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche o nel corrispondente quadro del modello 730.

C’è però un dettaglio che genera confusione più di ogni altro, ed è proprio al centro della scadenza di cui parliamo in questo articolo: l’aliquota applicabile dipende dall’anno in cui la plusvalenza è stata realizzata, non dall’anno in cui la si paga. Chi verserà l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno o il 30 luglio 2026 sta pagando il saldo relativo alle plusvalenze del 2025, tassate ancora al 26%; il 33% si applicherà per la prima volta ai guadagni maturati nel corso del 2026, il cui versamento cadrà solo nell’estate del 2027. È un dettaglio che vale la pena avere chiaro prima di fare i conti, perché non è raro imbattersi in stime della plusvalenza dovuta calcolate con l’aliquota sbagliata. Restano fiscalmente irrilevanti le permute tra criptovalute con “eguali caratteristiche e funzioni”, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023; sono invece tassabili la conversione in euro, il pagamento di beni e servizi e l’acquisto di NFT. Il costo di carico si calcola con il metodo LIFO, salvo l’opzione per il costo medio ponderato introdotta dal regime amministrato di cui parliamo più avanti.

Le scadenze di versamento 2026: non tutti i contribuenti hanno lo stesso calendario

Il punto che genera più confusione riguarda proprio il calendario dei versamenti, perché nel 2026 convivono due binari diversi. Il decreto legge n. 89 del 22 maggio 2026, che affronta tra le altre cose misure sui prezzi petroliferi e sostegni alle attività economiche, ha spostato il termine di versamento del saldo 2025 e della prima rata di acconto 2026 dal 30 giugno al 20 luglio per i soggetti ISA e per i contribuenti forfettari, con la possibilità di versare fino al 20 agosto pagando una maggiorazione dello 0,80%, raddoppiata rispetto all’ordinario 0,40%, come riportato da Consulenza.it. Per tutti gli altri, cioè per la maggior parte dei semplici possessori di criptovalute che non hanno partita IVA o redditi d’impresa soggetti a ISA, la scadenza resta quella ordinaria del 30 giugno, prorogabile di trenta giorni fino al 30 luglio con la consueta maggiorazione dello 0,4%.

AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con maggiorazioneMaggiorazione applicata
Persone fisiche “ordinarie” (non soggette a ISA)30 giugno 202630 luglio 20260,4%
Soggetti ISA e contribuenti forfettari20 luglio 202620 agosto 20260,8%
Seconda rata di acconto (patrimoniale 0,2% e IRPEF)30 novembre 2026non previstanessuna
Presentazione modello 73030 settembre 2026non applicabilenon applicabile
Presentazione modello Redditi Persone Fisiche31 ottobre 2026non applicabilenon applicabile

Un dettaglio tecnico spesso trascurato: il codice tributo 1715, con cui si versa l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, compare solo a saldo, senza un sistema di acconti. La logica è diversa per l’imposta sul valore delle cripto-attività, la patrimoniale dello 0,2% dovuta sul controvalore posseduto al 31 dicembre, che invece prevede saldo e due rate di acconto con i codici 1727, 1728 e 1729, l’ultima delle quali scade il 30 novembre. È importante non confondere la scadenza di versamento del saldo con quella di presentazione della dichiarazione: come mostra la tabella, i modelli 730 e Redditi Persone Fisiche hanno termini di invio autonomi, che non spostano l’obbligo di versamento già maturato a giugno o luglio.

Cosa succede se non versi nei tempi previsti

Se il 30 luglio, o il 20 agosto per i soggetti ISA, passa senza che l’imposta sostitutiva sia stata versata, si esce dal perimetro della semplice maggiorazione per interessi e si entra in quello delle sanzioni tributarie vere e proprie. La sanzione base per omesso o insufficiente versamento è oggi il 25% dell’importo dovuto, un livello dimezzato rispetto al 30% previsto fino al 31 agosto 2024, grazie alla riforma delle sanzioni tributarie attuata con il decreto legislativo 87/2024: la data che conta è quella in cui è scaduto il termine di versamento non rispettato, non quella in cui ci si mette in regola. A questa sanzione si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 2026, pari all’1,60% annuo, in calo rispetto al 2,00% del 2025 e al 2,50% del 2024. La buona notizia è che la sanzione del 25% è quasi sempre evitabile nella sua interezza, perché la legge italiana premia chi si autodenuncia spontaneamente prima che arrivi un controllo, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso spiegato bene: quanto si riduce la sanzione

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente un versamento omesso o tardivo pagando l’imposta dovuta, una sanzione ridotta rispetto al 25% ordinario, e gli interessi legali calcolati dal giorno di scadenza a quello dell’effettivo pagamento. La riduzione dipende da quanto tempo è passato dalla violazione: prima ci si muove, minore è la sanzione, secondo lo schema pubblicato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Per chi ha già sfruttato la maggiorazione ordinaria dello 0,4% fino al 30 luglio, in pratica il ravvedimento operoso diventa rilevante solo se si sfora anche quella soglia: da lì in avanti la riduzione della sanzione scende progressivamente, come riassunto nella tabella seguente, calcolata sulla base della sanzione ridotta al 25%.

Finestra di ravvedimentoTermine per regolarizzareRiduzione della sanzioneSanzione effettiva
Ravvedimento breveEntro 90 giorni dalla scadenza originaria1/9 del minimo2,78%
Ravvedimento lungoEntro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione1/8 del minimo3,13%
Ravvedimento ultrannualeEntro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo1/7 del minimo3,57%
Ravvedimento oltre due anniOltre i termini precedenti, prima di un accertamento1/6 del minimo4,17%
Dopo un processo verbale di constatazioneDopo un PVC, prima dell’atto di accertamento1/5 del minimo5,00%

Va notato che il ravvedimento operoso è precluso una volta che il contribuente abbia già ricevuto un atto di accertamento o una comunicazione di irregolarità relativa proprio a quella violazione; resta invece utilizzabile anche dopo l’avvio di un controllo generico, purché non sia stato ancora notificato un verbale specifico su quella posizione. Per questo i consulenti fiscali consigliano di muoversi appena ci si accorge dell’errore, senza aspettare l’eventuale lettera dell’Agenzia delle Entrate: la finestra più conveniente, quella entro 90 giorni, si chiude in fretta.

Un esempio pratico: quanto costa regolarizzare una plusvalenza dimenticata

Per rendere concreto il meccanismo, immaginiamo un contribuente che nel 2025 ha realizzato una plusvalenza di 8.000 euro vendendo Bitcoin ed Ethereum, interamente imponibile perché la franchigia non esiste più. Come spiegato sopra, l’aliquota applicabile è quella in vigore nel 2025, cioè il 26%, non il 33% che si applica solo ai guadagni maturati dal 2026: l’imposta sostitutiva dovuta ammonta quindi a 2.080 euro. Se il contribuente se ne accorge e regolarizza entro 90 giorni dalla scadenza originaria del 30 giugno, la sanzione ridotta a 1/9 del 25% (2,78%) equivale a circa 58 euro, a cui si sommano interessi legali dell’1,60% annuo calcolati sui giorni di ritardo, una cifra dell’ordine di pochi euro per un ritardo di due o tre mesi. Se la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione, la sanzione sale a 1/8 del 25% (3,13%, circa 65 euro); entro l’anno successivo si arriva a 1/7 (3,57%, circa 74 euro); oltre due anni la quota è 1/6 (4,17%, circa 87 euro); dopo un processo verbale di constatazione si sale al 5% (1/5, circa 104 euro). Il confronto con l’ipotesi peggiore, un accertamento vero e proprio con la sanzione piena del 25% (520 euro) più eventuali sanzioni aggiuntive per infedele dichiarazione, rende evidente perché convenga quasi sempre muoversi in anticipo piuttosto che sperare di non essere scoperti.

Va ricordato che il valore della plusvalenza dipende anche dall’andamento di mercato dell’anno di riferimento e dal momento esatto della cessione. Nel 2026, un anno in cui, come abbiamo raccontato parlando di come la correlazione tra Bitcoin e azioni si sia rotta, i portafogli crypto hanno mostrato oscillazioni significative rispetto ai mercati tradizionali, ricostruire con precisione data e controvalore in euro di ogni singola cessione avvenuta nel 2025 può richiedere più tempo del previsto, soprattutto per chi ha operato su più exchange o ha spostato fondi tra wallet diversi.

Il quadro RW (quadro W): il rischio parallelo del monitoraggio fiscale

Oltre all’imposta sulle plusvalenze, chi detiene criptovalute su piattaforme estere o in autocustodia è soggetto a un obbligo distinto: il monitoraggio fiscale del quadro RW, ridenominato quadro W nei modelli più recenti. Secondo la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il quadro copre esplicitamente le cripto-attività detenute attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione (identificate con il codice individuazione bene 21), senza la soglia minima di 15.000 euro che si applica invece ai conti bancari esteri. Questo significa che, a differenza di quanto accade per la liquidità detenuta su conti correnti oltreconfine, anche un possesso di poche centinaia di euro in criptovalute autocustodite andrebbe in teoria indicato nel quadro RW.

L’omessa compilazione comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno di violazione, raddoppiata dal 6% al 30% se le cripto-attività sono detenute in giurisdizioni incluse nella lista nera dei paradisi fiscali, come ricostruito da QuiFinanza. Anche in questo caso si applica il ravvedimento operoso, con le stesse frazioni di riduzione viste sopra calcolate sulla sanzione base del monitoraggio anziché su quella dell’omesso versamento. Va chiarito un equivoco comune: la sanzione del quadro RW colpisce l’obbligo di monitoraggio in sé, indipendentemente dal fatto che si sia guadagnato o perso denaro. Un contribuente in perdita, che quindi non deve un euro di imposta sostitutiva, resta comunque esposto alla sanzione se non ha compilato il quadro RW per gli anni in cui ha detenuto le proprie cripto-attività fuori dal perimetro di un intermediario italiano.

DAC8 e l’incrocio dei dati: perché nascondersi sta diventando più difficile

Dal 1° gennaio 2026 è operativo in Italia il recepimento della direttiva europea DAC8, attraverso il decreto legislativo 194/2025, che estende lo scambio automatico di informazioni fiscali alle cripto-attività secondo lo schema del Crypto-Asset Reporting Framework elaborato dall’OCSE. In pratica, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati nell’Unione dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dei clienti e i dettagli delle operazioni; il primo scambio automatico tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri è atteso tra gennaio e settembre 2027, relativo ai dati del 2026.

Non è un caso che il funzionamento di questo meccanismo dipenda proprio dagli operatori autorizzati sotto MiCA: come hanno ribadito Consob e Banca d’Italia in un comunicato congiunto al termine del periodo transitorio MiCA lo scorso 1° luglio, la prestazione di servizi in cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti CASP autorizzati o agli intermediari già vigilati: sono questi stessi soggetti a costituire la base dati su cui si costruirà, dal 2027, l’incrocio automatico con le dichiarazioni dei redditi. Ne avevamo parlato più diffusamente a proposito di cosa cambia dopo MiCA e l’addio di Binance.

Non tutti accolgono con favore questo irrigidimento del perimetro. Nel documento presentato in audizione al Senato sulla manovra 2026, l’associazione di categoria AssoCASP, che rappresenta i prestatori di servizi in cripto-attività attivi in Italia, ha sostenuto che un’aliquota percepita come punitiva rischia di spingere i risparmiatori italiani a spostare capitali verso l’autocustodia o verso giurisdizioni meno trasparenti e meno protette, con un effetto paradossale di riduzione del gettito complessivo piuttosto che di aumento. È un argomento che vale la pena tenere presente proprio mentre si discute di scadenze e sanzioni: più il sistema viene percepito come oneroso, più cresce l’incentivo a uscire dal perimetro tracciato, con conseguenze opposte a quelle che DAC8 vorrebbe ottenere.

Cosa dicono i numeri dei controlli

I dati più recenti sull’attività di contrasto all’evasione confermano che il tema non è più marginale. Tra gennaio 2025 e maggio 2026 la Guardia di Finanza ha condotto circa un milione di interventi complessivi in materia di criminalità economico-finanziaria, sequestrando quasi 5 miliardi di euro tra beni, disponibilità patrimoniali e risorse finanziarie; oltre 100 milioni di euro di quella cifra erano rappresentati da criptovalute, secondo i dati riportati da QuiFinanza. È importante leggere questo numero nel contesto giusto: non si tratta di un’operazione dedicata esclusivamente alle criptovalute, ma di una fetta, comunque non trascurabile, di un’attività di contrasto molto più ampia che nello stesso periodo ha portato a oltre 20.000 persone denunciate per reati fiscali.

In parallelo, e in modo più mirato, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare le cosiddette lettere di compliance: comunicazioni che segnalano discrepanze tra i dati trasmessi dagli exchange e quanto dichiarato dal contribuente. Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha riportato che ci si attendono migliaia di queste lettere, molte delle quali generate da falsi positivi, per esempio trasferimenti tra wallet dello stesso proprietario o permute con eguali caratteristiche e funzioni, operazioni che gli exchange sono tenuti a segnalare pur non essendo fiscalmente rilevanti in Italia, secondo la ricostruzione di Alessandro Galimberti. L’Agenzia delle Entrate ha peraltro dovuto pubblicare un avviso specifico per mettere in guardia i contribuenti da email di phishing che si spacciano per comunicazioni ufficiali relative all’obbligo di dichiarazione delle criptovalute, un segnale di quanto il tema sia diventato terreno fertile anche per i truffatori, non solo per il fisco.

Cosa fare se ricevi una richiesta di chiarimenti

  • Non ignorare la comunicazione, nemmeno se sembra riferirsi a un’operazione che ritieni non imponibile: rispondere nei termini indicati evita che il contraddittorio si trasformi in un accertamento vero e proprio.
  • Verificare prima di tutto se si tratta di un vero avviso dell’Agenzia delle Entrate o di un tentativo di phishing, controllando mittente, canale ufficiale e presenza della comunicazione nel proprio cassetto fiscale.
  • Recuperare lo storico completo delle operazioni su ogni exchange utilizzato, comprese quelle su piattaforme dismesse o non più operative in Italia dopo l’uscita dal mercato di alcuni operatori esteri.
  • Distinguere le operazioni davvero imponibili, come la cessione in euro, il pagamento di beni o servizi e l’acquisto di NFT, da quelle irrilevanti, come i trasferimenti tra propri wallet o le permute con eguali caratteristiche e funzioni.
  • Valutare con un commercialista specializzato se convenga il ravvedimento operoso prima di rispondere, soprattutto se dalla verifica emergono annualità pregresse mai dichiarate.

In generale, prima si interviene meglio è: una volta ricevuto un vero e proprio processo verbale di constatazione, la finestra di ravvedimento più conveniente si è già chiusa da tempo e la sanzione applicabile è quella più alta.

Staking, airdrop e DeFi: dove si sbaglia più spesso nel calcolo

Le scadenze di versamento e il ravvedimento operoso valgono per qualunque reddito da cripto-attività, ma il calcolo dell’imponibile cambia a seconda dell’operazione, e proprio qui si annidano gli errori più frequenti. Le ricompense da staking sono considerate redditi diversi e vanno tassate al momento della ricezione, al valore di mercato in euro in quel preciso istante; se il token ricevuto viene poi rivenduto a un prezzo più alto, l’ulteriore guadagno è tassato una seconda volta come plusvalenza al momento della cessione, una doppia tassazione che sorprende molti utenti abituati a pensare allo staking come a un reddito unico da dichiarare una sola volta.

Gli airdrop seguono una logica simile: il valore dei token ricevuti gratuitamente concorre a formare reddito imponibile al momento dell’assegnazione, anche se il contribuente non ha sostenuto alcun costo per ottenerli. Le operazioni di finanza decentralizzata, come prestiti, liquidity mining e yield farming, restano un’area meno definita dalla prassi ufficiale rispetto a staking e airdrop; in assenza di indicazioni specifiche, i professionisti tendono ad applicare per analogia i principi generali su plusvalenze e redditi diversi, ma la varietà dei protocolli rende difficile un inquadramento univoco, ed è uno dei motivi per cui l’Agenzia delle Entrate potrebbe dover intervenire con ulteriori chiarimenti nei prossimi mesi. Anche la conversione tra criptovalute e stablecoin resta, come ricordato nella nostra guida sulle cinque novità del 2026 oltre l’aliquota al 33%, una zona d’ombra che merita cautela e, quando possibile, il parere di un professionista prima di scegliere come dichiarare l’operazione.

Il regime amministrato: un’alternativa per chi non vuole più occuparsene

Per chi trova l’insieme di scadenze, ravvedimento e calcolo dell’imponibile semplicemente troppo complesso da gestire da solo, dal 15 aprile 2026 esiste un’alternativa strutturale: il regime fiscale amministrato applicato alle cripto-attività, reso operativo per la prima volta in Italia da Cryptosmart, l’exchange umbro partecipato da Banca Popolare di Cortona. La base giuridica risale alla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 126-147), poi chiarita nel dettaglio operativo dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 135/2025.

Nella pratica, l’utente che trasferisce i propri asset su una piattaforma in regime amministrato non deve più calcolare da sé le plusvalenze, compilare il quadro RT o gestire il versamento: è l’intermediario ad agire come sostituto d’imposta, calcolando, trattenendo e versando l’imposta dovuta, esattamente come accade da decenni per azioni, ETF e obbligazioni detenuti tramite banche e società di intermediazione. Il fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, Alessandro Frizzoni, ha descritto così il meccanismo: “trasferendo gli asset su Cryptosmart l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana”, ha dichiarato in un’intervista. Il regime amministrato non elimina il debito d’imposta, che resta dovuto nella stessa misura, ma sposta la responsabilità operativa e i rischi di errore dal contribuente all’intermediario, un compromesso che può avere senso soprattutto per chi possiede posizioni di dimensioni contenute e non vuole rivolgersi ogni anno a un commercialista specializzato. Resta da vedere se altri exchange italiani seguiranno l’esempio nei prossimi mesi, ampliando un’offerta che oggi resta limitata a un solo operatore.

Cosa aspettarsi da qui alla fine dell’anno

Il calendario fiscale 2026 non si esaurisce con la scadenza di luglio. La seconda rata di acconto sulla patrimoniale dello 0,2% scade il 30 novembre; il modello 730 va presentato entro il 30 settembre e il modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre, con l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze 2025 già versata (si spera) da mesi. Sul fronte della governance, resta da vedere quando diventerà pienamente operativo il Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, istituito dalla legge di bilancio 2026 con la partecipazione di MEF, Guardia di Finanza, Consob, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria e Agenzia delle Entrate, il cui decreto istitutivo avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sul fronte internazionale, il primo scambio automatico di dati DAC8 tra le amministrazioni fiscali europee, atteso tra gennaio e settembre 2027, sarà probabilmente il prossimo vero banco di prova per capire quanto le nuove regole cambieranno concretamente i comportamenti dei contribuenti italiani, al di là degli annunci e delle proroghe che hanno scandito la prima metà del 2026. Nel frattempo, la raccomandazione più semplice resta anche la più efficace: chi ha un pagamento in sospeso ha ancora, in questi giorni, la possibilità di chiuderlo con una maggiorazione minima invece di rincorrere sanzioni ben più pesanti a partire dall’anno prossimo.

Domande frequenti

Quando scade il pagamento delle tasse sulle plusvalenze crypto nel 2026?

Per la maggior parte dei contribuenti privati la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, prorogabile fino al 30 luglio 2026 pagando una maggiorazione dello 0,4%. Chi rientra tra i soggetti ISA o i contribuenti forfettari ha invece tempo fino al 20 luglio senza maggiorazione, o fino al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,8%, per effetto del decreto legge 89/2026.

Cosa succede se non pago le tasse sulle criptovalute entro la scadenza prorogata?

Superata anche la proroga, si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 25% dell’importo dovuto, più gli interessi legali calcolati giorno per giorno. È possibile ridurre sensibilmente questa sanzione ricorrendo spontaneamente al ravvedimento operoso, prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un accertamento sulla stessa violazione.

Come funziona il ravvedimento operoso per le criptovalute?

Il ravvedimento operoso permette di versare l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta e agli interessi legali, con una riduzione tanto maggiore quanto prima ci si regolarizza: si va da circa il 2,78% (1/9 del 25%) per chi si mette in regola entro 90 giorni fino al 5% (1/5 del 25%) per chi lo fa dopo un processo verbale di constatazione.

Cosa rischio se non ho mai compilato il quadro RW o quadro W per le mie criptovalute?

Il monitoraggio fiscale è un obbligo distinto dal pagamento dell’imposta sulle plusvalenze: l’omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno, raddoppiata dal 6% al 30% se gli asset sono detenuti in giurisdizioni considerate paradisi fiscali. Anche questa sanzione può essere ridotta con il ravvedimento operoso.

Conviene il regime amministrato rispetto alla dichiarazione tradizionale?

Il regime amministrato, offerto in Italia da Cryptosmart dal 15 aprile 2026, sposta il calcolo e il versamento delle imposte all’intermediario, riducendo il rischio di errori e la complessità operativa per l’utente finale. Non riduce l’importo dell’imposta dovuta, quindi conviene soprattutto a chi cerca semplicità piuttosto che un risparmio fiscale.

Articolo a cura della redazione di HOGE Wire, sezione regolamentazione.

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