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● Regulation & Policy

Crypto tax 2026: le 5 novità oltre l’aliquota al 33%

Nel 2026 la tassazione crypto italiana va oltre il 33%. Arrivano l'ISEE, un tavolo di vigilanza permanente e il regime fiscale amministrato per chi investe in Italia.

Per due anni la conversazione sulla tassazione delle criptovalute in Italia è stata quasi tutta concentrata su un solo numero: l’aliquota. Prima il 26%, poi l’annuncio (poi ritirato) di un balzo al 42%, infine l’assestamento al 33% dal 1° gennaio 2026. Ma chi si è fermato all’aliquota nel 2026 ha visto solo una parte del quadro. Nelle ultime settimane si sono materializzate almeno tre novità che pesano quanto, se non più, della percentuale sulle plusvalenze: le criptovalute sono entrate ufficialmente nel calcolo dell’ISEE, è nato un tavolo permanente di vigilanza con dentro Banca d’Italia, Consob, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, e un primo exchange italiano ha reso operativo un regime in cui è l’intermediario, e non il contribuente, a versare le tasse.

Con Bitcoin che il 14 luglio 2026 si muove intorno ai 55.000 euro secondo i dati di CoinGecko, dopo un’estate segnata da forte volatilità, la posta in gioco per chi investe da residente italiano non è mai stata così alta. Le oscillazioni di prezzo innescate anche dai dati macro, come i report sull’inflazione che continuano a muovere Bitcoin (ne abbiamo parlato in inflation print: cos’è e come muove Bitcoin nel 2026), fanno sì che il 2026 sia stato per molti un anno di plusvalenze, minusvalenze, o entrambe a seconda del momento di acquisto e vendita. Questa guida ricostruisce il quadro completo: non solo l’aliquota, ma i cinque livelli su cui oggi si gioca la fiscalità crypto in Italia, comprese le novità meno pubblicizzate ma più incisive sulla vita quotidiana di chi possiede anche solo qualche centinaio di euro in asset digitali.

Il quadro d’insieme: cinque livelli di tassazione crypto nel 2026

Il modo più utile per capire la fiscalità crypto italiana nel 2026 non è pensare a quanto si paga quando si vende, ma a cinque meccanismi distinti che si attivano in momenti diversi e per ragioni diverse: la tassazione delle plusvalenze quando si realizza un guadagno, l’imposta patrimoniale che colpisce il possesso indipendentemente dal guadagno, l’obbligo di monitoraggio che riguarda la semplice detenzione, l’ISEE che entra in gioco solo se si chiedono bonus o prestazioni sociali, e lo scambio automatico di dati con il fisco di altri paesi, che non tocca direttamente il contribuente ma cambia le probabilità di essere controllati. La tabella che segue riassume i cinque livelli.

LivelloCosa riguardaAliquota o misuraDove si dichiara
Plusvalenze (redditi diversi)Vendita, spesa o acquisto di NFT con crypto33% (26% per gli EMT in euro conformi MiCA)Quadro RT (Redditi PF) o quadro T (730)
Imposta patrimonialeValore del portafoglio al 31 dicembre0,2% annuoQuadro RW/W, F24 o trattenuta dall’intermediario italiano
Monitoraggio fiscaleDetenzione di cripto-attività, anche su wallet privatiNessuna imposta diretta, solo obbligo dichiarativoQuadro RW (Redditi PF) o quadro W (730)
ISEEPatrimonio mobiliare ai fini di bonus e prestazioni socialiIncide sull’indicatore, nessuna aliquota fissaDSU, sezione dedicata al patrimonio mobiliare
DAC8 / CARFScambio di dati tra fisco italiano e altri StatiObbligo di comunicazione per gli exchangeGestito dagli intermediari verso l’Agenzia delle Entrate

Capire questa distinzione non è un esercizio accademico: un contribuente potrebbe non dovere nulla in termini di plusvalenze, perché non ha mai venduto, eppure essere comunque tenuto a versare la patrimoniale, a compilare il quadro RW o W, e a includere il valore del proprio portafoglio nell’ISEE se nel corso dell’anno richiede una prestazione sociale. Nessuno di questi livelli è del tutto nuovo: la patrimoniale esiste dal 2023, il quadro RW da decenni, il monitoraggio ancora da prima. Quello che è cambiato nel 2026 è l’intensità con cui vengono applicati e incrociati tra loro: l’ISEE e il tavolo di vigilanza sono arrivati quest’anno, mentre DAC8 ha reso concreto per la prima volta l’incrocio dei dati tra Agenzia delle Entrate ed exchange esteri. Nei prossimi paragrafi analizziamo ciascun livello, a partire da quello più noto.

L’aliquota al 33% e la doppia aliquota per gli euro stablecoin MiCA

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da cripto-attività, classificate come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, sono tassate con un’imposta sostitutiva del 33%, contro il 26% in vigore dal 2023 al 2025. Il percorso normativo è stato tutt’altro che lineare: nell’ottobre 2024 il governo aveva ventilato un balzo fino al 42%, salvo ridimensionarlo già a dicembre dello stesso anno fino al 33% definitivo, poi confermato dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025). Fa eccezione un dettaglio che in pochi conoscono: le stablecoin denominate in euro conformi al regolamento MiCA, i cosiddetti EMT (electronic money token), restano tassate al 26%, perché considerate dal legislatore strumenti di pagamento e non posizioni speculative. Per una ricostruzione completa di questo percorso, incluso il dibattito sulla proposta del 42% poi accantonata, si veda il nostro approfondimento su tassazione crypto 2026: aliquota al 33% e addio alla franchigia.

Addio alla franchigia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euro

Fino al 2022 lo schema era diverso: le plusvalenze erano tassate solo se la giacenza in valuta estera superava 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi, un residuo del vecchio regime pensato per i depositi in valuta tradizionale. La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) aveva introdotto un’aliquota unica del 26% con una franchigia di 2.000 euro l’anno, sotto la quale nulla era dovuto. Quella franchigia è durata poco: la legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) l’ha abolita a partire dal 1° gennaio 2025. Il risultato pratico è che oggi anche una plusvalenza di 50 euro realizzata vendendo una piccola posizione va dichiarata e tassata, un cambiamento che pesa soprattutto su chi opera con piccoli importi o su più wallet e non tiene una contabilità precisa. Chi ha ricostruito il proprio costo di carico al 1° gennaio 2025 pagando l’imposta sostitutiva di affrancamento del 18% ha potuto in parte attutire l’effetto, ma quella finestra si è chiusa il 30 novembre 2025 e oggi non è più disponibile.

DAC8 e CARF: lo scambio automatico di dati e le prime lettere di compliance

La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025, impone dal 1° gennaio 2026 agli exchange e ai prestatori di servizi in cripto-attività di raccogliere dati anagrafici, fiscali e sulle operazioni dei propri utenti e trasmetterli all’Agenzia delle Entrate. Il primo invio massivo di questi dati è atteso entro il 30 giugno 2027, dopodiché scatta lo scambio automatico con le amministrazioni fiscali degli altri Stati aderenti, sul modello del Crypto-Asset Reporting Framework elaborato dall’OCSE. Abbiamo raccontato il percorso normativo di DAC8 in dettaglio nel pezzo tasse crypto 2026: aliquota al 33% e scatta il DAC8.

L’effetto pratico si vede già oggi, con un anno di anticipo sul primo scambio ufficiale. Secondo un’analisi del Sole 24 Ore, il fatto che alcune operazioni debbano essere comunicate ai fini dello scambio internazionale ma non siano fiscalmente rilevanti in Italia, come i trasferimenti tra wallet dello stesso intestatario o gli scambi cripto contro cripto con caratteristiche equivalenti, produrrà quasi certamente migliaia di lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate: inviti bonari a chiarire discrepanze tra i dati ricevuti dagli intermediari e quanto dichiarato dal contribuente. Non si tratta di accertamenti formali, ma di richieste di chiarimento a cui conviene rispondere con la documentazione delle operazioni, esattamente il tipo di prova che manca a chi ha operato per anni senza tenere traccia dei propri movimenti. Un avvertimento a parte merita un fenomeno collaterale: l’Agenzia delle Entrate ha già dovuto pubblicare un avviso ufficiale per segnalare campagne di phishing che, sfruttando proprio il tema delle cripto-attività, inviano email fasulle con la pretesa di una presunta dichiarazione obbligatoria di possesso di crypto entro scadenze strette. Vale la pena ricordarlo: le comunicazioni reali dell’Agenzia non chiedono mai dati di accesso a wallet o exchange via email.

L’imposta patrimoniale dello 0,2%: perché non si chiama più IVAFE

Accanto alla tassazione delle plusvalenze esiste, dal 2023, un’imposta patrimoniale annua pari al 2 per mille (0,2%) del valore delle cripto-attività possedute al 31 dicembre. La base giuridica è l’articolo 19 comma 18 del decreto legge 201/2011, come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1 comma 146): la norma la definisce esplicitamente un’imposta applicata in luogo dell’imposta di bollo, non una IVAFE in senso proprio. Dal decreto legge 73/2023 le cripto-attività sono infatti uscite dal perimetro classico dell’IVAFE, l’imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero, per ricadere in questa imposta dedicata, che si applica indipendentemente dal fatto che le cripto-attività siano custodite in Italia, all’estero, o in un wallet privato. Alcune guide fiscali la chiamano informalmente IVACA, ma non è il nome ufficiale usato dalla normativa.

La differenza pratica sta nel modo in cui si versa. Se le cripto-attività sono in custodia presso un intermediario italiano abilitato, di norma è quest’ultimo a trattenerla automaticamente e a versarla, lasciando al contribuente solo il compito di conservare la ricevuta. Se invece si usano exchange esteri o wallet privati, comprese le classiche chiavette USB o gli smartphone, il calcolo e il versamento tramite modello F24 restano a carico del contribuente, con la stessa scadenza della dichiarazione dei redditi. È un dettaglio che molti investitori italiani, abituati a pensare solo alle plusvalenze, scoprono con qualche anno di ritardo, spesso proprio quando ricevono una richiesta di chiarimento.

Quadro RW o quadro W? La dichiarazione cambia forma

Il monitoraggio fiscale delle cripto-attività passa da decenni per il quadro RW, lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate tiene traccia degli investimenti e delle disponibilità finanziarie detenute all’estero o comunque al di fuori del circuito degli intermediari italiani. La pagina ufficiale dedicata alla dichiarazione precompilata dell’Agenzia conferma che il quadro RW copre esplicitamente le cripto-attività detenute attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, senza alcuna soglia minima di esenzione: a differenza dei conti correnti esteri, che restano fuori dall’obbligo se non superano i 15.000 euro nell’anno, anche pochi euro in Bitcoin vanno dichiarati.

Chi presenta il modello 730 anziché il modello Redditi Persone Fisiche trova però un quadro con un nome diverso, il quadro W, introdotto per assorbire le stesse informazioni prima riservate al quadro RW e permettere anche a chi ha posizioni in cripto-attività di restare sul modello semplificato invece di dover passare al modello Redditi completo. Le plusvalenze, va ricordato, viaggiano su un binario separato: quadro RT nel modello Redditi, quadro T nel 730. Per ogni bene va indicato un codice di individuazione specifico, il 21 identifica le cripto-attività, il periodo di possesso nell’anno e il valore al 31 dicembre, la base su cui si calcola anche l’imposta patrimoniale descritta sopra.

La vera novità del 2026: le criptovalute entrano nell’ISEE

Se c’è un cambiamento del 2026 destinato a sorprendere più persone della semplice aliquota, è questo. La legge di bilancio 2026, ai commi 32-34 della legge 199/2025, ha modificato l’articolo 5 del decreto legge 201/2011 rivedendo i criteri di calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, includendovi esplicitamente le criptovalute e gli altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato. Gli aspetti tecnici sono stati definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 marzo 2026, n. 3, che ha approvato anche il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Nella pratica, per ogni wallet o rapporto in cripto-attività va indicato nella DSU il valore più alto tra il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la giacenza media annua, calcolata sommando i saldi di fine mese e dividendo per dodici, lo stesso metodo semplificato già usato per i conti correnti. Questo valore confluisce nel patrimonio mobiliare del nucleo familiare e può quindi incidere sull’indicatore usato per accedere a bonus, agevolazioni universitarie, rette per l’asilo nido, borse di studio e altre prestazioni sociali collegate al patrimonio. Chi negli anni scorsi ha ottenuto un ISEE agevolato senza dichiarare crypto detenute in wallet privati rischia oggi sanzioni comprese tra 5.164 e 25.822 euro in caso di dichiarazione omessa o infedele, oltre alla restituzione delle prestazioni percepite indebitamente con interessi. Comuni, regioni ed enti erogatori avranno tempo per adeguare i propri regolamenti, ma il principio è ormai fissato: il patrimonio in crypto non è più invisibile al sistema del welfare.

Nasce il tavolo permanente di controllo sulle cripto-attività

La legge di bilancio 2026 ha anche previsto l’istituzione di un tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, da adottare con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma. Al tavolo siedono rappresentanti del MEF, della Guardia di Finanza, di Consob, di Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle associazioni di categoria più rappresentative del settore e a esperti accademici selezionati per competenza. Le funzioni assegnate spaziano dal monitoraggio continuo dei rischi sistemici legati al comparto cripto, alla definizione di indirizzi strategici nazionali per la prevenzione delle frodi, fino alla predisposizione di protocolli antiriciclaggio e antiterrorismo e alla promozione di iniziative di educazione finanziaria, in linea con le raccomandazioni delle autorità europee ESMA, EBA ed EIOPA.

Il tavolo nasce a ridosso di un altro passaggio chiave del 2026: la chiusura, il 1° luglio, del periodo transitorio del regolamento MiCA in Italia. Come abbiamo raccontato in tasse crypto 2026: cosa cambia dopo MiCA e l’addio di Binance, a quella data Consob ha confermato che solo nove soggetti risultavano abilitati a operare in Italia, otto CASP autorizzati più un intermediario già vigilato, ribadendo che «la prestazione di servizi in cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti CASP autorizzati o agli intermediari già vigilati». Il nuovo tavolo permanente si inserisce quindi in una fase in cui la vigilanza sul settore, fino a ieri frammentata tra più autorità con compiti distinti, cerca un coordinamento più stabile e strutturato.

Il regime fiscale amministrato: quando paga l’intermediario al posto tuo

La possibilità di affidare a un intermediario il calcolo e il versamento delle imposte sulle cripto-attività esiste dal punto di vista normativo fin dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1 commi 126-147), che ha aperto la strada agli intermediari abilitati per le cripto-attività. Per anni è rimasta però largamente teorica, fino a quando l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito i dettagli operativi con la risposta a interpello n. 135/2025, affrontando questioni pratiche come il trattamento dei trasferimenti verso wallet personali, la documentazione necessaria per i depositi provenienti da altri wallet, il trattamento di successioni e donazioni, e la conferma del metodo del costo medio ponderato per il calcolo delle plusvalenze.

Cryptosmart, exchange italiano partecipato da Banca Popolare di Cortona, è diventato il primo operatore del paese a integrare concretamente il regime amministrato nella propria piattaforma, rendendolo operativo dal 15 aprile 2026. Il meccanismo ricalca quello già in uso da decenni per azioni, ETF e obbligazioni nel risparmio amministrato tradizionale: l’intermediario calcola la plusvalenza o la minusvalenza a ogni operazione, trattiene l’imposta sostitutiva dovuta (33% o 26% a seconda del tipo di cripto-attività) e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate, sollevando il cliente dall’obbligo di indicare le operazioni nella propria dichiarazione dei redditi. Alessandro Frizzoni, fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, ha descritto la logica del servizio spiegando che trasferendo gli asset sulla piattaforma «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana». Resta un meccanismo facoltativo, che ogni intermediario abilitato può scegliere se offrire o meno, e che conviene soprattutto a chi vuole semplicità e non ha già costruito una contabilità dettagliata delle proprie operazioni storiche.

Quali operazioni sono tassabili (e quali no): la lezione della circolare 30/E

Il documento di riferimento per capire cosa genera davvero una plusvalenza resta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, che ha chiarito in modo operativo le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023. Il punto più citato riguarda i cambi tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni: secondo la circolare, questo tipo di permuta non costituisce un evento fiscalmente rilevante, quindi non genera plusvalenza tassabile. Il problema, segnalato da diversi commentatori fiscali, è che la circolare non definisce in modo univoco cosa si intenda per eguali caratteristiche e funzioni, lasciando margini di interpretazione, ad esempio sul confronto tra Bitcoin ed Ethereum o tra un token e una sua versione wrapped.

Sono invece pacificamente tassabili la conversione di cripto-attività in euro o altra valuta fiat, l’uso di crypto per pagare beni o servizi, e l’acquisto di NFT con criptovalute. Il costo di carico da usare come base di calcolo segue di norma il criterio LIFO, per cui le ultime unità acquistate sono le prime considerate vendute, salvo che si scelga il regime amministrato descritto sopra, dove l’interpello 135/2025 ha confermato la possibilità di usare il costo medio ponderato. Senza documentazione che attesti il costo di acquisto, l’Agenzia può legittimamente considerarlo pari a zero, il che trasforma automaticamente l’intero controvalore di vendita in plusvalenza tassabile: un’ottima ragione per conservare ogni report di ogni exchange usato negli anni, compresi quelli che nel frattempo hanno chiuso o lasciato il mercato europeo dopo la fine del periodo transitorio MiCA.

Staking, airdrop e le altre sorprese dei redditi diversi

Un’area dove l’errore è particolarmente comune riguarda i proventi da staking e gli airdrop. In Italia questi redditi rientrano tra i redditi diversi e vanno tassati due volte, in momenti differenti: la prima al momento della ricezione, calcolando il controvalore in euro dei token ricevuti al valore di mercato del giorno, da indicare nel quadro RT o T, la seconda, separatamente, quando quei token vengono poi venduti o convertiti, calcolando la plusvalenza o la minusvalenza rispetto al valore già tassato al momento della ricezione. È una doppia tassazione che molti investitori scoprono solo dopo aver ricevuto una lettera di compliance, perché intuitivamente si tende a pensare che l’unico momento rilevante sia la vendita finale. Lo stesso principio si applica, con qualche variazione a seconda della natura dell’operazione, ai rendimenti da liquidity mining e ad altre forme di reddito generato direttamente dal protocollo piuttosto che da una compravendita.

Come tassano le crypto Francia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti

Il 33% italiano non è un’anomalia isolata, ma si colloca in una tendenza europea verso aliquote più alte e maggiore trasparenza, anche se con soluzioni tecniche molto diverse tra loro. La Francia ha portato la sua Prélèvement Forfaitaire Unique dal 30% al 31,4% dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’aumento della componente CSG dal 9,2% al 10,6%, mantenendo però una piccola esenzione annua di 305 euro (fonte ufficiale impots.gouv.fr). Il Portogallo resta il caso più generoso tra i grandi paesi europei: aliquota del 28% sulle plusvalenze da cripto-attività detenute meno di 365 giorni, ma esenzione totale oltre quella soglia, con la particolarità che gli scambi cripto contro cripto non azzerano il periodo di possesso maturato in precedenza, secondo la ricostruzione di Koinly.

Fuori dall’Unione Europea, e quindi fuori dal perimetro di MiCA, il Regno Unito tratta le cripto-attività come proprietà ai fini della Capital Gains Tax, con aliquote del 18% o del 24% a seconda dello scaglione di reddito del contribuente dal 30 ottobre 2024, mentre l’importo esente annuo è sceso a sole 3.000 sterline, contro le 12.300 sterline in vigore fino al 2022/2023 (gov.uk). Gli Stati Uniti trattano invece le crypto come proprietà ai fini fiscali federali: aliquota ordinaria fino al 37% se la posizione è detenuta meno di un anno, aliquote agevolate tra lo 0% e il 20% oltre l’anno di possesso. Dal 2025 i broker statunitensi devono inoltre riportare i proventi lordi delle transazioni tramite il nuovo Form 1099-DA dell’IRS, con la rendicontazione del costo di carico che si estende alle operazioni 2026: l’equivalente americano, in sostanza, di quello che DAC8 rappresenta per l’Unione Europea.

PaeseAliquota principaleFranchigia o esenzioneParticolarità
Italia33% (26% per EMT in euro MiCA)Nessuna, abolita dal 2025ISEE, patrimoniale 0,2%, DAC8
Francia31,4% (PFU)305 euro l’annoComponente CSG salita al 10,6% dal 2026
Portogallo28% sotto i 365 giorni di possessoEsenzione totale oltre 365 giorniGli swap crypto-crypto non azzerano il periodo di possesso
Regno Unito18% o 24% secondo lo scaglione3.000 sterline l’annoFuori dalla UE, non applica MiCA
Stati UnitiFino al 37% (breve termine) o 0-20% (lungo termine)Variabile, dipende anche dallo statoNuovo Form 1099-DA per i broker dal 2025

Le scadenze del 2026 da segnare in agenda

Il 2026 è un anno a doppio binario per chi ha posizioni in cripto-attività: si chiude la dichiarazione dei redditi relativa al 2025, con le plusvalenze tassate ancora al 26% e senza franchigia, mentre si accumula già la posizione fiscale 2026 che confluirà nella dichiarazione del 2027 al nuovo 33%. Sbagliare a quale anno riferire un’operazione è uno degli errori più comuni tra chi si affida al fai da te. Le scadenze principali sono riassunte nella tabella qui sotto.

DataAdempimento
30 giugno 2026Saldo e primo acconto F24 per i redditi 2025, versamento dell’imposta patrimoniale se dovuta tramite F24
30 settembre 2026Invio del modello 730
31 ottobre 2026Invio del modello Redditi Persone Fisiche
30 novembre 2026Secondo acconto F24
Gennaio-settembre 2027Prima finestra di scambio automatico DAC8/CARF sui dati relativi al 2026

Checklist pratica: cosa verificare prima delle scadenze

Per chi vuole arrivare preparato alle scadenze di settembre e ottobre, senza scoperte dell’ultimo minuto, ecco i punti da controllare fin da ora.

  • Verifica se detieni cripto-attività su wallet privati o exchange esteri: vanno sempre indicate nel quadro RW o W, anche per importi minimi.
  • Ricostruisci il costo di carico di ogni acquisto: senza documentazione l’Agenzia può considerarlo pari a zero, trasformando l’intero incasso in plusvalenza.
  • Controlla se hai richiesto o rinnovato l’ISEE nel 2026 per bonus, asilo nido o borse di studio: il patrimonio in crypto ora entra nel calcolo.
  • Valuta se aderire al regime fiscale amministrato offerto da un intermediario italiano abilitato, se preferisci evitare il calcolo manuale delle plusvalenze.
  • Diffida delle email che intimano di regolarizzare le criptovalute entro poche ore: l’Agenzia delle Entrate ha già segnalato tentativi di phishing a tema.
  • Conserva estratti conto e report di tutti gli exchange utilizzati, compresi quelli che nel frattempo hanno chiuso o lasciato il mercato europeo.
  • Se hai posizioni complesse, tra staking, DeFi e airdrop multipli, valuta il supporto di un commercialista prima delle scadenze di fine anno.

Il filo conduttore di tutte queste novità è che la fiscalità crypto in Italia ha smesso di essere un capitolo isolato per diventare parte integrante del rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, dal fisco al welfare fino alla vigilanza di sistema. Chi tratta ancora le criptovalute come un mondo a parte, scollegato dal resto della propria posizione fiscale e patrimoniale, rischia di scoprire il conto solo quando arriva una lettera dell’Agenzia delle Entrate o un ISEE ricalcolato al ribasso.

Domande frequenti

Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto in Italia nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota generale sulle plusvalenze da cripto-attività è del 33%, in salita rispetto al 26% applicato dal 2023 al 2025. Fa eccezione lo scambio di stablecoin denominate in euro conformi al regolamento MiCA, i cosiddetti EMT, che restano tassate al 26% in quanto considerate strumenti di pagamento e non posizioni speculative. La franchigia di 2.000 euro che un tempo esentava le piccole plusvalenze è stata abolita dal 2025: oggi si tassa dal primo euro di guadagno.

Le criptovalute influenzano l’ISEE nel 2026?

Sì. La legge di bilancio 2026 ha incluso le cripto-attività nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE, indipendentemente da dove sono custodite, wallet privato o exchange, italiano o estero. Il valore da indicare nella DSU è il più alto tra il saldo al 31 dicembre e la giacenza media annua. Questo può incidere sull’accesso a bonus, agevolazioni universitarie, rette per l’asilo nido e altre prestazioni sociali legate al patrimonio familiare.

Cos’è il regime fiscale amministrato per le criptovalute?

È un meccanismo, reso possibile dalla legge di bilancio 2023 e chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello numero 135 del 2025, in cui un intermediario italiano abilitato calcola, trattiene e versa le imposte sulle plusvalenze per conto dell’utente, che non deve più indicare le operazioni nella dichiarazione dei redditi. Funziona in modo simile al risparmio amministrato già in uso per azioni, ETF e obbligazioni. Cryptosmart è stato il primo exchange italiano a integrarlo, dal 15 aprile 2026.

Cosa succede se non dichiaro le criptovalute in Italia?

L’omessa compilazione del quadro RW o W è punita con sanzioni dal 3% al 15% annuo del valore non dichiarato, fino al 30% per i paesi black list, con termini di accertamento estesi. Dal 2026 lo scambio automatico di dati previsto da DAC8 e dallo standard CARF dell’OCSE permette all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati forniti dagli exchange con le dichiarazioni dei contribuenti, un processo che secondo la stampa specializzata sta già generando migliaia di lettere di compliance.

Devo pagare l’imposta di bollo dello 0,2% su Bitcoin ed Ethereum?

Sì, salvo rare eccezioni. Le cripto-attività possedute da residenti italiani scontano un’imposta patrimoniale del 2 per mille (0,2%) annuo sul valore del portafoglio, prevista dall’articolo 19 comma 18 del decreto legge 201/2011 come modificato dalla legge di bilancio 2023. Se usi un intermediario italiano abilitato, di solito è lui a trattenerla automaticamente; se usi un exchange estero o un wallet privato, devi calcolarla e versarla tu tramite F24.

A cura della redazione di HOGE Wire.

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