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● Regulation & Policy

MiCA 2026: la licenza è solo l’inizio, ora tocca alla vigilanza

Con la fine del transitorio i nove abilitati italiani hanno la licenza MiCA. Ma è ora che comincia la parte difficile: vigilanza continua, DORA, Travel Rule e AMLA.

Il 1° luglio 2026 il periodo transitorio del Regolamento MiCA si è chiuso in tutta l’Unione europea, e con esso l’ultima zona grigia per chi offre servizi su cripto-attività. In Italia la fotografia scattata da Consob e Banca d’Italia parla chiaro: nove soggetti abilitati, otto prestatori di servizi (CASP) più una banca, e tutti gli altri fuori dal perimetro. Con Bitcoin che scambia poco sotto i 70.000 euro, intorno ai 68.800 euro secondo CoinGecko, e un mercato ormai quasi interamente dentro il recinto autorizzato (oltre 330 CASP nell’intero Spazio economico europeo secondo il conteggio del registro pubblico), la tentazione è archiviare la pratica: regole scritte, licenze rilasciate, transitorio finito. È esattamente l’errore da non fare.

Perché una licenza MiCA non è un traguardo, è una porta d’ingresso. Dietro quella porta comincia la parte più difficile e meno raccontata: la vigilanza continua. Il giorno dopo l’autorizzazione un CASP italiano non deve rispettare un solo regolamento, ma un intero apparato di norme che si sovrappongono: DORA per la resilienza operativa, il regolamento sui trasferimenti di fondi (la cosiddetta Travel Rule) per tracciare ogni movimento, il pacchetto antiriciclaggio con la nuova Autorità europea AMLA a Francoforte, e la MiFID II per tutto ciò che è derivato. Come abbiamo raccontato quando il transitorio si è chiuso, ottenere la licenza è stato il passaggio più visibile. Mantenerla è il vero banco di prova, e deciderà chi resterà sul mercato nei prossimi anni.

Perché la licenza è solo il primo passo

Per capire cosa cambia davvero conviene distinguere due momenti che spesso vengono confusi. L’autorizzazione è un evento puntuale: l’autorità esamina il fascicolo di un richiedente (assetto proprietario, governance, capitale, sistemi informatici, procedure antiriciclaggio) e certifica che quel soggetto è in grado di rispettare le regole. La vigilanza continua è invece uno stato permanente: verifica che quel soggetto le regole le rispetti ogni giorno, non solo nel giorno in cui ha presentato la domanda. Il passaggio dal primo al secondo momento è il cuore della fase che il mercato europeo sta attraversando adesso, e non riguarda soltanto chi ha appena ottenuto il via libera: riguarda anche chi lo ha ottenuto mesi fa e ora deve dimostrare, dato dopo dato, di essere ancora in linea.

La presidente dell’ESMA, Verena Ross, lo ha sintetizzato senza giri di parole: «The MiCA rulebook will only protect investors if it is effectively applied», il codice MiCA proteggerà gli investitori solo se sarà applicato in modo efficace. È un’affermazione che sposta il baricentro dalla scrittura delle norme alla loro esecuzione quotidiana, che in Europa spetta in primo luogo alle autorità nazionali, con l’ESMA a fare da regista della convergenza tra le prassi dei 27 Stati membri. Chi resta fuori dal perimetro non gode di alcuna tutela: nel comunicato di fine transitorio l’ESMA ha ricordato che i clienti di operatori non autorizzati perdono le garanzie MiCA, comprese quelle sulla separazione dei beni della clientela. Autorizzare è la parte facile. Sorvegliare, per anni, decine di piattaforme attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 è la parte difficile.

Lo stack normativo oltre MiCA: cinque regolamenti, non uno

MiCA è la porta, ma l’edificio ha più piani. Un operatore che legge solo il Regolamento (UE) 2023/1114 e ignora i testi che gli stanno intorno non è in regola: è a metà del lavoro. Il punto, spesso trascurato nel dibattito pubblico, è che MiCA non vive da solo. Si appoggia su un impianto di norme europee che erano già in cantiere prima che la parola «cripto» entrasse nel vocabolario di Bruxelles, e che oggi definiscono, molto più della singola licenza, cosa vuol dire operare in modo conforme. La tabella seguente riassume l’insieme di regole che grava su un CASP italiano dal primo giorno di attività autorizzata.

RegolamentoCosa disciplinaApplicazioneAutorità in Italia
MiCA, Reg. (UE) 2023/1114Autorizzazione dei CASP, emittenti, stablecoin, abusi di mercatoCASP dal 30 dic 2024; transitorio chiuso il 1 lug 2026Consob e Banca d’Italia
DORA, Reg. (UE) 2022/2554Resilienza operativa digitale e rischio informatico (ICT)Dal 17 gen 2025Consob e Banca d’Italia (con le autorità europee di vigilanza)
Travel Rule, Reg. (UE) 2023/1113Tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attivitàDal 30 dic 2024Banca d’Italia e UIF
AMLR, Reg. (UE) 2024/1624 e AMLAAntiriciclaggio, adeguata verifica, vigilanza AML europeaAMLA operativa dal 1 lug 2025; AMLR dal 10 lug 2027AMLA, UIF, Banca d’Italia
MiFID II, Dir. 2014/65/UEDerivati su cripto (future, perpetual, CFD)In vigoreConsob

Nessuno di questi testi è opzionale, e nessuno sostituisce gli altri. MiCA disciplina lo spot e i servizi; DORA la tenuta tecnologica; la Travel Rule la tracciabilità; l’AMLR l’antiriciclaggio; la MiFID II i derivati. Un exchange che offre sia compravendita a pronti sia contratti a leva vive contemporaneamente sotto MiCA e sotto MiFID II, con due autorizzazioni distinte e due regimi di controllo. È questa sovrapposizione, più che la singola norma presa da sola, a definire il costo reale della conformità e a spiegare perché la fase che comincia adesso sarà più selettiva di quella appena conclusa.

DORA: la resilienza operativa diventa obbligo di legge

Il primo pilastro dello stack che merita attenzione è DORA, il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale, applicabile dal 17 gennaio 2025. La logica è semplice: in un settore che custodisce chiavi private, esegue ordini in tempo reale e dipende in modo massiccio da fornitori cloud, un guasto informatico o un attacco non è un incidente tecnico marginale, è un rischio diretto per i soldi dei clienti. DORA impone a tutte le entità finanziarie un quadro strutturato di gestione del rischio ICT, e i CASP autorizzati sotto MiCA rientrano esplicitamente nel perimetro. Non è un manuale di buone pratiche facoltative: è legge, con cinque pilastri operativi che la tabella seguente sintetizza.

Pilastro DORACosa richiede al CASP
Governance del rischio ICTUn quadro documentato di gestione, con responsabilità in capo all’organo di amministrazione
Gestione e segnalazione degli incidentiClassificazione degli incidenti gravi e notifica alle autorità entro tempi stretti
Test di resilienzaProve periodiche, fino ai penetration test avanzati (TLPT) per gli operatori più rilevanti
Rischio dei fornitori terzi ICTRegistro dei fornitori e sorveglianza dei provider critici, ad esempio i grandi cloud
Condivisione delle informazioniScambio volontario di informazioni su minacce e vulnerabilità cyber

Per un exchange abituato a considerare la sicurezza informatica una questione interna, da risolvere in silenzio quando qualcosa va storto, il salto culturale è notevole. La resilienza smette di essere un costo discrezionale e diventa un requisito verificabile, con un’autorità che può chiedere conto di come è gestita, quali test sono stati fatti e con quale esito. È il riconoscimento, tardivo ma netto, che nel mondo cripto la maggior parte delle perdite non nasce da un difetto della norma finanziaria ma da una falla operativa: una chiave compromessa, un fornitore che cade, un aggiornamento saltato.

Segnalare gli incidenti: il nuovo orologio dei CASP

Tra i cinque pilastri, quello che cambia di più la vita quotidiana di un operatore è la segnalazione degli incidenti. DORA introduce un vero e proprio orologio: di fronte a un incidente ICT classificato come grave, l’intermediario deve inviare alle autorità una notifica iniziale, poi una relazione intermedia e infine una relazione conclusiva, secondo criteri di classificazione armonizzati a livello europeo. Non si tratta più di comunicare un problema quando è stato risolto e riconfezionato per il pubblico, ma di aprire un canale con il supervisore mentre la crisi è ancora in corso. Per chi arriva dal mondo cripto, dove la prassi è spesso stata il silenzio fino al comunicato rassicurante, è un rovesciamento di logica.

A questo si aggiungono due obblighi che spostano il baricentro fuori dalle mura dell’azienda. Il primo è il registro dei fornitori terzi ICT: ogni CASP deve mappare da chi dipende, dal provider cloud al servizio di custodia esternalizzato, perché un’interruzione a monte si trasferisce a valle sui clienti. Il secondo è la sorveglianza dei fornitori critici: i grandi provider tecnologici da cui dipende una fetta rilevante del sistema finanziario europeo entrano sotto un regime di controllo diretto delle autorità, un riconoscimento del fatto che nel 2026 il rischio è tanto concentrato quanto invisibile, annidato in pochi data center che servono migliaia di clienti. Per un settore storicamente costruito su infrastrutture di terzi e su un’idea artigianale di sicurezza, è un cambio di paradigma che pochi hanno ancora metabolizzato.

Travel Rule: il tracciamento dei trasferimenti cripto

Il secondo tassello dello stack è il Regolamento (UE) 2023/1113, l’estensione al mondo cripto della cosiddetta Travel Rule, in vigore anch’esso dal 30 dicembre 2024. La regola, mutuata dagli standard del GAFI, impone che le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario «viaggino» insieme a ogni trasferimento di cripto-attività tra prestatori di servizi. Nel mondo bancario è prassi da decenni; nel mondo cripto è una piccola rivoluzione, perché archivia definitivamente l’idea del trasferimento anonimo da exchange a exchange.

Due dettagli rendono la norma più stringente di quanto sembri. Il primo è l’assenza di soglia per i trasferimenti tra CASP: non esiste un importo minimo sotto il quale si può omettere l’identità delle parti, come invece accade per certi bonifici tradizionali. Ogni trasferimento, anche di pochi euro, deve portare con sé i dati richiesti. Il secondo riguarda i wallet auto-ospitati (self-hosted): per i trasferimenti da o verso un portafoglio privato di importo superiore ai 1.000 euro, il CASP deve verificare che il wallet appartenga davvero al proprio cliente. In Italia l’attuazione ricade nell’orbita della Banca d’Italia e dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che raccoglie le segnalazioni di operazioni sospette. È il ponte che collega MiCA al vero obiettivo di fondo del legislatore europeo: la lotta al riciclaggio, che con il pacchetto successivo assume una forma istituzionale del tutto nuova.

AMLA a Francoforte, con un’italiana al vertice

Ed è qui che entra in scena il pezzo più nuovo dell’architettura: l’AMLA, l’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Ha sede a Francoforte, è operativa dal 1 luglio 2025 e ha assorbito le competenze antiriciclaggio prima in capo all’Autorità bancaria europea. La sua prima presidente è Bruna Szego, nominata dal Consiglio dell’Unione all’inizio del 2025: un profilo italiano, arrivato al vertice dell’AML europeo dopo aver guidato la vigilanza antiriciclaggio proprio della Banca d’Italia. Che la principale autorità antiriciclaggio dell’Unione sia guidata da un’ex dirigente di Via Nazionale è un dettaglio tutt’altro che marginale per il lettore italiano, e dice qualcosa sul peso che l’esperienza di vigilanza nazionale porta nella nuova macchina europea.

L’AMLA ha inserito le cripto tra le sue priorità immediate, citando la vigilanza disomogenea sui prestatori di servizi da uno Stato membro all’altro come una delle vulnerabilità principali. Il salto operativo arriverà nel 2028, quando l’Autorità comincerà a vigilare direttamente su una quarantina di soggetti finanziari ad alto rischio, con la selezione già avviata e le piattaforme cripto tra i candidati naturali. A monte c’è l’AMLR, il Regolamento (UE) 2024/1624, che si applicherà in tutta l’Unione dal 10 luglio 2027 e porterà regole di adeguata verifica armonizzate, il divieto di conti e wallet anonimi e delle privacy coin per gli operatori vigilati, e un tetto ai pagamenti in contante di 10.000 euro. Per un CASP, significa che l’antiriciclaggio smette di essere un adempimento nazionale calibrato Paese per Paese e diventa una materia europea, con un’autorità sovranazionale che un giorno potrà bussare direttamente alla porta.

Consob e Banca d’Italia: cosa significa «vigilanza continua»

Sopra questo impianto europeo restano le due autorità nazionali. La ripartizione dei ruoli è nota: il decreto legislativo 129/2024 affida a Consob la condotta di mercato e la tutela degli investitori, alla Banca d’Italia il profilo prudenziale e le stablecoin, con le due istituzioni coordinate da un protocollo d’intesa. Ma il punto, adesso, non è più chi rilascia la licenza: è cosa fanno le due autorità dopo averla rilasciata. La differenza è enorme, perché sposta tutto il lavoro dalla scrivania dell’istruttoria al monitoraggio permanente di soggetti già operativi.

La vigilanza continua ha strumenti concreti. Ci sono le segnalazioni periodiche che gli operatori devono inviare, ci sono le ispezioni, c’è il controllo sul rispetto dei requisiti patrimoniali e sulla gestione dei reclami. La Banca d’Italia pubblica e aggiorna l’elenco dei soggetti MiCAR operativi e, sul versante prudenziale, chiede anche i piani di risanamento, cioè le procedure da attivare in caso di crisi. La Consob, dal canto suo, sorveglia gli abusi di mercato con strumenti di analisi dei dati (tecniche di machine learning con supervisione umana) e può oscurare i siti abusivi. In caso di violazioni, il ventaglio va dalle dichiarazioni pubbliche alle sanzioni pecuniarie, fino all’interdizione dall’attività. È un lavoro silenzioso e permanente, molto diverso dall’evento mediatico dell’autorizzazione, e ben più difficile da raccontare in un titolo.

Il tavolo macroprudenziale e i rischi per i risparmiatori italiani

C’è poi un livello di vigilanza che guarda oltre il singolo operatore, al sistema nel suo complesso. Alla fine del 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ordinato al Comitato per le politiche macroprudenziali, che riunisce MEF, Banca d’Italia, Consob, IVASS e Covip, un approfondimento sui rischi delle cripto-attività per i risparmiatori al dettaglio, per le banche e per i fondi pensione. L’esito, atteso nel corso del 2026, potrebbe tradursi in limiti prudenziali all’esposizione degli intermediari verso le cripto e in requisiti più stringenti per chi offre ETP ed ETF sul tema. Non è vigilanza sulla singola piattaforma, ma sul modo in cui il rischio cripto si propaga dentro il sistema finanziario tradizionale.

In parallelo, la legge di bilancio 2026 ha previsto un tavolo permanente di coordinamento tra le istituzioni impegnate nel contrasto all’evasione e al riciclaggio legati alle cripto: MEF, Guardia di Finanza, Consob, Banca d’Italia, UIF e Agenzia delle Entrate. L’obiettivo dichiarato è mettere a fattor comune informazioni e strumenti, in un settore dove la stessa attività può toccare fisco, mercato e antiriciclaggio nello stesso momento. È la conferma che, per il regolatore italiano, la fine del transitorio non chiude un capitolo: ne apre uno di monitoraggio strutturale, in cui la parola d’ordine è coordinamento tra sportelli che fino a ieri lavoravano separati.

MiFID II: il pezzo che MiCA non copre

Un equivoco diffuso è che MiCA copra «tutto il mondo cripto». Non è così: fuori dal suo perimetro restano i derivati. Un future, un contratto perpetuo (perpetual) o un contratto per differenza (CFD) su un asset digitale non è una cripto-attività ai sensi di MiCA, ma uno strumento finanziario ai sensi della MiFID II, vigilato in Italia dalla Consob. La distinzione non è un tecnicismo: cambia l’autorizzazione richiesta, le regole di condotta, gli obblighi informativi e persino i limiti di leva applicabili alla clientela.

Nel febbraio 2026 l’ESMA ha chiarito che i contratti perpetual offerti al pubblico retail vanno trattati come CFD, con il tetto di leva 2:1 già previsto per quella categoria di prodotti. Significa che una piattaforma che offre sia compravendita a pronti sia derivati deve reggere due regimi in parallelo, MiCA per lo spot e MiFID II per la leva, spesso con team e procedure separati. Ed è anche il motivo per cui alcune zone di confine restano oggetto di dibattito: capire se un prodotto ricada sotto MiCA, sotto la MiFID II o fuori da entrambe è una delle domande aperte che la revisione europea dovrà affrontare, e la risposta non è mai scontata quando l’innovazione corre più veloce della definizione giuridica.

Reverse solicitation: chi può ancora servire i clienti italiani

Una domanda sottile ma decisiva, dopo la fine del transitorio, riguarda le piattaforme estere: una società che non ha una licenza europea può ancora servire un cliente italiano? La risposta è: quasi mai. Sotto MiCA solo un CASP autorizzato (o uno che opera in Italia tramite il passaporto europeo dal proprio Stato di origine) può offrire servizi alla clientela dell’Unione. L’unica eccezione è la cosiddetta reverse solicitation, l’iniziativa esclusiva del cliente, ed è una porta molto più stretta di quanto molti sperino.

Gli orientamenti pubblicati dall’ESMA all’inizio del 2025 hanno chiuso quasi ogni margine: praticamente qualsiasi attività di marketing viene considerata sollecitazione, le clausole di esonero nei termini di servizio non bastano a ribaltare i fatti, e dopo la prima operazione avviata dal cliente non è consentito proporgli nuovi prodotti o categorie di cripto-attività. Il caso più eclatante è quello di Binance, che dopo aver ritirato la propria domanda di licenza ha sospeso i servizi ai clienti dell’Unione dal 1 luglio 2026, con i conti esistenti limitati alla chiusura delle posizioni e al prelievo dei fondi. Per un investitore italiano il messaggio è netto: se una piattaforma non compare nel registro pubblico dei CASP e non opera tramite passaporto, non può sollecitare la sua clientela in modo legittimo, e la scusa del «l’ho contattata io» regge molto meno di quanto si creda.

Cosa protegge davvero una licenza MiCA

Per l’investitore, la domanda pratica è una sola: cosa mi garantisce, in concreto, che una piattaforma sia autorizzata? La risposta onesta è molto, ma non tutto. Una licenza MiCA porta con sé una serie di tutele reali.

  • La separazione patrimoniale: le cripto-attività dei clienti vanno tenute distinte da quelle dell’operatore, così che in caso di insolvenza si possano rivendicare i propri asset invece di finire nella massa dei creditori.
  • Regole di custodia con responsabilità in capo al prestatore del servizio.
  • Obblighi informativi, come il white paper per le emissioni al pubblico.
  • La gestione strutturata dei reclami e regole di condotta verso la clientela.

Ma ci sono limiti che è bene conoscere, e che nessuna licenza cancella.

  • Le cripto-attività non sono coperte da alcun sistema di garanzia dei depositi: se la piattaforma fallisce, non esiste un fondo che rimborsa fino a una certa soglia come accade per i conti correnti.
  • La licenza non protegge dal rischio di prezzo, né da un eventuale distacco dal valore di una stablecoin, un rischio che merita un ragionamento a parte.
  • Chi si affida a un operatore non autorizzato perde ogni tutela: l’ESMA lo ha ribadito nel comunicato di fine transitorio, ricordando che i clienti di soggetti fuori dal perimetro non beneficiano delle salvaguardie MiCA, comprese quelle sulla protezione dei beni della clientela.

La licenza, insomma, alza l’asticella e riduce il rischio operativo e di controparte, ma non trasforma un investimento volatile in un deposito bancario. È una distinzione che vale la pena tenere a mente prima di leggere la parola «regolamentato» come sinonimo di «sicuro».

Il costo della conformità e la selezione del mercato

Tutto questo ha un prezzo, ed è un prezzo che non tutti possono pagare. Lo stack completo, MiCA più DORA più Travel Rule più AMLR, e la MiFID II dove servono i derivati, richiede team di compliance, sistemi di segnalazione, test di resilienza informatica, consulenza legale e capitale immobilizzato. I grandi operatori assorbono questi costi e li spalmano su volumi enormi; le piccole realtà faticano, e alcune scelgono di uscire, di farsi acquisire o di spostarsi verso giurisdizioni più leggere fuori dall’Unione.

È una tensione che gli stessi negoziatori della norma riconoscono. Ondřej Kovařík, europarlamentare tra gli artefici di MiCA, ha sostenuto che non si può trattare allo stesso modo un exchange globale quotato a Wall Street e «a small startup company running a crypto business», una piccola startup che gestisce un’attività cripto, e ha avvertito che le regole troppo rigide, soprattutto sulle stablecoin, rischiano di lasciare il mercato in mano ai token in dollari, come ha dichiarato in occasione dell’avvio della revisione. Il risultato osservabile è un mercato che si consolida: meno operatori, più grandi, più strutturati. Per la stabilità è forse un vantaggio; per la concorrenza e per l’innovazione europea è un rischio di cui il legislatore è consapevole, ed è esattamente uno dei nodi che la consultazione in corso prova a sciogliere.

La consultazione del 30 settembre: semplificare senza indebolire

Proprio per questo la data da cerchiare in rosso, adesso, non è più il 1 luglio ma il 30 settembre 2026. È il termine, prorogato dall’originario 31 agosto, della consultazione mirata con cui la Commissione europea sta rivedendo MiCA: 86 domande divise in quattro blocchi (definizioni e ambito, stablecoin, CASP, temi fuori perimetro), rivolte a operatori e autorità. Le risposte alimenteranno una relazione attesa entro il 30 giugno 2027 e, forse, una proposta legislativa che in molti chiamano già «MiCA 2.0».

La revisione nasce dentro l’agenda europea di semplificazione e competitività, e qui si annida la tensione di fondo di tutta questa fase. Ridurre gli oneri di conformità è legittimo, soprattutto per i piccoli operatori; ma farlo senza smontare l’impianto di vigilanza continua appena costruito è tutt’altro che scontato. Semplificare la sovrapposizione tra MiCA e DORA, calibrare la proporzionalità in base alle dimensioni dell’operatore, valutare l’equivalenza con regimi terzi come Regno Unito e Svizzera: sono tutti temi sul tavolo. Il contrasto con gli Stati Uniti, dove l’approccio all’enforcement si è fatto più rarefatto, rende la scelta europea ancora più delicata, perché costruire uno stack di vigilanza mentre altrove lo si allenta è una scommessa competitiva oltre che regolatoria.

Cosa aspettarsi: euro digitale, AMLA operativa e un’ESMA che cambia guida

Guardando avanti, tre appuntamenti daranno forma alla vigilanza cripto europea. Il primo è l’euro digitale: a fine giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato l’avvio dei negoziati, i triloghi con Consiglio e Commissione sono partiti a luglio e l’obiettivo è chiudere il quadro legislativo entro fine anno, con una sperimentazione nel 2027 e un lancio previsto intorno al 2029 secondo le indicazioni del membro del comitato esecutivo BCE Piero Cipollone. Non è una cripto-attività né una stablecoin, ma una moneta di banca centrale in forma digitale destinata a convivere con l’infrastruttura privata, un tema che tocca da vicino anche il modo in cui la liquidità di banca centrale arriva on-chain.

Il secondo appuntamento è il 2028, quando l’AMLA passerà dalla preparazione alla vigilanza diretta. Il terzo è più immediato e tutto interno all’ESMA: la presidente Verena Ross lascerà l’incarico il 31 ottobre 2026, e il programma di lavoro dell’Autorità per il 2026 mette al centro proprio l’attuazione di MiCA e la convergenza delle prassi di vigilanza tra i 27 Stati membri. La tabella seguente riassume il calendario che gli operatori italiani hanno davanti.

DataCosa scatta
30 dic 2024Si applicano le regole su CASP, abusi di mercato e Travel Rule
17 gen 2025Si applica DORA sulla resilienza operativa
1 lug 2025L’AMLA diventa operativa a Francoforte
1 lug 2026Termina il periodo transitorio di MiCA
30 set 2026Scade la consultazione sulla revisione di MiCA
10 lug 2027Si applica l’AMLR, con il tetto al contante di 10.000 euro
2028L’AMLA avvia la vigilanza diretta sui soggetti ad alto rischio
~2029Lancio previsto dell’euro digitale

Il filo che lega queste date è uno solo: la regolamentazione cripto europea non si è chiusa il 1 luglio, si è spostata di livello. Dalla scrittura delle regole all’esecuzione, dalla licenza alla sorveglianza, dal singolo Paese all’autorità europea. Per chi opera, e per chi investe, il messaggio è che la conformità non è una casella da spuntare una volta, ma una condizione da mantenere ogni giorno, sotto lo sguardo di più autorità che iniziano appena adesso a coordinarsi davvero.

Domande frequenti

Che cos’è DORA e riguarda anche le piattaforme cripto?

DORA è il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale, applicabile dal 17 gennaio 2025. Riguarda tutte le entità finanziarie dell’Unione, e i CASP autorizzati sotto MiCA vi rientrano esplicitamente: devono dotarsi di un quadro di gestione del rischio informatico, segnalare gli incidenti gravi alle autorità entro tempi stretti e sottoporsi a test periodici di resilienza.

Cosa cambia con la Travel Rule per chi invia cripto da un exchange?

Il Regolamento (UE) 2023/1113 impone che i dati su ordinante e beneficiario accompagnino ogni trasferimento tra prestatori di servizi, senza una soglia minima. Per i trasferimenti da o verso wallet privati di importo superiore a 1.000 euro, l’exchange deve inoltre verificare che il portafoglio appartenga al cliente. In pratica, il trasferimento anonimo tra piattaforme autorizzate non è più possibile.

Che cos’è l’AMLA e quando inizierà a vigilare sulle cripto?

L’AMLA è l’Autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte, operativa dal 1 luglio 2025 e presieduta dall’italiana Bruna Szego. Dal 2028 comincerà a vigilare direttamente su una quarantina di soggetti ad alto rischio, tra cui figurano piattaforme cripto. Le nuove regole antiriciclaggio armonizzate (AMLR) si applicheranno in tutta l’Unione dal 10 luglio 2027.

Una licenza MiCA protegge i miei soldi come un conto bancario?

No. Una licenza MiCA impone la separazione dei beni della clientela, regole di custodia e obblighi informativi, ma le cripto-attività non sono coperte da alcun sistema di garanzia dei depositi. Non esiste un fondo che rimborsa in caso di fallimento della piattaforma, e la licenza non protegge dalla volatilità dei prezzi né dal distacco dal valore di una stablecoin.

Cosa succede il 30 settembre 2026?

Scade la consultazione mirata con cui la Commissione europea sta rivedendo MiCA, articolata in 86 domande. Le risposte alimenteranno una relazione attesa entro il 30 giugno 2027 e, potenzialmente, una revisione legislativa già ribattezzata MiCA 2.0. Per gli investitori non cambia nulla quel giorno preciso, ma è la data che orienterà le regole cripto europee dei prossimi anni.

Anneke de Vries è editor senior di HOGE Wire e segue regolamentazione e mercati cripto per l’edizione italiana.

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