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● Regulation & Policy

Dichiarazione crypto 2026: il quadro T e la corsa al 30 settembre

Il 30 settembre scade il 730 e il 2 novembre il modello Redditi PF. Ecco come dichiarare le crypto con il nuovo quadro T e perché sui guadagni 2025 si paga ancora il 26%.

La stagione dichiarativa italiana entra nella sua fase decisiva e, per chi possiede criptovalute, il 2026 non è un anno come gli altri. Il 30 settembre scade il modello 730, il 2 novembre il modello Redditi Persone Fisiche: due date che arrivano mentre Bitcoin viaggia intorno ai 66.990 euro e Ethereum sopra i 2.100 euro (dati CoinGecko, rilevazione del 10 settembre 2026), con quotazioni che rendono tutt’altro che teorica la plusvalenza da riportare in dichiarazione. Chi ha venduto, convertito o speso cripto-attività nel 2025 deve fare i conti con regole che sono cambiate su almeno tre fronti: l’aliquota, la modulistica e i controlli.

La buona notizia, spesso fraintesa, è che sui guadagni realizzati nel 2025 si paga ancora il 26% e non il 33% di cui tutti parlano. La novità operativa più rilevante è che le criptovalute entrano nel 730 grazie al nuovo quadro T, aprendo la dichiarazione semplificata anche a lavoratori dipendenti e pensionati. Lo sfondo, infine, è quello di un Fisco che da quest’anno si prepara a incrociare i dati in modo sistematico. Questa guida mette in fila scadenze, quadri, calcoli ed errori da evitare, con un occhio alle fonti ufficiali.

Le due scadenze che contano: 30 settembre e 2 novembre

La prima cosa da chiarire è quale modello si usa e quando va presentato. Il modello 730/2026 va trasmesso entro il 30 settembre 2026: è la via dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e più in generale di chi non ha partita IVA. Il modello Redditi Persone Fisiche 2026 ha invece una finestra più ampia, dal 15 aprile al 2 novembre 2026 per l’invio telematico; la data non è il consueto 31 ottobre perché quest’anno cade di sabato, quindi slitta al primo giorno lavorativo utile, come conferma la stessa Agenzia delle Entrate. Chi opta per la presentazione cartacea in posta, possibilità residuale, ha tempo fino al 30 giugno 2026.

Attenzione a non confondere queste date con quelle di versamento. La dichiarazione è il momento in cui si comunicano i redditi; il pagamento del saldo e del primo acconto avviene con modello F24 già il 30 giugno (prorogabile al 30 luglio con una piccola maggiorazione), mentre la seconda rata di acconto scade il 30 novembre. In altre parole, un investitore ordinario che ha chiuso posizioni nel 2025 ha in teoria già versato a giugno o luglio; la dichiarazione di settembre o novembre serve a formalizzare il calcolo. Chi invece non ha ancora fatto nulla deve muoversi su entrambi i binari, dichiarazione e versamento, come vedremo parlando di ravvedimento. Per chi tiene d’occhio anche il mercato, il contesto di prezzo di queste settimane è ricostruito nella nostra analisi su Bitcoin intorno ai 67.000 euro.

Per fissare le idee, conviene tenere a mente l’intero calendario dell’anno, distinguendo i momenti di versamento da quelli di presentazione della dichiarazione.

ScadenzaAdempimento
30 giugno 2026Versamento saldo e primo acconto con F24 (imposta sostitutiva e imposta sul valore)
30 luglio 2026Versamento con maggiorazione dello 0,40%
30 settembre 2026Presentazione del modello 730/2026
2 novembre 2026Presentazione telematica del modello Redditi PF 2026
30 novembre 2026Versamento del secondo acconto
30 giugno 2027Prima trasmissione dei dati DAC8 da parte dei fornitori di servizi

La novità del 2026: le crypto entrano nel 730 con il quadro T

Fino a poche stagioni fa, chi deteneva criptovalute era di fatto costretto a usare il modello Redditi PF, perché il 730 non prevedeva le sezioni necessarie. Dalla dichiarazione 2025, e ora con il 730/2026, il modello semplificato è stato ampliato con nuovi quadri che includono i redditi di natura finanziaria. Il risultato è che un contribuente senza partita IVA può dichiarare cripto-attività, azioni, ETF e derivati direttamente nel 730, appoggiandosi ai quadri T, W, M e D, senza dover migrare al modello ordinario.

Il cuore della dichiarazione crypto nel 730 è il quadro T, dedicato alle plusvalenze e ai proventi finanziari. Come spiega Sky TG24, il quadro si articola in righi specifici: il rigo T41 per le plusvalenze realizzate senza rideterminazione del costo, il rigo T42 per i casi di affrancamento e il rigo T43 per le minusvalenze che riducono l’imponibile. Il monitoraggio del patrimonio resta invece competenza del quadro W, erede diretto del vecchio quadro RW. Un punto pratico da ricordare: la dichiarazione precompilata è disponibile dal 30 aprile, ma i dati sulle cripto-attività non arrivano precompilati, perché l’Agenzia non li conosce ancora in automatico. Vanno inseriti a mano, riga per riga, partendo dalla propria documentazione di exchange e wallet.

Perché sui guadagni del 2025 si paga il 26% e non il 33%

È l’equivoco più diffuso di questa stagione. Il 33% di cui si discute da mesi non riguarda i redditi che si dichiarano adesso. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’aumento dell’imposta sostitutiva al 33% solo per le plusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2026, che finiranno quindi nella dichiarazione del 2027. Per i guadagni maturati nel 2025, oggetto della dichiarazione 2026, l’aliquota resta il 26%, la stessa delle altre attività finanziarie come azioni e obbligazioni. Lo conferma la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, secondo cui la sostitutiva è stata fissata al 26% per il 2025 e al 33% dal 2026 in poi.

Attenzione anche a un secondo mito: la franchigia di 2.000 euro non esiste più. Valeva per i redditi 2023 e 2024, ma la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) l’ha cancellata con decorrenza dal 1 gennaio 2025. Significa che sui guadagni del 2025 si paga dal primo euro, senza soglie di esenzione. C’è infine una differenziazione che molti ignorano: per i token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA, gli EMT usati come strumento di pagamento, l’aliquota resta al 26% anche dal 2026, perché non sono considerati asset speculativi. È la stessa logica che anima il progetto di stablecoin in euro delle banche europee. La tabella seguente riassume il quadro.

Anno di realizzoDichiarazioneAliquota cripto genericheAliquota EMT euro MiCAFranchigia
2023nel 202426%26%2.000 euro
2024nel 202526%26%2.000 euro
2025nel 202626%26%nessuna
2026nel 202733%26%nessuna

La via del modello Redditi PF: quadro RT e quadro RW

Non tutti possono o vogliono usare il 730. Chi ha una partita IVA, chi produce redditi d’impresa o di lavoro autonomo, chi ha situazioni particolari resta vincolato al modello Redditi Persone Fisiche. Qui la logica dei quadri è diversa nel nome ma analoga nella sostanza. Le plusvalenze da cripto-attività vanno nel quadro RT, sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria, con il calcolo dell’imposta sostitutiva del 26% per il 2025. Il monitoraggio e l’imposta patrimoniale finiscono invece nel quadro RW.

Il quadro RW merita una precisazione importante, perché è quello che più spesso viene dimenticato. A differenza dei conti correnti esteri, esenti dal monitoraggio sotto i 15.000 euro, le cripto-attività non godono di alcuna soglia minima: vanno indicate sempre, qualunque sia il valore. Il codice di individuazione del bene è il 21, riservato proprio alle cripto-attività, e l’obbligo scatta a prescindere dal fatto che siano custodite su un exchange estero, su un wallet o in autocustodia. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sul quadro RW sono esplicite nel ricomprendere le cripto-attività detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione.

Come si calcola la plusvalenza: metodo LIFO e costo di carico

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di carico, cioè quanto si è speso per acquisire la cripto ceduta. Il punto critico è la documentazione. La circolare 30/E del 27 ottobre 2023 indica il metodo LIFO (last in, first out) per individuare quali unità si considerano vendute, e stabilisce un principio severo: in assenza di documentazione idonea sul costo di acquisto, il costo si considera pari a zero, con la conseguenza che l’intero corrispettivo diventa imponibile. Conservare estratti conto, ricevute di acquisto e cronologia delle transazioni non è un dettaglio burocratico, è ciò che separa una tassazione corretta da una punitiva.

Un caso particolare riguarda chi ha sfruttato l’affrancamento. La normativa consentiva di rideterminare il valore fiscale delle cripto possedute al 1 gennaio 2025, assumendo il valore normale a quella data al posto del costo storico e versando un’imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025. La finestra è ormai chiusa, ma chi l’ha usata applica adesso il valore rideterminato come nuovo costo di carico, utilizzando il rigo dedicato del quadro T o del quadro RT. Vediamo un esempio numerico, con importi puramente illustrativi.

OperazioneDataQuantitàImporto
Acquisto BTCmarzo 20240,50 BTC20.000 euro (costo di carico)
Vendita BTC in euronovembre 20250,50 BTC30.000 euro (corrispettivo)
Plusvalenza imponibile202510.000 euro
Imposta sostitutiva (26%)dichiarazione 20262.600 euro

Nell’esempio, la stessa quantità di Bitcoin valutata ai prezzi attuali, intorno ai 66.990 euro per unità intera, varrebbe molto di più: è il motivo per cui il momento della vendita, e quindi l’anno di realizzo, pesa enormemente sull’aliquota applicabile (26% se la cessione è avvenuta nel 2025, 33% se avviene nel 2026). Le minusvalenze, cioè le perdite, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria e riportate nei quattro anni successivi, un meccanismo utile a chi ha chiuso posizioni in rosso.

Documentare le operazioni e scegliere il metodo di costo

La qualità della dichiarazione dipende dalla qualità dei dati di partenza. Il primo passo pratico è esportare i report delle transazioni da ogni exchange e wallet usato nell’anno, riconciliando i saldi al 31 dicembre e ricostruendo la cronologia completa di acquisti, vendite, permute, commissioni e proventi. Chi ha operato su più piattaforme deve unificare lo storico, perché il calcolo della plusvalenza guarda al singolo contribuente e non al singolo conto. I trasferimenti tra portafogli dello stesso titolare non sono operazioni tassabili, ma vanno documentati per non essere scambiati per cessioni: la prova della medesima titolarità è ciò che li rende fiscalmente neutri.

Sul metodo di determinazione del costo, la circolare 30/E indica il criterio LIFO, ma la prassi successiva dell’Agenzia, con la risposta a interpello n. 135 del 2025, ha riconosciuto anche il costo medio ponderato come metodo alternativo accettabile, purché applicato in modo coerente. La scelta non è neutra: con prezzi molto variabili nel corso degli anni, LIFO e costo medio possono produrre plusvalenze imponibili diverse a parità di operazioni. Resta in ogni caso valido il principio della circolare, secondo cui senza documentazione idonea il costo si considera pari a zero. Per chi ha movimentato molte transazioni, un software di tax reporting o l’assistenza di un commercialista riducono il rischio di errori e di doppie contabilizzazioni.

Cosa è tassabile e cosa no: permute, stablecoin, staking e airdrop

Non ogni movimento genera tassazione. Secondo la circolare 30/E, la permuta tra cripto-attività aventi «eguali caratteristiche e funzioni» è fiscalmente irrilevante: scambiare un token con un altro simile non fa emergere plusvalenza. Il problema è che la definizione di eguali caratteristiche e funzioni non è precisata in modo rigoroso, e questo lascia spazio a interpretazioni. Sono invece sicuramente tassabili la conversione da cripto a euro o altra valuta fiat, l’uso di cripto per pagare beni o servizi e l’acquisto di un NFT pagandolo in cripto.

La conversione in stablecoin resta una zona grigia: se si ritiene che una stablecoin abbia caratteristiche diverse rispetto alla cripto ceduta, la permuta potrebbe configurare un evento tassabile, e l’orientamento prudente tende a trattarla come tale. Per lo staking e gli airdrop vale una regola a due tempi spesso sottovalutata: i proventi sono tassati al momento della percezione, al valore di mercato in euro, e poi l’eventuale ulteriore guadagno sulla successiva cessione è tassato di nuovo come plusvalenza. Questi proventi trovano spazio, a seconda del modello, nel quadro T o nel quadro RT. Dimenticare il primo dei due momenti è uno degli errori più frequenti nelle dichiarazioni fai-da-te.

L’imposta sul valore delle cripto-attività: il 2 per mille

Oltre alla tassazione sui guadagni, esiste una componente patrimoniale. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari allo 0,2% annuo (2 per mille) calcolato sul controvalore al 31 dicembre. Nasce dall’articolo 19, comma 18, del decreto legge 201/2011 come modificato dalla legge 197/2022, e tecnicamente non coincide con l’IVAFE che grava su altri prodotti finanziari esteri: è un tributo dedicato, applicato in luogo dell’imposta di bollo. Alcune guide la chiamano informalmente IVACA, ma non è la denominazione ufficiale.

La modalità di pagamento cambia in base alla custodia. Se le cripto sono detenute tramite un intermediario italiano che applica l’imposta di bollo, il tributo viene trattenuto automaticamente. Se invece si usano exchange esteri o l’autocustodia, il contribuente deve autoliquidarlo e versarlo con F24, indicandolo nel quadro W del 730 o nel quadro RW del modello Redditi. Vale la pena ricordare che questa patrimoniale è dovuta anche se non si è venduto nulla nel corso dell’anno: basta possedere cripto al 31 dicembre. Chi preferisce un’esposizione indiretta, per esempio tramite i certificati su Bitcoin offerti da alcune banche, ricade invece in un regime fiscale diverso, quello degli strumenti finanziari ordinari, con logiche di dossier titoli e di tassazione al 26%.

Il monitoraggio fiscale: perché il quadro W/RW non si salta

Molti investitori compilano diligentemente la parte sui guadagni e poi trascurano il monitoraggio, convinti che l’autocustodia li renda invisibili. È un errore potenzialmente costoso. L’obbligo di indicare le cripto-attività nel quadro RW (modello Redditi) o nel quadro W (730) prescinde dal fatto che ci siano stati guadagni, dalla modalità di custodia e persino dal fatto che i fondi siano in un protocollo DeFi o su un exchange centralizzato. Le sanzioni per l’omesso monitoraggio vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno, percentuali che raddoppiano, dal 6% al 30%, per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

Il concetto lo sintetizza bene l’avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli, intervistato da Unger Academy: «il fatto che non si vedano non significa che non siano tuoi», e ancora, «la dichiarazione delle monete virtuali non è un’opzione». È un principio che diventa tanto più rilevante quanto più il Fisco affina gli strumenti di incrocio dei dati, come vedremo. La distinzione chiave da tenere a mente è che il monitoraggio riguarda il possesso, mentre la tassazione sui guadagni riguarda il realizzo: sono due obblighi distinti, e assolvere al primo non esonera dal secondo.

Vale la pena ricordare chi è tenuto a tutto questo. In Italia vige il principio della tassazione mondiale: un residente fiscale dichiara i redditi ovunque prodotti, comprese le plusvalenze su cripto detenute su exchange esteri o in wallet personali. Non esiste una soglia di irrilevanza legata alla dimensione del portafoglio, perché il monitoraggio non prevede la franchigia che invece esonera i piccoli conti correnti esteri: anche poche centinaia di euro di controvalore vanno indicate.

Da qui nascono due convinzioni sbagliate molto diffuse. La prima è che, non avendo mai venduto, non ci sia nulla da dichiarare: è falso, perché il monitoraggio e l’imposta patrimoniale prescindono dalla vendita. La seconda è che gli importi modesti siano esenti, mentre non lo sono ai fini del monitoraggio. Discorso a parte per chi opera in modo abituale e organizzato, perché un’attività sistematica di trading o di mining può essere riqualificata da reddito diverso a reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con tassazione progressiva e obblighi IVA; è una soglia qualitativa, non numerica, da valutare caso per caso con un professionista.

DAC8 e lettere di compliance: perché quest’anno conviene dichiarare

Il 2026 segna l’inizio di una nuova fase di trasparenza. La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226, consultabile su EUR-Lex) è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025 ed è efficace dal 1 gennaio 2026. Impone agli exchange e ai prestatori di servizi di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti; il primo scambio automatico di informazioni, relativo ai dati 2026, è fissato entro il 30 giugno 2027. Le regole tecniche per i fornitori, tra cui la trasmissione in formato XML e la registrazione presso un centro operativo dedicato, sono state fissate dal provvedimento dell’Agenzia del 22 giugno 2026, illustrato sul portale Fisco Oggi.

Nel frattempo, le prime lettere di compliance recapitate ai contribuenti nel 2026 per gli anni 2023 e 2024 si basano ancora sui vecchi dati dei registri OAM e sugli incroci con i bonifici bancari, non su DAC8. La logica, però, è chiara: l’emersione delle posizioni non dichiarate diventerà progressivamente automatica. Chi pensasse di poter contare su presunti vuoti normativi farebbe bene a leggere le parole dell’avvocato Fulvio Sarzana, che commentando la recente giurisprudenza ha scritto su Il Sole 24 Ore: «niente vuoto normativo, l’obbligo tributario c’era già». Un’avvertenza pratica: l’Agenzia ha diffuso avvisi ufficiali contro email di phishing che simulano comunicazioni sulla dichiarazione cripto, quindi è bene verificare sempre i canali prima di rispondere a presunte richieste. Sul piano istituzionale, va ricordato che la vigilanza di condotta sui servizi cripto spetta a Consob e quella prudenziale a Banca d’Italia, mentre la tassazione segue binari distinti, quelli della Legge di Bilancio e dell’Agenzia delle Entrate.

Delegare il calcolo: il regime amministrato e le alternative

Esistono due strade per adempiere agli obblighi sulle plusvalenze. La prima è il regime dichiarativo, quello descritto finora: il contribuente calcola e dichiara tutto da sé, con l’aiuto eventuale di un commercialista. La seconda è il regime amministrato, in cui l’intermediario agisce da sostituto d’imposta, calcola la plusvalenza, trattiene e versa l’imposta al posto del cliente, che si trova gran parte del lavoro già fatto. Solo gli intermediari italiani abilitati possono offrirlo: chi usa un exchange estero resta per definizione nel regime dichiarativo.

Il primo operatore italiano a integrare il regime amministrato è stato Cryptosmart, attivo su questa funzione dal 15 aprile 2026. Il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni ha spiegato ad Arena Digitale che con questo modello «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana». La possibilità di offrire servizi ai clienti italiani passa però dall’autorizzazione come CASP sotto MiCA, un percorso che abbiamo ricostruito nella guida su come si ottiene l’autorizzazione MiCA in Italia. Per chi detiene cifre rilevanti su più piattaforme, valutare il passaggio a un intermediario in regime amministrato può semplificare sensibilmente le dichiarazioni future.

Se hai saltato la scadenza: il ravvedimento operoso

Chi si accorge in ritardo di non aver dichiarato o versato non è senza rimedio. Il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente pagando una sanzione ridotta in misura tanto minore quanto più rapida è la correzione. La sanzione base per l’omesso versamento è del 25% per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, a seguito della riforma delle sanzioni; su questa base si applicano le frazioni del ravvedimento, che partono da 1/9 entro 90 giorni e crescono col passare del tempo. Vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo.

La dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza è considerata valida, seppur con una sanzione; oltre quel termine si parla di dichiarazione omessa, con conseguenze più gravi. Il modo più semplice per capire le frazioni applicabili e i codici tributo è consultare la scheda ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al ravvedimento operoso. Il messaggio di fondo è che regolarizzare prima di ricevere una contestazione costa una frazione di quanto costerebbe un accertamento, soprattutto nell’era di DAC8.

Come si dichiarano le crypto altrove: un confronto europeo

Confrontare il regime italiano con quello di altri Paesi aiuta a capire dove si colloca l’Italia. Il tratto distintivo nazionale è che si tassa a prescindere dal periodo di detenzione: che si vendano cripto dopo un giorno o dopo dieci anni, l’aliquota è la stessa. In Germania, al contrario, vale la cosiddetta Spekulationsfrist, che esenta del tutto le plusvalenze se l’asset è detenuto per più di un anno. Il Portogallo applica il 28% sulle cessioni entro 365 giorni ed esenta quelle oltre tale soglia. La Francia applica dal 2026 un prelievo forfettario unico del 31,4%, con una piccola esenzione annua, come illustrato dal portale impots.gouv.fr.

Gli Stati Uniti trattano le cripto come property: guadagni a breve termine tassati alle aliquote ordinarie, anche elevate, e a lungo termine con aliquote agevolate (0, 15 o 20%); dal 2025 è entrato in scena il nuovo Form 1099-DA, l’equivalente statunitense della comunicazione automatica che in Europa arriva con DAC8. La tabella mette a confronto i regimi principali.

PaeseAliquota sulle plusvalenzePeriodo di detenzioneEsenzione
Italia26% (2025), 33% (dal 2026)irrilevantenessuna dal 2025
Francia31,4% (PFU)irrilevante305 euro/anno
Germaniaaliquota ordinariaesente oltre 1 anno1.000 euro/anno sotto l’anno
Portogallo28%esente oltre 365 giornilegata alla detenzione
Stati Unitiordinaria o 0/15/20%soglia 1 annovaria

Cinque errori da evitare nella dichiarazione 2026

La maggior parte dei problemi nasce da pochi fraintendimenti ricorrenti. Vale la pena elencarli, perché sono facili da prevenire e costosi da ignorare.

  • Credere che esista ancora la franchigia di 2.000 euro: è stata rimossa dal 1 gennaio 2025, quindi sui guadagni 2025 si tassa dal primo euro.
  • Confondere 26% e 33%: sui redditi 2025 l’aliquota è il 26%; il 33% riguarda i guadagni dal 2026, in dichiarazione nel 2027.
  • Saltare il quadro RW o W perché si usa l’autocustodia: il monitoraggio è obbligatorio a prescindere dalla custodia e non ha soglie minime.
  • Indicare costo di carico pari a zero per pigrizia documentale: senza prove si paga sull’intero incasso, ma con una buona documentazione si tassa solo il guadagno reale.
  • Dare per scontato che la precompilata contenga le cripto: i dati vanno inseriti a mano, la precompilata non li conosce ancora.
  • Dimenticare staking e airdrop: i proventi sono tassati alla percezione, non solo alla successiva vendita.

Un ultimo consiglio trasversale: ricostruire lo storico delle operazioni prima di sedersi a compilare. Esportare i report da ogni exchange e wallet usato nell’anno, riconciliare i saldi al 31 dicembre e conservare tutto almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento evita la gran parte delle contestazioni. Con un Fisco che da quest’anno dispone di dati sempre più granulari, la tracciabilità operativa non equivale a un condono dell’anonimato fiscale: gli indirizzi sono quasi sempre collegabili a un’identità tramite le rampe di ingresso e uscita con KYC.

Domande frequenti

Entro quando si dichiarano le criptovalute nel 2026?

Il modello 730/2026 va presentato entro il 30 settembre 2026, mentre il modello Redditi Persone Fisiche 2026 ha come termine per l’invio telematico il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). In entrambi i casi si dichiarano i redditi prodotti nel 2025.

Le plusvalenze crypto del 2025 si tassano al 26% o al 33%?

Al 26%. L’aliquota del 33% si applica soltanto alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2026, che andranno in dichiarazione nel 2027. I token di moneta elettronica in euro conformi a MiCA restano tassati al 26% anche dal 2026.

Dove si dichiarano le criptovalute nel modello 730?

Nel quadro T vanno le plusvalenze e i proventi come staking e airdrop, mentre il quadro W è riservato al monitoraggio e all’imposta sul valore. Chi usa il modello Redditi Persone Fisiche utilizza invece il quadro RT per i guadagni e il quadro RW per il monitoraggio.

Devo dichiarare le crypto anche se non ho venduto e uso l’autocustodia?

Sì. L’obbligo di monitoraggio nel quadro RW o W vale a prescindere dalla custodia e dalla vendita, senza soglie minime, e l’imposta sul valore dello 0,2% è dovuta sul controvalore al 31 dicembre. Le plusvalenze, invece, si tassano solo quando si realizza un guadagno con una cessione.

Cosa rischio se non dichiaro le criptovalute?

Si rischiano sanzioni per omesso monitoraggio (dal 3% al 15% del valore, fino al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata) e per omesso versamento (25%), oltre al recupero dell’imposta con interessi. Il ravvedimento operoso consente di ridurle, e con DAC8 dal 2027 l’incrocio dei dati tra exchange e Agenzia delle Entrate sarà automatico.

di Matteo Ferrara, redazione HOGE Wire

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