Tasse crypto 2026: in Italia plusvalenze al 33% e scatta la DAC8
Dal 2026 le plusvalenze crypto in Italia sono tassate al 33%, con un'eccezione al 26% per gli EMT in euro. Tra scadenza del 30 giugno e DAC8, ecco che cosa cambia.
Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze realizzate su Bitcoin, Ethereum e sulla quasi totalità delle cripto-attività scontano in Italia un’imposta sostitutiva del 33%, sette punti percentuali in più rispetto al 26% rimasto in vigore fino al 2025. La stretta, decisa con la legge di bilancio 2025 e confermata dalla manovra per il 2026, arriva in una fase di mercato ancora nervosa: un Bitcoin vale poco più di 53.000 euro e un Ether si muove intorno ai 1.388 euro, secondo i dati CoinGecko aggiornati a fine giugno.
Per chi ha incassato guadagni nel 2025 la prima scadenza concreta è ravvicinata: il versamento del saldo e del primo acconto cade il 30 giugno. Nello stesso periodo entra a regime la direttiva DAC8, che obbliga gli exchange europei a trasmettere i dati dei clienti italiani all’Agenzia delle Entrate. Vediamo che cosa cambia, sezione per sezione, e che cosa conviene fare subito.
Dal 26 al 33%: la nuova aliquota sulle plusvalenze
Il cuore della riforma è nella legge n. 207/2024, la legge di bilancio 2025, che ha alzato dal 26 al 33% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività realizzati a partire dal 1° gennaio 2026. Per le operazioni chiuse nel 2025, e quindi dichiarate quest’anno, resta invece ferma l’aliquota del 26%.
La proposta iniziale del governo era ben più aggressiva. Nell’autunno 2024 il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva annunciato un balzo al 42%, in linea con lo scaglione Irpef più alto, una cifra che CoinDesk lesse come segnale di chiusura verso il settore. Le resistenze interne alla maggioranza hanno poi ridimensionato la misura: come ha ricostruito CCN, il Parlamento ha trovato un punto di equilibrio sul 33%, con applicazione rinviata al 2026.
La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo o valore di acquisto. Genera materia imponibile non solo la conversione in euro, ma anche l’acquisto di beni e servizi e lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse; restano fuori, invece, le permute tra token con le medesime caratteristiche, secondo la disciplina introdotta nel 2023.
Un esempio concreto: chi ha comprato un Ether a 1.000 euro e lo cede a 1.388 euro realizza una plusvalenza di 388 euro. Con la vecchia aliquota del 26% l’imposta sarebbe stata di circa 101 euro; con il 33% in vigore dal 2026 sale a circa 128 euro. Su importi più consistenti la differenza pesa in modo evidente.
L’eccezione per gli stablecoin in euro
La manovra per il 2026, la legge n. 199/2025, ha aperto un’unica corsia agevolata. L’articolo 1, comma 28, prevede che gli e-money token (EMT) denominati in euro e pienamente conformi al regolamento europeo MiCA restino tassati al 26%, e non al 33% ordinario. Come ha chiarito la rivista dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi, il trattamento di favore non riguarda qualunque stablecoin: vale solo per i token di moneta elettronica ancorati all’euro, con riserve detenute presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Sempre la legge 199/2025 ha aggiunto due regole di neutralità fiscale: la semplice conversione tra euro ed EMT in euro non fa emergere né una plusvalenza né una minusvalenza, e il rimborso al valore nominale non costituisce un evento impositivo. Per chi usa questi strumenti come parcheggio di liquidità tra un’operazione e l’altra è una differenza tutt’altro che marginale.
Addio alla soglia di 2.000 euro
Fino al 2024 le plusvalenze erano imponibili solo oltre una franchigia di 2.000 euro l’anno. Quella soglia è stata cancellata già dal 1° gennaio 2025: oggi è tassato ogni euro di guadagno, anche il più piccolo. Lo ha confermato FiscoOggi, ricordando che la franchigia resta valida solo per gli anni d’imposta precedenti. Il quadro complessivo è riassunto nella tabella che segue.
| Periodo | Aliquota plusvalenze | Soglia esente | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 2023 e 2024 | 26% | 2.000 euro | L. 197/2022 |
| 2025 | 26% | nessuna | L. 207/2024 |
| Dal 2026 (asset ordinari) | 33% | nessuna | L. 207/2024 |
| Dal 2026 (EMT in euro MiCA) | 26% | nessuna | L. 199/2025, art. 1 c. 28 |
La rivalutazione al 18%: chi ha fatto in tempo
La legge di bilancio 2025 aveva offerto una via per attutire l’aumento: la rivalutazione onerosa del valore fiscale. Chi possedeva cripto-attività al 1° gennaio 2025 poteva assumere come nuovo costo il valore di mercato a quella data, versando un’imposta sostitutiva del 18%. Il termine per il pagamento, in unica soluzione o in tre rate annuali con interessi del 3%, è scaduto il 30 novembre 2025.
Chi ha aderito pagherà il 33% soltanto sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore già rivalutato, riducendo in modo sensibile il prelievo futuro. Chi invece ha lasciato passare la finestra non ha una seconda occasione: la manovra 2026 non ha riaperto i termini, come segnala anche l’analisi pubblicata da Ipsoa. Resta valido solo il costo storico di acquisto, spesso molto più basso del valore attuale.
Scadenza del 30 giugno: saldo e acconto sui redditi 2025
Il calendario incalza. Chi ha realizzato plusvalenze nel 2025 deve versare il saldo dell’imposta sostitutiva e il primo acconto entro il 30 giugno 2026; è possibile slittare al 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40%. Il riferimento è la disciplina ordinaria dei versamenti delle persone fisiche, gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Attenzione a non confondere i piani: le operazioni del 2025 seguono l’aliquota del 26%, mentre il 33% riguarderà i guadagni del 2026, che si dichiareranno nel 2027. Il salto d’aliquota, in altre parole, si farà sentire soprattutto sulle dichiarazioni del prossimo anno.
Come si dichiara: quadri RT e RW
Per la generalità degli investitori vige il regime dichiarativo. Le plusvalenze vanno indicate nel quadro RT del modello Redditi PF (o nel quadro T del 730), mentre il quadro RW (quadro W nel 730) assolve il monitoraggio fiscale di tutte le cripto-attività detenute, comprese quelle in self-custody o su wallet personali. La circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate resta la guida operativa di riferimento.
Nel quadro RW si liquida anche l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% annuo del controvalore al 31 dicembre, che diventa imposta di bollo dello 0,2% quando i token sono affidati a un intermediario italiano. Le minusvalenze, infine, restano deducibili e si possono riportare per compensare plusvalenze nei quattro anni successivi.
In alternativa, un numero crescente di operatori italiani propone il regime amministrato: l’intermediario agisce da sostituto d’imposta, calcola e versa il dovuto al posto del cliente e lo solleva da gran parte degli adempimenti, quadro RW compreso.
DAC8 e CARF: la fine dell’anonimato fiscale
Il 2026 segna una svolta anche sui controlli. Con il decreto legislativo n. 194/2025 l’Italia ha recepito la direttiva europea 2023/2226, nota come DAC8, operativa dal 1° gennaio. Da quest’anno gli exchange e i prestatori di servizi sulle cripto-attività autorizzati nell’Unione devono comunicare in automatico all’Agenzia delle Entrate saldi, anagrafiche e operazioni dei clienti residenti in Italia; i dati relativi al 2026 saranno trasmessi entro il 31 gennaio 2027.
La direttiva si innesta sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE, un sistema di scambio automatico che coinvolge gli Stati membri e numerosi Paesi terzi, dal Regno Unito al Giappone fino a Singapore, con la Svizzera attesa dal 2027. Come spiega la Commissione europea, l’obiettivo è dare alle amministrazioni fiscali nazionali piena visibilità sui portafogli digitali. In pratica, l’epoca in cui un conto su una piattaforma estera restava invisibile è finita.
Sanzioni e controlli per chi non dichiara
Incrociando i dati DAC8 con le dichiarazioni presentate, l’Agenzia può ricostruire le posizioni dei contribuenti e far emergere gli importi non indicati. Le conseguenze sono pesanti: per l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi la sanzione va dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, mentre la mancata compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3 al 15% del valore non dichiarato.
Chi si accorge di avere posizioni scoperte negli anni passati può sanare la situazione con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in funzione della tempestività. Aspettare, con il nuovo flusso informativo ormai attivo, è la strategia più rischiosa.
MiCA, Consob e il quadro europeo
Il fisco è solo una faccia della medaglia. Sul fronte della vigilanza, il regolamento MiCA è pienamente applicabile da fine 2024 e in Italia le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, chiamate a supervisionare emittenti e prestatori di servizi. Conviene tenere distinti i due piani: MiCA detta le regole di mercato e di trasparenza, mentre il prelievo fiscale resta materia nazionale, di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
La convergenza tra autorizzazione MiCA, obblighi DAC8 e nuova aliquota disegna un perimetro molto più definito di quello in cui si muovevano gli investitori italiani solo tre anni fa, quando la materia era in larga parte priva di regole certe.
Che cosa conviene fare adesso
Non mancano le voci critiche. Diversi tributaristi si chiedono se sia coerente tassare al 33% le cripto-attività quando la rendita finanziaria ordinaria si ferma al 26%: il tema della legittimità e della proporzionalità del prelievo, sollevato anche da Ipsoa, resterà sul tavolo nei prossimi mesi e potrebbe alimentare il contenzioso. Nel frattempo, però, le regole sono queste e vanno rispettate.
In sintesi, ecco le mosse utili prima dell’estate.
- Ricostruire tutte le operazioni del 2025, comprese le permute tra token, e calcolare le plusvalenze al 26%.
- Verificare la scadenza del 30 giugno per saldo e acconto, valutando l’eventuale rinvio al 30 luglio.
- Compilare il quadro RW per il monitoraggio e per l’imposta dello 0,2%, anche sui wallet personali.
- Conservare ogni evidenza delle transazioni: con la DAC8 i dati degli exchange arrivano comunque al fisco.
- Per il futuro, considerare il regime amministrato e distinguere gli EMT in euro, tassati al 26%, dagli altri asset al 33%.
Il messaggio per chi investe in cripto dall’Italia è chiaro: il 2026 alza l’asticella, sia sull’aliquota sia sulla trasparenza. Pianificare per tempo, con l’aiuto di un professionista, conta oggi più che mai.
Di Luca Moretti, redazione Regulation di HOGE Wire.