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● Regulation & Policy

MiCA in Italia: attuazione, CASP autorizzati e cosa cambia nel 2026

Il periodo transitorio del MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 e in Italia restano nove soggetti abilitati. Guida completa a regole, stablecoin, passaporto europeo e vigilanza.

Per sei settimane il mercato europeo delle cripto-attività ha operato sotto un regime nuovo e senza rete di protezione. Dal 1° luglio 2026 il periodo transitorio del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) si è chiuso: l’autorizzazione non è più un traguardo verso cui incamminarsi con calma, è la condizione minima per restare sul mercato. In Italia sono rimasti in piedi nove soggetti abilitati, otto autorizzati come CASP e una banca che ha notificato l’avvio dei servizi. Tutti gli altri devono chiudere o passare la palla a un intermediario in regola.

Il momento è di quelli che ridisegnano un settore. Mentre Bitcoin scambia intorno ai 54.333 euro ed Ethereum resta poco sotto i 1.650 euro (al cambio EUR/USD di circa 1,154 del 13 agosto), la variabile regolamentare pesa ormai quanto il grafico dei prezzi. Chi guarda alle cripto come a una nuova classe di attivi, magari confrontandole con l’oro come bene rifugio, deve fare i conti con un perimetro giuridico che appena un anno fa semplicemente non esisteva. Questa è una guida completa a che cosa è cambiato, chi vigila, cosa resta fuori dal MiCA e dove sta andando l’Europa.

Che cos’è il MiCA e quali problemi voleva risolvere

Il MiCA è il regolamento (UE) 2023/1114, entrato in vigore il 29 giugno 2023. È il primo tentativo, in una grande giurisdizione, di dare una cornice unica e organica alle cripto-attività: dall’emissione dei token alla loro negoziazione, custodia, scambio e collocamento. Prima del MiCA ogni Stato membro applicava regole proprie, spesso limitate all’antiriciclaggio. Un exchange registrato in un Paese poteva restare privo di requisiti prudenziali in un altro, e chi comprava un token non aveva strumenti omogenei di tutela in caso di fallimento o abuso.

Gli obiettivi dichiarati sono quattro: proteggere gli investitori, preservare la stabilità finanziaria, salvaguardare l’integrità del mercato e offrire certezza giuridica agli operatori. Per raggiungerli, il regolamento distingue tre grandi famiglie di cripto-attività. I token collegati ad attività (asset-referenced token, ART) puntano a mantenere un valore stabile agganciandosi a un paniere di valute, materie prime o altri cripto-asset. I token di moneta elettronica (e-money token, EMT) replicano il valore di una singola valuta ufficiale, come l’euro o il dollaro: sono, in sostanza, le stablecoin monetarie. La terza categoria è residuale e comprende tutti gli altri cripto-asset, dagli utility token a Bitcoin. A ciascuna famiglia corrispondono obblighi diversi, crescenti man mano che il token assomiglia a uno strumento di pagamento o di raccolta del risparmio.

Il punto chiave, spesso frainteso, è che il MiCA non regola la tecnologia. Non impone regole al protocollo Bitcoin né al codice di uno smart contract: regola chi offre servizi al pubblico su quei protocolli. Un nodo che valida transazioni non ha bisogno di licenza; un’app che vende quelle stesse cripto a un risparmiatore italiano, sì. È la stessa logica con cui la finanza tradizionale non regola la matematica di un’obbligazione ma l’intermediario che la colloca.

La linea del tempo: dal 2023 al 1° luglio 2026

Il MiCA non è entrato in vigore tutto in una volta. Il legislatore europeo ha scaglionato l’applicazione delle diverse parti, cominciando dalle stablecoin (percepite come il rischio sistemico più immediato) e proseguendo con i servizi. Le regole su ART ed EMT si applicano dal 30 giugno 2024; quelle su servizi, CASP e abusi di mercato dal 30 dicembre 2024. A quel punto è scattato il periodo transitorio previsto dall’articolo 143, pensato per dare agli operatori già attivi sotto i regimi nazionali il tempo di adeguarsi.

Ogni Stato membro poteva fissare la durata di quella finestra, fino a un massimo di diciotto mesi. Alcuni Paesi hanno scelto tempi più brevi: la Finlandia, per esempio, ha chiuso già a metà 2025. L’Italia ha invece mantenuto la finestra fino al termine ultimo, il 1° luglio 2026. Da quella data chi non ha ottenuto (o almeno avviato con esito positivo) l’autorizzazione in un Paese del SEE non può più prestare servizi. È il passaggio che segna il confine tra il vecchio mondo dei registri nazionali e il nuovo regime europeo.

DataTappa dell’attuazione
29 giugno 2023Entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1114
30 giugno 2024Si applicano le regole sulle stablecoin: ART ed EMT (Titoli III e IV)
30 dicembre 2024Si applicano le regole su servizi, CASP e abusi di mercato (Titoli II, V, VI, VII)
17 gennaio 2025Diventa applicabile il regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale
1° luglio 2026Fine del periodo transitorio: serve l’autorizzazione piena per operare nel SEE

L’attuazione italiana: il decreto 129/2024, Consob e Banca d’Italia

Un regolamento europeo si applica direttamente, ma lascia agli Stati il compito di designare le autorità competenti e di raccordare il testo con il diritto interno. L’Italia lo ha fatto con il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che ha scelto un modello a due teste. La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) vigila sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti e sulla tutela dell’investitore. La Banca d’Italia si occupa dei profili prudenziali, della stabilità e in particolare delle stablecoin, cioè degli EMT e degli ART.

La ripartizione ricalca il cosiddetto modello per finalità già usato per banche e intermediari finanziari: un’autorità guarda alla solidità dell’operatore, l’altra alla condotta verso il cliente. Per un CASP significa avere due interlocutori, con procedure coordinate ma competenze distinte. La scelta non è neutra: nei Paesi dove una sola autorità concentra tutto (come la Germania con la BaFin) i tempi di rilascio possono essere diversi, e il coordinamento tra due enti richiede prassi condivise per non rallentare le domande.

Il decreto ha anche fissato il regime sanzionatorio e i poteri di intervento. Prestare servizi su cripto senza autorizzazione, dopo il 1° luglio 2026, non è più una zona grigia: è un abuso, con conseguenze amministrative e in certi casi penali. È lo stesso approccio che diverse autorità europee hanno adottato, dall’AMF francese alla stessa Consob, per chiudere la porta agli operatori non conformi senza lasciare spazio a interpretazioni.

I nove soggetti abilitati: la fotografia italiana

Il 30 giugno 2026 Consob e Banca d’Italia hanno diffuso un comunicato congiunto che ha fotografato il punto di arrivo dell’attuazione italiana: otto soggetti autorizzati come CASP, ai quali si aggiunge un intermediario bancario, Banca Sella S.p.A., che ha notificato alla Banca d’Italia l’intenzione di prestare servizi su cripto-attività. In tutto, nove abilitati. Gli otto CASP autorizzati sono:

  • CheckSig S.r.l.
  • Conio S.r.l.
  • CryptoSmart S.p.A.
  • Hercle S.r.l.
  • Hodlie S.r.l.
  • Olliv Italia S.r.l.
  • Riv Digital S.r.l.
  • Young Platform S.p.A.

La lista racconta un mercato più variegato di quanto il numero suggerisca: convivono piattaforme di scambio rivolte al pubblico, servizi di custodia pensati per clientela istituzionale e app che uniscono investimento e automazione. Nove nomi possono sembrare pochi, ma vanno letti nel modo giusto. Grazie al passaporto europeo, gli utenti italiani possono operare anche con i CASP autorizzati in altri Stati membri, e molti operatori internazionali hanno scelto di ottenere la licenza in giurisdizioni diverse per poi servire l’intera Unione. Il numero di soggetti abilitati in Italia non coincide quindi con il numero di piattaforme legalmente accessibili a un residente italiano.

Resta però un dato di sostanza: il regime transitorio ha operato una selezione netta. Molti operatori che negli anni precedenti si erano limitati all’iscrizione nel vecchio registro OAM per gli operatori in valuta virtuale non hanno completato il salto verso l’autorizzazione piena. Per loro la scelta è tra chiudere ordinatamente le posizioni dei clienti e cedere l’attività a un soggetto in regola.

Come si ottiene l’autorizzazione CASP

Diventare CASP non è una formalità. Il MiCA elenca una serie di servizi (custodia e amministrazione di cripto per conto terzi, gestione di una piattaforma di negoziazione, scambio contro valuta o contro altri cripto-asset, esecuzione ordini, collocamento, ricezione e trasmissione ordini, consulenza, gestione di portafogli, trasferimento) e per ciascuno definisce requisiti organizzativi e patrimoniali. La domanda va presentata all’autorità del Paese in cui l’operatore ha la sede legale e la direzione effettiva: non basta una casella postale, serve una presenza reale.

Il richiedente deve dimostrare capitale minimo (che varia in base ai servizi offerti), governance adeguata, requisiti di onorabilità e competenza per amministratori e azionisti rilevanti, procedure antiriciclaggio, presidi per i conflitti di interesse, sistemi di custodia che tengano separati i beni della clientela da quelli dell’impresa, piani di continuità operativa e gestione dei reclami. Chi emette o offre al pubblico un token deve inoltre pubblicare un white paper conforme, un documento informativo che descrive il progetto, i rischi e i diritti connessi, e che va notificato all’autorità.

La separazione patrimoniale è forse il presidio più concreto per il singolo utente. Dopo i crac che hanno segnato il settore, la regola che i cripto-asset dei clienti non possano essere confusi con quelli della piattaforma, e non rispondano dei debiti di quest’ultima, è la differenza pratica tra un fallimento gestibile e la perdita totale dei fondi. Il MiCA la impone, e su questo profilo la vigilanza delle autorità è particolarmente attenta.

Il passaporto europeo e il registro ESMA

Il meccanismo che dà al MiCA la sua forza è il passaporto. Un operatore autorizzato in un solo Stato del SEE può offrire i propri servizi in tutti gli altri senza chiedere una nuova licenza: notifica all’autorità di origine i Paesi in cui intende operare, e quella informa l’ESMA (l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e le autorità ospitanti. È lo stesso principio del mercato unico che vale per banche e fondi, applicato per la prima volta alle cripto.

Tutti i soggetti autorizzati confluiscono nel registro pubblico dei CASP tenuto dall’ESMA, consultabile da chiunque. Nell’estate 2026 il registro contava oltre trecento CASP autorizzati in tutto il SEE, un numero cresciuto di settimana in settimana man mano che le autorità nazionali completavano l’esame delle domande. Per un risparmiatore quel registro è lo strumento di verifica più semplice: se una piattaforma non compare, non è autorizzata a servirlo, punto.

Il passaporto ha però un rovescio della medaglia che sta alimentando il dibattito politico: chi è vigilato dove? Se un grande exchange ottiene la licenza in uno Stato con procedure più snelle e poi serve milioni di clienti in tutta Europa, la responsabilità di controllarlo resta all’autorità di quel piccolo Stato. È il tema del cosiddetto arbitraggio regolamentare, che ha spinto alcune autorità, tra cui la Consob, a chiedere un cambio di rotta. Ci torneremo.

Stablecoin: EMT, ART e la regola della riserva

Sulle stablecoin il MiCA è più severo che su qualsiasi altra cripto-attività, perché sono le più vicine alla moneta e quindi al sistema dei pagamenti. Un EMT, la stablecoin agganciata a una singola valuta, può essere emesso e offerto al pubblico solo da un ente creditizio o da un istituto di moneta elettronica autorizzato. L’emittente deve mantenere riserve adeguate, liquide e separate, e garantire al detentore il diritto di rimborso alla pari, in qualsiasi momento e senza costi. Per gli ART, i token agganciati a un paniere, si aggiungono requisiti di governance e limiti operativi ancora più stringenti, con soglie oltre le quali scatta la vigilanza rafforzata dell’Autorità bancaria europea.

Il primo grande emittente globale a mettersi in regola è stato Circle, che ha ottenuto l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica in Francia, dalla ACPR, portando USDC ed EURC dentro il perimetro MiCA. Attorno a Circle si è formato un piccolo ecosistema di stablecoin conformi, con emittenti bancari e fintech europei che hanno lanciato token in euro. La tabella seguente riassume alcuni casi rappresentativi, distinguendo tra ciò che è conforme e ciò che non lo è.

StablecoinEmittenteStato ai sensi del MiCA
USDCCircleConforme (EMT in dollari)
EURCCircleConforme (EMT in euro)
EURCVSociété Générale-ForgeConforme (EMT in euro)
EURIBanking CircleConforme (EMT in euro)
USDTTetherNon autorizzata
DAISky (ex MakerDAO)Non autorizzata
PYUSDPaxos per PayPalNon autorizzata per il retail SEE

La lista degli emittenti conformi resta corta rispetto all’universo delle stablecoin in circolazione. È qui che il MiCA morde di più, perché tocca il token più usato al mondo.

Il caso Tether: perché USDT è sparita dai listini europei

USDT di Tether è la stablecoin più grande al mondo per capitalizzazione e la più scambiata in assoluto. Eppure Tether non ha richiesto l’autorizzazione come emittente di moneta elettronica ai sensi del MiCA, e ha dichiarato di non volerlo fare. La conseguenza è diretta: un EMT non autorizzato non può essere offerto al pubblico nel SEE. Le grandi piattaforme, da Binance a Coinbase, da Kraken a Crypto.com, hanno progressivamente rimosso o limitato USDT per i clienti al dettaglio europei, spostando le coppie di scambio su stablecoin conformi come USDC ed EURC.

La scelta di Tether ha una logica di business. USDT vive di volumi globali, con una fetta enorme di utenti fuori dall’Europa, e i requisiti MiCA sulla riserva e sulla trasparenza imporrebbero un modello operativo diverso da quello attuale. Per l’azienda, rinunciare al mercato retail europeo regolato è costato meno che riorganizzarsi. Per l’Europa, il risultato è un mercato dei pagamenti in cripto in cui il token dominante a livello globale è, di fatto, fuori gioco per il risparmiatore comune.

Questo apre uno spazio per le stablecoin in euro, che finora sono state marginali. Se il MiCA spinge gli utenti europei verso token conformi, e se cresce la domanda di un mezzo di scambio denominato in euro anziché in dollari, il vuoto lasciato da USDT potrebbe essere colmato da EURC, EURCV e dai progetti bancari in cantiere. È una partita che intreccia regolamentazione, sovranità monetaria e strategia industriale, e che è tutt’altro che chiusa.

Cosa cambia davvero per chi investe

Per il singolo investitore il MiCA introduce tutele che nel mondo pre-2024 semplicemente non c’erano. La più tangibile è la separazione dei beni della clientela, già citata: i cripto-asset custoditi da un CASP non possono finire nella massa fallimentare della piattaforma. Poi c’è la trasparenza informativa, con il white paper e le comunicazioni di marketing che devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; il diritto a procedure di reclamo strutturate; e regole precise sulla custodia e sulla responsabilità del prestatore in caso di perdita dei fondi affidati.

C’è anche una novità culturale. Le comunicazioni promozionali non possono più promettere rendimenti mirabolanti senza avvertire dei rischi, e le autorità hanno il potere di intervenire sui messaggi ingannevoli. Per chi costruisce un portafoglio, questo cambia il modo di valutare un’esposizione: la volatilità del sottostante resta, ma il rischio di controparte, quello legato alla solidità e alla correttezza della piattaforma, è ora presidiato. Chi ragiona sull’inserimento delle cripto in un’allocazione più ampia, e sulla loro correlazione con le azioni, ha un elemento di rischio in meno da modellare.

Attenzione però a non leggere il MiCA come una garanzia sul valore. Il regolamento tutela il come si acquista e si custodisce, non il quanto varrà domani. Bitcoin può ancora dimezzarsi. La differenza è che, se lo fa mentre è custodito da un CASP autorizzato, l’investitore perde per il prezzo, non perché la piattaforma è sparita con i suoi fondi. Vale la pena ricordarlo, soprattutto in giornate in cui il mercato resta appeso ai dati macro, come nelle sedute intorno all’ultimo dato sull’inflazione americana.

I derivati restano alla MiFID II: cosa non rientra nel MiCA

Un equivoco diffuso è che il MiCA copra tutto ciò che è cripto. Non è così. Il regolamento riguarda le cripto-attività a pronti e i relativi servizi. I derivati su cripto, cioè futures, opzioni e i popolari futures perpetui, sono strumenti finanziari e restano sotto la direttiva MiFID II, vigilata in Italia dalla Consob. Non è un dettaglio da giuristi: cambia il regime di tutela, i limiti e persino chi puoi legalmente usare.

Nel febbraio 2026 l’ESMA ha ricordato agli operatori che il nome commerciale non conta: un future perpetuo su cripto, per quanto lo si chiami in modo esotico, ricade tra i contratti per differenza (CFD) e nelle relative misure di intervento sul prodotto. Questo significa, per la clientela al dettaglio europea, leva massima 2:1 sui CFD su cripto, avvertenze obbligatorie sui rischi, protezione dal saldo negativo e divieto di incentivi. Sulle piattaforme offshore non regolate la stessa leva può arrivare a 100:1, ma chi la usa esce dal perimetro di tutela sia del MiCA sia della MiFID II.

Prodotto o servizioCornice normativaAutorità in Italia
Compravendita a pronti di Bitcoin, Ethereum e altri tokenMiCAConsob e Banca d’Italia
Custodia e wallet per conto terziMiCAConsob e Banca d’Italia
Stablecoin (EMT e ART)MiCABanca d’Italia (profili prudenziali)
Futures, opzioni e perpetui su criptoMiFID IIConsob
CFD su criptoMiFID II (misure ESMA)Consob

Abusi di mercato, Titolo VI e la vigilanza algoritmica

Il MiCA non si limita ad autorizzare gli operatori: introduce, con il Titolo VI, un vero regime di abusi di mercato per le cripto-attività, modellato su quello dei mercati finanziari tradizionali. Sono vietati l’abuso di informazioni privilegiate, la loro comunicazione illecita e la manipolazione del mercato. In un settore nato senza regole di trasparenza, dove il pump and dump e le informazioni riservate su listing e delisting muovevano i prezzi impunemente, è una svolta. Gli orientamenti attuativi dell’ESMA su questo capitolo sono entrati progressivamente in vigore nel corso del 2026, completando l’impianto.

La Consob arriva a questo appuntamento con strumenti già rodati. Per la sorveglianza sugli abusi impiega tecniche di machine learning (dal clustering k-means agli autoencoder) applicate all’analisi dei dati di mercato, mantenendo però il principio dello human-in-the-loop: l’algoritmo segnala le anomalie, l’analista decide. È un approccio che l’autorità italiana ha sviluppato per i mercati regolamentati e che ora può estendere, con gli adattamenti del caso, alla sorveglianza sulle piattaforme cripto autorizzate.

Accanto agli abusi di mercato viaggia la resilienza operativa. Dal 17 gennaio 2025 si applica il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), che impone a banche, intermediari e anche ai CASP requisiti stringenti su sicurezza informatica, gestione degli incidenti, test e controllo dei fornitori tecnologici critici. Per un exchange, che è al tempo stesso un intermediario finanziario e un’infrastruttura tecnologica esposta agli attacchi, DORA e MiCA formano una cornice unica: non basta essere solvibili e trasparenti, bisogna anche saper reggere un attacco informatico senza perdere i fondi dei clienti.

Verso una vigilanza unica europea?

Il nodo del passaporto, chi vigila davvero sui grandi operatori paneuropei, è diventato il fronte più caldo. Il 15 settembre 2025 le autorità di mercato di Francia (AMF), Austria (FMA) e Italia (Consob) hanno pubblicato un position paper congiunto che chiede l’introduzione di un meccanismo di vigilanza diretta dell’ESMA sui CASP di rilevanza significativa. La logica: se un operatore serve milioni di utenti in tutta l’Unione, non ha senso che a controllarlo sia soltanto l’autorità di un singolo Stato, spesso con risorse limitate. La vigilanza diretta europea ridurrebbe la frammentazione e il rischio di arbitraggio regolamentare.

La Commissione europea ha raccolto e rilanciato l’idea. Il 4 dicembre 2025 ha presentato, nell’ambito della Savings and Investments Union, un pacchetto legislativo che, tra le altre cose, propone di trasferire all’ESMA la vigilanza diretta su tutti i CASP, non solo su quelli maggiori. La Banca centrale europea ha appoggiato la proposta nell’aprile 2026, osservando che le grandi piattaforme possono avere rilevanza sistemica e meritano una supervisione unitaria. Il testo è ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, con la commissione ECON che ha avviato i lavori nella primavera 2026.

Non tutti sono d’accordo. Alcune autorità nazionali temono di perdere competenze e prossimità al mercato, e non mancano dubbi sulla capacità dell’ESMA di gestire, dall’oggi al domani, la vigilanza operativa su centinaia di soggetti molto diversi tra loro. Come hanno notato diversi analisti legali, il MiCA rischia di essere riformato prima ancora di essere pienamente digerito dal mercato.

Le voci critiche: Savona e Lagarde

Non tutte le istituzioni hanno accolto il MiCA come un traguardo. Il critico più severo è arrivato dall’interno della stessa Consob. Nella sua relazione annuale al mercato del giugno 2025, l’allora presidente Paolo Savona (il cui mandato si è concluso nel marzo 2026) ha lanciato un allarme senza precedenti sui rischi sistemici delle cripto, paragonandole ai prodotti che innescarono la crisi del 2008 e, con un’immagine rimasta celebre, al «campo dei miracoli di Pinocchio». Secondo Savona i token disciplinati dal MiCA rischiano di legittimare forme ibride di strumenti finanziari, creando l’illusione di una protezione statale che in realtà non esiste. Un giudizio durissimo, tanto più perché espresso dal vertice dell’autorità chiamata ad applicare quelle stesse regole.

Sul fronte monetario, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha spostato l’attenzione sulle stablecoin. In diversi interventi del 2026 ha avvertito che le stablecoin in euro emesse da privati possono minacciare la sovranità monetaria e la stabilità bancaria, evocando rischi di corse agli sportelli, di distacco dal valore di riferimento e di sostituzione dei depositi. Lagarde ha sostenuto che gli argomenti a favore delle stablecoin in euro sono più deboli di quanto sembri, ricordando che quasi il 98% delle stablecoin resta denominato in dollari e proponendo di puntare piuttosto su infrastrutture pubbliche, come l’euro digitale.

Le due voci raccontano tensioni diverse ma convergenti: da un lato il timore che una cornice ordinata trasmetta al pubblico un falso senso di sicurezza, dall’altro la preoccupazione che il denaro privato tokenizzato eroda il ruolo della banca centrale. Sono le stesse tensioni che alimentano il dibattito sull’euro digitale e sull’adozione delle cripto come motore, o come freno, dell’innovazione finanziaria.

MiCA visto da fuori e cosa aspettarsi

L’Europa ha fatto da apripista. Mentre il MiCA entrava in vigore, gli Stati Uniti hanno proceduto per via giudiziaria e con leggi settoriali, prima sulle stablecoin e poi con proposte di riparto di competenze tra le agenzie, un approccio molto diverso dalla cornice unica europea. Il Regno Unito ha scelto la propria strada, con un regime nazionale in costruzione. Il risultato è che il MiCA è oggi il modello a cui molte giurisdizioni guardano, nel bene (certezza e passaporto) e nel male (costi di conformità e frammentazione della vigilanza).

Per i prossimi mesi tre cantieri restano aperti. Il primo è la selezione del mercato: il numero di CASP crescerà ancora, ma è probabile un consolidamento, con i grandi operatori che assorbono i piccoli e con la clientela che si concentra sulle piattaforme autorizzate. Il secondo è la riforma della vigilanza: l’esito del pacchetto della Commissione dirà se l’Europa avrà davvero un supervisore unico per le cripto. Il terzo è la partita delle stablecoin in euro, con i consorzi bancari pronti a lanciare token conformi per colmare il vuoto di USDT.

Per l’investitore italiano il messaggio operativo è semplice. Prima di affidare fondi a una piattaforma, verificare che compaia nel registro ESMA o negli elenchi di Consob e Banca d’Italia. Distinguere ciò che è a pronti (sotto il MiCA) da ciò che è un derivato (sotto la MiFID II). E ricordare che la tutela riguarda il processo, non il prezzo. Il resto, dal ciclo macro all’adozione, continuerà a muovere il mercato come sempre: lo abbiamo visto anche nelle settimane in cui i dati sull’inflazione e i flussi verso i nuovi prodotti quotati, tema che abbiamo raccontato spiegando come nasce l’approvazione di un ETF crypto, hanno pesato più di qualsiasi comunicato di vigilanza.

Domande frequenti

Che cos’è il MiCA e quando è entrato pienamente in vigore?

Il MiCA è il regolamento UE 2023/1114 sulle cripto-attività, in vigore dal 29 giugno 2023. Le regole sulle stablecoin si applicano dal 30 giugno 2024 e quelle sui servizi (CASP) e sugli abusi di mercato dal 30 dicembre 2024. In Italia il periodo transitorio per gli operatori preesistenti si è chiuso il 1° luglio 2026, dopodiché serve l’autorizzazione piena per prestare servizi.

Quali exchange sono autorizzati in Italia con il MiCA?

Al 30 giugno 2026 la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, aveva autorizzato otto CASP: CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform. Inoltre Banca Sella ha notificato l’avvio dei servizi. Grazie al passaporto europeo, anche i CASP autorizzati in altri Stati del SEE possono operare in Italia.

Perché USDT di Tether è stata rimossa dagli exchange europei?

Una stablecoin può essere offerta al pubblico nel SEE solo se l’emittente è autorizzato come istituto di moneta elettronica o ente creditizio ai sensi del MiCA. Tether non ha richiesto l’autorizzazione per USDT e ha dichiarato di non volerlo fare, per cui le piattaforme hanno limitato o rimosso il token per i clienti al dettaglio europei. Restano disponibili stablecoin conformi come USDC ed EURC di Circle.

Il MiCA regola anche i derivati e i futures perpetui?

No. Il MiCA copre le cripto-attività a pronti e i relativi servizi. I derivati su cripto, compresi i futures perpetui, sono strumenti finanziari sotto la MiFID II e vigilati in Italia dalla Consob; l’ESMA li tratta come CFD, con leva massima 2:1 per i clienti al dettaglio e obbligo di avvertenze sui rischi.

Cosa succede se uso un exchange non autorizzato dopo il 1° luglio 2026?

Un operatore privo di autorizzazione MiCA non può più offrire servizi nel SEE e deve limitarsi a chiudere in modo ordinato i rapporti esistenti. I clienti di piattaforme non autorizzate non godono delle tutele del MiCA, comprese le protezioni sui beni della clientela. L’ESMA invita a verificare sempre il registro pubblico dei CASP prima di operare.

Di Marco Bellini, redattore senior di HOGE Wire per i mercati e la regolamentazione delle cripto-attività.

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