Crypto tax: la Cassazione conferma le tasse anche prima del 2023
La Cassazione conferma che le plusvalenze crypto realizzate prima del 2023 erano già tassabili: ecco chi rischia e come mettersi in regola.
Una sentenza che riapre i conti con il passato
Dal 1° gennaio 2023 le plusvalenze da cripto-attività sono un reddito diverso di natura finanziaria, tassato con un’imposta sostitutiva prevista da una norma dedicata dell’articolo 67 del TUIR. Su questo punto, in Italia, non ci sono più dubbi: lo confermano anni di circolari, la stretta MiCA e l’aliquota salita al 33% dal 2026, di cui abbiamo parlato in dettaglio in questo approfondimento. Il dubbio, semmai, riguardava il periodo precedente: chi ha comprato Bitcoin nel 2017, ha incassato una plusvalenza a sei cifre nel 2021 e non l’ha mai dichiarata, poteva davvero sostenere che a quell’epoca non esisteva alcun obbligo fiscale specifico?
La Corte di Cassazione ha risposto a questa domanda con la sentenza n. 20740, depositata il 5 giugno 2026 dalla Terza sezione penale, e la risposta è negativa. Per i giudici di legittimità, l’obbligo di dichiarare e tassare le plusvalenze speculative da criptovalute esisteva già prima della riforma del 2023, e chi non lo ha fatto resta esposto ad accertamenti, sanzioni e, nei casi più gravi, a un procedimento penale. Con Bitcoin scambiato intorno a 55.900 euro a metà luglio 2026 secondo i dati di CoinGecko, il valore delle posizioni accumulate durante i rally del 2017 e del 2021 non è mai stato così rilevante, e con esso il rischio fiscale per chi non le ha mai dichiarate.
In questo articolo ricostruiamo la vicenda che ha portato alla sentenza, spieghiamo perché la Cassazione parla di assenza di un vuoto normativo, quanto tempo ha ancora il fisco per tornare sugli anni passati, quali sono i numeri dell’attività di contrasto della Guardia di Finanza e cosa può fare concretamente chi si trova in questa situazione.
Il caso da cui è partito tutto: 531.000 euro di plusvalenze e un sequestro da 138.151,90 euro
La vicenda giudiziaria alla base della sentenza 20740/2026 nasce da un’indagine della Procura di Firenze. Un contribuente aveva realizzato, nel 2021, plusvalenze da compravendita di Bitcoin per oltre 531.000 euro senza mai dichiararle. Sulla base di quell’importo, l’imposta evasa era stata inizialmente quantificata in 120.638,20 euro, cifra poi rivista al rialzo a 138.151,90 euro nel corso del procedimento, secondo la ricostruzione riportata da Brocardi.
Il percorso processuale è stato lungo e non lineare. La Procura aveva inizialmente ottenuto un sequestro preventivo su 1,88805294 Bitcoin, l’equivalente in valuta digitale dell’imposta ritenuta evasa. Come vedremo nel prossimo paragrafo, quel tipo di sequestro è stato annullato dalla Cassazione con una sentenza del gennaio 2025, che ha imposto di ricalcolare la misura cautelare sul controvalore in euro anziché sui bitcoin fisici. Dopo il rinvio, il caso ha attraversato una vittoria del contribuente davanti al giudice per le indagini preliminari, un appello del pubblico ministero e, infine, due passaggi in Cassazione. L’esito, riportato anche da laleggepertutti.it, è la conferma definitiva di un sequestro preventivo per equivalente pari a 138.151,90 euro.
Al di là dei dettagli procedurali, il punto sostanziale è un altro: la Cassazione ha colto l’occasione per chiarire, in modo netto, che l’obbligo fiscale sulle plusvalenze speculative da criptovalute non è nato con la legge di bilancio 2023, ma esisteva già negli anni precedenti. È questo principio, più della cifra in sé, a rendere la sentenza rilevante per chiunque abbia iniziato a investire in Bitcoin o altre criptovalute prima di quella data.
Perché non c’è un vuoto normativo: dalla lettera c-quinquies alla c-sexies
Il cuore giuridico della sentenza riguarda la collocazione delle plusvalenze da criptovalute all’interno dell’articolo 67 del TUIR, la norma che elenca i redditi diversi di natura finanziaria. Dal 2023, la legge 197/2022 (bilancio 2023) ha inserito nell’articolo 67 una lettera dedicata, la c-sexies, che tassa specificamente le plusvalenze da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. È la norma che oggi tutti citano quando si parla di tassazione crypto in Italia.
Prima del 2023, però, le criptovalute non erano prive di copertura normativa: secondo la Cassazione, rientravano già nella lettera c-quinquies dello stesso articolo 67, la clausola più generale che tassa le plusvalenze realizzate attraverso rapporti che generano differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, categoria che include gli strumenti finanziari. La giurisprudenza precedente aveva già qualificato il Bitcoin, quando detenuto con finalità speculativa o di investimento, come rientrante in questa categoria. La lettera c-sexies, per la Cassazione, non ha creato un obbligo nuovo: lo ha reso più preciso, estendendolo esplicitamente anche alle minusvalenze e alle permute tra cripto-attività, aspetti che la norma generale non disciplinava con altrettanta chiarezza.
La conseguenza pratica è che il 2023 non rappresenta, come molti avevano creduto o sperato, una linea di demarcazione che mette al riparo il passato. Chi ha realizzato plusvalenze speculative in Bitcoin o altre criptovalute prima di quella data, e non le ha dichiarate confidando in un presunto vuoto normativo, si trova nella stessa posizione di chi non ha dichiarato plusvalenze realizzate oggi: l’unica differenza sono i termini di accertamento, di cui parliamo più avanti.
Il precedente di gennaio 2025: un sequestro annullato, non un condono
Per capire perché la sentenza di giugno 2026 ha avuto tanta eco, bisogna tornare a un’altra pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, sempre della Terza sezione penale e relativa allo stesso filone di indagini fiorentine. In quel caso, i giudici avevano annullato il sequestro preventivo di 1,88 Bitcoin disposto dalla Procura, stabilendo un principio riportato anche da Fisco Oggi, il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: la valuta virtuale non ha corso legale in Italia, non è garantita da una banca centrale ed è soggetta a oscillazioni di mercato continue e marcate. Per questo, un sequestro finalizzato al profitto di un reato tributario non può avere a oggetto i bitcoin stessi, ma deve colpire l’ammontare in euro dell’imposta che si ritiene evasa.
Molti commentatori, all’epoca, avevano letto quella decisione come una sorta di scudo per chi deteneva criptovalute non dichiarate: se il fisco non può sequestrare i bitcoin, forse non può nemmeno inseguire retroattivamente le plusvalenze realizzate prima del 2023. È la lettura che l’avvocato Fulvio Sarzana, tra i legali italiani più seguiti in materia di diritto delle nuove tecnologie, ha smontato nella sua analisi della sentenza 20740/2026 pubblicata sul blog Diritto dei Media del Sole 24 Ore, intitolata in modo eloquente «Bitcoin e tasse: il miracolo della Cassazione non si è compiuto».
Il punto, spiega l’analisi di Sarzana, è che la sentenza del 2025 era una vittoria procedurale, non sostanziale: correggeva il modo in cui il sequestro doveva essere calcolato, non metteva in discussione l’esistenza del debito fiscale sottostante. La sentenza del 2026 chiude il cerchio, confermando che quel debito fiscale esiste ed è legittimamente perseguibile, e che l’unico correttivo riguarda la forma tecnica della misura cautelare, non la sua sostanza. La tabella seguente mette a confronto le due pronunce.
| Elemento | Sentenza n. 1760/2025 (15 gennaio 2025) | Sentenza n. 20740/2026 (5 giugno 2026) |
|---|---|---|
| Oggetto della decisione | Legittimità del sequestro preventivo di bitcoin fisici | Legittimità del sequestro per equivalente in euro e sussistenza dell’obbligo fiscale pre-2023 |
| Esito | Sequestro dei bitcoin annullato, caso rinviato | Sequestro per equivalente di 138.151,90 euro confermato in via definitiva |
| Principio stabilito | Il sequestro non può avere a oggetto la valuta virtuale in sé, per la sua natura non monetaria e la volatilità del valore | Le plusvalenze speculative da criptovalute erano già tassabili prima del 2023 in base all’art. 67 c.1 lett. c-quinquies del TUIR |
| Effetto pratico | Ha corretto il metodo di calcolo delle misure cautelari | Ha chiuso la possibilità di invocare un vuoto normativo per gli anni pre-2023 |
Lette insieme, le due sentenze raccontano una storia più equilibrata di quanto i titoli di stampa abbiano talvolta suggerito: la Cassazione ha tutelato le garanzie procedurali dell’indagato senza mai negare, nemmeno nella pronuncia del 2025, l’esistenza dell’obbligo fiscale sostanziale.
Quanto indietro può andare il fisco: i termini di accertamento
Una domanda pratica, a questo punto, è inevitabile: fino a quando può l’Agenzia delle Entrate contestare plusvalenze crypto non dichiarate in anni passati? La risposta dipende dall’articolo 43 del DPR 600/1973, la norma generale sui termini di accertamento delle imposte sui redditi, richiamata anche da fonti come Brocardi. In caso di dichiarazione presentata ma infedele o incompleta, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Applicato alle criptovalute, questo significa che gli anni più vecchi non sono automaticamente al sicuro. La tabella seguente mostra, in modo semplificato, quali annualità risultano ancora aggredibili a metà 2026 a seconda che si tratti di dichiarazione infedele o omessa.
| Anno d’imposta | Termine accertamento (dichiarazione infedele, 5 anni) | Termine accertamento (dichiarazione omessa, 7 anni) | Stato a luglio 2026 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2025 | Prescritto in entrambi i casi |
| 2018 | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2026 | Aperto solo se omessa |
| 2019 | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2027 | Aperto solo se omessa |
| 2020 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 | Aperto in entrambi i casi |
| 2021 | 31 dicembre 2027 | 31 dicembre 2029 | Aperto in entrambi i casi |
| 2022 | 31 dicembre 2028 | 31 dicembre 2030 | Aperto in entrambi i casi |
Come si vede, anche posizioni relative al 2018 o al 2019 possono essere ancora oggetto di accertamento se la dichiarazione di quegli anni è stata omessa, e non semplicemente infedele. Non si tratta di un’ipotesi remota: è la conseguenza diretta del combinato disposto tra la sentenza 20740/2026 e i termini ordinari di accertamento appena descritti.
Un ultimo dettaglio tecnico, ma non irrilevante, riguarda la possibilità che questi termini vengano di fatto riaperti dall’emersione di nuovi elementi. La norma consente all’Agenzia delle Entrate di integrare o modificare un accertamento già notificato, entro gli stessi termini, sulla base di dati sopravvenuti. È uno scenario che diventerà concreto proprio con l’arrivo dei dati DAC8 dal 2027: se quei dati riveleranno movimenti relativi ad annualità già in parte accertate, o non ancora accertate ma tecnicamente aperte, l’amministrazione finanziaria potrà utilizzarli entro i termini ordinari appena descritti.
Le soglie penali: quando l’omissione diventa reato
Il fatto che il caso da cui nasce la sentenza 20740/2026 sia arrivato fino alla Terza sezione penale della Cassazione, e non si sia fermato a una controversia tributaria ordinaria davanti alla Corte di giustizia tributaria, non è casuale. Il diritto penale tributario italiano, disciplinato dal decreto legislativo 74/2000, prevede soglie di punibilità precise oltre le quali l’omessa o infedele dichiarazione smette di essere un illecito solo amministrativo e diventa reato.
Per la dichiarazione infedele, l’articolo 4 del decreto fissa la soglia in un’imposta evasa superiore a 100.000 euro per singolo tributo, unita a elementi attivi sottratti a tassazione superiori al 10% del dichiarato o comunque superiori a 2 milioni di euro, con una pena della reclusione da due a quattro anni e sei mesi. Per la dichiarazione omessa, la soglia scende a 50.000 euro di imposta evasa. Con un’imposta contestata di 138.151,90 euro, il caso fiorentino ricade pienamente nel perimetro penale, il che spiega perché la vicenda sia stata decisa da giudici penali e non da una commissione tributaria.
Per chi ha realizzato plusvalenze crypto elevate e mai dichiarate, questo è probabilmente il punto più delicato dell’intera vicenda: non si tratta solo di un rischio di sanzioni amministrative e interessi, ma, superate certe soglie, di un rischio penale vero e proprio, con tempi e conseguenze molto diversi da quelli di un ordinario accertamento fiscale.
I numeri dell’enforcement: 55 milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza
La sentenza 20740/2026 non è un caso isolato, ma la punta emersa di un lavoro di accertamento più ampio. Secondo la ricostruzione di laleggepertutti.it, tre anni di indagini della Guardia di Finanza hanno portato a tassazione circa 55 milioni di euro di plusvalenze crypto non dichiarate, in parte relative proprio ad annualità come il 2021. Non è un numero enorme se confrontato con le dimensioni complessive del mercato, ma segnala che l’attività di contrasto su questo fronte è concreta e continuativa, non solo annunciata.
Il contesto più ampio è quello disegnato dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, che nel Rapporto Annuale 2025, pubblicato il 16 giugno 2026, segnala oltre 162.000 segnalazioni di operazioni sospette ricevute nell’anno, in crescita dell’11,5% rispetto al 2024. Tra i fattori citati nel rapporto, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, figurano piattaforme FinTech, cripto-attività e IBAN virtuali, strumenti che rendono più opachi i percorsi con cui vengono occultate le origini illecite dei fondi. Il direttore dell’UIF, Enzo Serata, ha chiesto una vigilanza rafforzata da parte di banche e professionisti proprio sull’incrocio tra operazioni finanziarie complesse e strumenti di nuova generazione.
Va detto con chiarezza che questi numeri riguardano il contrasto al riciclaggio e alle frodi finanziarie nel loro complesso, non solo l’evasione fiscale da criptovalute: presentarli come se fossero un’operazione dedicata esclusivamente al fisco crypto sarebbe fuorviante. Restano però un indicatore utile del fatto che le cripto-attività sono ormai stabilmente nel perimetro di attenzione delle autorità di vigilanza italiane, non un angolo cieco del sistema.
Come vengono scoperte le plusvalenze non dichiarate
Un’obiezione ricorrente, tra chi ha investito in criptovalute negli anni scorsi senza dichiarare i guadagni, è pratica più che giuridica: come fa davvero il fisco a scoprire una plusvalenza realizzata anni fa su un exchange estero o in un wallet self-custodial? La ricostruzione del caso fiorentino, insieme ad altre analisi del settore, permette di elencare i canali effettivamente utilizzati.
- Analisi blockchain: incrocio tra volumi di transazione, dimensione dei wallet, movimenti ricorrenti verso e da grandi exchange e anomalie tra l’attività on-chain e quanto dichiarato nei redditi.
- Dati del vecchio registro OAM/VASP: codici fiscali, generalità, numero di operazioni e saldi comunicati dagli operatori quando l’iscrizione era ancora attiva.
- Bonifici bancari: gli incroci tra i conti correnti italiani e i trasferimenti da e verso piattaforme di scambio crypto, un canale su cui incidono anche le nuove regole rivolte agli istituti di credito descritte in questo approfondimento sulle banche.
- Geolocalizzazione IP e dati di accesso alle piattaforme, utili a ricostruire la residenza fiscale effettiva di chi opera anche tramite exchange non italiani.
- Segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli intermediari finanziari all’UIF.
- Dal 2027, lo scambio automatico di dati previsto dalla direttiva DAC8, che renderà strutturale ciò che oggi è ancora, in larga parte, un lavoro di ricostruzione caso per caso.
Il quadro che emerge è quello di un sistema che, anno dopo anno, riduce lo spazio per l’anonimato de facto di cui molti investitori crypto hanno goduto nella prima fase di diffusione del settore, tra il 2017 e il 2021. Va sottolineato che nessuno di questi canali, preso singolarmente, basta quasi mai a fondare un accertamento: è l’incrocio tra più fonti, tipicamente dati bancari più analisi blockchain più eventuali segnalazioni, a costruire il quadro probatorio che ha portato al caso fiorentino. È lo stesso approccio multi-fonte che diventerà la norma, su scala molto più ampia, quando la DAC8 renderà strutturali i flussi di dati che oggi richiedono indagini dedicate.
Il quadro 2026 in breve: aliquota al 33%, DAC8 e doppio binario
Per chi si affaccia solo ora su questi temi, vale la pena ricordare, senza ripercorrerlo punto per punto, il contesto fiscale in cui si inserisce la sentenza 20740/2026. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze crypto è salita dal 26% al 33%, con l’eccezione dei token di moneta elettronica conformi a MiCA che restano al 26%, mentre la franchigia di 2.000 euro è stata abolita già dal 2025. Il 2026 è anche un anno a doppio binario: chi versa oggi il saldo di giugno o luglio sta pagando l’aliquota del 26% relativa alle plusvalenze 2025, mentre il 33% si applicherà solo ai guadagni realizzati nel corso di quest’anno, da versare nel 2027.
Sul fronte della sorveglianza, il 2026 è anche l’anno in cui il periodo transitorio di MiCA si è chiuso, il 1° luglio, e in cui l’uscita di Binance dal mercato europeo ha ridisegnato la mappa degli exchange autorizzati, come raccontato in questo approfondimento. La legge di bilancio 2026 ha inoltre introdotto novità meno note ma rilevanti, dall’ingresso delle cripto-attività nel calcolo dell’ISEE all’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività, che abbiamo descritto in questo pezzo. Sono tutti tasselli dello stesso mosaico: un sistema che si sta attrezzando, anno dopo anno, per intercettare le cripto-attività sia in avanti, con le nuove dichiarazioni, sia all’indietro, come dimostra la sentenza di cui parliamo qui.
Il regime amministrato non riscrive il passato
Da aprile 2026 gli investitori italiani hanno a disposizione uno strumento nuovo per semplificare gli adempimenti futuri: il regime fiscale amministrato applicato alle cripto-attività, lanciato per primo da Cryptosmart, exchange umbro partecipato dalla Banca Popolare di Cortona. In pratica, la piattaforma diventa sostituto d’imposta: calcola e versa direttamente le imposte dovute sulle plusvalenze, liberando l’utente dall’obbligo di calcolarle e indicarle da sé nel modello Redditi.
Il fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, Alessandro Frizzoni, ha descritto così la logica del servizio in un’intervista ad Arena Digitale: «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana». È un’evoluzione che avvicina la crypto al modo in cui da decenni funzionano azioni, ETF e obbligazioni tramite un intermediario italiano.
Ma è importante essere precisi su cosa il regime amministrato può fare e cosa no. Trasferire oggi le proprie cripto-attività su una piattaforma con regime amministrato mette al riparo le plusvalenze future, non quelle già realizzate e non dichiarate negli anni passati. Per chi ha un problema aperto con il 2019, il 2020 o il 2021, aprire un conto in regime amministrato nel 2026 non cancella l’obbligo dichiarativo pregresso: è un ottimo strumento per il futuro, non una sanatoria per il passato, e non va confuso con gli strumenti di regolarizzazione di cui parliamo nel prossimo paragrafo.
Cosa fare se hai plusvalenze crypto non dichiarate prima del 2023
Per chi si riconosce in questo scenario, cioè ha realizzato plusvalenze speculative da criptovalute prima del 2023 e non le ha mai indicate in dichiarazione, la sentenza 20740/2026 rende urgente valutare una regolarizzazione spontanea, se l’annualità in questione è ancora aperta secondo i termini illustrati più sopra. Lo strumento principale resta il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che permette di sanare la violazione pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, tanto più bassa quanto prima si interviene.
Le meccaniche precise del ravvedimento operoso, comprese le percentuali applicabili a seconda di quanto tempo è trascorso dalla violazione, le abbiamo trattate in dettaglio in questo articolo dedicato, utile anche a chi ha semplicemente saltato una scadenza recente. Il principio generale, però, vale a maggior ragione per le annualità più vecchie: regolarizzarsi prima di ricevere una lettera di compliance o un avviso di accertamento comporta sanzioni molto più contenute rispetto a farlo dopo l’avvio di un controllo formale, e in alcuni casi può fare la differenza tra un procedimento amministrativo e uno penale.
Chi regolarizza una posizione vecchia deve inoltre mettere in conto che il conto da saldare, spesso, non si limita all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Se le cripto-attività non sono mai state indicate nel quadro RW, si aggiunge la sanzione per l’omesso monitoraggio fiscale, tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato per ciascuna annualità, raddoppiata per le posizioni riconducibili a paesi a fiscalità privilegiata. Per gli anni in cui era dovuta, si somma anche l’imposta patrimoniale sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% annuo, introdotta dalla legge 197/2022. Il totale, per posizioni vecchie di diversi anni, può quindi essere sensibilmente più alto della sola imposta sulla plusvalenza, un aspetto che molti contribuenti sottovalutano quando si avvicinano per la prima volta a un ravvedimento operoso su annualità pregresse.
In pratica, chi si trova in questa situazione dovrebbe: ricostruire con precisione tutti i movimenti su ogni wallet ed exchange utilizzato, inclusi i trasferimenti tra piattaforme diverse; calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO applicabile all’epoca dei fatti; verificare quali annualità sono ancora aperte secondo i termini di accertamento; e, salvo casi molto semplici, rivolgersi a un commercialista con esperienza specifica in cripto-attività, vista la complessità tecnica e le implicazioni penali che, come visto, non sono più solo teoriche.
Il confronto internazionale: l’Italia non è un caso isolato
La tendenza a rafforzare la capacità di accertamento retroattivo sulle criptovalute non riguarda solo l’Italia. Nel Regno Unito, che non applica MiCA in quanto fuori dall’Unione Europea, l’HMRC tratta le criptovalute come beni patrimoniali soggetti a Capital Gains Tax, con aliquote al 18% o 24% a seconda dello scaglione di reddito, dopo che l’Annual Exempt Amount è stato progressivamente ridotto fino alle attuali 3.000 sterline, contro le 12.300 sterline in vigore solo pochi anni fa. Anche lì, gli accertamenti su annualità pregresse sono una prassi consolidata quando emergono dati non dichiarati.
Negli Stati Uniti, dove le criptovalute sono trattate fiscalmente come proprietà, l’introduzione del modulo 1099-DA obbliga i broker a comunicare all’Internal Revenue Service i proventi lordi delle transazioni a partire dalle operazioni 2025, con il costo di acquisto che diventa oggetto di comunicazione obbligatoria dal 2026: è, di fatto, l’equivalente americano della DAC8 europea. In Francia, l’aliquota forfettaria sulle plusvalenze crypto è salita al 31,4% dal 2026, mentre il Portogallo mantiene un’aliquota del 28% con un’esenzione per le posizioni detenute oltre 365 giorni.
Un confronto istruttivo arriva anche dalla Germania che, pur applicando anch’essa il principio della tassazione delle plusvalenze crypto, segue una filosofia diversa: le plusvalenze realizzate dopo un periodo di detenzione superiore a un anno sono interamente esenti da imposta, secondo la regola della Spekulationsfrist descritta da guide specializzate come Blockpit. È un impianto agli antipodi di quello italiano, dove la durata della detenzione non incide sull’aliquota, e mostra come i governi europei stiano affrontando la stessa materia con impostazioni di fondo molto diverse, pur muovendosi tutti verso una maggiore capacità di tracciamento.
Il filo conduttore, in tutte queste giurisdizioni, resta comunque lo stesso: meno margine per l’anonimato fiscale de facto, più obblighi di comunicazione a carico di exchange e broker, e una crescente capacità delle amministrazioni fiscali di ricostruire il passato quando i dati diventano disponibili. La sentenza italiana della Cassazione si inserisce in questo movimento più ampio, non lo contraddice.
Le reazioni del settore
Non tutti, nel settore, guardano con favore a un mix di aliquota al 33% ed enforcement retroattivo sempre più stringente. AssoCASP, l’associazione italiana dei fornitori di servizi in cripto-attività presieduta da Fabrizio Vedana, ha sostenuto in un’audizione al Senato sulla legge di bilancio 2026, il cui testo è consultabile sul sito del Senato, che un carico fiscale percepito come eccessivo rischia di spingere i risparmiatori italiani verso l’autocustodia o verso piattaforme estere meno trasparenti e meno tutelate, con un effetto netto di riduzione, e non di aumento, del gettito fiscale complessivo.
È un argomento che si scontra con la logica della sentenza 20740/2026 e con i dati della Guardia di Finanza: se da un lato è vero che un’aliquota più alta può incentivare l’elusione, dall’altro la crescente capacità di ricostruzione retroattiva, destinata a rafforzarsi ulteriormente con la DAC8, rende l’autocustodia o gli exchange esteri una protezione via via più illusoria, non più solida. Il punto di equilibrio tra le due dinamiche, aliquota elevata da un lato e capacità di enforcement crescente dall’altro, sarà probabilmente uno dei temi al centro del lavoro del Tavolo permanente di controllo e vigilanza istituito dalla stessa legge di bilancio.
Cosa aspettarsi dal 2027 in poi
Il 2027 sarà l’anno in cui la direttiva DAC8 diventerà pienamente operativa in chiave retroattiva: il primo scambio automatico di dati tra gli exchange autorizzati nell’Unione Europea e le amministrazioni fiscali nazionali, relativo alle operazioni compiute nel 2026, è fissato tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2027. Da quel momento, l’Agenzia delle Entrate non dovrà più ricostruire le posizioni caso per caso attraverso indagini della Guardia di Finanza come quella che ha originato la sentenza 20740/2026: riceverà direttamente, in modo strutturato, i dati di saldo e transazione di ogni contribuente italiano che utilizza un exchange autorizzato in Europa.
Questo non elimina il problema delle annualità pre-2023, che restano disciplinate dai termini di accertamento ordinari illustrati più sopra, ma cambia radicalmente il contesto in cui quelle annualità verranno eventualmente scoperte: con dati storici KYC conservati dagli exchange e incrociabili su richiesta dell’autorità giudiziaria, la finestra per restare inosservati si restringe anno dopo anno, indipendentemente da quanto lontano nel tempo risalga l’operazione contestata.
Per chi investe in criptovalute oggi, il messaggio pratico della sentenza 20740/2026 è duplice. Da un lato, conferma che l’impianto fiscale italiano su Bitcoin ed Ethereum non ha zone franche, né per il futuro né per il passato: chi realizza una plusvalenza, oggi come nel 2018, ha un obbligo dichiarativo. Dall’altro, mostra che gli strumenti a disposizione di chi vuole mettersi in regola, dal ravvedimento operoso al regime amministrato, sono più maturi che mai, ma vanno usati prima che sia il fisco a bussare alla porta, non dopo. Con la DAC8 alle porte e la Guardia di Finanza che ha già dimostrato di saper risalire ad annualità di sei anni fa, il calcolo costi-benefici tra regolarizzarsi spontaneamente e sperare di non essere scoperti si è spostato, in modo netto, a favore della prima opzione.
Domande frequenti
Devo pagare le tasse sulle plusvalenze crypto realizzate prima del 2023?
Sì. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 20740, depositata il 5 giugno 2026, le plusvalenze speculative da criptovalute erano già tassabili prima del 2023 in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR, la norma generale sugli strumenti finanziari. La legge di bilancio 2023 non ha creato un obbligo nuovo, ma lo ha reso più preciso con una lettera dedicata, la c-sexies. Non esiste quindi un vuoto normativo su cui fare affidamento per gli anni precedenti al 2023.
Fino a quando può l’Agenzia delle Entrate accertare plusvalenze crypto vecchie?
Dipende dal tipo di violazione. In caso di dichiarazione presentata ma infedele, l’avviso di accertamento deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, il termine si allunga al settimo anno successivo. A metà 2026, questo significa che le annualità dal 2019 in poi possono essere ancora accertabili se la dichiarazione era omessa, e dal 2020 in poi anche se era solo infedele.
Cosa rischio se non ho mai dichiarato le mie plusvalenze in criptovalute?
Oltre a imposta e interessi, si rischiano sanzioni amministrative proporzionali all’importo non dichiarato. Se l’imposta evasa supera 100.000 euro per la dichiarazione infedele, o 50.000 euro per quella omessa, secondo gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000 scattano soglie di rilevanza penale, con pene detentive previste dalla legge. È anche dovuta la sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW, tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato per ogni anno, raddoppiata per i paesi a fiscalità privilegiata.
Il fisco può sequestrare direttamente i miei Bitcoin?
No, non nella forma di un sequestro diretto sulla valuta virtuale. La Cassazione, con la sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, ha stabilito che un sequestro preventivo legato a un reato tributario deve avere a oggetto l’equivalente in euro dell’imposta evasa, non i bitcoin fisici, proprio perché la valuta virtuale non ha corso legale ed è soggetta a forti oscillazioni di valore. Questo non significa però che i beni del contribuente, inclusi conti correnti o altri asset, non possano essere sottoposti a sequestro per equivalente fino a coprire l’importo dell’imposta contestata.
Come posso regolarizzare la mia posizione se ho plusvalenze non dichiarate?
Lo strumento principale è il ravvedimento operoso, che permette di sanare spontaneamente la violazione pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima si interviene rispetto alla scoperta della violazione da parte del fisco. È possibile solo per le annualità ancora entro i termini di accertamento. Vista la complessità del calcolo delle plusvalenze storiche e le possibili implicazioni penali oltre certe soglie, è consigliabile rivolgersi a un commercialista con esperienza specifica in cripto-attività prima di procedere.
A cura della redazione di HOGE Wire.