GAFI e crypto nel 2026: la Travel Rule e il divario applicativo
Il settimo aggiornamento GAFI di luglio 2026 mostra un paradosso: regole antiriciclaggio crypto quasi ovunque, ma pochi controlli reali. Cosa cambia per l'Italia dopo MiCA.
Il 16 luglio 2026 il Financial Action Task Force, l’organismo intergovernativo che in Italia chiamiamo GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), ha pubblicato il suo settimo aggiornamento mirato sulle regole antiriciclaggio applicate agli asset digitali. Il verdetto è tanto chiaro quanto scomodo: le regole ormai esistono quasi ovunque, ma quasi nessuno le fa rispettare davvero.
Secondo i dati del rapporto l’83% delle giurisdizioni analizzate ha approvato una legge che recepisce la cosiddetta Travel Rule, contro il 73% dell’anno precedente. Eppure circa il 60% di chi ha adottato quella legge non ha mai avviato una singola azione di vigilanza o una sanzione collegata, come sintetizza l’analisi di Chainalysis sul documento. È il paradosso che definisce la regolamentazione crypto del 2026: un edificio normativo imponente sulla carta, con le porte spalancate nella pratica.
Per il lettore italiano il tema non è teorico. Il 1° luglio 2026 si è chiuso il regime transitorio previsto da MiCA e, da quella data, solo gli operatori autorizzati come CASP possono offrire servizi su crypto-asset in Italia. Il vecchio registro dei prestatori di servizi in valuta virtuale tenuto dall’OAM è andato in soffitta. Ma MiCA disciplina il mercato e la prudenza, non l’antiriciclaggio: quel fronte resta governato da un intreccio di regole europee (TFR, AMLR, AMLA) che affondano le radici proprio negli standard del GAFI. Questa guida spiega che cosa sono quelle regole, che cosa dice l’ultimo aggiornamento e perché il divario tra norme e controlli è oggi il problema centrale.
Che cos’è il GAFI e perché detta legge sulle crypto
Il GAFI nasce nel 1989 a Parigi, su impulso del G7, e ha sede presso l’OCSE. L’Italia è tra i membri fondatori. Il compito originario era coordinare la lotta al riciclaggio di denaro; dopo l’11 settembre 2001 il mandato si è esteso al finanziamento del terrorismo e, più di recente, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Lo strumento principale è un catalogo di 40 Raccomandazioni che fissano lo standard globale in materia.
Il GAFI non è un legislatore. Non emana regolamenti vincolanti come fa Bruxelles con MiCA. Produce soft law: raccomandazioni che i circa 40 membri e le oltre 200 giurisdizioni della Global Network si impegnano a recepire nelle proprie leggi nazionali. La forza dell’organismo sta nel meccanismo di pressione tra pari. Ogni Paese viene sottoposto a una mutual evaluation, una valutazione reciproca che misura sia la conformità tecnica delle norme sia la loro efficacia. Chi risulta gravemente inadempiente finisce nelle liste pubbliche del GAFI, con conseguenze molto concrete sul costo del credito, sui rapporti di corrispondenza bancaria e sulla reputazione finanziaria del Paese.
È per questo che una raccomandazione tecnica scritta a Parigi finisce, anni dopo, per determinare quali dati un exchange di Milano deve raccogliere prima di eseguire un trasferimento in Bitcoin. Il GAFI stabilisce lo standard; l’Unione europea lo traduce in regolamento; Consob, Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria lo applicano sul territorio. Capire questa catena è il primo passo per orientarsi nel resto.
La Raccomandazione 15 e la definizione di VASP
Il perno di tutto è la Raccomandazione 15 (R.15). Fino all’ottobre 2018 le crypto vivevano in un vuoto normativo: il GAFI decise allora di modificare il glossario delle 40 Raccomandazioni introducendo due definizioni destinate a fare storia, quella di virtual asset e quella di virtual asset service provider. Nel giugno 2019 arrivò la Nota Interpretativa alla R.15, che tradusse i principi in obblighi operativi, insieme alla prima guida basata sul rischio.
Un virtual asset (VA) è, nella definizione del GAFI, una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata o trasferita e usata a fini di pagamento o investimento. Restano fuori le valute digitali delle banche centrali (CBDC), trattate come moneta fiat, e gli strumenti già coperti da altre Raccomandazioni, come i titoli finanziari tradizionali. Un VASP è invece qualsiasi soggetto che svolga per conto di terzi almeno una di cinque attività:
- scambio tra virtual asset e valute a corso legale;
- scambio tra diverse forme di virtual asset;
- trasferimento di virtual asset;
- custodia o amministrazione di virtual asset o degli strumenti che ne consentono il controllo;
- partecipazione a servizi finanziari legati all’offerta o alla vendita di un virtual asset, per esempio in una ICO.
La logica è chiara: il GAFI non regola la tecnologia, regola gli intermediari. Chi custodisce, converte o trasferisce crypto per altri è un soggetto obbligato, esattamente come una banca o un money transfer. Il wallet software che gestisci da solo, il cosiddetto unhosted wallet, non è un VASP; ed è proprio qui, come vedremo, che si apre uno dei fronti più delicati dell’intero impianto.
La Travel Rule spiegata: cosa viaggia con ogni transazione
La misura più discussa è la Travel Rule, l’estensione alle crypto della Raccomandazione 16, una regola che nel mondo bancario esiste dagli anni Novanta. Il principio è semplice: quando un intermediario invia fondi per conto di un cliente, deve far viaggiare insieme al denaro una serie di informazioni sull’ordinante e sul beneficiario. Applicata alle crypto significa che l’exchange che invia Bitcoin deve trasmettere all’exchange ricevente nome, identificativo o indirizzo e numero di conto dell’ordinante, oltre a nome e conto del beneficiario.
Il GAFI fissa una soglia de minimis di 1.000 dollari o euro: sotto quella cifra gli obblighi informativi sono semplificati, sopra scattano in pieno. Per rendere interoperabili sistemi diversi è nato uno standard di messaggistica, l’IVMS 101 (interVASP Messaging Standard), che definisce un formato comune per questi dati.
Sulla carta è lineare. Nella pratica la Travel Rule si scontra con la natura stessa delle blockchain, dove un indirizzo è una stringa alfanumerica priva di anagrafica. Due exchange devono prima riconoscersi come VASP, poi scambiarsi dati personali attraverso canali sicuri e paralleli rispetto alla transazione on-chain. Se uno dei due opera in un Paese che non ha ancora recepito la regola, lo scambio salta. È il cosiddetto sunrise problem, il problema dell’alba: la regola entra in vigore in orari diversi nei diversi fusi normativi e, finché il sole non sorge ovunque, il sistema resta pieno di buchi, come spiega la piattaforma di compliance Notabene.
Il settimo aggiornamento di luglio 2026: i numeri
Ogni anno dal 2022 il GAFI pubblica un targeted update, una fotografia dello stato di attuazione. Quello del 16 luglio 2026, il settimo, si basa su un questionario rivolto a 147 giurisdizioni e sui dati raccolti fino ad aprile. I progressi ci sono, ma la distanza tra norma e applicazione resta l’elemento dominante, come emerge dal confronto anno su anno.
| Indicatore | Rilevazione 2025 | Rilevazione 2026 |
|---|---|---|
| Giurisdizioni con legge sulla Travel Rule | 73% | 83% |
| Valutazioni del rischio VA/VASP condotte | 76% | 86% |
| R.15 giudicata largamente conforme | 29% | 34% |
| Giurisdizioni che vietano del tutto i VASP | 11% (dato 2023) | 23% |
| Con legge sulla Travel Rule ma senza alcuna azione di vigilanza | circa 59% | circa 60% |
Il presidente del GAFI Giles Thomson, subentrato al vertice dell’organismo il 1° luglio 2026, ha riassunto così il quadro nel comunicato ufficiale: le reti criminali «continuano ad abusare dei virtual asset per scopi illeciti e a sfruttarne la natura senza confini per commettere frodi e truffe, eludere le sanzioni e riciclare i proventi del crimine». Il punto, aggiunge il rapporto, non è più scrivere le regole, ma renderle operative in modo uniforme. La conformità formale cresce a ogni edizione; l’efficacia arranca.
Il divario applicativo: regole scritte, controlli assenti
Se c’è un dato che sintetizza il rapporto 2026 è questo: solo 13 giurisdizioni su 139, meno del 10%, soddisfano pienamente lo standard sulle misure preventive antiriciclaggio, secondo l’analisi di Chainalysis. Tutto il resto è un cantiere aperto.
Il divario si misura su più livelli. Il 73% dei Paesi richiede una licenza per operare come VASP, ma solo il 58% ha effettivamente rilasciato licenze: molti hanno la norma, pochi hanno costruito l’ufficio che la applica. Circa il 60% di chi ha una legge sulla Travel Rule non ha mai emesso un rilievo, una direttiva o una sanzione. E nelle valutazioni reciproche solo il 40% degli Stati soddisfa in modo adeguato i criteri di efficacia.
C’è poi il fronte dei divieti. Il 23% delle giurisdizioni vieta del tutto i VASP, contro l’11% del 2023. Ma un divieto sulla carta senza controlli non fa sparire l’attività: la spinge semplicemente verso operatori offshore e canali peer-to-peer, più difficili da monitorare. Il GAFI lo dice apertamente: proibire senza vigilare può peggiorare il rischio invece di ridurlo, perché sposta i flussi dove nessuno guarda. Il messaggio per i regolatori è che la prossima frontiera non è la produzione di nuove norme, ma la costruzione delle capacità di supervisione che finora sono mancate.
Stablecoin, la nuova autostrada del riciclaggio
Il capitolo che più preoccupa il GAFI è quello delle stablecoin. Nel 2025 questi token ancorati al dollaro hanno rappresentato circa l’84% del valore delle transazioni illecite in crypto, superando nettamente Bitcoin, secondo il rapporto sul crimine di Chainalysis. La ragione è la stessa che le rende utili nei pagamenti legittimi: stabilità di prezzo, liquidità e velocità di trasferimento su scala globale.
I numeri del mercato aiutano a capire la posta in gioco. La capitalizzazione complessiva delle stablecoin ha superato i 308 miliardi di dollari (circa 265 miliardi di euro) a metà agosto 2026, in crescita di oltre il 14% su base annua, con Tether (USDT) a quota 183 miliardi di dollari e USDT più USDC a coprire oltre l’82% del comparto, come rileva CoinGecko. Circa il 99,5% di questo mercato è denominato in dollari, un dato che intreccia la questione antiriciclaggio con quella geopolitica della supremazia del biglietto verde, un tema che tocca da vicino anche l’indice del dollaro, la bussola macro delle crypto.
Il GAFI segnala due tendenze nuove. La prima è che perfino organizzazioni terroristiche come ISIL e Al-Qaeda mostrano una crescente preferenza per le stablecoin rispetto a Bitcoin. La seconda riguarda l’uso nell’elusione delle sanzioni: CoinDesk ha documentato come la stablecoin in rubli A7A5 abbia movimentato oltre 93 miliardi di dollari in flussi legati all’aggiramento delle sanzioni in meno di un anno. Non stupisce che la vigilanza sulle stablecoin sia finita in cima alla lista delle azioni prioritarie del rapporto. Per il quadro europeo delle regole sulle riserve si veda il nostro confronto tra MiCA e GENIUS Act e l’analisi sulle stablecoin in euro.
Il caso Huione: anatomia di un supermarket del crimine
Nessun caso illustra meglio il problema del gruppo cambogiano Huione. A maggio 2025 il FinCEN, l’autorità antiriciclaggio del Tesoro statunitense, ha proposto di designarlo come istituzione finanziaria di primaria preoccupazione per il riciclaggio ai sensi della Sezione 311 del Patriot Act. Il 14 ottobre 2025 è arrivata la regola definitiva che recide Huione dal sistema finanziario americano.
Secondo l’analisi del FinCEN, tra l’agosto 2021 e il gennaio 2025 Huione ha ricevuto almeno 4 miliardi di dollari (circa 3,4 miliardi di euro) di proventi illeciti, fungendo da snodo per il riciclaggio dei furti informatici nordcoreani e per le truffe sentimentali-finanziarie del Sud-Est asiatico note come pig butchering. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent non ha usato giri di parole nel provvedimento: Huione «si è affermato come il mercato di riferimento per attori informatici malevoli come la Corea del Nord e i sindacati criminali, che hanno sottratto miliardi di dollari a comuni cittadini americani».
Il dettaglio che chiude il cerchio con il rapporto del GAFI è la stablecoin. Nel settembre 2024 Huione aveva lanciato un proprio token, pubblicizzato come impossibile da congelare. È esattamente lo scenario che il GAFI descrive nel 2026: prodotti presentati come resistenti al blocco degli asset, pensati per sottrarsi a qualsiasi ordine di congelamento e quindi ideali per riciclaggio, elusione delle sanzioni e frode. Le stablecoin regolate e centralizzate, sottolinea il rapporto, restano invece soggette a congelamento; sono i prodotti che vendono la promessa opposta a moltiplicare il rischio.
DeFi e wallet non-custoditi: il punto cieco
Se le stablecoin sono il presente, la finanza decentralizzata e i wallet non-custoditi sono il fronte irrisolto. Qui il modello del GAFI, costruito attorno all’idea di un intermediario da regolare, mostra la corda.
Sulla DeFi i numeri del 2026, riportati nell’analisi dei dati GAFI, sono impietosi: il 93% delle giurisdizioni dichiara di non aver individuato alcun soggetto qualificabile come VASP nei protocolli decentralizzati, solo quattro hanno imposto obblighi di licenza, due li hanno effettivamente applicati a un’entità e una sola ha avviato un’azione di enforcement. Il GAFI sostiene da tempo che un protocollo puramente decentralizzato non esiste quasi mai: se qualcuno esercita «controllo o influenza sufficiente» su un servizio, quel qualcuno è il VASP, anche quando il codice gira in autonomia. Ma tradurre questo principio in una licenza concreta si è rivelato quasi impossibile. Il tema si intreccia con il dibattito più ampio sull’infrastruttura tecnica di verifica, dalle prove crittografiche agli approcci ottimistici come l’AI verificabile, segno di quanto la linea tra software e servizio finanziario sia sempre più sottile.
I wallet non-custoditi pongono un problema speculare. L’88% delle giurisdizioni valuta come ad alto rischio le transazioni peer-to-peer che passano per portafogli auto-gestiti, ma solo il 23% raccoglie dati per misurarne davvero l’entità. Si teme un rischio che quasi nessuno quantifica. È il cuore del dibattito su privacy e sorveglianza: estendere gli obblighi anche ai portafogli personali significherebbe intaccare la possibilità di detenere crypto senza un intermediario, un principio fondativo per una parte della comunità.
Il sunrise problem e i VASP offshore
Il divario applicativo ha una dimensione geografica che il GAFI definisce il problema dei VASP offshore. Molti operatori si registrano in giurisdizioni compiacenti per servire clienti in tutto il mondo restando fuori dalla portata dei regolatori dei Paesi dove operano davvero. Solo circa un terzo delle giurisdizioni con un quadro di licenze applica un criterio abbastanza ampio, l’ancoraggio all’attività e non alla sede legale, da poter richiedere la licenza anche a un operatore offshore che serve i propri residenti.
A marzo 2026 il GAFI ha dedicato al tema un rapporto specifico. L’allora presidente Elisa de Anda Madrazo lo ha presentato con parole nette nel documento ufficiale: il rapporto «mostra come i VASP offshore creino zone d’ombra che i criminali stanno chiaramente sfruttando, per truffare persone vulnerabili tramite frodi o alimentare il terrore nel mondo».
A questo si somma il sunrise problem già citato. Finché la Travel Rule non è applicata ovunque, un VASP conforme che invia dati a un VASP in una giurisdizione non conforme non ha un interlocutore in grado di riceverli o proteggerli. Il risultato è che gli operatori più diligenti si trovano a scegliere tra bloccare le transazioni verso intere aree del mondo o eseguirle senza le tutele previste. Un sistema efficace solo quando è completo e che, per definizione, non lo è ancora.
Grey list e black list: il prezzo del non allinearsi
Lo strumento con cui il GAFI trasforma la soft law in pressione reale sono le due liste pubbliche aggiornate a ogni sessione plenaria. La black list, ufficialmente l’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio soggette a un’azione, comporta contromisure severe. La grey list, l’elenco delle giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato, segnala carenze che il Paese si è impegnato a correggere.
| Lista (plenaria di giugno 2026) | Significato | Composizione |
|---|---|---|
| Black list | Contromisure, alto rischio | Corea del Nord, Iran, Myanmar |
| Grey list | Monitoraggio rafforzato | 22 giurisdizioni, con l’ingresso di Bosnia-Erzegovina e Iraq e l’uscita di Algeria e Namibia |
Finire in grey list non è un’etichetta simbolica. Le banche corrispondenti riducono l’esposizione, i costi di due diligence salgono, gli investimenti esteri rallentano e per una giurisdizione che punta a diventare hub crypto un inserimento può vanificare anni di posizionamento. È la leva che spinge decine di Paesi ad approvare in fretta leggi sui VASP, anche quando poi non hanno le risorse per farle rispettare. Da qui, in buona parte, nasce proprio quel divario tra norme e controlli che il settimo aggiornamento mette in evidenza: molti hanno scritto la legge per non finire in lista, non per costruire una vigilanza che funzioni.
L’Italia dopo l’OAM: la vigilanza di Consob e Banca d’Italia
Per l’Italia il 2026 è l’anno della svolta. Fino a fine 2025 chi voleva operare come prestatore di servizi in valuta virtuale doveva iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori. Era un registro anagrafico, non una vera autorizzazione prudenziale: bastava dimostrare requisiti minimi. Con l’entrata a regime di MiCA quel sistema è stato superato.
Consob ha ricordato al mercato che il 30 dicembre 2025 era l’ultimo giorno utile per operare sotto il vecchio quadro nazionale e che il regime transitorio si è chiuso definitivamente il 1° luglio 2026. Da quella data, come confermato dal comunicato congiunto di Consob e Banca d’Italia, solo i soggetti autorizzati come CASP ai sensi di MiCA, comprese le imprese che operano in Italia in regime di passaporto da un altro Stato UE, possono offrire servizi su crypto-asset. Al termine del periodo transitorio le entità autorizzate in Italia erano nove, tra cui operatori come CheckSig, Conio, Young Platform e la prima banca italiana autorizzata MiCA, Banca Sella.
L’architettura di vigilanza è duale: Consob è l’autorità capofila per l’autorizzazione e la vigilanza sulla condotta di mercato dei CASP, mentre Banca d’Italia mantiene la vigilanza prudenziale. Per l’assetto complessivo del passaporto unico e della supervisione si veda la nostra analisi su MiCA. Ma attenzione: MiCA non è antiriciclaggio. Gli obblighi che discendono dal GAFI, cioè adeguata verifica della clientela, Travel Rule e segnalazione delle operazioni sospette, restano fuori da MiCA e fanno capo, in Italia, all’Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia, la nostra financial intelligence unit, a cui gli operatori inviano le segnalazioni di operazioni sospette.
GAFI, MiCA, TFR e AMLA: come si incastrano le regole europee
Per orientarsi conviene tenere separati i piani. Il GAFI scrive lo standard globale. L’Unione europea lo traduce in un pacchetto di regolamenti che, a differenza delle direttive, si applicano direttamente in ogni Stato membro senza bisogno di recepimento nazionale. E qui sta una differenza cruciale rispetto agli Stati Uniti, dove l’antiriciclaggio fa capo al FinCEN e alle sanzioni dell’OFAC, non alla SEC.
| Strumento | Cosa disciplina | Stato al 2026 |
|---|---|---|
| GAFI R.15 e R.16 | Standard globale (soft law) su VASP e Travel Rule | In vigore, settimo aggiornamento a luglio 2026 |
| MiCA | Mercato e prudenza dei crypto-asset | A regime dal 1° luglio 2026 (Consob e Banca d’Italia) |
| TFR (Reg. UE 2023/1113) | Travel Rule europea | In vigore dal 30 dicembre 2024, nessuna soglia minima |
| AMLR (Reg. UE 2024/1624) | Corpus unico antiriciclaggio | Piena applicazione dal 10 luglio 2027 |
| AMLA | Autorità europea antiriciclaggio (Francoforte) | Operativa dal 2026 |
La versione europea della Travel Rule è il TFR, il regolamento sui trasferimenti di fondi, in vigore dal 30 dicembre 2024. È più severo dello standard GAFI: non prevede alcuna soglia minima, per cui l’obbligo informativo scatta anche sotto i 1.000 euro. Il futuro AMLR introdurrà un corpus unico antiriciclaggio con piena applicazione dal 10 luglio 2027, vietando tra l’altro i conti anonimi in crypto e i servizi di anonimizzazione. E a Francoforte nasce l’AMLA, l’autorità europea antiriciclaggio, che dal 2026 vigilerà direttamente sui soggetti più rischiosi, inclusi alcuni CASP attivi in più Paesi. Per il lettore italiano il messaggio è netto: la conformità non finisce con la licenza MiCA di Consob, comincia lì.
Le critiche: privacy, sorveglianza e l’efficacia mai dimostrata
Il modello del GAFI non è privo di critici, e non solo tra i massimalisti della decentralizzazione. La prima obiezione è di efficacia: se dopo sette anni di aggiornamenti gli asset illeciti restano sotto l’1% del volume on-chain totale, come stima Chainalysis, vale la pena imporre a milioni di utenti legittimi obblighi informativi tanto pervasivi? Diversi ricercatori sostengono che l’attuale regime antiriciclaggio produca costi enormi e benefici marginali nel fermare davvero il crimine.
La seconda obiezione riguarda la privacy. Trasmettere nome, indirizzo e conto per ogni transazione sopra soglia crea archivi di dati personali che diventano essi stessi un bersaglio. Le violazioni di dati subite in questi anni da grandi exchange, con informazioni di identità dei clienti sottratte e usate per estorsioni, mostrano che il rischio non è astratto: concentrare identità e saldi crypto in un unico punto significa costruire un obiettivo molto appetibile per gli attaccanti.
C’è infine la questione dell’inclusione. Obblighi troppo pesanti spingono gli operatori a de-riscare interi segmenti di clientela, escludendo dai servizi regolati proprio le fasce più fragili, che finiscono nei canali informali. Il GAFI ne è consapevole e insiste sull’approccio basato sul rischio, ma il rischio, nella pratica, viene spesso gestito con la logica del massimo ribasso: nel dubbio, si dice di no. Il paradosso finale è che un sistema pensato per la trasparenza rischia di spingere l’attività più opaca verso i margini che dice di voler illuminare.
Cosa aspettarsi tra il 2026 e il 2027
Il biennio 2026-2027 sarà decisivo. La presidenza del GAFI è passata il 1° luglio 2026 al britannico Giles Thomson, che ha posto tra le priorità proprio l’implementazione delle regole sui virtual asset: vigilanza ed enforcement, Travel Rule, stablecoin e VASP offshore, come riferisce la stampa di settore su fintech.global. La direzione, insomma, non è scrivere nuove norme ma far funzionare quelle esistenti.
Sul fronte europeo il calendario è fitto: la piena applicazione dell’AMLR è fissata al 10 luglio 2027, l’AMLA sta prendendo forma a Francoforte e le fasi successive di MiCA continueranno a stringere le maglie su stablecoin e riserve. Negli Stati Uniti il GENIUS Act del 2025 ha creato il primo quadro federale sulle stablecoin di pagamento, assoggettando gli emittenti agli obblighi antiriciclaggio del Bank Secrecy Act: un segnale che perfino Washington considera ormai le stablecoin infrastruttura sistemica.
Per gli operatori la lezione è chiara. Il vantaggio competitivo non starà più nell’ottenere una licenza, che a regime avranno in molti, ma nel costruire funzioni di compliance capaci di reggere una vigilanza che, dopo anni di regole senza controlli, si prepara finalmente a bussare alla porta. Il divario applicativo del 2026 è, in fondo, una misura di quanto lavoro resta ancora da fare.
Domande frequenti
Che cos’è la Travel Rule del GAFI per le crypto?
È l’estensione agli asset digitali della Raccomandazione 16 del GAFI. Obbliga gli exchange e gli altri VASP a trasmettere i dati identificativi dell’ordinante e del beneficiario quando eseguono un trasferimento di crypto sopra una soglia: 1.000 dollari o euro secondo lo standard GAFI, ma senza alcuna soglia nella versione europea, il TFR. Serve a rendere tracciabili i movimenti tra intermediari, come già avviene per i bonifici bancari.
Il GAFI può obbligare l’Italia a cambiare le regole?
No, non direttamente. Il GAFI emana raccomandazioni non vincolanti. La forza deriva dalle valutazioni reciproche e dalle liste pubbliche: un Paese che non si adegua rischia di finire in grey o black list, con costi concreti per il sistema bancario. In pratica l’Italia recepisce gli standard GAFI attraverso i regolamenti europei (TFR, AMLR) e la vigilanza di Consob, Banca d’Italia e UIF.
Che differenza c’è tra MiCA e le regole antiriciclaggio?
MiCA disciplina il mercato e la solidità prudenziale dei crypto-asset e dei loro emittenti, ed è vigilato in Italia da Consob e Banca d’Italia. L’antiriciclaggio è un corpus separato che nasce dagli standard GAFI e vive nei regolamenti europei TFR e AMLR e nell’autorità AMLA. Un operatore con licenza MiCA deve comunque rispettare gli obblighi antiriciclaggio: sono due binari distinti.
Perché le stablecoin sono al centro delle preoccupazioni del GAFI?
Perché nel 2025 hanno rappresentato circa l’84% del valore delle transazioni illecite in crypto, superando Bitcoin. La loro stabilità e liquidità le rende comode sia per i pagamenti legittimi sia per riciclaggio ed elusione delle sanzioni, soprattutto quando vengono pubblicizzate come resistenti al congelamento, come nel caso del gruppo Huione.
Cosa è cambiato per gli exchange in Italia nel 2026?
Dal 1° luglio 2026 il vecchio registro OAM per i prestatori di servizi in valuta virtuale non è più valido: per operare serve l’autorizzazione come CASP ai sensi di MiCA, rilasciata da Consob d’intesa con Banca d’Italia. Al termine del periodo transitorio risultavano autorizzate nove entità in Italia. Gli obblighi antiriciclaggio, dalla verifica della clientela alla Travel Rule fino alle segnalazioni all’UIF, restano pienamente in vigore accanto alla licenza MiCA.
A cura di Giulia Marchetti, redazione regolamentazione e mercati di HOGE Wire.