MiCA nel 2026: il passaporto unico e la battaglia sulla vigilanza
A sette settimane dalla fine del periodo transitorio, la MiCA è un regolamento unico ma con ventisette vigilanze. Dopo il caso Malta, l'Europa discute se accentrare i controlli all'ESMA.
Sette settimane dopo il 1° luglio 2026, l’Unione europea ha finalmente un solo regolamento sulle cripto-attività. Il periodo transitorio previsto dall’articolo 143 della MiCA (Markets in Crypto-Assets, regolamento UE 2023/1114) si è chiuso, e da quella data qualunque soggetto che offra servizi su cripto-attività nello Spazio economico europeo senza autorizzazione è, nelle parole dell’ESMA, in violazione del diritto dell’Unione. Sulla carta è il traguardo di un percorso iniziato nel 2023: regole uniche per exchange, custodi, broker e piattaforme, valide da Lisbona a Helsinki, con lo stesso libretto di istruzioni per tutti.
Nella pratica il quadro è più sfumato. Il regolamento è unico, ma le autorità che lo applicano restano ventisette (più quelle dello SEE), ciascuna con le proprie prassi, i propri tempi e la propria severità. È il paradosso al centro del dibattito europeo di questa estate: un mercato che, grazie al passaporto unico, è già continentale, e una vigilanza che resta nazionale. Una peer review pubblicata dall’ESMA su Malta ha trasformato quel paradosso in un caso concreto, e ha dato forza a chi, Consob compresa, chiede da tempo di spostare la vigilanza dei grandi operatori a Bruxelles, o meglio a Parigi, dove ha sede l’autorità europea dei mercati.
Per il mercato il contesto resta incerto ma non drammatico. Bitcoin viaggia poco sopra i 55.000 euro, in una fase di correlazione altalenante con gli indici azionari. Ma la partita che conta davvero per gli operatori italiani non si gioca sul prezzo: si gioca su chi, tra un anno o due, deciderà chi può operare in Europa e a quali condizioni. Questo articolo prova a mettere in fila cosa è cambiato, dove la MiCA morde già oggi e perché la prossima battaglia riguarda la vigilanza, non le regole.
Cosa è cambiato il 1° luglio 2026
La MiCA è entrata in vigore il 29 giugno 2023, ma la sua applicazione è stata scaglionata nel tempo. I titoli sulle stablecoin (token di moneta elettronica e token collegati ad attività) si applicano dal 30 giugno 2024; le regole sui prestatori di servizi, i CASP (crypto-asset service providers), e quelle sugli abusi di mercato dal 30 dicembre 2024. L’articolo 143 concedeva però agli Stati una finestra transitoria, fino a diciotto mesi, per consentire agli operatori già attivi di adeguarsi senza dover interrompere l’attività dall’oggi al domani.
L’Italia ha usato l’intera finestra. Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 designa la Consob per i profili di condotta, trasparenza e tutela degli investitori, e la Banca d’Italia per quelli prudenziali e per le stablecoin, e fissava al 30 giugno 2026 la fine del regime transitorio nazionale. Da luglio, quindi, chi non ha ottenuto l’autorizzazione non può più offrire servizi al pubblico italiano.
La Consob e la Banca d’Italia, in un comunicato congiunto del 30 giugno 2026, hanno certificato che in Italia i soggetti abilitati sono nove: otto CASP (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) più Banca Sella, che opera in forza della notifica come banca. Chi non rientra in quella lista deve cessare l’attività e gestire in modo ordinato la chiusura dei rapporti con la clientela, mantenendo gli obblighi di condotta e antiriciclaggio fino all’ultimo giorno. È lo stesso schema applicato in tutto il continente. La differenza, e qui comincia il problema, è che ogni autorità nazionale ha autorizzato i propri operatori con la propria interpretazione delle stesse regole.
| Data | Tappa |
|---|---|
| 29 giugno 2023 | La MiCA entra in vigore |
| 30 giugno 2024 | Si applicano le regole su EMT e ART (stablecoin) |
| 30 dicembre 2024 | Si applicano le regole su CASP e abusi di mercato |
| 17 gennaio 2025 | Si applica il regolamento DORA sulla resilienza operativa |
| 15 settembre 2025 | Position paper congiunto Consob, AMF e FMA per una vigilanza ESMA |
| 4 dicembre 2025 | La Commissione europea presenta il pacchetto MISP |
| 1° luglio 2026 | Fine del periodo transitorio: scatta l’obbligo di autorizzazione |
| 28 luglio 2026 | Si applica l’ultima parte delle linee guida ESMA sugli abusi di mercato |
Il passaporto unico e il principio del controllo nazionale
Il cuore della MiCA, come di tutto il mercato unico dei servizi finanziari, è il principio del passaporto. Un CASP autorizzato in uno Stato membro può offrire i propri servizi in tutti gli altri Paesi dello SEE senza chiedere una nuova licenza: gli basta una notifica all’autorità di origine, che la trasmette a quelle di destinazione. È la cosiddetta libertà di prestazione di servizi, affiancata dalla libertà di stabilimento, cioè la possibilità di aprire una succursale. Il modello si chiama controllo del Paese d’origine (home-country control): a vigilare è, in via principale, l’autorità dello Stato in cui l’operatore è autorizzato, non quella dello Stato in cui si trovano i clienti.
Per un exchange è un vantaggio enorme. Invece di ventisette licenze ne serve una sola. Una piattaforma autorizzata dall’autorità irlandese, francese o maltese può accettare clienti italiani senza passare dalla Consob, purché rispetti le norme di condotta armonizzate e abbia notificato l’attività transfrontaliera. È il salto di qualità che il vecchio mosaico di registrazioni nazionali non permetteva, e uno dei motivi per cui la MiCA è stata salutata come la regolamentazione cripto più ambiziosa al mondo.
Per l’investitore, però, la stessa medaglia ha un rovescio. L’exchange su cui opera potrebbe non essere vigilato dalla Consob, ma da un’autorità di un altro Paese, con risorse ed esperienza che l’utente italiano non ha modo di valutare. Il passaporto funziona bene solo se tutte le autorità applicano lo stesso metro. Se una di esse autorizza con leggerezza, il suo timbro vale comunque in tutta Europa: il punto più debole della catena finisce per definire la protezione dell’intero mercato. È esattamente qui che si è aperto il caso Malta.
Il registro ESMA: oltre 320 CASP e una geografia diseguale
Chi voglia sapere quali operatori sono autorizzati può consultare il registro pubblico tenuto dall’ESMA, che raccoglie le autorizzazioni notificate da tutte le autorità nazionali. Al 12 agosto 2026 il registro contava 325 CASP autorizzati nello Spazio economico europeo, un numero in crescita quasi settimanale. Circa due terzi sono operatori nativamente cripto (exchange, custodi, broker digitali); il resto sono banche e intermediari tradizionali che hanno aggiunto i servizi su cripto-attività alla propria offerta, segno che il settore si sta saldando con la finanza classica.
La distribuzione geografica racconta molto. La Germania guida con un ampio margine, sospinta anche dalle banche cooperative che si sono mosse presto; seguono a distanza Francia, Paesi Bassi, Malta e Cipro. L’Italia, con i suoi otto CASP più Banca Sella, resta un mercato medio-piccolo per numero di licenze, un dato che riflette sia la prudenza istruttoria della Consob sia la scelta di molti operatori globali di stabilirsi altrove. La tabella seguente riporta stime indicative tratte dal registro; i valori vanno letti come ordini di grandezza, non come cifre definitive, perché il conteggio si muove di continuo.
| Giurisdizione | CASP autorizzati (stime) | Nota |
|---|---|---|
| Germania | circa 70 | Molte banche cooperative oltre agli operatori nativi |
| Francia | circa 40 | Operatori nativi e istituti tradizionali |
| Paesi Bassi | circa 35 | Broker e prestatori di servizi di pagamento |
| Malta | circa 30 | Hub storico per exchange e infrastrutture |
| Cipro | circa 25 | Broker ed exchange |
| Italia | 8 (più Banca Sella) | Otto CASP più una banca notificante |
| Totale SEE | 325 | Al 12 agosto 2026, in crescita quasi settimanale |
Il registro è anche uno strumento di tutela: prima di affidare fondi a una piattaforma, un utente dovrebbe verificare che vi compaia, e in quale veste. Ma il numero da solo non dice nulla sulla qualità del controllo. Due autorizzazioni possono avere lo stesso valore legale e un rigore istruttorio molto diverso alle spalle. Ed è proprio la qualità dell’istruttoria il tema che l’ESMA ha messo nero su bianco.
Il caso Malta: la peer review che ha acceso il dibattito
Il 10 luglio 2025 l’ESMA ha pubblicato una peer review, cioè una revisione tra pari, sul modo in cui l’autorità maltese (la Malta Financial Services Authority, MFSA) aveva autorizzato un CASP sotto la MiCA. Malta era stata tra le prime giurisdizioni a concedere licenze, sfruttando l’esperienza maturata con il proprio quadro nazionale pre-MiCA. Proprio quella rapidità è finita sotto esame.
Il verdetto ha due facce. Da un lato l’ESMA ha riconosciuto alla MFSA «un buon livello di risorse e di impegno di vigilanza» e una solida competenza tecnica. Dall’altro ha rilevato che alcune questioni rilevanti non erano state pienamente risolte quando la MFSA ha concesso l’autorizzazione, e che alcune aree di rischio non erano state valutate in modo adeguato durante il processo istruttorio. In altre parole: la licenza è arrivata prima che tutti i nodi fossero sciolti. L’ESMA ha raccomandato a tutte le autorità nazionali di prestare particolare attenzione ad aree specifiche, dalla crescita accelerata del business ai conflitti di interesse, dalla governance agli assetti infragruppo, fino all’architettura informatica e ai prodotti decentralizzati.
Formalmente la revisione riguardava una sola autorità e una sola pratica. Sostanzialmente era un messaggio a tutte: in un sistema a passaporto, l’autorizzazione concessa a La Valletta produce effetti a Milano, e la soglia più bassa rischia di diventare lo standard di fatto. La MFSA ha accolto la revisione rivendicando la solidità del proprio impianto e la scelta di aver costruito competenza sul settore prima di altri, ma il segnale politico era inequivocabile, e ha dato una spinta decisiva a chi chiedeva più Europa nella vigilanza.
Arbitraggio regolamentare: la paura della corsa al ribasso
Il termine tecnico è arbitraggio regolamentare: la possibilità, per un operatore, di scegliere la giurisdizione più accomodante e da lì servire tutto il mercato. In un sistema a passaporto è un rischio strutturale, non un incidente. Se autorizzarsi in un Paese richiede meno tempo e meno controlli, e la licenza vale ovunque, l’incentivo a fare shopping tra le autorità diventa evidente. Il timore, evocato apertamente nelle analisi seguite alla peer review, è la classica corsa al ribasso: le autorità potrebbero essere tentate di ammorbidire l’istruttoria per attrarre operatori, gettito e posti di lavoro.
Non è un rischio teorico. Il mercato cripto è nativamente mobile: spostare la sede legale è più semplice che per una banca tradizionale, e i grandi exchange hanno già dimostrato di sapersi collocare dove il quadro è più favorevole. La MiCA nasce proprio per togliere spazio a questa dinamica, sostituendo ventisette regimi con uno solo. Ma finché a interpretare e applicare quel regime restano ventisette autorità, l’armonizzazione riguarda le regole, non la loro applicazione. È la differenza tra avere lo stesso codice della strada e avere gli stessi vigili.
C’è poi una scuola di pensiero che va oltre e mette in dubbio l’efficacia stessa dell’etichetta. Nella sua ultima relazione annuale al mercato, il 20 giugno 2025, l’allora presidente della Consob Paolo Savona ha paragonato le criptovalute al «campo dei miracoli di Pinocchio», avvertendo che una cornice regolatoria può generare nell’investitore l’illusione di una protezione statale che in realtà non c’è. È una posizione severa e non unanime, ma coglie il punto: la fiducia in una licenza vale quanto la serietà dell’autorità che l’ha rilasciata. Non a caso, l’esperienza bancaria offre un precedente: dopo la crisi del debito sovrano l’Unione ha accentrato la vigilanza delle banche più grandi presso la BCE con il Meccanismo di vigilanza unico, proprio perché la sola armonizzazione delle regole non bastava a evitare cedimenti nazionali. Molti, oggi, propongono di percorrere la stessa strada per le cripto-attività.
La spinta verso l’ESMA: dal position paper al pacchetto MISP
La proposta di accentrare la vigilanza non nasce dopo il caso Malta: lo precede. Il 15 settembre 2025 Consob, l’AMF francese e la FMA austriaca hanno pubblicato un position paper congiunto in cui chiedevano una vigilanza europea più uniforme e, per i CASP più grandi e realmente transfrontalieri, il passaggio alla supervisione diretta dell’ESMA. Tre autorità nazionali, cioè, chiedevano di cedere parte dei propri poteri a un’autorità europea: un fatto non comune, che segnala quanto il tema fosse sentito da chi la vigilanza la fa ogni giorno.
La Commissione europea ha raccolto e ampliato quella richiesta. Il 4 dicembre 2025 ha presentato il pacchetto MISP (Market Integration and Supervision Package), parte del più ampio progetto di Unione del risparmio e degli investimenti. Il pacchetto va oltre il perimetro dei soli grandi operatori: propone di trasferire all’ESMA la vigilanza diretta di tutti i CASP, insieme a quella di altri attori dei mercati, con l’obiettivo dichiarato di garantire convergenza, ridurre la frammentazione e attenuare i rischi transfrontalieri. Trasformando le regole in un vero corpo unico applicato in modo uniforme, la riforma punta anche a ridurre il cosiddetto gold-plating, cioè le norme nazionali aggiuntive che rendono disomogenea l’attuazione da Paese a Paese.
Il progetto ha ottenuto un sostegno pesante. In un parere del 9 aprile 2026 la Banca centrale europea ha dichiarato di sostenere pienamente il pacchetto della Commissione e la vigilanza europea diretta di alcuni grandi operatori transfrontalieri. La direzione delle istituzioni europee, insomma, è chiaramente verso l’accentramento. A dare voce alla logica della riforma è la stessa presidente dell’ESMA, Verena Ross, secondo cui «un aumento mirato e proporzionato della vigilanza a livello UE, concentrato su soggetti realmente paneuropei e sistemici, può garantire responsabilità più chiare, risultati più coerenti e una supervisione più olistica». Invece di un mosaico di approcci diversi, ha aggiunto, «le imprese transfrontaliere potrebbero essere vigilate senza soluzione di continuità in tutta l’UE da un’unica autorità, cosa più semplice ed efficiente per tutti» (intervista a CBN).
Perché la riforma non sarà rapida
Sostegno politico non significa attuazione immediata. Il pacchetto MISP deve passare per il negoziato tra Parlamento e Consiglio, e proprio il Consiglio, dove siedono i governi nazionali, è il fronte più difficile: cedere la vigilanza all’ESMA vuol dire, per ogni Stato, rinunciare a un potere e alle risorse che vi ruotano attorno. Non è la prima volta che gli Stati membri frenano su un trasferimento di competenze verso l’autorità di Parigi, e la storia recente della vigilanza europea è fatta di compromessi al ribasso su questo punto.
I tempi lo confermano. Il Consiglio ha avviato un primo confronto sul pacchetto nella primavera del 2026, ma le disposizioni sull’accentramento della vigilanza sono considerate tra le più controverse. Anche nell’ipotesi di un accordo entro il 2027, le nuove regole si applicherebbero solo dopo un periodo transitorio: difficilmente prima del 2028 o del 2029. Nel frattempo cambierà anche la guida dell’ESMA, dato che Verena Ross ha annunciato che non rinnoverà il mandato e lascerà l’incarico alla fine di ottobre 2026, in una fase in cui l’autorità dovrebbe invece consolidare il proprio ruolo.
Resta quindi una fase intermedia lunga almeno due anni, in cui il mercato è già unico ma la vigilanza rimane nazionale, ed è proprio la fase in cui il rischio di arbitraggio è più concreto. Per gli operatori significa continuare a fare i conti con ventisette interlocutori; per gli investitori, che la qualità del controllo dipende ancora, in larga misura, dal Paese in cui l’exchange ha ottenuto la licenza. La riforma indica la direzione, ma per un tratto non breve la teoria e la pratica resteranno distanti.
La posizione italiana: Consob, Banca d’Italia e gli abilitati
In Italia il modello è a doppia autorità. Il già citato decreto legislativo 129/2024 affida alla Consob la vigilanza sulla condotta, sulla trasparenza informativa e sulla tutela degli investitori, e alla Banca d’Italia i profili prudenziali, la stabilità e le stablecoin. È lo stesso schema per obiettivi (twin peaks) già usato negli altri comparti finanziari, adattato alle cripto-attività: un’autorità guarda a come ci si comporta verso il cliente, l’altra alla solidità del sistema.
La Consob non ha atteso la riforma europea per attrezzarsi. Da tempo utilizza strumenti di SupTech, cioè tecnologie di vigilanza, tra cui tecniche di machine learning non supervisionato (come il clustering e gli autoencoder) per individuare anomalie e potenziali abusi di mercato, mantenendo però un principio di controllo umano sulle decisioni. È un approccio che diventa più rilevante man mano che l’operatività si sposta su infrastrutture on-chain, dove il monitoraggio richiede competenze diverse da quelle dei mercati tradizionali e strumenti capaci di leggere dati pubblici ma enormi.
Che l’Italia sia stata tra i promotori della vigilanza accentrata non è casuale. Un’autorità come la Consob, con risorse limitate rispetto alla scala globale degli operatori, ha interesse a non trovarsi a competere al ribasso con giurisdizioni più aggressive. La linea italiana, coerente dal position paper del 2025 al pacchetto MISP, è che la tutela dell’investitore si difende meglio con un controllo europeo omogeneo che con ventisette istruttorie diverse. È una posizione che rovescia il vecchio riflesso difensivo delle autorità nazionali, gelose delle proprie competenze, e riconosce che su un mercato senza confini la sovranità regolatoria conta poco se non è condivisa.
Stablecoin: dove la MiCA morde già
Se sulla vigilanza dei CASP la MiCA è ancora un cantiere, sulle stablecoin morde già oggi, ed è l’ambito in cui gli effetti sono più visibili. Il regolamento distingue i token di moneta elettronica (EMT, ancorati a una sola valuta, come USDC o l’euro EURC) dai token collegati ad attività (ART, ancorati a un paniere). In entrambi i casi l’emittente deve essere una banca o un istituto di moneta elettronica, tenere riserve segregate, garantire il rimborso alla pari in qualsiasi momento e non corrispondere interessi ai detentori. Le regole sulla composizione delle riserve, in particolare, impongono di tenerne una quota rilevante in depositi bancari nell’Unione, un vincolo che ha conseguenze concrete e che abbiamo analizzato nel confronto tra le regole europee e il GENIUS Act statunitense.
L’effetto più netto riguarda Tether. USDT, la stablecoin più diffusa al mondo, non si è adeguata alla MiCA, e i principali exchange l’hanno rimossa dalle offerte rivolte alla clientela retail dello SEE. Al suo posto è cresciuta USDC di Circle, che è stata la prima emittente globale a ottenere la conformità alla MiCA, grazie a una licenza da istituto di moneta elettronica ottenuta in Francia. Per l’utente europeo la conseguenza pratica è tangibile: coppie di scambio, liquidità e prodotti si sono spostati dalla stablecoin non conforme a quelle conformi, cambiando le abitudini di chi opera sugli exchange regolati.
C’è poi la questione delle stablecoin in euro, ancora una nicchia ma in crescita, su cui si gioca una partita di sovranità monetaria che va oltre la tecnica. È il terreno su cui la BCE si è espressa con più forza.
La voce della BCE: sovranità e dollarizzazione digitale
La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha descritto le stablecoin in dollari non come una tecnologia neutra ma come uno strumento di influenza monetaria statunitense, mettendo in guardia dal rischio di una «dollarizzazione digitale» e di una perdita di sovranità monetaria per l’Europa. Il dato che cita è noto: circa il 98% delle stablecoin è ancorato al dollaro, il che estende di fatto il raggio del biglietto verde anche nei pagamenti on-chain, in una fase in cui l’indice del dollaro resta comunque un riferimento centrale per tutto il comparto. La risposta che la BCE propone non è vietare le stablecoin private, ma costruire l’infrastruttura pubblica, cioè l’euro digitale, entro cui farle operare, ancorata alla moneta di banca centrale.
È una posizione che si salda con la spinta alla vigilanza accentrata. Chi teme per la sovranità monetaria tende anche a volere un controllo europeo, non nazionale, sugli operatori che quella sovranità potrebbero erodere. Le due partite, stablecoin ed euro digitale da un lato, vigilanza dei CASP dall’altro, procedono su binari formalmente distinti ma con la stessa logica di fondo: portare a livello europeo decisioni che il mercato ha già reso europee.
Derivati, abuso di mercato e resilienza operativa
La MiCA non copre tutto. I derivati su cripto-attività (futures, opzioni e soprattutto i perpetual, i cosiddetti perp) restano fuori dal suo perimetro: sono strumenti finanziari disciplinati dalla MiFID II e vigilati, in Italia, dalla Consob. La distinzione ha effetti pratici. Il 24 febbraio 2026 l’ESMA ha ricordato che il nome commerciale «perpetual futures» è irrilevante ai fini della qualificazione: questi prodotti a leva rientrano nelle misure di intervento sui CFD, che per la clientela retail impongono una leva massima di 2:1, avvertenze di rischio, chiusura automatica in prossimità del margine e protezione dal saldo negativo. Un residente che usa perp ad alta leva su piattaforme offshore si colloca quindi fuori sia dalla MiCA sia dal perimetro di protezione dei CFD: un buco di tutela che nessuna licenza europea colma.
Sul fronte degli abusi di mercato, la MiCA introduce un proprio regime (Titolo VI: insider dealing, comunicazione illecita di informazioni privilegiate, manipolazione), affiancato dalle linee guida ESMA la cui ultima parte si applica dal 28 luglio 2026. È il motivo per cui autorità come la Consob hanno investito in strumenti di sorveglianza tecnologica: un mercato aperto 24 ore su 24 e globale non si controlla con i metodi delle borse tradizionali.
Infine la resilienza operativa. Dal 17 gennaio 2025 si applica il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), che impone a CASP e intermediari requisiti stringenti su sicurezza informatica, gestione degli incidenti e controllo dei fornitori terzi. Per un settore in cui gli attacchi informatici e i guasti delle infrastrutture sono la prima fonte di perdite per gli utenti, è una gamba della regolazione tanto importante quanto le regole di condotta, e spesso più decisiva nella pratica.
Cosa succede adesso: la consultazione aperta e il crypto-lending
La MiCA non è un testo chiuso. Il regolamento prevede clausole di revisione, e la Commissione ha aperto una consultazione mirata per capire dove il quadro vada integrato. Tra i temi più caldi c’è il prestito di cripto-attività (crypto-lending), oggi in una zona grigia perché la MiCA disciplina i servizi di custodia e scambio ma non, in modo esplicito, l’attività di prestito e di rendimento. La consultazione resta aperta fino al 31 agosto 2026, e le risposte alimenteranno la prossima ondata di norme.
È un punto rilevante perché una parte importante dell’attività cripto, dai protocolli DeFi ai programmi di rendimento degli exchange, vive proprio in quello spazio non del tutto coperto. Come classificare un servizio che promette interessi su cripto-attività depositate? Quando somiglia a un deposito bancario, quando a un prodotto d’investimento, quando a un servizio puramente tecnico? Sono domande che la prima versione della MiCA ha lasciato in parte aperte e che la revisione dovrà affrontare, anche per evitare che l’innovazione si concentri di nuovo dove le regole sono più vaghe, riproponendo il rischio di arbitraggio in una forma diversa.
Nel frattempo restano da completare tasselli tecnici: gli standard e le Q&A dell’ESMA che chiariscono, caso per caso, dove finisce un token di utilità e dove comincia uno strumento finanziario, o come trattare i prodotti a cavallo tra categorie. È un lavoro di rifinitura che accompagnerà tutto il 2026 e il 2027, meno appariscente della riforma della vigilanza ma altrettanto importante per chi deve applicare le regole ogni giorno.
Stati Uniti, Regno Unito ed Europa a confronto
La scelta europea di un regolamento unico va letta in un contesto di competizione regolatoria globale. Negli Stati Uniti, dopo anni di regolazione per via giudiziaria affidata alla SEC, il 2025 ha portato il GENIUS Act sulle stablecoin, mentre l’inquadramento complessivo dei servizi cripto resta più frammentato tra agenzie federali e regimi statali; sul rapporto tra le due sponde dell’Atlantico, e tra MiCA e GENIUS Act, ci siamo soffermati altrove. Il Regno Unito, uscito dall’Unione, ha costruito un proprio regime affidato a FCA e Bank of England, con un approccio per fasi.
| Aspetto | Unione europea (MiCA) | Stati Uniti | Regno Unito |
|---|---|---|---|
| Fonte principale | Regolamento unico (MiCA) | GENIUS Act più regimi federali e statali | Regime FCA e Bank of England |
| Vigilanza | 27 autorità nazionali (riforma verso l’ESMA) | Più agenzie federali e statali | FCA per la condotta, BoE per i sistemici |
| Stablecoin | EMT e ART, riserve e rimborso alla pari | GENIUS Act: riserve in titoli di Stato e depositi | Regime dedicato per le emittenti sistemiche |
| Derivati | Fuori dalla MiCA (MiFID II) | CFTC e SEC | FCA |
| Approccio | Regole ex ante, armonizzate | Misto: legge e prassi delle authority | Per fasi progressive |
Il confronto non è solo accademico. Un quadro europeo prevedibile, per quanto severo, è esso stesso un fattore competitivo: dà agli operatori certezza su cosa possono fare e a quali condizioni, cosa che negli anni della regolazione per cause statunitense mancava del tutto. Ma un quadro troppo oneroso, o applicato in modo disomogeneo, rischia di spingere gli operatori a stabilirsi altrove, riproponendo su scala globale lo stesso arbitraggio che la MiCA vuole eliminare al suo interno. La posta in gioco, per l’Europa, è dimostrare che si possono avere insieme tutela dell’investitore e attrattività. È esattamente la scommessa che la riforma della vigilanza, se andrà in porto, dovrà vincere.
Cosa significa per l’investitore italiano
Per chi investe dall’Italia, il passaggio dalla teoria alla pratica si riduce a pochi punti concreti.
- Verificare che la piattaforma usata sia autorizzata, controllando il registro ESMA o gli elenchi di Consob e Banca d’Italia, e capire da quale autorità è vigilata. Un exchange autorizzato in un altro Paese dello SEE è legittimo, ma la qualità della vigilanza può variare, e in caso di problemi l’interlocutore non è necessariamente la Consob.
- Ricordare che le stablecoin non conformi, USDT in testa, non sono più disponibili sui canali retail regolati dello SEE; chi le detiene su piattaforme offshore si muove fuori dal perimetro di tutela europeo.
- Sapere che i derivati a leva, perp compresi, non rientrano nella MiCA ma nella MiFID II, e le versioni ad alta leva offerte da piattaforme extra-UE restano fuori dalle protezioni previste per la clientela retail europea.
Il quadro, in sintesi, è quello di un mercato più protetto sulla carta ma non ancora omogeneo nei fatti. La MiCA ha alzato l’asticella, l’ha resa unica e ha costretto anche i grandi operatori globali a scegliere se adeguarsi o uscire. Il capitolo che si apre adesso, quello della vigilanza, deciderà se l’asticella sarà davvero la stessa per tutti, da Milano a La Valletta. Fino ad allora, per l’investitore, la regola pratica resta quella di sempre: sapere chi vigila su chi custodisce i propri fondi.
Domande frequenti
Cos’è la MiCA e da quando si applica pienamente?
La MiCA (Markets in Crypto-Assets, regolamento UE 2023/1114) è il regolamento europeo che disciplina emittenti e prestatori di servizi su cripto-attività. È in vigore dal 29 giugno 2023, con applicazione scaglionata: stablecoin dal 30 giugno 2024, servizi e abusi di mercato dal 30 dicembre 2024. Il periodo transitorio, che permetteva agli operatori già attivi di adeguarsi, si è chiuso il 1° luglio 2026: da allora operare senza autorizzazione è vietato.
Chi vigila sui CASP in Italia?
In Italia il modello è a doppia autorità: la Consob si occupa di condotta, trasparenza e tutela degli investitori, la Banca d’Italia dei profili prudenziali e delle stablecoin, in base al decreto legislativo 129/2024. Grazie al passaporto europeo, però, un exchange può servire clienti italiani pur essendo autorizzato e vigilato da un’autorità di un altro Paese dello SEE.
Perché si parla di spostare la vigilanza cripto all’ESMA?
Perché il regolamento è unico ma le autorità che lo applicano sono ancora nazionali, e una peer review dell’ESMA su Malta ha mostrato che le prassi di autorizzazione possono differire. Consob, AMF e FMA hanno chiesto già nel 2025 una vigilanza diretta dell’ESMA sui grandi operatori, e la Commissione europea, con il pacchetto MISP del dicembre 2025, ha proposto di trasferire all’ESMA la vigilanza di tutti i CASP.
USDT è ancora utilizzabile in Europa dopo la MiCA?
USDT (Tether) non si è adeguata alla MiCA e i principali exchange l’hanno rimossa dai servizi rivolti alla clientela retail dello SEE. Al suo posto sono cresciute stablecoin conformi come USDC, prima emittente globale a ottenere la conformità. Detenere USDT su piattaforme offshore è possibile ma colloca l’utente fuori dal perimetro di tutela europeo.
I derivati e i perpetual su cripto rientrano nella MiCA?
No. Futures, opzioni e perpetual sono strumenti finanziari disciplinati dalla MiFID II e vigilati, in Italia, dalla Consob, non dalla MiCA. L’ESMA ha chiarito che i perpetual rientrano nelle misure sui CFD, con leva massima 2:1 per la clientela retail. Le versioni ad alta leva offerte da piattaforme offshore restano fuori dalle protezioni europee.
Anneke de Vries è redattrice senior di HOGE Wire e segue la regolamentazione delle cripto-attività in Europa.