Crypto e Manovra 2027: i tre anni fiscali che si incrociano
Parte la sessione di bilancio 2027 e chi ha criptovalute deve gestire tre anni fiscali insieme: 2025 al 26%, 2026 al 33%, 2027 ancora da scrivere. Facciamo ordine.
C’è un momento dell’anno in cui la fiscalità delle criptovalute in Italia diventa più intricata del solito, ed è proprio adesso. A metà settembre 2026 il Parlamento apre la sessione di bilancio per la Manovra 2027, i quotidiani tornano a titolare sul destino dell’aliquota al 33% e, nello stesso trimestre, chi detiene Bitcoin o Ethereum si ritrova a gestire non uno ma tre anni fiscali diversi. Con Bitcoin intorno ai 65.836 euro ed Ethereum vicino ai 2.082 euro (dati CoinGecko del 16 settembre 2026), le plusvalenze latenti in molti portafogli non sono più teoriche: ogni decisione di vendita porta con sé una domanda fiscale precisa.
Il risultato è un cortocircuito informativo. Da un lato circolano titoli sul «taglio delle tasse crypto» che, a leggerli con attenzione, risalgono spesso a dicembre 2024 o a tentativi parlamentari già naufragati. Dall’altro l’imposta al 33% è pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre le dichiarazioni che si stanno chiudendo in queste settimane riguardano ancora il 26%. Il legame con i mercati è diretto: quando i rendimenti obbligazionari e le mosse delle banche centrali spingono i prezzi, salgono anche le plusvalenze da dichiarare. Questa guida prova a mettere ordine: cosa dice la norma oggi, cosa può (e cosa non può) cambiare con la Manovra 2027, e cosa conviene fare a prescindere dal rumore politico.
Tre anni fiscali che si sovrappongono a settembre
Per capire perché questo autunno è così disorientante conviene partire da un fatto semplice: in questo momento un contribuente italiano con criptovalute ha davanti tre anni d’imposta che vivono contemporaneamente, ciascuno con le proprie regole e le proprie scadenze. Non è un dettaglio da addetti ai lavori, è la ragione per cui due notizie apparentemente contraddittorie (l’aliquota è al 33%; le tasse che sto pagando sono al 26%) possono essere entrambe corrette.
Il 2025 è l’anno che si sta chiudendo sul piano dichiarativo. Le plusvalenze realizzate nel corso del 2025 scontano l’imposta sostitutiva del 26% e vanno dichiarate in questi giorni, con il saldo già versato tra giugno e luglio. Il 2026 è l’anno in corso: le plusvalenze incassate adesso scontano il 33% e verranno dichiarate e versate nel 2027. Il 2027, infine, è l’anno che il governo sta scrivendo proprio ora con la legge di bilancio, e il cui trattamento fiscale non esiste ancora nero su bianco. Chi confonde questi tre piani rischia di prendere decisioni sbagliate, per esempio vendere di fretta pensando di «anticipare» un aumento che è già scattato mesi fa.
| Anno d’imposta | Aliquota ordinaria | EMT in euro | Quando si dichiara e versa | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26% | 26% | 730 (quadro T) entro il 30 settembre 2026 o Redditi PF (quadro RT) entro il 2 novembre 2026; saldo già versato a giugno/luglio | L. 207/2024 (Bilancio 2025) |
| 2026 | 33% | 26% | Dichiarazione e versamento nel 2027 | L. 207/2024, confermata dalla L. 199/2025 |
| 2027 | Da definire | Da definire | Dichiarazione nel 2028 | Manovra 2027 (in discussione) |
La tabella mostra bene il punto: l’unica aliquota che un contribuente sta effettivamente pagando in questo momento è il 26% sul 2025. Il 33% è già la regola, ma il suo primo conto arriverà solo l’anno prossimo. E il 2027, quello di cui parlano i giornali, è ancora una pagina bianca.
Il calendario della Manovra 2027, tappa per tappa
La sessione di bilancio ha un percorso rigido, e conoscerlo aiuta a capire quando (e se) sapremo qualcosa di concreto sulle crypto. Secondo la ricostruzione del Sole 24 Ore, l’autunno fiscale si apre il 22 settembre con la revisione dei conti nazionali dell’Istat, che fotografa un deficit 2025 al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia che consentirebbe all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo. È un numero che pesa, perché definisce quanto spazio ha davvero il governo per abbassare qualsiasi imposta.
| Data | Passaggio |
|---|---|
| 22 settembre | L’Istat pubblica la revisione dei conti nazionali (deficit 2025 al 3,1% del PIL) |
| Inizio ottobre | Il governo presenta il DPFP, il documento che ha sostituito la vecchia NADEF |
| Entro il 15 ottobre | Invio del Documento programmatico di bilancio (DPB) alla Commissione UE e all’Eurogruppo |
| Entro il 20 ottobre | Il disegno di legge di bilancio (Manovra 2027) arriva in Parlamento, con avvio alla Camera |
| Entro il 30 novembre | Prima valutazione del DPB da parte della Commissione UE |
| Dicembre | Esame e approvazione parlamentare; entrata in vigore il 1° gennaio 2027 |
La conseguenza pratica è chiara: a metà settembre 2026 non esiste ancora alcun testo che tocchi la tassazione delle cripto-attività, semplicemente perché il disegno di legge non è stato ancora depositato. Qualunque misura, in un senso o nell’altro, potrà apparire solo nell’articolato che arriverà in Parlamento entro il 20 ottobre, e diventerà legge soltanto con l’approvazione di dicembre. Fino ad allora si parla di intenzioni, non di norme. E anche nell’ipotesi di una modifica, questa varrebbe dal 2027, senza effetto retroattivo sulle plusvalenze già maturate nel 2026.
Il 33% è già legge: la storia del taglio che non arriva mai
Perché allora i titoli sul «taglio» tornano ciclicamente? Perché c’è davvero una storia politica lunga alle spalle, fatta però di tentativi che finora non hanno cambiato la sostanza. Vale la pena ripercorrerla, perché è l’antidoto più efficace ai fraintendimenti.
Tutto parte nell’ottobre 2024, quando il governo ipotizza un salto dell’aliquota dal 26% addirittura al 42%. La levata di scudi del settore porta, a dicembre 2024, a un compromesso: 26% mantenuto per il 2025 e 33% dal 2026. Massimo Di Rosa, all’epoca Country Director per l’Italia di Bitpanda, commentò allora la retromarcia come «una soluzione equilibrata», aggiungendo che era stata «ascoltata la voce del comparto». È da quel dicembre 2024 che nasce buona parte delle notizie sul «taglio» ancora oggi ricondivise, benché descrivano un accordo vecchio di quasi due anni.
La partita è poi riemersa altre due volte. Nell’autunno 2025, durante la discussione della manovra per il 2026, alcune forze di maggioranza hanno presentato emendamenti per bloccare l’aumento. E a gennaio 2026 la Lega ha rilanciato con un emendamento al decreto Milleproroghe, a prima firma Giulio Centemero, per far slittare al 2027 il passaggio dal 26% al 33%. Nessuno di questi tentativi ha però modificato la traiettoria: la Fondazione Nazionale dei Commercialisti conferma che l’imposta sostitutiva è stata fissata «al 26% per l’anno 2025 e al 33% dall’anno 2026 in poi», introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e ribadita dalla legge di bilancio 2026. In altre parole: il 33% è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e a settembre 2026 è pienamente operativo. La domanda per la Manovra 2027 non è dunque «taglieranno il 33%», ma «l’anno prossimo faranno finalmente quello che non sono riusciti a fare per il 2026?». La risposta, oggi, non c’è.
Anno 2025: le plusvalenze al 26% da chiudere adesso
La scadenza più concreta è quella che riguarda l’anno d’imposta 2025. Chi ha realizzato plusvalenze nel 2025 (vendite verso euro, pagamenti in crypto, permute verso token di natura diversa) le dichiara ora, con l’aliquota del 26% e senza più la vecchia franchigia di 2.000 euro, abolita dal 1° gennaio 2025 proprio dalla L. 207/2024. Ogni guadagno, anche minimo, è quindi imponibile dal primo euro.
Prima di compilare qualsiasi quadro conviene distinguere cosa fa scattare la tassazione da cosa la lascia dormiente, perché non tutti i movimenti sono un realizzo e confondere i due piani è una delle cause più frequenti di errore.
- Sono tassabili: la vendita di crypto verso euro o altra valuta fiat, il pagamento di beni e servizi in crypto, la permuta verso un token di natura diversa e l’acquisto di un NFT pagato in crypto.
- Non sono tassabili: il semplice trasferimento tra due wallet dello stesso titolare, se documentato, e la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.
- Vanno comunque dichiarati come proventi: staking, airdrop e altre ricompense, tassati al momento del ricevimento al valore in euro, con un’eventuale ulteriore plusvalenza alla successiva cessione.
Sul piano operativo, le strade sono due. Chi usa il modello 730 (tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati) inserisce plusvalenze e proventi nel nuovo quadro T e ha tempo fino al 30 settembre 2026. Chi usa il modello Redditi Persone Fisiche compila il quadro RT per le plusvalenze e ha tempo, per la trasmissione telematica, fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). In entrambi i casi il semplice possesso va poi indicato nel quadro di monitoraggio (quadro W nel 730, quadro RW nei Redditi). Un avvertimento che vale la pena ripetere: la dichiarazione precompilata, disponibile da fine aprile, non contiene i dati delle criptovalute, che vanno inseriti manualmente. Affidarsi alla precompilata «così com’è» significa quasi sempre dimenticarsi le crypto.
Anno 2026: il 33% in vigore e la trappola del doppio binario
Veniamo all’anno in corso. Ogni plusvalenza realizzata nel 2026 sconta il 33%, ma il conto non arriva adesso: si dichiara e si versa nel 2027. È il cosiddetto doppio binario, ed è forse il fraintendimento più diffuso in assoluto. Chi legge «aliquota al 33%» e guarda l’F24 pagato a giugno pensa che qualcosa non torni, perché su quel modello compare il 26%. Tutto regolare: quell’F24 salda il 2025.
Questa asimmetria temporale ha un risvolto pratico importante. Le scelte di vendita fatte da qui a fine anno maturano tutte sotto il regime del 33%, e non c’è più alcun aumento «da anticipare»: quel treno è passato il 1° gennaio 2026. Al contrario, per chi ragiona in ottica di pianificazione, ha senso ragionare su minusvalenze e tempistiche, tema che merita attenzione ma che non va confuso con la corsa a vendere prima di un rincaro inesistente. Il punto fermo è che il 33% è il presente, non il futuro.
C’è poi il capitolo delle minusvalenze, cioè le perdite. Dal 2023 le perdite su cripto-attività si possono portare in deduzione solo dalle plusvalenze della stessa natura, con riporto negli esercizi successivi entro il quarto anno; non si compensano con le perdite su azioni o altri strumenti finanziari, che seguono un cesto separato. Chi ha in portafoglio posizioni in perdita può quindi valutare, entro fine anno, se realizzarle per abbattere le plusvalenze già maturate nel 2026, un ragionamento che ha senso solo dentro il perimetro delle cripto-attività.
L’esempio concreto: quanto cambia tra 26% e 33%
Un esempio numerico chiarisce l’impatto reale del passaggio di aliquota. Immaginiamo un investitore che ha acquistato 0,5 BTC con un costo storico di 20.000 euro (importo puramente illustrativo) e li rivende quando Bitcoin vale circa 65.836 euro, la quotazione CoinGecko del 16 settembre 2026. La plusvalenza imponibile è la differenza tra il valore di realizzo e il costo di carico.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Acquisto: 0,5 BTC (costo storico illustrativo) | 20.000 euro |
| Valore alla vendita (0,5 x 65.836 euro) | 32.918 euro |
| Plusvalenza imponibile | 12.918 euro |
| Imposta al 26% (regime 2025) | 3.358,68 euro |
| Imposta al 33% (regime 2026) | 4.262,94 euro |
| Maggiore imposta dovuta con il 33% | 904,26 euro |
La stessa plusvalenza di 12.918 euro genera 904,26 euro di imposta in più solo per effetto del cambio di aliquota, quasi il 27% di prelievo aggiuntivo rispetto al vecchio regime. Su portafogli più grandi la differenza diventa rapidamente rilevante, ed è la ragione per cui la data di realizzo (dentro il 2025 o dentro il 2026) conta quanto l’importo. Va aggiunto che il calcolo della plusvalenza dipende dal metodo di determinazione del costo, di cui parliamo più avanti, e che a queste cifre si somma l’imposta patrimoniale annua dello 0,2% sul valore del portafoglio. Se la stessa plusvalenza fosse stata realizzata su una stablecoin in euro conforme a MiCA, l’aliquota sarebbe rimasta al 26% anche nel 2026, con un risparmio di 904,26 euro rispetto al token ordinario: un esempio concreto di come sia la qualificazione dell’asset, e non solo l’importo, a incidere sul conto finale.
L’eccezione delle stablecoin in euro (EMT)
C’è una categoria che resta fuori dal 33%: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCA, che continuano a scontare il 26%. La logica del legislatore è che uno strumento pensato per il pagamento, e ancorato alla valuta di conto, non ha la natura speculativa di Bitcoin o Ethereum, e quindi non merita l’aliquota maggiorata. In pratica una stablecoin in euro emessa da un istituto autorizzato viene trattata in modo più mite rispetto a un token qualsiasi.
È una distinzione che intreccia fiscalità e regolamentazione, e che diventerà ancora più rilevante man mano che il tema della moneta pubblica digitale e dell’euro digitale avanza nel dibattito europeo. Attenzione però a non generalizzare: il 26% agevolato riguarda gli EMT conformi, non ogni stablecoin in circolazione, e la qualificazione di un token spetta alla sostanza dei diritti che incorpora, non all’etichetta commerciale. Per un risparmiatore, la conseguenza concreta è che spostare liquidità in una stablecoin in euro conforme può avere un profilo fiscale diverso rispetto ad altri asset, ma resta comunque un’operazione da tracciare e, se genera plusvalenza, da dichiarare.
DAC8, il doppio binario dei dati: 2026 comunicato nel 2027
Accanto al doppio binario delle aliquote ce n’è uno, altrettanto importante, dei dati. La direttiva europea DAC8 (direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025, è operativa dal 1° gennaio 2026. Da quella data le piattaforme (exchange e prestatori di servizi crypto) hanno iniziato a raccogliere in modo sistematico i dati delle operazioni dei clienti. Ma la prima comunicazione automatica all’Agenzia delle Entrate è fissata al 30 giugno 2027, con lo scambio tra amministrazioni fiscali europee entro il 30 settembre 2027. Il 2026 è quindi il primo anno «pienamente visibile», ma il Fisco lo leggerà in modo automatico solo l’anno prossimo.
Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 ha definito i flussi in formato XML che le piattaforme dovranno trasmettere: una vera e propria radiografia della vita finanziaria digitale dell’utente. Le piattaforme dovranno comunicare diverse categorie di operazioni, dagli acquisti di cripto-attività in valuta fiat alle vendite verso fiat, dalle permute tra cripto ai trasferimenti verso indirizzi esterni, fino ai pagamenti al dettaglio; per ciascun cliente vengono raccolti anche i dati anagrafici e il codice fiscale. È bene chiarire un punto: la DAC8 non introduce nuove imposte né una patrimoniale aggiuntiva, ma rende molto più difficile «dimenticare» le crypto in dichiarazione. Come ha osservato l’avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli in una intervista a Unger Academy, «il fatto che non si vedano non significa che non siano tuoi»: l’obbligo di dichiarazione vale a prescindere dal fatto che gli asset siano su un exchange centralizzato o in autocustodia.
Resta un limite tecnico noto: la DAC8 cattura soprattutto gli intermediari centralizzati, mentre l’attività wallet-to-wallet in DeFi non genera un flusso di segnalazione diretto. Questo non equivale però ad anonimato. Gli indirizzi sono quasi sempre collegati a un’identità tramite le rampe di ingresso e uscita già sottoposte a KYC, e l’analisi on-chain resta un potente strumento di riscontro. Vale la formula «privacy operativa, non anonimato fiscale». Chi sceglie l’autocustodia o valuta a chi affidare le chiavi deve ricordare che l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW non sparisce affatto.
Come si dichiara: quadro RT, quadro T, quadro W e i tre regimi
Sul piano operativo conviene distinguere tra la parte reddituale (le plusvalenze) e la parte di monitoraggio (il possesso). Le plusvalenze vanno nel quadro RT dei Redditi PF o nel nuovo quadro T del 730; il possesso va nel quadro RW dei Redditi o nel quadro W del 730, con il codice individuazione bene 21 e senza alcuna soglia minima di esenzione, a differenza dei conti esteri. Sul valore al 31 dicembre si applica poi l’imposta sul valore delle cripto-attività, comunemente chiamata patrimoniale, pari al 2 per mille (0,2%) annuo, dovuta a prescindere dal luogo di custodia. La differenza pratica sta nel come si versa: se le crypto sono presso un intermediario italiano, è quest’ultimo ad applicare l’imposta di bollo in automatico; se sono su un exchange estero o in autocustodia, è il contribuente a calcolare e versare da sé con il modello F24, alla stessa scadenza della dichiarazione dei redditi.
Un nodo tecnico spesso sottovalutato è la determinazione del costo di carico. Il metodo di default è il LIFO, ma è ammesso anche il costo medio ponderato; in assenza di documentazione, il costo si considera pari a zero, con l’effetto di tassare l’intero incasso. Le permute tra cripto-attività con «eguali caratteristiche e funzioni» sono fiscalmente irrilevanti, come chiarito dalla circolare 30/E del 27 ottobre 2023, mentre lo scambio verso un token di natura diversa può realizzare una plusvalenza. È una zona in cui la documentazione fa tutta la differenza.
Sul fronte dei regimi, oltre al classico regime dichiarativo (il contribuente calcola e dichiara da sé) si è aperta la strada del regime amministrato, in cui è l’intermediario a fare da sostituto d’imposta. Cryptosmart, exchange italiano, è stato il primo a integrarlo, dal 15 aprile 2026. Il fondatore e amministratore delegato Alessandro Frizzoni lo ha descritto come una soluzione in cui «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale». Per chi non vuole gestire calcoli e F24 è un’alternativa interessante, purché si sia consapevoli che delegare non significa cancellare gli obblighi degli anni pregressi.
Cosa chiede il settore, cosa può permettersi lo Stato
La pressione per rivedere il 33% arriva soprattutto dagli operatori. AssoCASP, l’associazione dei prestatori di servizi in cripto-attività presieduta da Fabrizio Vedana, in una audizione al Senato ha sostenuto che un’aliquota elevata rischia di spingere i risparmiatori verso l’autocustodia o verso giurisdizioni estere meno trasparenti e meno tutelanti, con l’effetto paradossale di ridurre, anziché aumentare, il gettito. È un argomento classico di finanza pubblica: oltre una certa soglia, alzare l’aliquota può diminuire il prelievo complessivo.
Dall’altra parte c’è il vincolo di bilancio. Con il deficit 2025 al 3,1% del PIL e la procedura per disavanzo eccessivo ancora aperta, il margine per rinunciare a gettito è stretto. Le criptovalute, per quanto se ne parli molto, restano una voce relativamente piccola nel bilancio dello Stato, il che le rende sia un obiettivo poco redditizio da tassare sia un capitolo su cui è politicamente meno costoso fare concessioni simboliche. Il risultato più probabile, oggi, è che il tema resti sul tavolo come merce di scambio nel negoziato più ampio, senza garanzie. Chi pianifica farebbe bene a trattare un eventuale sconto per il 2027 come un’ipotesi, non come una certezza su cui costruire scelte irreversibili.
Il confronto europeo: l’Italia tra le aliquote più alte
Guardare oltre confine aiuta a inquadrare la posta in gioco. Con il 33% e senza alcuna esenzione legata alla durata di detenzione, l’Italia si colloca oggi tra i regimi europei più severi per il piccolo investitore di lungo periodo. Alcuni Paesi premiano infatti chi tiene gli asset a lungo, cosa che il sistema italiano, a differenza di quello su azioni e strumenti finanziari, non prevede.
| Paese | Trattamento delle plusvalenze crypto | Fonte |
|---|---|---|
| Italia | 33% (imposta sostitutiva) dal 2026, nessuna esenzione per durata; EMT in euro al 26% | L. 207/2024 |
| Francia | 31,4% forfettario (PFU) dal 2026, esenzione fino a 305 euro l’anno | impots.gouv.fr |
| Germania | Esente se detenzione oltre 1 anno; sotto l’anno, tassata con soglia di 1.000 euro | blockpit.io |
| Portogallo | 28% se detenute meno di 365 giorni, esenti oltre | cointracker.io |
| Regno Unito | 18% / 24% (Capital Gains Tax), franchigia annua di 3.000 sterline | gov.uk |
| Stati Uniti | Trattate come property: aliquote ordinarie (fino al 37%) sotto l’anno, 0/15/20% oltre | irs.gov |
Il contrasto più netto è con la Germania, dove chi detiene per oltre dodici mesi non paga nulla, per quanto ampio sia il guadagno (una riforma è in discussione, ma non è ancora legge). Il Portogallo replica una logica simile con la soglia dei 365 giorni. Il modello italiano, invece, tassa allo stesso modo la vendita fatta dopo una settimana e quella fatta dopo cinque anni. Vale la pena ricordare che il confronto tra Paesi non riguarda solo l’aliquota, ma anche la fase regolatoria: mentre l’Europa applica MiCA e DAC8, il dibattito statunitense segue tutt’altra strada. Per l’investitore italiano, tutto ciò rende ancora più importante ragionare sull’orizzonte temporale e sull’allocazione complessiva, tema che si intreccia con quanto Bitcoin e oro pesino davvero in portafoglio.
La lezione dei regimi con esenzione per durata è che, in quei Paesi, la variabile decisiva per il risparmiatore è il tempo di detenzione, non solo il timing rispetto al mercato. In Italia questa leva manca del tutto: che si venda dopo un mese o dopo un decennio, l’aliquota è la stessa. È una delle ragioni per cui la richiesta ricorrente del settore non è soltanto abbassare il 33%, ma introdurre un premio alla detenzione di lungo periodo, sul modello tedesco o portoghese. Nulla di tutto ciò è oggi all’ordine del giorno, ma è il terreno su cui si giocheranno i prossimi confronti con il legislatore.
Cosa fare adesso, al di là della politica
Mettendo insieme i pezzi, alcune mosse restano valide qualunque cosa decida la Manovra 2027. La prima è banale ma decisiva: chiudere correttamente il 2025 entro le scadenze (30 settembre per il 730, 2 novembre per i Redditi PF), inserendo a mano i dati crypto che la precompilata non riporta. La seconda è tenere una contabilità ordinata delle operazioni 2026: date, controvalori in euro, metodo del costo scelto (LIFO o costo medio ponderato) e documentazione dei trasferimenti tra wallet propri, che non sono tassabili ma vanno provati.
- Non vendere «per anticipare l’aumento»: il 33% è già in vigore dal 1° gennaio 2026, non c’è nulla da anticipare.
- Valutare, con un professionista, la gestione delle minusvalenze e delle tempistiche di realizzo entro fine anno.
- Ricordare che il possesso va dichiarato nel quadro RW/W anche senza vendite, senza soglia minima e anche in autocustodia.
- Considerare il regime amministrato se si preferisce delegare calcoli e versamenti a un intermediario che fa da sostituto d’imposta.
- Trattare un eventuale sconto per il 2027 come ipotesi, non come certezza: si saprà solo con l’approvazione di dicembre.
Chi si accorge di aver saltato una scadenza passata non deve farsi prendere dal panico: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare pagando sanzioni ridotte, tanto più basse quanto prima si interviene. È quasi sempre l’opzione migliore rispetto all’attesa di un controllo.
Gli errori (e i rischi) da evitare
Il primo errore è pensare che il passato sia coperto da un vuoto normativo. Non è così. La giurisprudenza ha chiarito che le plusvalenze speculative erano imponibili anche prima del 2023, sotto le norme generali sui redditi diversi. L’avvocato Fulvio Sarzana, commentando una recente sentenza della Cassazione sul suo blog sul Sole 24 Ore, lo ha sintetizzato così: «niente vuoto normativo, l’obbligo tributario c’era già». Il messaggio è che l’introduzione delle regole crypto-specifiche ha reso tutto più preciso, non ha creato la tassa dal nulla.
Il secondo errore è trascurare il monitoraggio. L’omessa indicazione nel quadro RW espone a sanzioni che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno, con importi raddoppiati per le giurisdizioni non collaborative. Il terzo errore, più subdolo, è cadere nelle truffe che sfruttano la confusione del momento: l’Agenzia delle Entrate ha già segnalato email fasulle che chiedono una fantomatica «dichiarazione obbligatoria delle criptovalute». Le comunicazioni reali seguono canali ufficiali e non chiedono pagamenti immediati via link. In un anno in cui trasparenza e controlli aumentano davvero, la prudenza migliore è la stessa di sempre: dichiarare tutto, conservare le prove e diffidare di chi promette scorciatoie.
C’è infine una questione di orizzonte temporale dei controlli. Per una dichiarazione infedele l’accertamento può arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; per una dichiarazione omessa il termine si allunga al settimo anno. Con i dati della DAC8 destinati a fluire dal 2027, e con le informazioni dei vecchi registri già nella disponibilità della Guardia di Finanza, l’idea che gli anni passati siano ormai fuori portata è tra le più rischiose che un contribuente possa coltivare.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota sulle plusvalenze crypto in Italia nel 2026?
Le plusvalenze su cripto-attività come Bitcoin ed Ethereum realizzate dal 1° gennaio 2026 scontano un’imposta sostitutiva del 33%, contro il 26% applicato fino al 2025. Fa eccezione una categoria ristretta: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi a MiCA, che restano al 26%. La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 2025, quindi ogni plusvalenza è tassata dal primo euro.
La Manovra 2027 abbasserà le tasse sulle criptovalute?
A metà settembre 2026 non esiste ancora alcun testo che modifichi l’aliquota crypto: il disegno di legge di bilancio arriverà in Parlamento entro il 20 ottobre e sarà approvato a dicembre. Parte della maggioranza e le associazioni di settore chiedono da tempo di ridurre o rinviare il 33%, ma finché non c’è una norma approvata resta un’ipotesi. In ogni caso un’eventuale modifica varrebbe dal 2027, non in modo retroattivo sulle plusvalenze del 2026.
Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho venduto nulla?
Sì. Il semplice possesso di cripto-attività va indicato nel quadro RW del modello Redditi PF (o nel quadro W del 730) ai fini del monitoraggio fiscale, senza alcuna soglia minima di esenzione e anche in autocustodia. Sul valore al 31 dicembre si applica inoltre l’imposta sul valore delle cripto-attività, la cosiddetta patrimoniale, dello 0,2% annuo. Le imposte sulle plusvalenze, invece, scattano solo quando si realizza un guadagno con vendita, permuta verso cripto di diversa natura o pagamento di beni e servizi.
Che differenza c’è tra quadro T e quadro RW?
Il quadro T è la sezione introdotta nel modello 730 che permette a dipendenti e pensionati senza partita IVA di dichiarare plusvalenze e proventi crypto (come staking e airdrop) senza passare al modello Redditi PF, dove le stesse voci vanno nel quadro RT. Il quadro RW del modello Redditi (quadro W nel 730) serve invece al monitoraggio, cioè a segnalare il possesso delle cripto-attività a prescindere dal fatto che siano stati realizzati guadagni.
Con la DAC8 il Fisco vede già le mie operazioni del 2026?
Le piattaforme stanno già raccogliendo i dati dal 1° gennaio 2026, ma la prima comunicazione automatica all’Agenzia delle Entrate è fissata al 30 giugno 2027, con lo scambio tra amministrazioni fiscali europee entro il 30 settembre 2027. Il 2026 è quindi il primo anno pienamente visibile, ma il Fisco lo leggerà in modo automatico solo nel 2027. Attenzione: la DAC8 non introduce nuove imposte, intensifica solo i controlli.
Anneke de Vries cura la copertura di regolamentazione e fiscalità crypto per HOGE Wire.