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● Regulation & Policy

Crypto tax: perché le stablecoin in euro pagano solo il 26%

Dal 2026 le stablecoin in euro conformi a MiCA pagano il 26%, mentre Bitcoin, Ethereum e le stablecoin in dollari restano al 33%. Ecco l'unico sconto fiscale sulle crypto in Italia, e perché per ora q

Dal 1° gennaio 2026 la fotografia fiscale delle criptovalute in Italia è quasi monocroma. Le plusvalenze da cripto-attività scontano un’imposta sostitutiva del 33%, salita dal 26% degli anni precedenti, e senza più la vecchia franchigia da 2.000 euro, cancellata già dal 2025. Ogni euro di guadagno da Bitcoin, Ethereum o dalla stragrande maggioranza dei token è imponibile dal primo centesimo. C’è però una sola casella che resta illuminata di un colore diverso: le stablecoin in euro conformi al regolamento europeo MiCA, che continuano a pagare il 26%.

È l’unica aliquota di favore prevista all’interno del regime delle cripto-attività, e ha una logica che spiazza chi ragiona in termini di «stablecoin» in generale: non conta che una moneta sia stabile, conta che sia agganciata all’euro. USDT e USDC, i due token in dollari che dominano il mercato e che la maggior parte degli investitori italiani detiene, restano al 33% esattamente come Bitcoin. Al 26% accedono soltanto i token di moneta elettronica denominati in euro, una categoria che oggi, nei portafogli reali, è quasi vuota.

C’è di più. Per questi token la legge stabilisce che convertire euro in stablecoin, o farsi rimborsare la stablecoin in euro, non è nemmeno un evento fiscalmente rilevante. Un dettaglio tecnico che, come vedremo, cambia la natura stessa dello strumento e lo avvicina al contante digitale. Il paradosso è che, mentre scriviamo (con Bitcoin intorno ai 67.000 euro ed Ethereum poco sopra i 2.100), questo sconto resta in larga parte teorico: in Italia non esiste ancora un emittente autorizzato di stablecoin in euro, il mercato europeo di questi token vale poche centinaia di milioni, e l’apertura della stagione della Manovra 2027 rimette in discussione l’intera architettura. Vale la pena capire come funziona davvero l’unico sconto crypto del Fisco, e a chi serve.

Il 33% e la sua unica eccezione

Il percorso normativo è netto. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha programmato l’aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33% con decorrenza 1° gennaio 2026, cancellando al tempo stesso la soglia di non imponibilità di 2.000 euro introdotta dalla manovra del 2023. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha confermato quell’aumento e vi ha aggiunto la sola deroga oggi esistente: l’aliquota resta al 26% per i redditi e i proventi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro. Lo hanno riportato le principali testate economiche già alla comparsa della bozza, tra cui Il Fatto Quotidiano e Key4biz.

Sul piano tecnico, il prelievo continua a poggiare sull’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del TUIR: le plusvalenze crypto restano «redditi diversi di natura finanziaria», colpiti da un’imposta sostitutiva. La manovra 2026 non ha cambiato questa cornice, ha solo inserito un’aliquota ridotta per una sottocategoria ben definita. In pratica, la stessa lettera c-sexies produce due numeri diversi: 33% per la generalità dei token, 26% per il sottoinsieme dei token di moneta elettronica in euro.

Un punto che continua a generare confusione riguarda l’anno di applicazione. Il 33% colpisce le plusvalenze realizzate a partire dal 2026, che finiranno nella dichiarazione presentata nel 2027. Le plusvalenze del 2025, in dichiarazione quest’anno, scontano ancora il 26% senza franchigia. È il cosiddetto doppio binario temporale: chi paga oggi non sta applicando il 33% di cui tutti parlano, ma l’aliquota del regime uscente. Per chi ragiona sulle mosse di fine anno e sulla compensazione delle perdite abbiamo dedicato un approfondimento specifico alle minusvalenze e alle strategie prima della manovra.

Che cos’è davvero un «token di moneta elettronica»

La deroga non parla genericamente di «stablecoin», un termine di marketing privo di definizione giuridica, ma di token di moneta elettronica, o EMT (electronic money token). È una categoria precisa del regolamento MiCA (UE) 2023/1114, che distingue tre famiglie: i token di moneta elettronica, ancorati a una sola valuta ufficiale; i token collegati ad attività (ART, asset-referenced token), agganciati a un paniere di valute, materie prime o cripto; e tutte le altre cripto-attività, dai token di utilità alle criptovalute come Bitcoin.

Perché un token acceda al 26%, la norma richiede requisiti stringenti: deve avere un valore «stabilmente ancorato all’euro» e riserve «detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea», in linea con la definizione di EMT del regolamento europeo. Non basta quindi essere stabili: contano la valuta di ancoraggio (l’euro), la qualità e la localizzazione delle riserve, e la conformità a MiCA, che impone l’emissione da parte di un ente creditizio o di un istituto di moneta elettronica autorizzato.

Ne discende la conseguenza controintuitiva che spiazza molti risparmiatori: USDT (Tether) e USDC (Circle), le stablecoin più diffuse, sono ancorate al dollaro. Non sono token di moneta elettronica in euro e, ai fini fiscali italiani, restano nella categoria generale delle cripto-attività, tassata al 33% al pari di Bitcoin ed Ethereum. La stabilità del valore non c’entra: ciò che il legislatore premia è la valuta. Questa scelta ha una logica di politica economica che approfondiamo più avanti, ma sul piano pratico va tenuta a mente da subito, perché sposta la stragrande maggioranza dei detentori italiani fuori dal perimetro dello sconto.

La norma che sposta il confine: conversione e rimborso non sono «realizzo»

La parte più interessante della disciplina non è l’aliquota, ma una frase che ridefinisce quando scatta la tassazione. La legge stabilisce che «non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale». In altre parole: trasferire euro in una stablecoin in euro conforme, e riportarla in euro, non è un’operazione fiscalmente rilevante. Usarla come strumento di pagamento o di custodia non genera imposta.

È un cambiamento di natura. Fino a questa norma, ogni conversione di una cripto-attività in un’altra con caratteristiche diverse poteva essere un potenziale evento tassabile, e la conversione in stablecoin restava una zona grigia mai chiarita del tutto dall’Agenzia delle Entrate. Per gli EMT in euro il legislatore ha invece scelto la neutralità: dentro il perimetro euro, il token si comporta come contante digitale, non come un asset da cui estrarre una plusvalenza a ogni movimento.

Attenzione però al confine, che è sottile e facile da fraintendere. La neutralità copre solo la coppia euro / EMT in euro. Se vendi Bitcoin per ottenere una stablecoin in euro, non stai facendo una «conversione tra euro e token»: stai cedendo Bitcoin, e quella cessione realizza la plusvalenza sul Bitcoin, tassata al 33%, esattamente come se avessi incassato euro. La stablecoin che ricevi diventa poi un parcheggio neutro rispetto all’euro, ma la porta d’ingresso, cioè la vendita del token volatile, resta un evento imponibile. Lo sconto, insomma, riguarda il rapporto con l’euro, non l’uscita dagli asset speculativi.

Come viene tassato ogni asset: la mappa

La tabella seguente riassume il trattamento delle principali operazioni, così da fissare le differenze prima di scendere nei dettagli. I riferimenti normativi sono al TUIR e alla disciplina introdotta dalle ultime leggi di bilancio.

Strumento o operazioneAliquotaBase giuridicaNote
Bitcoin, Ethereum, altcoin33%Art. 67 c-sexies TUIRRegime ordinario dal 2026
Stablecoin in dollari (USDT, USDC)33%Art. 67 c-sexies TUIRAncoraggio al dollaro, fuori dalla deroga
Token di moneta elettronica in euro (EMT MiCA)26%Art. 67 c-sexies TUIR, deroga L. 199/2025Riserve in euro presso soggetti UE autorizzati
Conversione euro / EMT in euroNessun realizzoDeroga L. 199/2025Operazione fiscalmente neutra
Rimborso EMT in euro a valore nominaleNessun realizzoDeroga L. 199/2025Operazione fiscalmente neutra
Vendita di Bitcoin contro EMT in euro33%Art. 67 c-sexies TUIRCessione del token volatile, imponibile
Permuta cripto contro cripto di eguali caratteristicheNessun realizzoCircolare AdE 30/E del 2023Definizione di eguali caratteristiche non tipizzata

La mappa mostra a colpo d’occhio due cose. La prima è che l’unica differenza di aliquota interna alle cripto-attività è quella tra EMT in euro (26%) e tutto il resto (33%). La seconda è che le vere agevolazioni non stanno nell’aliquota, ma nei casi di «nessun realizzo»: sono quelli che tolgono del tutto l’operazione dal radar del prelievo. Chi vuole ottimizzare guarda lì, non al punto percentuale di differenza.

Lo sconto che (quasi) nessuno può usare

Qui arriva il paradosso. L’Italia ha scritto un incentivo fiscale su misura per uno strumento che, nel Paese, quasi non esiste. Non c’è ancora un emittente italiano autorizzato di token di moneta elettronica in euro, e il mercato europeo di questi asset è minuscolo. Secondo i dati di Crypto Briefing, alla fine di agosto 2026 l’intero comparto delle stablecoin in euro conformi a MiCA valeva poche centinaia di milioni di dollari, con la EURC di Circle a fare da capofila con una capitalizzazione di circa 526 milioni di dollari e una quota vicina al 63% del segmento.

Per avere un termine di paragone, il mercato globale delle stablecoin vale ormai centinaia di miliardi di dollari, dominato senza rivali dai token in dollari. Le stablecoin in euro ne rappresentano una frazione minima, largamente al di sotto dell’1%. Il risultato è quasi ironico: la principale beneficiaria potenziale dell’aliquota di favore italiana, la EURC, è emessa da una società americana, mentre i token che gli italiani effettivamente detengono, USDT e USDC, restano tagliati fuori. Chi voglia oggi sfruttare davvero il 26% ha un’offerta ridottissima e concentrata su emittenti esteri.

C’è poi una domanda commerciale mai davvero risolta: perché un risparmiatore dovrebbe passare a una stablecoin in euro? Non offre rendimento (lo vedremo tra poco), il vantaggio fiscale è marginale perché un token ancorato alla pari non genera quasi mai plusvalenze, e la vera comodità, cioè la neutralità delle conversioni con l’euro, serve soprattutto a chi usa la stablecoin per pagamenti e regolamenti, non a chi specula. Lo sconto, in questa fase, somiglia più a una scommessa sul futuro dell’ecosistema che a un beneficio spendibile oggi.

Chi c’è oggi: EURC, EURCV e le altre

Se il consorzio Qivalis è il futuro possibile, il presente delle stablecoin in euro conformi a MiCA è un elenco corto e dominato da emittenti esteri. Il leader indiscusso resta EURC di Circle, la stessa società americana che emette la ben più grande USDC in dollari. Dietro di lei si muovono l’EURCV di Société Générale (attraverso la controllata SG-Forge), primo grande token emesso da una banca europea, e una serie di emittenti minori: EURI di Banking Circle, EURAU della joint venture AllUnity (che riunisce DWS, Flow Traders e Galaxy) ed EURE di Monerium, tra gli altri.

I numeri, come già visto, restano piccoli. Dietro EURC il resto del comparto si divide tra emittenti da poche decine di milioni, e l’intero segmento in euro, pur cresciuto rapidamente dopo la chiusura del periodo transitorio MiCA a metà 2026, vale ancora una frazione minima di quello in dollari. È un mercato giovane, concentrato e quasi interamente non italiano, in cui il primo nome per capitalizzazione è per giunta una società statunitense.

  • EURC (Circle): capofila del segmento in euro, emittente statunitense
  • EURCV (Société Générale, tramite SG-Forge): il principale token emesso da una banca europea
  • EURI (Banking Circle), EURAU (AllUnity), EURE (Monerium): emittenti minori in crescita
  • Nessun emittente italiano autorizzato, in attesa del progetto Qivalis

Per il contribuente italiano la conseguenza è concreta: per accedere davvero al 26% occorre oggi detenere un token emesso all’estero, con i relativi obblighi di monitoraggio nel quadro RW. È un altro tassello del paradosso: l’agevolazione esiste, ma gli strumenti che la rendono utilizzabile sono ancora quasi tutti oltre confine.

Qivalis e la scommessa delle banche europee

La scommessa, però, ha un nome e una data. A settembre 2025 un gruppo di banche europee ha annunciato la volontà di emettere una stablecoin in euro comune, conforme a MiCA. Il progetto, oggi intestato a una società chiamata Qivalis con sede ad Amsterdam, riunisce dieci istituti dopo l’ingresso di BNP Paribas: tra i soci figurano due nomi italiani di peso, UniCredit e Banca Sella, accanto a CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, ING, KBC, Raiffeisen Bank International e SEB. La joint venture punta a ottenere l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica presso la banca centrale olandese (DNB) e a lanciare il token nella seconda metà del 2026, come ha riportato CoinDesk e confermato le stesse banche del consorzio.

Le motivazioni dichiarate vanno oltre la comodità dei pagamenti. Nel comunicato che ha presentato Qivalis, l’amministratore delegato Jan-Oliver Sell (in passato in Coinbase Germania) ha descritto una stablecoin nativa in euro come una questione di autonomia monetaria nell’era digitale, più che di semplice efficienza nei pagamenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza Sir Howard Davies, già a capo dell’autorità di vigilanza britannica FSA, ha definito questa infrastruttura essenziale se l’Europa vuole competere nell’economia digitale mantenendo la propria indipendenza economica.

Se il progetto arriverà sul mercato nei tempi previsti, per la prima volta l’aliquota al 26% avrà uno strumento europeo, e in parte italiano, su cui applicarsi. È il tassello mancante che potrebbe trasformare una norma quasi teorica in un’agevolazione reale, e non a caso si intreccia con il dibattito, che abbiamo raccontato altrove, sul rapporto tra moneta privata delle banche e moneta pubblica, cioè sull’euro digitale che le banche temono e di cui hanno bisogno.

Perché il legislatore premia l’euro e non il dollaro

La scelta di trattare in modo diverso un token in euro e uno in dollari non è un tecnicismo casuale, ma una precisa presa di posizione. Un EMT in euro conforme a MiCA è concepito come strumento di pagamento e di regolamento, con riserve vincolate e piena rimborsabilità: assomiglia più a moneta elettronica che a un asset speculativo. Da qui la scelta di allinearne l’aliquota al 26% ordinario dei redditi finanziari, invece del 33% pensato per la volatilità delle criptovalute. È, in filigrana, un incentivo alla sovranità monetaria e uno strumento contro la dollarizzazione dei pagamenti digitali europei.

La paternità politica della norma è rivendicata dalla Lega. Giulio Centemero, presidente della Commissione Finanze della Camera e tra i promotori della misura, ha presentato la deroga come un modo per allineare l’Italia ai grandi trend monetari internazionali e ha sostenuto, in più occasioni, che alzare la tassazione sulle cripto rischia di spingere i risparmiatori verso il sommerso o verso giurisdizioni meno trasparenti, invece di proteggerli. La sua posizione contro l’ipotesi, poi accantonata, di un balzo dell’aliquota al 42% era già stata resa nota da MilanoFinanza.

Sullo sfondo c’è la geopolitica della moneta. Mentre gli Stati Uniti hanno scelto di dare una cornice federale alle stablecoin in dollari, spingendone l’adozione anche nei mercati emergenti dove il biglietto verde è già rifugio contro l’inflazione (un fenomeno che abbiamo documentato parlando dei Paesi a inflazione a tre cifre che corrono verso le crypto), l’Europa teme che i pagamenti digitali finiscano ancorati a una valuta estera. Premiare fiscalmente l’euro-token è una piccola leva in questa partita più grande.

Niente interessi: il vincolo di MiCA e i suoi effetti fiscali

Un aspetto spesso trascurato pesa sulla convenienza reale di questi strumenti. MiCA vieta agli emittenti di token di moneta elettronica di corrispondere interessi ai detentori (l’articolo 50 del regolamento). Una stablecoin in euro conforme, quindi, non paga cedole, non matura rendimento e non produce «redditi di capitale» per il solo fatto di essere detenuta. È moneta ferma, non un deposito remunerato.

Ha una conseguenza fiscale importante. Il 26% agevolato si applica alle plusvalenze e ai proventi da EMT, ma un token ancorato alla pari e privo di interessi difficilmente genera una plusvalenza: il suo valore, per definizione, resta un euro. Il beneficio effettivo dell’aliquota ridotta è quindi quasi nullo sulle plusvalenze e si concentra, come detto, nella neutralità delle conversioni. Chi cerca rendimento dalle stablecoin deve uscire dal token e passare a piattaforme di lending o a strategie DeFi, che però sono tassate in modo diverso e, di regola, al 33%. Sul divario tra la stablecoin che non rende e i rendimenti costruiti attorno ad essa abbiamo dedicato un pezzo specifico alla guerra sul rendimento tra MiCA e GENIUS Act.

Il quadro che ne esce è coerente con la ratio della norma: l’euro-token è pensato per pagare e regolare, non per guadagnare. Il vantaggio fiscale non premia chi specula, ma chi tratta la stablecoin come cassa. È una distinzione che il mercato, abituato a cercare yield ovunque, tende a non apprezzare, e che spiega in parte perché il segmento in euro cresca così lentamente.

Tutto il resto del quadro fiscale resta uguale

La deroga sulle stablecoin non tocca il resto degli adempimenti, che restano quelli di ogni cripto-attività. Le plusvalenze vanno indicate nel quadro RT del modello Redditi (o nel quadro W integrato nel modello 730 per dipendenti e pensionati), mentre il monitoraggio patrimoniale passa dal quadro RW, che l’Agenzia delle Entrate richiede per le cripto detenute tramite wallet, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, senza alcuna soglia minima di esonero e a prescindere dal fatto che la custodia sia su exchange o in autocustodia.

Restano ferme anche l’imposta sul valore delle cripto-attività (la cosiddetta patrimoniale, pari allo 0,2% annuo del valore al 31 dicembre, applicata «in luogo» dell’imposta di bollo) e l’inclusione delle cripto nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE, novità della manovra 2026. Il metodo di calcolo del costo di carico segue il criterio LIFO, salva la possibilità del costo medio ponderato chiarita dalla prassi, e la permuta tra cripto di «eguali caratteristiche e funzioni» resta neutra ai sensi della Circolare 30/E del 2023, la cui definizione, va detto, non è mai stata tipizzata con precisione dall’Amministrazione.

In sintesi: la stablecoin in euro paga meno, ma va comunque dichiarata come tutto il resto. Il 26% non è un lasciapassare per l’invisibilità fiscale, e chi pensasse di usare gli EMT per sfuggire agli obblighi di monitoraggio commette un errore, perché l’obbligo RW prescinde dall’aliquota e resta pieno.

DAC8: il 2026 è il primo anno «tracciato»

C’è un motivo di attualità che rende la distinzione tra operazioni tassabili e neutre più delicata del solito. Il 2026 è il primo anno soggetto alla direttiva DAC8, il quadro europeo di scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività, recepito in Italia e operativo dal 1° gennaio 2026. Il primo invio dei dati da parte dei prestatori di servizi è fissato per il 2027 e riguarderà proprio le operazioni di quest’anno, come descrive la pagina ufficiale della Commissione europea.

Qui la deroga sulle stablecoin incrocia il tema del controllo. Gli exchange e i prestatori di servizi comunicheranno anche i movimenti in EMT, comprese le conversioni euro / token che, per la legge italiana, non sono un realizzo. Significa che l’Agenzia riceverà segnalazioni di operazioni che, di per sé, non generano imposta: un potenziale terreno di falsi positivi, cioè di lettere di compliance su movimenti in realtà fiscalmente neutri. Chi utilizza stablecoin in euro dovrà conservare con cura la documentazione delle conversioni, per poter dimostrare, se richiesto, che si trattava di mere movimentazioni verso e dall’euro.

È lo stesso meccanismo che ha già prodotto, nel corso del 2026, le prime ondate di lettere basate però sui vecchi archivi OAM, non ancora sui dati DAC8. La direzione, in ogni caso, è chiara: la tracciabilità aumenta, e la differenza tra un’operazione neutra e una imponibile diventa qualcosa da saper documentare, non solo da conoscere.

Un esempio pratico, numeri alla mano

Vediamo come cambia il conto in due scenari, con importi puramente illustrativi. Nel primo un risparmiatore usa una stablecoin in euro come cassa digitale; nel secondo la usa come punto di uscita da una posizione in Bitcoin. La differenza è netta.

Operazione (esempio)Evento fiscaleImponibileImposta
Scenario A: converto 10.000 euro in una stablecoin in euroNessun realizzo00
Scenario A: la uso per pagamenti e la detengo per mesiNessun provento (no interessi)00
Scenario A: rimborso in euro a valore nominaleNessun realizzo00
Scenario B: compro Bitcoin con 10.000 euro, sale a 13.000Nessuno finché non vendo00
Scenario B: vendo il Bitcoin ottenendo una stablecoin in euroCessione di Bitcoin (realizzo)3.000 euro990 euro (33%)

La lezione dell’esempio è che la stablecoin in euro non è una scorciatoia per abbattere il prelievo sulle plusvalenze da criptovalute volatili. Nello Scenario B la plusvalenza di 3.000 euro sul Bitcoin è tassata al 33% (990 euro) esattamente come se si fosse incassato in euro: il fatto che l’incasso avvenga in una stablecoin in euro non sposta di un centesimo l’imposta, perché a contare è la cessione del Bitcoin. Il 26% e la neutralità, invece, giovano a chi resta nel perimetro euro, come nello Scenario A, dove l’imposta è pari a zero perché non c’è mai un realizzo né un provento.

Va aggiunto un caveat: gli importi sono un’illustrazione didattica, non una previsione di mercato. Con Bitcoin che oggi oscilla intorno ai 67.000 euro, dopo che l’ultima ondata di volatilità di fine estate ne aveva frenato il rally d’agosto, la plusvalenza reale dipenderà dal prezzo di carico e da quello di cessione di ciascuno. Il meccanismo, però, resta quello descritto.

L’Italia nel confronto internazionale

Vista da fuori, la scelta italiana è un caso quasi unico. Nessuno dei grandi regimi europei prevede un’aliquota di favore riservata alle stablecoin in euro. La tabella seguente mette a confronto alcuni sistemi, per collocare la deroga italiana nel quadro.

PaeseTrattamento delle plusvalenze cryptoRegime speciale per le stablecoin
Italia33% (26% per EMT in euro dal 2026)Sì, aliquota ridotta per EMT in euro
FranciaPFU al 31,4% dal 2026, franchigia 305 euroNo
GermaniaEsente se detenute oltre 1 anno (Spekulationsfrist)No, conta il periodo di possesso
Portogallo28% sotto i 365 giorni, esente oltreNo
Stati UnitiProperty, aliquote ordinarie o long-term 0/15/20%No a fini reddituali, ma cornice federale sugli emittenti

La Francia ha alzato il prelievo forfettario unico al 31,4% dal 2026, come indica l’amministrazione fiscale francese, senza distinzioni per tipo di token. La Germania continua a esentare del tutto le plusvalenze su cripto detenute oltre un anno, un approccio radicalmente diverso che premia il possesso di lungo periodo invece della natura dell’asset. Il Portogallo mantiene l’esenzione oltre i 365 giorni. Gli Stati Uniti tassano le cripto come property, ma sul fronte delle stablecoin hanno scelto la strada della regolamentazione degli emittenti più che dell’incentivo fiscale, in un contesto di progressiva apertura normativa sul fronte statunitense. In questo panorama, l’aliquota italiana sugli EMT in euro spicca come una scelta di indirizzo, non solo di gettito.

Cosa può cambiare con la Manovra 2027

La deroga sulle stablecoin non è scolpita nella pietra. Con l’avvio della sessione di bilancio autunnale, l’intera struttura del prelievo sulle cripto torna sul tavolo. Sono almeno tre le direzioni possibili. La prima: consolidare e allargare il perimetro, per esempio estendendo l’aliquota ridotta ad altri strumenti in euro o accompagnando l’arrivo dei primi emittenti nazionali. La seconda: lasciare tutto invariato, in attesa che il mercato degli EMT in euro cresca abbastanza da giustificare interventi. La terza, più radicale, rimettere mano al 33% stesso.

Sul fronte dell’industria, le associazioni di settore continuano a segnalare il rischio di fuga di capitali. AssoCASP, l’associazione dei prestatori di servizi cripto presieduta da Fabrizio Vedana, in audizione parlamentare ha sostenuto che un prelievo troppo alto rischia di spingere i risparmiatori verso l’autocustodia o verso giurisdizioni meno trasparenti, riducendo il gettito invece di aumentarlo. È lo stesso argomento che aveva accompagnato il ridimensionamento dell’ipotesi 42% e che tornerà, prevedibilmente, nel dibattito di quest’autunno.

Resta poi una tensione di fondo, più teorica ma non irrilevante: perché il detentore di una stablecoin in euro dovrebbe pagare meno di chi detiene una stablecoin in dollari o un’altra cripto-attività dal profilo economico simile? La risposta del legislatore è la funzione monetaria e la sovranità sull’euro, ma la coerenza del sistema con i principi di uguaglianza e capacità contributiva è tra i temi che i tributaristi continuano a discutere. Per l’investitore, la lezione pratica è semplice: lo sconto esiste, è reale ma stretto, e le regole di contorno pesano più del punto percentuale. Conviene conoscerle bene prima di costruirci sopra una strategia, e tenere d’occhio la manovra che deciderà se questa eccezione resterà l’unica.

Domande frequenti

Le stablecoin in euro sono davvero tassate meno di Bitcoin?

Sì. Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e i proventi da token di moneta elettronica denominati in euro e conformi a MiCA scontano un’imposta sostitutiva del 26%, mentre Bitcoin, Ethereum e la generalità delle cripto-attività pagano il 33%. È l’unica differenza di aliquota prevista dall’ordinamento italiano all’interno del regime delle cripto-attività.

USDT e USDC pagano il 26% o il 33%?

Il 33%. Lo sconto al 26% vale solo per i token agganciati all’euro. USDT e USDC sono ancorati al dollaro e restano nella categoria generale delle cripto-attività, tassata al 33% come Bitcoin. Non conta che siano «stabili», conta la valuta di riferimento.

Convertire euro in una stablecoin in euro è un’operazione tassabile?

No. La legge stabilisce che la semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso in euro al valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Diverso è vendere Bitcoin per ottenere una stablecoin: in quel caso si realizza la plusvalenza sul Bitcoin, tassata al 33%.

Devo indicare le stablecoin nel quadro RW?

Sì. Le cripto-attività, comprese le stablecoin, vanno indicate nel quadro RW (o quadro W nel modello 730) ai fini del monitoraggio, senza soglia minima di esonero e indipendentemente dal fatto che siano su un exchange o in autocustodia. Su di esse si applica anche l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% annuo.

Esiste già una stablecoin in euro italiana per sfruttare il 26%?

Non ancora un emittente italiano autorizzato. Il mercato delle stablecoin in euro conformi a MiCA vale poche centinaia di milioni ed è dominato da emittenti esteri come Circle (EURC). Un consorzio di banche europee, tra cui UniCredit e Banca Sella, punta a lanciare un token in euro (progetto Qivalis) nella seconda metà del 2026.

di Marco Rinaldi, redazione fiscale di HOGE Wire

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