Crypto tax: il Fisco invia le prime lettere di compliance
Il Fisco invia lettere di compliance sulle plusvalenze crypto 2023-2024, usando i dati del vecchio registro OAM. Ecco cosa chiedono e come rispondere prima delle sanzioni.
Nelle ultime settimane diversi contribuenti italiani che detengono o hanno detenuto criptovalute si sono visti recapitare una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che non era né attesa né, per molti, immediatamente comprensibile: una lettera di compliance che chiede di giustificare movimenti di criptovalute risalenti al 2023 e al 2024. Non è un accertamento, non è una cartella esattoriale, ma è comunque il primo segnale concreto che il Fisco ha cominciato a incrociare i dati sulle cripto-attività molto prima che entri a regime lo scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva DAC8.
La notizia, ricostruita da laleggepertutti.it il 5 luglio 2026, arriva in un momento delicato per il settore: il 1° luglio 2026 si è chiuso definitivamente il periodo transitorio del regolamento MiCA e il vecchio registro OAM ha smesso di avere valore legale per gli operatori che non sono passati alla nuova autorizzazione CASP. Proprio da quell’archivio, insieme ai dati bancari sui bonifici, arrivano le informazioni che alimentano le prime lettere. In questo articolo ricostruiamo cosa chiede esattamente il Fisco, perché la finestra temporale si concentra su 2023 e 2024, cosa dice in materia la giurisprudenza più recente e, soprattutto, cosa conviene fare in pratica a chi riceve una di queste comunicazioni.
Cosa sono le lettere di compliance e perché arrivano proprio ora
Le lettere di compliance sono uno strumento che l’Agenzia delle Entrate utilizza da anni per segnalare anomalie tra i dati in suo possesso e quanto dichiarato dal contribuente, prima di attivare un vero e proprio accertamento. Nel caso delle criptovalute, la lettera invita il destinatario a verificare la propria posizione e, se necessario, a regolarizzarla spontaneamente. Non equivale a una condanna né a una richiesta di pagamento immediato: è, per usare le parole riportate da laleggepertutti.it, «un invito bonario a giustificare le somme o a sanare eventuali dimenticanze».
Ciò che rende questa ondata diversa dalle campagne di compliance ordinarie è la fonte dei dati. Il Fisco non sta aspettando il 2027, quando partirà lo scambio automatico previsto dalla direttiva DAC8: sta usando informazioni già in suo possesso, raccolte attraverso il vecchio registro degli operatori in valuta virtuale tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), integrate con i tracciati bancari dei bonifici legati a conversioni tra cripto ed euro. È un anticipo, per così dire, rispetto al monitoraggio strutturale che diventerà operativo nei prossimi anni, ed è la dimostrazione che l’assenza di un canale DAC8 già attivo non significa affatto assenza di controlli.
Il contesto: la fine del periodo transitorio OAM e il passaggio a CASP
Per capire da dove arrivano i dati bisogna guardare a cosa è successo il 1° luglio 2026. Fino a quella data gli exchange che operavano in Italia potevano farlo con una semplice iscrizione al registro OAM, la procedura leggera in vigore dal 2022 per i cosiddetti VASP (Virtual Asset Service Provider). Con il regolamento MiCA quel regime è stato sostituito da un’autorizzazione preventiva rilasciata da Consob, con il parere di Banca d’Italia, per diventare CASP (Crypto-Asset Service Provider): un percorso raccontato più in dettaglio nel nostro approfondimento su cosa cambia dopo MiCA e l’addio di Binance.
I VASP iscritti all’OAM che volevano continuare a operare dovevano presentare istanza di autorizzazione CASP entro il 30 dicembre 2025; chi lo ha fatto poteva proseguire l’attività fino al rilascio o al rifiuto della licenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Consob ha confermato, in un comunicato congiunto con Banca d’Italia del 30 giugno 2026, che al momento della chiusura del periodo transitorio risultavano abilitati nove soggetti in Italia: otto CASP autorizzati (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform) più Banca Sella, notificata come intermediario già vigilato. Il primo di questi, CheckSig S.r.l. Società Benefit, aveva ottenuto l’autorizzazione già il 7 maggio 2026, uscendo dal registro OAM per essere iscritta nel registro europeo tenuto da ESMA, come confermato dal comunicato ufficiale Consob.
Chi non ha ottenuto l’autorizzazione deve avviare un piano di chiusura ordinata dell’attività in tutta l’Unione Europea, restituendo fondi e cripto-attività ai clienti. Ma prima di chiudere, l’archivio storico dell’OAM, con anni di dati anagrafici, codici fiscali, numero di operazioni e saldi dei clienti italiani, resta comunque a disposizione degli organi di controllo. Ed è esattamente da lì, insieme all’accesso della Guardia di Finanza a quegli archivi, che sembra partire l’ondata attuale di lettere: un effetto collaterale della stretta regolatoria che probabilmente pochi contribuenti avevano messo in conto quando hanno letto le prime notizie sulla fine del regime OAM.
Da dove arrivano i dati: OAM, banche e (non ancora) DAC8
È importante chiarire un punto che genera parecchia confusione: queste lettere non sono ancora l’effetto della direttiva DAC8. Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, che recepisce in Italia la direttiva DAC8 (la direttiva UE 2023/2226 che estende lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività), è in vigore dal 6 gennaio 2026 e si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in avanti. Ma il primo trasferimento di dati dai fornitori di servizi cripto all’Agenzia delle Entrate, e da lì agli altri Stati membri, è fissato al 30 giugno 2027, come confermato dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, descritto su Fisco Oggi, il portale ufficiale dell’Agenzia. Quel provvedimento spiega anche il funzionamento tecnico: comunicazioni in formato XML tramite i canali Entratel o Fisconline, un codice IIN (Individual Identification Number) che identifica ogni fornitore in tutta l’Unione, un Centro Operativo a Pescara che gestisce le registrazioni, e un meccanismo di sollecito che concede fino a novanta giorni prima di procedere alla cancellazione di un operatore inadempiente.
Le lettere che stanno arrivando in queste settimane, quindi, non passano da quel canale, che tecnicamente non esiste ancora. Si basano su dati che il Fisco aveva già a disposizione: l’archivio OAM, appunto, e le informazioni che le banche sono tenute a fornire su richiesta della Guardia di Finanza riguardo bonifici in entrata o in uscita riconducibili a piattaforme di scambio cripto. Lo stesso tipo di monitoraggio, applicato alle policy sempre più stringenti che gli istituti di credito adottano verso i clienti attivi in questo settore, è un tema che avevamo già affrontato parlando di come cambiano le regole per le banche che gestiscono clienti crypto: un fronte di monitoraggio che si somma, e non sostituisce, quello dell’OAM.
Cosa chiede esattamente la lettera
Le richieste documentali descritte nelle prime lettere ricevute sono piuttosto puntuali. Secondo la ricostruzione di laleggepertutti.it, il contribuente viene invitato a esibire:
- l’elenco completo dei portafogli digitali (wallet) utilizzati, inclusi quelli su piattaforme estere o in autocustodia;
- le chiavi pubbliche identificative associate a quei portafogli;
- lo storico analitico di tutti i movimenti in entrata e in uscita;
- i contratti o le condizioni d’uso sottoscritte con le piattaforme di exchange utilizzate;
- gli estratti conto bancari collegati alle operazioni di conversione tra cripto ed euro.
Si tratta, in sostanza, di tutto ciò che serve per ricostruire da zero la storia fiscale di un portafoglio crypto: non solo quanto è stato guadagnato, ma anche come e quando, con quale costo di carico, e se siano stati effettuati trasferimenti tra wallet propri (fiscalmente irrilevanti, se documentabili) oppure vere cessioni verso terzi o conversioni in euro (fiscalmente rilevanti). Chi non conserva questa documentazione rischia di trovarsi, in caso di controllo, con un costo di carico pari a zero, quindi con l’intera somma incassata trattata come plusvalenza imponibile: un dettaglio tecnico che può moltiplicare l’imposta dovuta rispetto al guadagno realmente realizzato.
Perché proprio il 2023 e il 2024: i termini di accertamento
La scelta di concentrare i controlli su 2023 e 2024 non è casuale. Da un lato sono gli anni in cui la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha reso esplicito l’obbligo dichiarativo per le cripto-attività nel quadro RT e nel quadro RW; dall’altro sono anni ancora pienamente aggredibili alla luce dei termini di accertamento ordinari. L’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce che, in caso di dichiarazione infedele, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, il termine sale al settimo anno successivo.
Applicando questa regola agli anni recenti, con il luglio 2026 come riferimento, la finestra di rischio effettiva per chi non ha dichiarato correttamente le proprie plusvalenze crypto si presenta così:
| Anno d’imposta | Dichiarazione presentata nel | Termine se infedele (+5 anni) | Termine se omessa (+7 anni) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 31/12/2023 (scaduto) | 31/12/2025 (scaduto) |
| 2018 | 2019 | 31/12/2024 (scaduto) | 31/12/2026 (ancora aperto) |
| 2019 | 2020 | 31/12/2025 (scaduto) | 31/12/2027 (aperto) |
| 2020 | 2021 | 31/12/2026 (ancora aperto) | 31/12/2028 (aperto) |
| 2021 | 2022 | 31/12/2027 (aperto) | 31/12/2029 (aperto) |
| 2022 | 2023 | 31/12/2028 (aperto) | 31/12/2030 (aperto) |
| 2023 | 2024 | 31/12/2029 (aperto) | 31/12/2031 (aperto) |
| 2024 | 2025 | 31/12/2030 (aperto) | 31/12/2032 (aperto) |
In altre parole, il 2023 e il 2024 sono ancora pienamente accertabili sia per dichiarazione infedele sia per dichiarazione omessa, mentre gli anni più vecchi (fino al 2019) restano aggredibili solo se la dichiarazione per quegli anni non è mai stata presentata affatto: un’ipotesi meno comune ma tutt’altro che rara tra chi ha iniziato a investire in Bitcoin durante il rally del 2017 o quello del 2020-2021 senza mai considerare l’aspetto fiscale.
La sentenza Cassazione 20740/2026 e il mito del vuoto normativo
Chi riceve oggi una lettera relativa al 2023 potrebbe essere tentato di rispondere che, all’epoca, la disciplina fiscale delle criptovalute era ancora acerba. È esattamente l’argomento che la Cassazione ha respinto con la sentenza n. 20740, depositata il 5 giugno 2026 dalla Terza sezione penale, di cui avevamo ricostruito il caso in dettaglio nel nostro articolo su come la Cassazione conferma le tasse anche prima del 2023. Nel caso specifico, relativo a un contribuente fiorentino che aveva realizzato circa 531.000 euro di plusvalenze non dichiarate nel 2021, la Corte ha chiarito, secondo la ricostruzione di Brocardi.it, che le plusvalenze speculative su Bitcoin erano già imponibili prima del 2023 in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR, la norma generale sui redditi diversi di natura finanziaria. La lettera c-sexies, introdotta dalla legge di bilancio 2023 specificamente per le cripto-attività, ha reso la disciplina più precisa, includendo esplicitamente le minusvalenze e le permute tra cripto, ma non ha creato l’obbligo tributario dal nulla.
Il commento dell’avvocato Fulvio Sarzana, pubblicato sul suo blog Diritto dei Media ospitato da Il Sole 24 Ore, sintetizza bene la portata della decisione: «niente vuoto normativo, l’obbligo tributario c’era già», scrive Sarzana in un pezzo dal titolo «Bitcoin e tasse: il miracolo della Cassazione non si è compiuto», spiegando come il comma 127 della legge di bilancio 2023 vada inteso come una «norma transitoria» e non come l’atto costitutivo della tassazione crypto in Italia. Sarzana ridimensiona anche l’effetto di una precedente sentenza, la n. 1760 del 15 gennaio 2025, che alcuni commentatori avevano letto come una sorta di scudo contro la tassazione retroattiva: quella decisione aveva sì annullato il sequestro diretto di 1,88805294 BTC appartenenti a un imputato, ma solo per un motivo procedurale, cioè perché la valuta virtuale, priva di corso legale e dal valore instabile, non può essere sequestrata come corpo del reato al posto dell’equivalente in euro dell’imposta evasa. Non ha mai messo in discussione il debito fiscale sottostante, come confermato anche dal portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi.
Per il contribuente fiorentino il conto finale, dopo due gradi di giudizio in Cassazione e un rinvio, è stato di 138.151,90 euro di imposta evasa, coperti da un sequestro preventivo per equivalente confermato in via definitiva. È il tipo di esito che le lettere di compliance vogliono, in teoria, evitare: dare al contribuente la possibilità di regolarizzarsi prima che il caso arrivi davanti a un giudice, penale anziché tributario.
Le regole di base che restano valide: aliquote, franchigia, quadro RT e RW
Per chi deve ricostruire la propria posizione 2023-2024 vale la pena ricordare il quadro normativo applicabile in quegli anni, diverso da quello in vigore oggi. Nel 2023, nel 2024 e nel 2025 le plusvalenze su cripto-attività, qualificate come reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, erano tassate con un’imposta sostitutiva del 26%, con una soglia di esenzione di 2.000 euro rimossa solo dal 1° gennaio 2025 dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Solo a partire dalle operazioni del 2026 l’aliquota è salita al 33% (con l’eccezione delle stablecoin EMT in euro, che restano al 26%). Chi riceve oggi una lettera sul 2023-2024, quindi, deve applicare retroattivamente il 26%, non il 33% che fa notizia quest’anno: un dettaglio che vale la pena tenere a mente prima di ricalcolare qualunque importo.
Restano validi anche gli altri capisaldi della disciplina: la permuta tra criptovalute con «eguali caratteristiche e funzioni» resta fiscalmente irrilevante, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023; il costo di carico si calcola con il metodo LIFO, salvo l’opzione per il costo medio ponderato chiarita in seguito dalla risposta a interpello n. 135/2025; le plusvalenze vanno indicate nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche, mentre il possesso va monitorato nel quadro RW (oggi spesso indicato come quadro W nei modelli più recenti, con codice individuazione bene 21 dedicato alle cripto-attività), senza alcuna soglia minima di esenzione, a differenza dei conti correnti esteri che sotto i 15.000 euro annui non vanno monitorati.
Come rispondere: il ravvedimento operoso passo dopo passo
Ricevere una lettera di compliance non significa dover subire un accertamento: significa avere l’opportunità di regolarizzarsi spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria più gli interessi legali. Ne avevamo già parlato in dettaglio nel nostro pezzo su cosa fare se hai saltato la scadenza del 30 giugno, ma vale la pena riepilogare le percentuali applicabili, calcolate come frazione della sanzione base per omesso versamento, fissata al 25% dalle riforme del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti.
| Momento della regolarizzazione | Frazione della sanzione base | Sanzione effettiva |
|---|---|---|
| Entro 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 2,78% |
| Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno della violazione | 1/8 | 3,13% |
| Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo | 1/7 | 3,57% |
| Oltre due anni dalla violazione | 1/6 | 4,17% |
| Dopo la consegna di un processo verbale di constatazione | 1/5 | 5,00% |
A questi importi va aggiunto l’interesse legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, calcolato pro rata temporis dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno del pagamento effettivo. La procedura ufficiale è descritta nella scheda dell’Agenzia delle Entrate dedicata al ravvedimento operoso. Per chi ha ricevuto una lettera relativa al 2023 conviene muoversi rapidamente: più tempo passa, più la frazione applicabile cresce, passando dal 3,13% se ci si regolarizza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, fino al 5% se la regolarizzazione avviene dopo la consegna di un processo verbale di constatazione.
Cosa rischia chi ignora la lettera: sanzioni amministrative e soglie penali
Ignorare una lettera di compliance non la fa sparire: significa semplicemente rinunciare allo sconto del ravvedimento operoso ed esporsi alle sanzioni piene in caso di accertamento successivo. Per l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’importo dovuto; per l’omessa o infedele compilazione del quadro RW la sanzione va dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiata al 6-30% se le cripto-attività risultano detenute tramite piattaforme con sede in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata.
Nei casi più gravi si entra nel penale. Il D.Lgs. 74/2000 punisce la dichiarazione infedele (articolo 4) quando l’imposta evasa supera i 100.000 euro per singolo tributo e gli elementi attivi sottratti a tassazione superano il 10% di quanto dichiarato o comunque i 2 milioni di euro, con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi; la dichiarazione omessa (articolo 5) scatta già oltre i 50.000 euro di imposta evasa. Sono soglie che, con Bitcoin scambiato intorno ai 55.000 euro secondo la rilevazione di CoinGecko di metà luglio 2026, un investitore che abbia cavalcato anche solo parzialmente i rally degli ultimi anni può superare più facilmente di quanto immagini. Non a caso il caso fiorentino alla base della sentenza 20740/2026 è finito davanti al giudice penale, e non a una semplice commissione tributaria.
Va detto che la Guardia di Finanza non si affida soltanto alle lettere di compliance: le indagini avviate negli ultimi tre anni sugli anni pregressi hanno già portato al recupero di circa 55 milioni di euro di plusvalenze crypto non dichiarate, secondo la ricostruzione di laleggepertutti.it, incrociando l’analisi delle blockchain, il clustering dei wallet, i vecchi dati OAM, i bonifici bancari, la geolocalizzazione IP e le segnalazioni di operazioni sospette. Su quest’ultimo fronte, il Rapporto Annuale 2025 della UIF (Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia), pubblicato il 16 giugno 2026, segnala 162.059 segnalazioni di operazioni sospette nel solo 2025, in crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente, con le cripto-attività e i conti o le carte virtuali indicati tra i canali che rendono più opache le catene di riciclaggio.
Il regime amministrato come prevenzione per il futuro
Se il problema per il passato è ricostruire una documentazione che magari non è mai stata organizzata, per il futuro esiste ormai un’alternativa strutturale: il regime fiscale amministrato, disciplinato dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, articolo 1, commi 126-147) e chiarito nei dettagli operativi dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 135/2025. In questo regime è l’intermediario, e non il contribuente, a calcolare e versare l’imposta sulle plusvalenze, esattamente come avviene da decenni per azioni, ETF e obbligazioni detenuti in un dossier titoli bancario.
Cryptosmart, exchange italiano nato come costola della Banca Popolare di Cortona, è stato il primo a implementarlo concretamente, dal 15 aprile 2026, e nel frattempo ha anche ottenuto la propria autorizzazione MiCAR da Consob e Banca d’Italia, rafforzando la propria posizione tra gli operatori italiani autorizzati come CASP. Alessandro Frizzoni, fondatore e amministratore delegato di Cryptosmart, ha descritto così il servizio in una dichiarazione ripresa da Arena Digitale: «l’utente accede automaticamente al regime amministrato e a un ecosistema italiano che integra in un’unica soluzione sicurezza, operatività e gestione fiscale, con assistenza clienti in lingua italiana».
È importante essere chiari su un limite del regime amministrato: aderirvi oggi non sana automaticamente le annualità pregresse non dichiarate. Se un contribuente trasferisce su una piattaforma con regime amministrato criptovalute che deteneva da anni su un exchange estero o su un wallet privato senza mai averle dichiarate, il regime amministrato gestirà correttamente la fiscalità da quel momento in avanti, ma non cancella l’esposizione per gli anni precedenti, che resta comunque affrontabile solo con il ravvedimento operoso o, nei casi più complessi, con l’assistenza di un professionista.
Non tutti nel settore condividono lo stesso entusiasmo per l’impianto normativo complessivo. AssoCASP, l’associazione di categoria dei fornitori di servizi in cripto-attività presieduta da Fabrizio Vedana, ha sostenuto in un’audizione al Senato sulla legge di bilancio 2026 che un’aliquota al 33% rischia, paradossalmente, di spingere i risparmiatori italiani verso l’autocustodia non tracciata o verso piattaforme estere meno trasparenti e meno tutelate, con un effetto netto di riduzione, e non di aumento, del gettito fiscale complessivo: un argomento che assume un peso particolare proprio ora che il Fisco sta dimostrando quanto siano rintracciabili i movimenti passati.
Come si comportano gli altri paesi: un confronto internazionale
L’Italia non è un caso isolato nel rafforzare i controlli fiscali sulle cripto-attività, ma il metodo e l’aliquota applicata variano molto da un paese all’altro. La tabella seguente confronta il regime italiano con quello di altre giurisdizioni rilevanti per gli investitori europei.
| Paese | Aliquota o regime | Esenzioni principali | Scambio dati |
|---|---|---|---|
| Italia | 33% (26% per gli EMT in euro) | Nessuna franchigia dal 2025 | DAC8 dal 2026, primo scambio 2027 |
| Germania | Esente oltre 1 anno di possesso; aliquota IRPEF marginale sotto l’anno | 1.000 euro/anno sotto l’anno | DAC8 (stesso meccanismo UE) |
| Francia | PFU 31,4% flat dal 2026 | 305 euro/anno | DAC8 |
| Portogallo | 28% flat sotto 365 giorni, esente oltre | Swap crypto-crypto non resetta l’holding period | DAC8 |
| Regno Unito | Capital Gains Tax 18%/24% | Annual Exempt Amount 3.000 sterline | Non DAC8; CARF OCSE in arrivo |
| Stati Uniti | Fino al 37% (breve termine) o 0/15/20% (lungo termine) | Dipende dalla holding period | Form 1099-DA IRS dal 2025-2026 |
Il caso tedesco resta il più generoso tra i grandi paesi europei: la Germania esenta del tutto le plusvalenze su cripto-attività detenute per oltre un anno (la cosiddetta Spekulationsfrist, articolo 23 EStG), applicando un’esenzione di soli 1.000 euro annui per le operazioni realizzate entro l’anno. Il Portogallo, dal canto suo, ha una regola particolare: le permute tra criptovalute non interrompono il conteggio dei 365 giorni utili per l’esenzione, un dettaglio che rende il calcolo più favorevole rispetto, ad esempio, alla Francia, dove il prelievo forfettario unico è salito al 31,4% dal 1° gennaio 2026 per effetto dell’aumento della componente contributiva CSG dal 9,2% al 10,6%. Negli Stati Uniti, l’introduzione del nuovo Form 1099-DA dell’IRS, che richiede agli intermediari di riportare i proventi lordi delle cessioni a partire dalle operazioni 2025 e il costo di carico dalle operazioni 2026, è l’equivalente statunitense più diretto della DAC8 europea: un segnale che la tendenza al tracciamento sistematico delle cripto-attività non è solo un fenomeno italiano o europeo.
Cosa cambierà dal 2027: DAC8 a regime e il Tavolo permanente
Le lettere di oggi, basate su dati OAM e bancari, sono probabilmente solo un assaggio di ciò che diventerà strutturale dal 2027, quando il primo flusso di dati DAC8 relativo alle operazioni 2026 dovrà essere trasmesso dagli exchange all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno e poi scambiato con gli altri Stati membri UE entro il 30 settembre dello stesso anno. A quel punto la platea di dati disponibili si allargherà enormemente, includendo anche gli exchange autorizzati in altri Stati membri (il passaporto unico MiCA consente infatti a un CASP autorizzato, ad esempio, in Lussemburgo o in Irlanda di operare in Italia senza una licenza Consob separata) e, gradualmente dal 2027 al 2029, anche le giurisdizioni extra-UE aderenti al CARF, il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE che estende alle cripto-attività la logica del Common Reporting Standard già in vigore per i conti bancari.
Sul fronte della governance, la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto anche l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, che dovrebbe riunire Ministero dell’Economia, Guardia di Finanza, Consob, Banca d’Italia, UIF, Agenzia delle Entrate, associazioni di settore ed esperti accademici, con il compito di monitorare i rischi sistemici, elaborare protocolli antiriciclaggio e produrre report periodici. Il decreto attuativo del MEF che deve istituirlo formalmente era atteso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi grosso modo entro inizio marzo 2026: alla data di pubblicazione di questo articolo non risulta ancora un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ne formalizzi l’avvio, un ritardo che vale la pena monitorare nelle prossime settimane. Ne avevamo parlato più diffusamente, insieme ad altre novità come l’inclusione delle cripto-attività nel calcolo dell’ISEE, nel nostro articolo sulle cinque novità oltre l’aliquota al 33%.
Checklist pratica: cosa fare nei prossimi giorni
Per chi ha operato su criptovalute nel 2023 o nel 2024 senza una piena tracciabilità fiscale, o per chi ha già ricevuto una lettera, i passaggi pratici più utili sono questi:
- ricostruire l’elenco completo di exchange e wallet utilizzati, comprese le piattaforme non più attive o gli account secondari aperti anni fa;
- scaricare lo storico completo delle transazioni da ogni piattaforma finché è ancora accessibile, prima di eventuali chiusure per mancata autorizzazione CASP;
- ricostruire il costo di carico secondo il metodo LIFO, distinguendo i trasferimenti tra wallet propri, irrilevanti, dalle cessioni vere e proprie, rilevanti;
- verificare se le soglie penali del D.Lgs. 74/2000 sono state superate, nel qual caso è opportuno rivolgersi subito a un avvocato tributarista oltre che a un commercialista;
- calcolare la sanzione ridotta applicabile tramite ravvedimento operoso, in base a quanti anni sono trascorsi dalla violazione;
- valutare, per il futuro, l’adesione a un regime amministrato per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione con le operazioni 2026 e successive.
Vale infine la pena ricordare che una lettera di compliance, per quanto possa sembrare allarmante, è nella sostanza un’opportunità: chi si muove prima di un accertamento formale paga sanzioni molto più basse e, soprattutto, evita il rischio di finire in un procedimento penale come quello concluso con la sentenza 20740/2026.
Domande frequenti
Cosa succede se ricevo una lettera di compliance sulle criptovalute?
Una lettera di compliance non è un accertamento fiscale né una richiesta di pagamento immediato: è un invito a verificare la propria posizione e, se emergono irregolarità, a regolarizzarla spontaneamente tramite ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Ignorarla non fa sparire il problema: se successivamente arriva un accertamento vero e proprio, le sanzioni applicabili sono piene e, superate certe soglie, si rischia il procedimento penale.
Le plusvalenze in criptovalute realizzate prima del 2023 sono tassabili?
Sì. La Cassazione, con la sentenza n. 20740 depositata il 5 giugno 2026, ha chiarito che le plusvalenze speculative su Bitcoin e altre criptovalute erano già imponibili prima del 2023 in base alla norma generale sui redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR). La legge di bilancio 2023 ha reso la disciplina più specifica per le cripto-attività, ma non ha introdotto l’obbligo tributario dal nulla: non esiste quindi un vuoto normativo che esenti gli anni precedenti al 2023, fermi restando i termini di accertamento ordinari.
Cosa devo fare se non ho mai dichiarato le mie criptovalute?
Il primo passo è ricostruire lo storico completo delle transazioni per ogni wallet ed exchange utilizzato, calcolare il costo di carico con il metodo LIFO e determinare l’imposta effettivamente dovuta anno per anno. Per gli anni ancora accertabili conviene valutare il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione base rispetto a quella piena e permette di regolarizzare spontaneamente sia le plusvalenze (quadro RT) sia il monitoraggio fiscale (quadro RW). Per importi rilevanti, soprattutto se vicini alle soglie penali del D.Lgs. 74/2000, è consigliabile farsi assistere da un commercialista specializzato in criptovalute e, nei casi più delicati, da un avvocato tributarista.
Qual è la differenza tra lettera di compliance e accertamento fiscale?
La lettera di compliance è una comunicazione preventiva e non vincolante, pensata per stimolare una regolarizzazione spontanea prima che scatti un controllo formale; non impone il pagamento di alcuna somma e non interrompe di per sé i termini di accertamento. L’accertamento fiscale, invece, è un atto formale e vincolante con cui l’Agenzia delle Entrate contesta imposte non versate, applicando sanzioni piene, non ridotte come nel ravvedimento operoso, e aprendo la strada, se vengono superate le soglie previste, anche a un procedimento penale.
Quando entra in vigore davvero lo scambio automatico di dati DAC8 sulle criptovalute?
Il decreto legislativo che recepisce la direttiva DAC8 in Italia (D.Lgs. 194/2025) è in vigore dal 6 gennaio 2026 e si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Ma il primo trasferimento effettivo di dati dai fornitori di servizi cripto all’Agenzia delle Entrate, e da questa agli altri Stati membri UE, è fissato al 30 giugno 2027 per i dati relativi al 2026, con lo scambio internazionale che si completa entro il 30 settembre dello stesso anno. Le lettere di compliance inviate nel 2026 non dipendono quindi ancora da questo meccanismo, ma da dati già disponibili tramite il vecchio registro OAM e i tracciati bancari.
Articolo a cura della redazione di HOGE Wire.