Crypto tax: NFT, DeFi e gaming nella zona grigia del Fisco
NFT, DeFi e crypto gaming restano ai margini delle regole fiscali italiane. Nessuna circolare dedicata: solo analogie, e una sentenza della Cassazione che divide gli esperti.
Perché NFT, DeFi e gaming restano un problema fiscale aperto
Tre anni dopo l’introduzione delle prime regole organiche sulla tassazione delle cripto-attività, il fisco italiano ha ormai un impianto piuttosto solido per chi compra e vende Bitcoin o Ethereum su un exchange: imposta sostitutiva al 33%, franchigia abolita, DAC8 in arrivo, quadro W per il monitoraggio. Basta però uscire dal perimetro del trading semplice per entrare in un territorio molto meno definito. NFT, protocolli DeFi e asset di gioco su blockchain pubblica restano affidati soprattutto all’interpretazione analogica di norme pensate per altro, con una giurisprudenza che in alcuni punti arriva persino a contraddirsi a distanza di poche settimane.
Il tema non è di nicchia. Secondo l’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, in Italia circa 2,8 milioni di persone, il 7% dei consumatori, possiedono cripto-attività, una quota ancora inferiore a Francia, Germania e Spagna; lo stesso report segnala un calo dei progetti legati a NFT e finanza decentralizzata, complice anche l’incertezza su come dichiararne i proventi. Il direttore dell’Osservatorio, Giacomo Vella, ha sottolineato come il divario di adozione tra l’Italia e gli altri grandi mercati europei resti ampio, un dato che rende ancora più rilevante capire cosa succede fiscalmente a chi possiede o scambia questi asset.
Per una testata che segue tanto il mercato crypto quanto quello dei videogiochi, la domanda più interessante non è più soltanto quanto si paga su un token, ma cosa succede quando un asset nasce all’incrocio tra i due mondi: un’opera d’arte digitale, una posizione aperta su un protocollo decentralizzato o un premio guadagnato giocando. Questo articolo ricostruisce lo stato dell’arte su NFT, DeFi e gaming crypto nel sistema fiscale italiano del 2026: cosa è ormai chiaro, cosa resta ambiguo e dove la normativa, semplicemente, non è ancora arrivata.
Il quadro di base: cosa è già chiaro nel 2026
Prima di entrare nelle zone grigie vale la pena riassumere cosa il legislatore ha già messo nero su bianco. Dal 1 gennaio 2026 le plusvalenze da cripto-attività, reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, sono tassate con imposta sostitutiva al 33%, in salita dal 26% applicato fino al 2025. La franchigia di 2.000 euro, che fino al 2024 escludeva dalla tassazione le plusvalenze minori, è stata abolita dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata dalla Legge di Bilancio 2026: ogni guadagno, anche di pochi euro, va dichiarato.
A questo si aggiungono il monitoraggio fiscale nel quadro RW, ridenominato quadro W nei modelli più recenti, l’inclusione delle cripto-attività nel calcolo dell’ISEE dal 2026, l’arrivo del DAC8 (la direttiva UE che dal 2027 farà transitare i dati delle transazioni degli exchange verso l’Agenzia delle Entrate) e il debutto del regime fiscale amministrato, offerto in Italia finora solo da Cryptosmart. Le cripto-attività, in particolare, sono entrate a far parte del calcolo dell’ISEE dal 2026: il valore da dichiarare nella DSU è il maggiore tra il saldo al 31 dicembre e la giacenza media annua, calcolata sommando i saldi di fine mese e dividendo per dodici, lo stesso metodo semplificato già usato per i conti correnti bancari. Abbiamo raccontato queste novità in dettaglio in un altro approfondimento di HOGE Wire.
Sul fronte della vigilanza, dal 1 luglio 2026 è terminato il periodo transitorio del regolamento MiCA anche in Italia: la prestazione di servizi in cripto-attività è ormai riservata ai soggetti autorizzati da Consob (condotta e tutela degli investitori) o vigilati da Banca d’Italia (profili prudenziali), con gli exchange non autorizzati costretti a un’uscita ordinata dal mercato italiano. Ne abbiamo parlato diffusamente a proposito della fine del periodo transitorio e dell’uscita di Binance dal mercato UE.
Questo impianto, però, è stato costruito pensando soprattutto a Bitcoin, Ethereum e agli altri token fungibili scambiati su un exchange. Non appena si passa a un NFT, a una posizione aperta su un protocollo DeFi o a un asset guadagnato giocando, le certezze si riducono rapidamente.
NFT: cripto-attività, opera d’arte o qualcos’altro?
Il primo problema con gli NFT è definitorio, e nasce a livello europeo prima ancora che italiano. Il regolamento MiCA, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 5 settembre 2024 n. 129, esclude dal proprio perimetro le cripto-attività uniche e non fungibili con altre cripto-attività, cioè gli NFT in senso stretto: il valore di un NFT, secondo la disciplina europea, è attribuibile alle caratteristiche uniche del singolo token e all’utilità che offre al detentore. La deroga ha però un’eccezione rilevante: l’emissione in grandi serie o collezioni viene considerata un indizio di fungibilità, e in quel caso l’asset può rientrare comunque nel perimetro regolamentare, come accade tipicamente per gli NFT frazionati. Le autorità europee hanno inoltre chiarito che a contare è la sostanza economica dello strumento, non l’etichetta scelta dall’emittente: non è la denominazione a decidere se un NFT ricade sotto MiCA, ma i valori e i diritti che incorpora.
Questa ambiguità di fondo si riflette sul piano fiscale italiano. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, il documento di riferimento per la tassazione delle cripto-attività, tratta diffusamente lo scambio cripto-cripto e la definizione di cripto-attività ai fini dell’art. 67 del TUIR, ma non contiene una sezione dedicata agli NFT. La conseguenza pratica è che la qualificazione fiscale di un NFT va valutata caso per caso: per un NFT da collezione (arte digitale, oggetti di gioco, membership card) si tende ad applicare per analogia le regole sulle plusvalenze occasionali; per un NFT utility, legato a un servizio o a un diritto d’accesso, la qualificazione dipende dalla funzione economica concreta dello strumento. Per gli NFT da collezione, alcuni professionisti applicano in via prudenziale anche le norme generali sui redditi diversi da attività commerciali non abituali, un’altra casella dell’art. 67 TUIR pensata in origine per la cessione occasionale di beni, non specificamente per le cripto-attività: un’ulteriore dimostrazione di come la disciplina attuale proceda per analogia più che per previsione esplicita.
In altre parole, la stessa parola, NFT, può nascondere fiscalmente cose molto diverse tra loro, e il Fisco non ha ancora pubblicato una circolare che le distingua in modo sistematico.
La sentenza 8269/2025: quando un NFT diventa reddito da lavoro autonomo
Il precedente giudiziario più rilevante sul tema arriva dalla Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025. Il caso riguarda un artista digitale, identificato in giudizio con uno pseudonimo, accusato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 per non aver dichiarato 836.375,54 euro di proventi, incassati tra il 2021 e il 2022 dalla vendita di opere digitali sotto forma di NFT e pagati in Ether.
La difesa aveva sostenuto due argomenti: primo, che un NFT è un semplice certificato di autenticità e non un’opera in sé, quindi non genererebbe reddito tassabile in quanto tale; secondo, che le criptovalute ricevute come pagamento, non avendo corso legale, non potrebbero essere equiparate a un corrispettivo in denaro. La Cassazione ha respinto entrambi gli argomenti. Sul primo punto ha stabilito che l’NFT, pur essendo tecnicamente un certificato, incorpora e commercializza l’opera digitale sottostante, che resta un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti: i proventi della sua vendita costituiscono quindi reddito da lavoro autonomo ai sensi degli articoli 53 e 54 del TUIR. Sul secondo punto la Corte ha richiamato la definizione di valuta virtuale del D.Lgs. 184/2021 per confermare che le criptovalute sono strumenti di scambio economicamente valutabili, convertibili in euro al valore di mercato, e quindi pienamente idonee a costituire reddito imponibile.
Un passaggio della sentenza merita attenzione, perché apre una tensione con un altro precedente della stessa sezione. La Cassazione ha comunque riconosciuto che la volatilità delle criptovalute è assai più spiccata di quella propria di altri generi di valute, pur senza trarne conseguenze pratiche nel caso specifico, perché la questione non era stata sollevata dalla difesa. Poche settimane prima, con la sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, la stessa terza sezione penale aveva annullato un sequestro preventivo avente a oggetto direttamente delle unità di Bitcoin, proprio perché la valuta virtuale non ha corso legale e il suo valore è troppo volatile per essere equiparato a moneta: per la Corte il sequestro deve colpire l’equivalente in euro dell’imposta evasa, non la criptovaluta come tale. In quella pronuncia i giudici avevano scritto che le criptovalute non svolgono le funzioni tipiche della moneta.
Come ha osservato l’analista legale Lorenzo Romano su Blast Online, commentando proprio questo contrasto, «mezzo di scambio e mezzo di pagamento, infatti, non sono la stessa cosa»: la sentenza 8269/2025 tratta la cripto come uno strumento di scambio economicamente valutabile ai fini della tassazione, mentre la 1760/2025, a distanza di poche settimane, nega che assolva le funzioni tipiche del denaro ai fini del sequestro. Due letture parzialmente in tensione, prodotte dalla stessa sezione a poco più di un mese di distanza, che la giurisprudenza successiva non ha ancora ricomposto in modo esplicito.
Collezionista o creatore: due regimi fiscali diversi per lo stesso NFT
La sentenza 8269/2025 aiuta a chiarire un punto strutturale: la qualificazione fiscale di un NFT dipende in primo luogo da chi lo vende e a quale titolo, non dal token in sé. Un artista o un creator che conia e vende le proprie opere in modo abituale produce reddito da lavoro autonomo, o reddito d’impresa se l’attività è organizzata in forma di impresa, con aliquote IRPEF progressive che vanno dal 23% al 43% più addizionali, oltre a IVA e contributi previdenziali se l’attività è abituale. Un collezionista che compra un NFT e lo rivende in seguito, senza averlo creato, genera invece una plusvalenza occasionale riconducibile ai redditi diversi, con imposta sostitutiva al 33%. La tabella seguente riassume le differenze principali tra i tre profili più comuni.
| Profilo | Natura del reddito | Norma di riferimento | Aliquota indicativa | Obblighi accessori |
|---|---|---|---|---|
| Creator o artista abituale | Reddito da lavoro autonomo o d’impresa | Artt. 53-54 TUIR | IRPEF progressiva 23%-43% più addizionali | Partita IVA, eventuale regime forfettario, contributi previdenziali |
| Collezionista occasionale | Reddito diverso (plusvalenza) | Art. 67 comma 1 TUIR | Imposta sostitutiva 33% | Quadro RT per la plusvalenza, quadro W per il monitoraggio |
| Rivendita abituale o professionale | Reddito d’impresa | Art. 55 TUIR | IRPEF progressiva oppure IRES/IRAP se in forma societaria | Partita IVA, contabilità ordinaria, eventuale IVA sulle cessioni |
Il discrimine tra attività occasionale e abituale non è fissato da una soglia numerica precisa per gli NFT, a differenza di quanto accade per altre fattispecie. La valutazione resta caso per caso, basata su criteri come frequenza delle operazioni, grado di organizzazione dei mezzi impiegati e professionalità già dichiarata altrove, ad esempio un profilo social usato per vendere sistematicamente opere digitali. È lo stesso schema, del resto, che ritroveremo più avanti a proposito del gaming.
Comprare un NFT con crypto: la doppia tassazione nascosta
Molti collezionisti sottovalutano un aspetto: comprare un NFT pagando in Bitcoin o Ethereum non è un’operazione fiscalmente neutra, ma un evento imponibile a sé stante. La Circolare 30/E chiarisce che uno scambio cripto-cripto è irrilevante ai fini fiscali solo se le due cripto-attività hanno eguali caratteristiche e funzioni, un requisito che un NFT, per definizione unico e non fungibile, quasi mai soddisfa rispetto a un token come ETH. Comprare un NFT con ETH equivale quindi a cedere quell’ETH al controvalore in euro del momento dell’acquisto, con relativa plusvalenza o minusvalenza da calcolare sul costo di carico secondo il metodo LIFO, salvo il costo medio ponderato ammesso in alcuni casi dal regime amministrato.
Segue un secondo evento imponibile, distinto, quando l’NFT viene rivenduto: la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto dell’NFT, cioè il controvalore in euro dell’ETH speso al momento dell’acquisto, non il prezzo originale espresso in ETH. Un esempio aiuta a chiarire: un collezionista compra un NFT per 0,5 ETH quando l’ether vale, indicativamente, circa 1.600 euro secondo i prezzi rilevati da CoinGecko, quindi con un controvalore di circa 800 euro; se in seguito rivende quello stesso NFT per 1.200 euro, avrà generato due eventi tassabili distinti: l’eventuale plusvalenza o minusvalenza sull’ETH ceduto al momento dell’acquisto dell’NFT, più la plusvalenza di circa 400 euro sulla rivendita dell’NFT stesso. Senza una documentazione ordinata di entrambi i passaggi, il rischio è di dichiarare solo il secondo evento e ignorare il primo, uno degli errori più comuni tra chi si avvicina per la prima volta al collezionismo digitale.
DeFi: lo staking è solo l’inizio
Il trattamento fiscale dello staking è ormai relativamente noto tra i crypto-holder italiani: i rendimenti sono redditi diversi, tassati al momento della ricezione al valore di mercato in euro, con un’ulteriore plusvalenza o minusvalenza tassata separatamente alla successiva cessione. Lo stesso principio, per estensione, si applica a lending, yield farming e fornitura di liquidità: ogni volta che un protocollo DeFi accredita un rendimento, che sia interesse su un prestito, commissioni di trading distribuite ai liquidity provider o token di reward, quel valore va dichiarato come reddito diverso nel momento in cui matura, indipendentemente dal fatto che venga poi convertito in euro o reinvestito.
Questa doppia tassazione, reddito alla maturazione più plusvalenza alla cessione, sorprende ancora molti utenti DeFi, abituati a piattaforme che mostrano un unico rendimento annuo senza distinguere i due momenti fiscali. Come ha sintetizzato l’avvocato e dottore commercialista Carlo Alberto Micheli in un’intervista dedicata alla fiscalità del trading, riferendosi alle posizioni aperte su protocolli decentralizzati, «il fatto che non si vedano non significa che non siano tuoi»; e ancora, «il fatto di averli in DeFi o CeFi è indifferente» ai fini dell’obbligo dichiarativo. Il punto non è scontato: molti utenti presumono, erroneamente, che l’assenza di un intermediario centralizzato equivalga all’assenza di un obbligo fiscale.
Liquidity pool e LP token: è una permuta tassabile?
Il punto più controverso riguarda cosa succede quando si deposita liquidità in un pool, ad esempio su un protocollo come Uniswap o Curve. Tecnicamente, chi deposita cede due o più token al contratto intelligente e riceve in cambio un LP token che rappresenta la propria quota del pool: un’operazione che, sulla carta, assomiglia molto a una permuta. Applicando rigorosamente il criterio della Circolare 30/E, secondo cui uno scambio cripto-cripto è irrilevante solo tra asset con eguali caratteristiche e funzioni, un LP token, che incorpora diritti su un paniere di asset e matura commissioni, sembrerebbe avere caratteristiche diverse dai token depositati: questo renderebbe il deposito stesso un evento potenzialmente tassabile, ancora prima di ricevere alcun rendimento.
L’Agenzia delle Entrate non ha mai preso posizione pubblica su questo passaggio specifico, e tra i professionisti del settore le opinioni restano divise: un approccio prudente tratta il deposito in pool come evento imponibile; uno più permissivo lo equipara a un semplice cambio di contenitore dello stesso valore economico, tassabile solo in uscita. A complicare ulteriormente il calcolo interviene l’impermanent loss, la variazione di valore tra i token depositati e quelli restituiti al prelievo rispetto a una semplice detenzione: un fenomeno che rende particolarmente arduo ricostruire un costo di carico preciso in un sistema, come quello italiano, basato sul metodo LIFO. Anche i protocolli di lending con collateral, dove un token viene bloccato in garanzia senza cambiare formalmente proprietario, sollevano dubbi simili: se non c’è un trasferimento definitivo di disponibilità, l’operazione dovrebbe restare fuori dall’evento imponibile, ma la linea di confine con un vero e proprio swap non è sempre netta quando il protocollo prevede meccanismi di liquidazione automatica. Finché l’Agenzia delle Entrate non pubblicherà un chiarimento dedicato, la scelta tra i diversi approcci resta, di fatto, affidata alla prudenza del singolo contribuente e del suo commercialista.
Quadro RW/W e regime amministrato: cosa copre (e cosa no)
A prescindere dal dubbio se un singolo deposito in pool sia o meno un evento tassabile, un obbligo resta fuori discussione: il monitoraggio fiscale nel quadro RW, quadro W nei modelli più recenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il quadro copre le cripto-attività detenute attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione, senza soglia minima di esenzione, a differenza dei conti bancari esteri, esenti sotto i 15.000 euro annui. Per NFT e posizioni DeFi detenute su wallet non custodial vale lo stesso principio, anche se il valore da indicare, specialmente per un LP token o una posizione di lending, è spesso più complesso da determinare rispetto a un semplice saldo in Bitcoin. Un esempio aiuta a inquadrare la posta in gioco: su una posizione DeFi non dichiarata del valore di 20.000 euro, la sola sanzione per la violazione del monitoraggio, prima di qualsiasi imposta sul reddito eventualmente maturato, può oscillare tra 600 e 3.000 euro l’anno, prima di interessi ed eventuale ravvedimento operoso.
Il regime fiscale amministrato, l’alternativa alla dichiarazione in proprio introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e offerta in Italia per la prima volta da Cryptosmart dal 15 aprile 2026, semplifica notevolmente la vita a chi detiene cripto-attività su un exchange italiano autorizzato, che calcola e versa l’imposta agendo come sostituto d’imposta. Per costruzione, però, questo regime copre solo le attività effettivamente in gestione diretta dell’intermediario: un NFT custodito su un wallet personale o una posizione aperta su un protocollo DeFi restano, quasi per definizione, fuori da questo perimetro, e continuano a richiedere la dichiarazione ordinaria nei quadri RT e RW.
Gaming e play to earn: quando il gioco diventa lavoro
HOGE Wire segue da vicino anche il crypto gaming, ed è proprio qui che la sovrapposizione tra intrattenimento e reddito imponibile diventa più evidente. Nei modelli play to earn basati su blockchain pubblica, il caso più noto resta quello di Axie Infinity: durante il picco di popolarità del gioco, migliaia di utenti, soprattutto in Filippine e Indonesia, hanno guadagnato token giocando quotidianamente, spesso tramite scholarship gestite da guild che prestavano gli NFT necessari per giocare in cambio di una quota dei guadagni, un modello che si è poi riproposto anche su altri titoli play to earn nati negli anni successivi.
Fiscalmente, i proventi di gioco seguono la stessa logica già vista per gli NFT: se un utente gioca in modo occasionale e i guadagni sono saltuari, la qualificazione più probabile è quella di reddito diverso; se il gioco diventa un’attività sistematica e organizzata, magari con più account gestiti in parallelo o con un volume di transazioni che supera la soglia dell’hobby, il rischio è una riqualificazione come reddito da lavoro autonomo o, nei casi di vera e propria gestione di una guild con capitale investito in NFT prestati a terzi, reddito d’impresa. Anche qui non esiste una soglia numerica ufficiale che separi i due regimi: la valutazione resta legata a frequenza, organizzazione e volume delle operazioni, lo stesso approccio già descritto a proposito degli NFT.
Un’ulteriore complicazione riguarda la natura stessa del token guadagnato. Non tutti gli asset di un videogioco sono cripto-attività ai fini fiscali: una valuta di gioco chiusa, emessa e gestita centralmente dallo sviluppatore su un database proprietario, senza contropartita su una blockchain pubblica e senza possibilità di trasferimento a terzi, resta fuori dal perimetro sia di MiCA sia della disciplina fiscale delle cripto-attività, ed è semmai equiparabile a un buono o a un credito verso il fornitore del servizio. Il discrimine è la presenza di un token effettivamente scambiabile su un registro distribuito pubblico, con un mercato secondario verificabile: è quello il momento in cui un premio di gioco smette di essere un semplice punteggio e diventa, agli occhi del Fisco, una cripto-attività a tutti gli effetti.
DAC8 e CARF di fronte alla decentralizzazione: il test del controllo
Se sul piano della qualificazione del reddito le difficoltà sono soprattutto interpretative, sul piano del monitoraggio internazionale il problema è strutturale. Il DAC8 europeo e il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE, di cui la direttiva UE è sostanzialmente la trasposizione, sono costruiti attorno alla figura del Reporting Crypto-Asset Service Provider: un intermediario che raccoglie dati KYC e trasmette le transazioni dei clienti alle autorità fiscali. È un modello che funziona bene per un exchange centralizzato come quelli autorizzati da Consob, ma si scontra con la natura stessa della finanza decentralizzata.
L’OCSE ha affrontato il problema introducendo un cosiddetto test COSI, controllo o influenza sufficiente: anche l’operatore di una piattaforma decentralizzata, come un DEX o un protocollo di lending, può essere considerato un fornitore soggetto a reporting se esercita controllo attraverso meccanismi come chiavi amministrative o di upgrade del protocollo, partecipazione alla governance di una DAO, gestione dell’interfaccia frontend o programmazione degli smart contract. Come chiarisce la stessa guida OCSE, l’architettura decentralizzata da sola non colloca una piattaforma fuori dal perimetro del CARF. Allo stesso tempo, però, le giurisdizioni aderenti possono rinviare l’applicazione pratica di questo test proprio nei casi DeFi, in attesa di ulteriori linee guida: un modo elegante per dire che, almeno per ora, non esiste un modo affidabile e uniforme per far rientrare un protocollo davvero decentralizzato nel perimetro del reporting automatico.
In pratica, come osservato in un’analisi sull’impatto del DAC8 in Italia, gli scambi tra stablecoin o token in ambito DeFi generano comunque un flusso di dati quando transitano da un intermediario centralizzato autorizzato, ma le operazioni compiute interamente all’interno di protocolli decentralizzati, da un wallet non custodial verso un altro, restano fuori dal perimetro di reporting diretto. Questo non equivale, però, ad anonimato fiscale: l’indirizzo del wallet è quasi sempre stato collegato all’identità dell’utente nel momento del prelievo da un exchange regolamentato, e l’analisi forense delle transazioni su registri pubblici come Ethereum consente, con gli strumenti giusti, di ricostruire a ritroso l’attività successiva. La Guardia di Finanza utilizza già oggi l’analisi blockchain come canale di accertamento parallelo ai dati forniti dagli intermediari. In altre parole: privacy operativa, non anonimato fiscale.
Il confronto europeo: come trattano NFT e DeFi gli altri paesi
Il problema italiano non è isolato. Nessuna delle principali giurisdizioni europee ha, ad oggi, una disciplina fiscale dedicata e organica per NFT e DeFi: quasi ovunque si applicano per analogia le regole generali sulle plusvalenze da cripto-attività o sul reddito, con margini di interpretazione che variano da paese a paese.
| Paese | Regime generale sulle plusvalenze crypto | NFT e DeFi: regole dedicate? |
|---|---|---|
| Italia | Imposta sostitutiva 33% (26% fino al 2025), franchigia abolita | Nessuna circolare dedicata, qualificazione caso per caso |
| Francia | Flat tax (PFU) al 31,4% dal 2026, esenzione fino a 305 euro annui | Nessuna norma specifica, si applicano le regole generali sui beni digitali |
| Germania | Esenzione totale oltre un anno di detenzione (Spekulationsfrist); sotto l’anno aliquota progressiva con soglia di 1.000 euro | Rendimenti da staking e lending soggetti a una soglia separata di 256 euro annui; NFT non normati esplicitamente |
| Portogallo | 28% flat sotto i 365 giorni di detenzione, esente oltre; gli swap cripto-cripto non azzerano il periodo di possesso | Nessuna disciplina specifica per NFT o DeFi |
| Stati Uniti | Aliquote ordinarie fino al 37% sotto l’anno, 0/15/20% oltre l’anno (le cripto-attività sono trattate come property) | NFT trattati come property, nessuna norma DeFi dedicata |
Il denominatore comune è che quasi tutti questi regimi nascono per il trading di token fungibili e vengono poi estesi, per interpretazione, a casi che il legislatore non aveva previsto. La Francia, che indica esplicitamente come dichiarare le plusvalenze su cessioni di attivi digitali sul portale ufficiale delle imposte, resta comunque priva di una sezione dedicata a NFT o DeFi. La Germania, con l’esenzione dopo un anno di detenzione, è il regime più favorevole in assoluto per chi tiene NFT o posizioni DeFi a lungo termine; l’Italia, con l’aliquota piatta indipendente dal periodo di possesso, è tra i regimi meno sensibili all’orizzonte temporale dell’investimento. Nessuno di questi paesi, inclusa l’Italia, sembra al momento intenzionato a colmare il vuoto con una norma NFT o DeFi dedicata a breve termine: la strada più probabile resta quella dei chiarimenti di prassi caso per caso.
Cosa rischia chi sbaglia: sanzioni e accertamenti
Le incertezze interpretative su NFT e DeFi non sono un’attenuante quando arriva un accertamento. Il sistema sanzionatorio resta quello generale.
- Omesso versamento: sanzione del 25% dell’imposta dovuta per le violazioni commesse dal settembre 2024 in poi
- Ravvedimento operoso: frazioni dal 2,78% (entro 90 giorni) al 5% (dopo un processo verbale di constatazione) della sanzione base
- Violazioni del quadro RW/W: sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiata per i paradisi fiscali
- Dichiarazione infedele penalmente rilevante: quando l’imposta evasa supera 100.000 euro per singolo tributo, la soglia che ha fatto scattare il procedimento nel caso della sentenza 8269/2025
Sul piano dei termini, l’accertamento su una dichiarazione infedele può arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, che diventa il settimo anno in caso di dichiarazione omessa: un orizzonte lungo, che si allarga ulteriormente quando emergono elementi nuovi, come potrebbe accadere proprio con i primi dati DAC8 attesi dal 2027. Il canale di accertamento più concreto, oggi, resta comunque quello dei controlli incrociati basati sui vecchi archivi OAM e sui movimenti bancari legati alla conversione cripto-fiat, come raccontato a proposito delle prime lettere di compliance inviate dal Fisco per gli anni d’imposta 2023 e 2024. Chi si accorge di aver saltato una scadenza di versamento, va ricordato, può ancora regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, come spiegato in un’altra guida di HOGE Wire dedicata proprio a questo caso. Man mano che il DAC8 entrerà a regime dal 2027 la platea di dati incrociabili si allargherà, ma per NFT e posizioni DeFi pure il contributo maggiore continuerà probabilmente a venire dall’analisi forense delle blockchain pubbliche, non dal reporting automatico degli intermediari.
Cosa aspettarsi: verso una normativa più chiara?
Qualche segnale di movimento c’è. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, con rappresentanti di MEF, Guardia di Finanza, Consob, Banca d’Italia, UIF e mondo accademico, con il compito tra l’altro di elaborare strategie di prevenzione delle frodi e protocolli antiriciclaggio. Il decreto attuativo del MEF avrebbe dovuto arrivare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro inizio marzo 2026; a metà luglio, tuttavia, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un ritardo che lascia il coordinamento tra le autorità coinvolte, incluso il tema NFT e DeFi, ancora su base informale.
Nel frattempo la giurisprudenza continuerà probabilmente a essere il canale più rapido per chiarire singoli casi, come dimostra la sentenza 8269/2025 sugli NFT o quella, distinta, con cui la Cassazione ha confermato che l’obbligo fiscale sulle plusvalenze crypto esisteva già prima delle norme del 2023. Sul fronte internazionale, il primo vero banco di prova per il monitoraggio DeFi sotto CARF e DAC8 arriverà quando gli Stati aderenti dovranno decidere, non più in via ipotetica, come applicare concretamente il test del controllo ai protocolli decentralizzati: una scelta che, qualunque essa sia, si ripercuoterà anche sulle regole italiane.
Domande frequenti
Gli NFT sono tassati come le criptovalute in Italia?
Non sempre allo stesso modo. Se un NFT viene acquistato e rivenduto da un collezionista occasionale, la plusvalenza rientra tipicamente nei redditi diversi con imposta sostitutiva al 33%, come per Bitcoin o Ethereum. Se invece l’NFT viene creato e venduto da un artista o da un professionista in modo abituale, la Cassazione, con la sentenza n. 8269/2025, ha stabilito che si tratta di reddito da lavoro autonomo, tassato con le aliquote IRPEF progressive fino al 43%, un regime fiscalmente più oneroso.
Come si tassano i guadagni da staking, lending e liquidity pool nella DeFi?
Il principio generale è quello della doppia tassazione: il rendimento, che sia un interesse, una reward o una commissione distribuita, è tassato come reddito diverso al valore di mercato in euro nel momento in cui matura, indipendentemente dal fatto che venga convertito o reinvestito. Una successiva plusvalenza o minusvalenza alla cessione del token ricevuto è tassata separatamente. Il deposito iniziale di liquidità in un pool resta invece un’area interpretativa non ancora chiarita ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate.
Devo dichiarare NFT e posizioni DeFi anche se non li ho venduti?
Sì. Il monitoraggio fiscale nel quadro RW, quadro W nei modelli più recenti, riguarda tutte le cripto-attività detenute su wallet non custodial, exchange esteri o protocolli DeFi, senza soglia minima di esenzione, a prescindere dal fatto che abbiano generato una plusvalenza. L’obbligo dichiarativo di monitoraggio è distinto da quello di pagare l’imposta su un eventuale guadagno.
I guadagni di un videogioco play to earn sono tassabili in Italia?
Dipende dal token ricevuto e dalla frequenza dell’attività. Se il gioco distribuisce token effettivamente scambiabili su una blockchain pubblica, i proventi sono reddito diverso se occasionali, oppure reddito da lavoro autonomo o d’impresa se l’attività è sistematica e organizzata, come nel caso di chi gestisce più account o una guild. Le valute di gioco chiuse, senza contropartita su un registro pubblico, restano invece fuori dal perimetro delle cripto-attività.
Il DAC8 riesce a tracciare le operazioni fatte su protocolli DeFi decentralizzati?
Solo in parte. Il DAC8 e il CARF dell’OCSE si basano sulla figura del fornitore di servizi che raccoglie dati KYC, un modello pensato soprattutto per gli exchange centralizzati. Per i protocolli davvero decentralizzati, privi di un operatore identificabile che eserciti un controllo sufficiente, l’applicazione pratica del reporting resta rinviata dalle giurisdizioni aderenti. Il Fisco può comunque risalire alle transazioni tramite l’analisi forense della blockchain pubblica, a partire dall’indirizzo del wallet collegato a un prelievo da un exchange regolamentato.
Articolo a cura della redazione di HOGE Wire.